TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LI OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado RG n. 826/2025 promossa da
Parte_1 con l'Avv. Stefano Tacchino
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con gli Avv.ti Arturo Maresca e Marco Conti
RESISTENTE
Oggetto: contributo di solidarietà alla liquidazione della pensione del Dottore
Commercialista
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 8.4.25 il commercialista dott. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo al Controparte_1
Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito, dichiarare illegittime le trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente dalla
[...]
a titolo di “contributo di solidarietà”, nei Controparte_1 quinquenni 2014-2018 (Delibera N.03/2013) e 2019-2023 (Delibera N.10/2017) e così, per l'effetto,
1 dichiarare tenuta e condannare la resistente a restituire al conchiudente la somma di €.7.618,82, CP_1 trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sulle mensilità pensionistiche maturate dal mese di maggio 2015 al mese di dicembre 2023, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
.”, Con vittoria di spese distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La parte convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, eccependo l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c.,
l'infondatezza e comunque la prescrizione quinquennale o decennale della domanda di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla CP_1
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La controversia si incardina in un filone già ampliamente affrontato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità con un orientamento univoco, sul punto si richiama ex art. 118 disp. att.
c.p.c. la Corte d'Appello di Milano con sent. n. 890/2023 pubbl. il 17/11/2023, le sentenze della Corte d'Appello di Brescia (anche di conferma della pronuncia di questo Tribunale) n.
293/2023 pubbl. il 23/10/2023 e n. 278/2023 pubbl. il 28/09/2023.
I. Improcedibilità
La ha eccepito l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso avversario, non avendo il CP_1 ricorrente previamente presentato alla né una richiesta di Controparte_1 restituzione del contributo di solidarietà, in modo da rendere noto all'Ente la volontà dell'interessato ed i fatti sui quali si fonda la pretesa, né il ricorso amministrativo ai sensi degli artt. 57 e ss. Regolamento Unitario della CP_1
Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di improcedibilità formulata dalla parte resistente sul presupposto che la parte ricorrente non avrebbe esaurito i procedimenti amministrativi stragiudiziali prima di introdurre il presente giudizio, in violazione delle previsioni dell'articolo 443 c.p.c.
Al riguardo, si rammenta che la predetta disposizione contempla la necessità del previo procedimento amministrativo ove ciò sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede
2 amministrativa. Ne consegue che la disciplina invocata dalla parte convenuta, promanando da
C.C.N.L. di settore – e, quindi, da fonte secondaria - non può essere ricondotta al disposto di cui all'articolo 443 in questione. Sul punto Tribunale Milano, 14/01/2020, n. 2770.
Inoltre, la domanda proposta è volta alla condanna alla restituzione delle somme “illegittimamente trattenute” e quindi ad ottenere la pensione nella misura che “gli sarebbe spettata” proprio in base alla liquidazione avutane dalla pertanto costituisce “azione di esatto CP_1 adempimento” e non di “liquidazione e/o riliquidazione” della pensione (ex plurimis, Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanze N.2729/2025 del 04/02/2025, Doc.09, e N.5442/2025 del
01/03/2025).
II. L'illegittimità del contributo di solidarietà
L'effettiva trattenuta del contributo di solidarietà è confermata dalla reclamata natura normativa e cogente del proprio Regolamento, la non poteva né può sottrarsi dall'operare CP_1 la trattenuta di solidarietà a ciascuna delle pensioni di vecchiaia dalla stessa erogate, compresa quella corrisposta al commercialista.
La domanda di restituzione, quindi, sebbene non sia stata quantificata, non può certo ritenersi nulla in quanto il petitum e la causa petendi risultano ben specificati nei loro elementi costitutivi.
Ai fini della valutazione della legittimità del contributo di solidarietà giova una coincisa ricostruzione del panorama legislativo e giurisprudenziale.
