Articolo 20 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 19Articolo 21
Versione
3 giugno 1985
Art. 20.

La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorita' ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.
L'autorita' ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.
Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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