Nel 1991 la aveva introdotto il sistema di calcolo retributivo. CP_1
Con il regolamento del 2004 la aveva adottato il sistema contributivo, ma la necessità CP_1 di continuare ad applicare fino al 2004 il sistema retributivo non aveva determinato l'auspicato riequilibrio finanziario con la conseguente necessità di introdurre il contributo fondato su una chiara ratio consistente nella necessità di superare la situazione di crisi finanziaria in cui versava la a fronte del riconoscimento ad alcuni iscritti di trattamenti pensionistici di gran lunga CP_1 superiori ai contributi versati. Circa la natura del contributo ha sottolineato la natura temporanea del prelievo, la misura predeterminata dello stesso e l'assoggettamento al pagamento solo dei pensionati che avevano beneficiato del calcolo della pensione con il sistema retributivo.
3 Deduce che la svolge una funzione pubblica dovendo fornire i mezzi previdenziali ed CP_1 assistenziali in regime di mutualità di categoria;
è tenuta alla stabilità di bilancio ed autofinanziamento dell'intervento straordinario, limitato nel tempo, volto a contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio di bilancio anche in ottica di tutela del principio di equità intergenerazionale.
***
Appare opportuno individuare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla Legge Delega
n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della CP_1
a) il Governo è stato delegato (con la L. n. 537 del 1993, art. b1, comma 32 e comma 33, lett.
a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre
1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal CP_1 proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti
4 previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2,(che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicchè ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le
Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) - che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n. 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto D.Lgs., la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che
5 gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti.
Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (artt. 1418
e 1324 c.c.), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
Ciò premesso va rilevato che la Suprema Corte già con la sentenza n. 25212/09 ha statuito con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa che Controparte_1
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di
6 provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti; - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)";
- qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica del L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro-rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, CP_1 quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L.
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia
7 previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr
Cass. 6702/2016, ord. n. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella CP_1 in esame.
Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Le ragioni che hanno indotto questo Tribunale a ritenere che tra i poteri della non vi CP_1 sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della Legge Finanziaria del 2014, art. 1, comma 486 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte
8 enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte. (Cassazione civile sez. lav., 08/01/2019, (ud.
03/10/2018, dep. 08/01/2019), n.180).
Sul punto anche la Corte appello Brescia, 02/11/2020, n. 167 con ampia e condivisa motivazione si è espressa in senso sfavorevole alla CP_1
La Suprema Corte ha confermato il già consolidato orientamento Cass. lav., 09/12/2020,
(ud. 26/06/2020, dep. 09/12/2020), n. 28054
“entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019); si è affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
non possono adottare, sia pure in Controparte_1 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che
"Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al
9 di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore";”.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto proprio dalla con sentenza n. CP_1
31875/18, questa sentenza e a quelle sopra citate ne sono seguite molte altre anche nel corso del 2020 (cfr. Cass. 28054/20) e del 2021 (Cass. 32385/21; 32461/21; 35469/21; Cass.
36618/21; Cass. 41320/21), con le quali è stato ribadito ancora una volta il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (tra i quali la odierna appellante) non possono CP_1 adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un contributo di solidarietà su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. (CdA Brescia n. 293/2023 pubbl. il 23/10/2023)
III. Prescrizione
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2984 c.c. formulata dalla la CP_1 quale ritiene prescritto tutto quanto eventualmente dovuto prima del maggio 2020, ossia prima dei cinque anni dall'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Si rileva che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre
1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo;
laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della
P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non
10 individuata, ne' messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627; v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre 1998, n. 11225; 21 novembre 1997, n. 11644)” (così Cass. 26 gennaio 2004 n.
1344; in termini cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563).
Identici principi sono stati affermati dalla Suprema Corte, con riguardo ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, con sentenza 8 settembre 2015 n. 17742, che ha così statuito: “in materia di previdenza obbligatoria
(quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”.
Sul punto, anche la Corte d'Appello di Brescia n. 136/2023 pubbl. il 02/05/2023 (e ancora
CdA Brescia n. 293/2023 pubbl. il 23/10/2023)si è adeguata all'orientamento della Suprema
Corte:
“Sebbene questa Corte territoriale in proprie recenti pronunce abbia ritenuto fondata la tesi fatta propria dal giudice di primo grado, secondo cui in casi come quello di specie opererebbe la prescrizione quinquennale prevista dall'art.47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, conv. in L.
111/2011, e ciò per le trattenute effettuate nel periodo successivo al 6 luglio 2011, data dell'entrata in vigore di queste ultime disposizioni normative, che, come noto, hanno affermato che “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”, va dato atto che sulla questione è ormai intervenuta la Suprema Corte che in più occasioni ha confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 17742/2015 (Cass. n.41320/2021, Cass.n.31527/2022, Cass.n.31641/2022, Cass.
n.31642/2022).
Le Sezioni Unite (pronunciando su un caso in cui il titolare di pensione erogata dalla Parte_2
Periti commerciali aveva contestato la liquidazione della pensione effettuata sulla base della delibera 28 giugno
1997 della ) avevano affermato che in casi come quello oggetto di controversia la prescrizione non poteva CP_1 essere quinquennale perché: 1) l'art. 2948, n. 4, cod. civ. era applicabile solo ai trattamenti pensionistici (di solito di carattere integrativo) aventi natura negoziale (v., ad es., quelli erogati ai dipendenti degli istituti di credito) e non ai rapporti assicurativi che (come quello oggetto di causa) avevano natura obbligatoria;
2)
11 l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., allo stesso modo dell'art. 129 del RDL n. 1827/1935 (secondo cui «le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell' »), richiedeva che il credito fosse 'pagabile', ossia messo a disposizione del creditore, che doveva essere CP_2 posto nella condizione di poterlo riscuotere, situazione questa non rinvenibile nel caso in cui l'ente avesse applicato una trattenuta illegittima;
3) la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948 c.c., n.4, richiedeva la liquidità ed esigibilità del credito, che doveva essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi fosse in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, questa condizione non sussisteva.
Secondo la Suprema Corte non bastava, quindi, ai fini sia dell'art. 129 del RDL n.1827 del 1935 sia dell'art. 2948 c.c., la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovavano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza fosse in contestazione ed era stato precisato che se “il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi 'pagabile' e, quindi non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art.2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art.2946 c.c.”.
Nelle più recenti pronunce adottate a seguito di relative ordinanze interlocutorie, la Suprema Corte ha confermato detto orientamento avendo cura di precisare che non induce a diversa soluzione neppure l'art.47 bis del DPR n.639 del 1970, invocato dalla e applicato dal giudice di primo grado (e che in un primo tempo CP_1 questa stessa Corte territoriale aveva ritenuto di applicare), e ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale, quale si è detto sopra essere il contributo di solidarietà, illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
In altri termini, la ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto Parte_3 al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi.
Con la conseguenza che a prescindere da ogni riferimento all'aspirazione ad una parità di trattamento tra pensioni pubbliche e pensioni erogate dalle casse privatizzate, il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale (v. Cass. n. 41320/2021,
Cass. n.29523/2022, Cass.n.31527/2022 Cass. n.31641/2022, Cass. n.31642/2022 e da ultimo Cass.
n. 31527/2022).
12 Tale essendo l'inequivocabile orientamento della Suprema Corte, cui questa Corte territoriale ritiene di dover aderire anche in considerazione della funzione nomofilattica della giurisprudenza di legittimità, così mutando il proprio precedente indirizzo, la sentenza di primo grado deve essere riformata laddove ha fatto applicazione del termine quinquennale di prescrizione, anziché di quello decennale.”
Alla luce dei suindicati principi il diritto azionato dall'odierna parte ricorrente deve, dunque, ritenersi assoggettato al termine ordinario di prescrizione decennale, trattandosi di obbligazione di natura restitutoria.
Secondo l'insegnamento della Corte d'Appello di Brescia “l'effetto interruttivo della prescrizione ad opera del ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado, primo atto utile, […] da quella della sua notifica alla controparte” (CdA Brescia Sentenza n. 293/2023 pubbl. il 23/10/2023). Nel processo del lavoro l'effetto interruttivo della prescrizione si produce dalla notifica del ricorso al convenuto,
Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, n.3346 ha statuito “Secondo il disposto dell'art. 410 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, distingue, in base al suo inequivoco tenore letterale, tra gli effetti che il tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo previsto per le controversie di lavoro esplica ai fini dell'interruzione della prescrizione dalle conseguenze da esso scaturenti con riferimento alla sospensione dei termini decadenziali, con la conseguenza anche in virtù del carattere tassativo riconducibile alle ipotesi di sospensione della prescrizione risultanti dagli artt. 2941 e 2942 c.c. - che la comunicazione della richiesta di espletamento di tale tentativo non comporta anche la sospensione del termine di prescrizione del diritto azionato sino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa. Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.” sul punto anche
Cassazione civile , sez. VI , 23/09/2022 , n. 27944.
Non constando atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'odierno ricorso, la notificazione del ricorso ha interrotto la prescrizione.
Pacificamente il ricorso è stato notificato il 15.5.25, la pretesa restitutoria non potrà essere esercitata per le mensilità di contributo di solidarietà anteriori al maggio 2015.
13 Sul punto deve precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, nel caso di instaurazione del giudizio mediante ricorso, il termine di prescrizione è validamente interrotto già con il deposito dell'atto introduttivo (ex multis Cass. civile, sez. III, 15/09/2021,
n. 24891: “il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adito in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, rileva la “notificazione” dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell'impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità "naturale" di proporre la domanda)”.
Il ricorso può quindi essere accolto, in ragione dell'accertata illegittimità delle trattenute operate dalla resistente sulle rate di pensione del ricorrente entro i limiti di prescrizione decennale per la somma oggetto di domanda di condanna non contestata dalla reistente.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuta in considerazione la serialità del contenzioso nei minimi, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità del prelievo operato dalla resistente a titolo di CP_1 contributo di solidarietà sui ratei di pensione percepiti dalla parte ricorrente;
- condanna la resistente a restituire alla parte ricorrente quanto trattenuto sui singoli CP_1 ratei entro i limiti della prescrizione decennale (maggio 2015) per un importo complessivo di € 7.618,82;
- condanna la convenuta a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in
€ 1.865,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 23 dicembre 2024
14 Il Giudice
LI OL
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
LI OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado RG n. 826/2025 promossa da
Parte_1 con l'Avv. Stefano Tacchino
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con gli Avv.ti Arturo Maresca e Marco Conti
RESISTENTE
Oggetto: contributo di solidarietà alla liquidazione della pensione del Dottore
Commercialista
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 8.4.25 il commercialista dott. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo al Controparte_1
Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito, dichiarare illegittime le trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente dalla
[...]
a titolo di “contributo di solidarietà”, nei Controparte_1 quinquenni 2014-2018 (Delibera N.03/2013) e 2019-2023 (Delibera N.10/2017) e così, per l'effetto,
1 dichiarare tenuta e condannare la resistente a restituire al conchiudente la somma di €.7.618,82, CP_1 trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sulle mensilità pensionistiche maturate dal mese di maggio 2015 al mese di dicembre 2023, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
.”, Con vittoria di spese distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La parte convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, eccependo l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c.,
l'infondatezza e comunque la prescrizione quinquennale o decennale della domanda di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla CP_1
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La controversia si incardina in un filone già ampliamente affrontato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità con un orientamento univoco, sul punto si richiama ex art. 118 disp. att.
c.p.c. la Corte d'Appello di Milano con sent. n. 890/2023 pubbl. il 17/11/2023, le sentenze della Corte d'Appello di Brescia (anche di conferma della pronuncia di questo Tribunale) n.
293/2023 pubbl. il 23/10/2023 e n. 278/2023 pubbl. il 28/09/2023.
I. Improcedibilità
La ha eccepito l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso avversario, non avendo il CP_1 ricorrente previamente presentato alla né una richiesta di Controparte_1 restituzione del contributo di solidarietà, in modo da rendere noto all'Ente la volontà dell'interessato ed i fatti sui quali si fonda la pretesa, né il ricorso amministrativo ai sensi degli artt. 57 e ss. Regolamento Unitario della CP_1
Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di improcedibilità formulata dalla parte resistente sul presupposto che la parte ricorrente non avrebbe esaurito i procedimenti amministrativi stragiudiziali prima di introdurre il presente giudizio, in violazione delle previsioni dell'articolo 443 c.p.c.
Al riguardo, si rammenta che la predetta disposizione contempla la necessità del previo procedimento amministrativo ove ciò sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede
2 amministrativa. Ne consegue che la disciplina invocata dalla parte convenuta, promanando da
C.C.N.L. di settore – e, quindi, da fonte secondaria - non può essere ricondotta al disposto di cui all'articolo 443 in questione. Sul punto Tribunale Milano, 14/01/2020, n. 2770.
Inoltre, la domanda proposta è volta alla condanna alla restituzione delle somme “illegittimamente trattenute” e quindi ad ottenere la pensione nella misura che “gli sarebbe spettata” proprio in base alla liquidazione avutane dalla pertanto costituisce “azione di esatto CP_1 adempimento” e non di “liquidazione e/o riliquidazione” della pensione (ex plurimis, Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanze N.2729/2025 del 04/02/2025, Doc.09, e N.5442/2025 del
01/03/2025).
II. L'illegittimità del contributo di solidarietà
L'effettiva trattenuta del contributo di solidarietà è confermata dalla reclamata natura normativa e cogente del proprio Regolamento, la non poteva né può sottrarsi dall'operare CP_1 la trattenuta di solidarietà a ciascuna delle pensioni di vecchiaia dalla stessa erogate, compresa quella corrisposta al commercialista.
La domanda di restituzione, quindi, sebbene non sia stata quantificata, non può certo ritenersi nulla in quanto il petitum e la causa petendi risultano ben specificati nei loro elementi costitutivi.
Ai fini della valutazione della legittimità del contributo di solidarietà giova una coincisa ricostruzione del panorama legislativo e giurisprudenziale.
Nel 1991 la aveva introdotto il sistema di calcolo retributivo. CP_1
Con il regolamento del 2004 la aveva adottato il sistema contributivo, ma la necessità CP_1 di continuare ad applicare fino al 2004 il sistema retributivo non aveva determinato l'auspicato riequilibrio finanziario con la conseguente necessità di introdurre il contributo fondato su una chiara ratio consistente nella necessità di superare la situazione di crisi finanziaria in cui versava la a fronte del riconoscimento ad alcuni iscritti di trattamenti pensionistici di gran lunga CP_1 superiori ai contributi versati. Circa la natura del contributo ha sottolineato la natura temporanea del prelievo, la misura predeterminata dello stesso e l'assoggettamento al pagamento solo dei pensionati che avevano beneficiato del calcolo della pensione con il sistema retributivo.
3 Deduce che la svolge una funzione pubblica dovendo fornire i mezzi previdenziali ed CP_1 assistenziali in regime di mutualità di categoria;
è tenuta alla stabilità di bilancio ed autofinanziamento dell'intervento straordinario, limitato nel tempo, volto a contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio di bilancio anche in ottica di tutela del principio di equità intergenerazionale.
***
Appare opportuno individuare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla Legge Delega
n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della CP_1
a) il Governo è stato delegato (con la L. n. 537 del 1993, art. b1, comma 32 e comma 33, lett.
a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre
1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal CP_1 proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti
4 previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2,(che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicchè ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le
Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) - che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n. 509 del 1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto D.Lgs., la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che
5 gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti.
Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (artt. 1418
e 1324 c.c.), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
Ciò premesso va rilevato che la Suprema Corte già con la sentenza n. 25212/09 ha statuito con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa che Controparte_1
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di
6 provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti; - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)";
- qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica del L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro-rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, CP_1 quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L.
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia
7 previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr
Cass. 6702/2016, ord. n. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella CP_1 in esame.
Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Le ragioni che hanno indotto questo Tribunale a ritenere che tra i poteri della non vi CP_1 sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della Legge Finanziaria del 2014, art. 1, comma 486 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte
8 enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte. (Cassazione civile sez. lav., 08/01/2019, (ud.
03/10/2018, dep. 08/01/2019), n.180).
Sul punto anche la Corte appello Brescia, 02/11/2020, n. 167 con ampia e condivisa motivazione si è espressa in senso sfavorevole alla CP_1
La Suprema Corte ha confermato il già consolidato orientamento Cass. lav., 09/12/2020,
(ud. 26/06/2020, dep. 09/12/2020), n. 28054
“entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019); si è affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
non possono adottare, sia pure in Controparte_1 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che
"Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al
9 di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore";”.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto proprio dalla con sentenza n. CP_1
31875/18, questa sentenza e a quelle sopra citate ne sono seguite molte altre anche nel corso del 2020 (cfr. Cass. 28054/20) e del 2021 (Cass. 32385/21; 32461/21; 35469/21; Cass.
36618/21; Cass. 41320/21), con le quali è stato ribadito ancora una volta il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (tra i quali la odierna appellante) non possono CP_1 adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un contributo di solidarietà su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. (CdA Brescia n. 293/2023 pubbl. il 23/10/2023)
III. Prescrizione
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2984 c.c. formulata dalla la CP_1 quale ritiene prescritto tutto quanto eventualmente dovuto prima del maggio 2020, ossia prima dei cinque anni dall'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Si rileva che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre
1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo;
laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della
P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non
10 individuata, ne' messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627; v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre 1998, n. 11225; 21 novembre 1997, n. 11644)” (così Cass. 26 gennaio 2004 n.
1344; in termini cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563).
Identici principi sono stati affermati dalla Suprema Corte, con riguardo ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, con sentenza 8 settembre 2015 n. 17742, che ha così statuito: “in materia di previdenza obbligatoria
(quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”.
Sul punto, anche la Corte d'Appello di Brescia n. 136/2023 pubbl. il 02/05/2023 (e ancora
CdA Brescia n. 293/2023 pubbl. il 23/10/2023)si è adeguata all'orientamento della Suprema
Corte:
“Sebbene questa Corte territoriale in proprie recenti pronunce abbia ritenuto fondata la tesi fatta propria dal giudice di primo grado, secondo cui in casi come quello di specie opererebbe la prescrizione quinquennale prevista dall'art.47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, conv. in L.
111/2011, e ciò per le trattenute effettuate nel periodo successivo al 6 luglio 2011, data dell'entrata in vigore di queste ultime disposizioni normative, che, come noto, hanno affermato che “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”, va dato atto che sulla questione è ormai intervenuta la Suprema Corte che in più occasioni ha confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 17742/2015 (Cass. n.41320/2021, Cass.n.31527/2022, Cass.n.31641/2022, Cass.
n.31642/2022).
Le Sezioni Unite (pronunciando su un caso in cui il titolare di pensione erogata dalla Parte_2
Periti commerciali aveva contestato la liquidazione della pensione effettuata sulla base della delibera 28 giugno
1997 della ) avevano affermato che in casi come quello oggetto di controversia la prescrizione non poteva CP_1 essere quinquennale perché: 1) l'art. 2948, n. 4, cod. civ. era applicabile solo ai trattamenti pensionistici (di solito di carattere integrativo) aventi natura negoziale (v., ad es., quelli erogati ai dipendenti degli istituti di credito) e non ai rapporti assicurativi che (come quello oggetto di causa) avevano natura obbligatoria;
2)
11 l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., allo stesso modo dell'art. 129 del RDL n. 1827/1935 (secondo cui «le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell' »), richiedeva che il credito fosse 'pagabile', ossia messo a disposizione del creditore, che doveva essere CP_2 posto nella condizione di poterlo riscuotere, situazione questa non rinvenibile nel caso in cui l'ente avesse applicato una trattenuta illegittima;
3) la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948 c.c., n.4, richiedeva la liquidità ed esigibilità del credito, che doveva essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi fosse in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, questa condizione non sussisteva.
Secondo la Suprema Corte non bastava, quindi, ai fini sia dell'art. 129 del RDL n.1827 del 1935 sia dell'art. 2948 c.c., la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovavano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza fosse in contestazione ed era stato precisato che se “il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi 'pagabile' e, quindi non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art.2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art.2946 c.c.”.
Nelle più recenti pronunce adottate a seguito di relative ordinanze interlocutorie, la Suprema Corte ha confermato detto orientamento avendo cura di precisare che non induce a diversa soluzione neppure l'art.47 bis del DPR n.639 del 1970, invocato dalla e applicato dal giudice di primo grado (e che in un primo tempo CP_1 questa stessa Corte territoriale aveva ritenuto di applicare), e ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale, quale si è detto sopra essere il contributo di solidarietà, illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
In altri termini, la ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto Parte_3 al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi.
Con la conseguenza che a prescindere da ogni riferimento all'aspirazione ad una parità di trattamento tra pensioni pubbliche e pensioni erogate dalle casse privatizzate, il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale (v. Cass. n. 41320/2021,
Cass. n.29523/2022, Cass.n.31527/2022 Cass. n.31641/2022, Cass. n.31642/2022 e da ultimo Cass.
n. 31527/2022).
12 Tale essendo l'inequivocabile orientamento della Suprema Corte, cui questa Corte territoriale ritiene di dover aderire anche in considerazione della funzione nomofilattica della giurisprudenza di legittimità, così mutando il proprio precedente indirizzo, la sentenza di primo grado deve essere riformata laddove ha fatto applicazione del termine quinquennale di prescrizione, anziché di quello decennale.”
Alla luce dei suindicati principi il diritto azionato dall'odierna parte ricorrente deve, dunque, ritenersi assoggettato al termine ordinario di prescrizione decennale, trattandosi di obbligazione di natura restitutoria.
Secondo l'insegnamento della Corte d'Appello di Brescia “l'effetto interruttivo della prescrizione ad opera del ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado, primo atto utile, […] da quella della sua notifica alla controparte” (CdA Brescia Sentenza n. 293/2023 pubbl. il 23/10/2023). Nel processo del lavoro l'effetto interruttivo della prescrizione si produce dalla notifica del ricorso al convenuto,
Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, n.3346 ha statuito “Secondo il disposto dell'art. 410 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, distingue, in base al suo inequivoco tenore letterale, tra gli effetti che il tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo previsto per le controversie di lavoro esplica ai fini dell'interruzione della prescrizione dalle conseguenze da esso scaturenti con riferimento alla sospensione dei termini decadenziali, con la conseguenza anche in virtù del carattere tassativo riconducibile alle ipotesi di sospensione della prescrizione risultanti dagli artt. 2941 e 2942 c.c. - che la comunicazione della richiesta di espletamento di tale tentativo non comporta anche la sospensione del termine di prescrizione del diritto azionato sino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa. Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.” sul punto anche
Cassazione civile , sez. VI , 23/09/2022 , n. 27944.
Non constando atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'odierno ricorso, la notificazione del ricorso ha interrotto la prescrizione.
Pacificamente il ricorso è stato notificato il 15.5.25, la pretesa restitutoria non potrà essere esercitata per le mensilità di contributo di solidarietà anteriori al maggio 2015.
13 Sul punto deve precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, nel caso di instaurazione del giudizio mediante ricorso, il termine di prescrizione è validamente interrotto già con il deposito dell'atto introduttivo (ex multis Cass. civile, sez. III, 15/09/2021,
n. 24891: “il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adito in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, rileva la “notificazione” dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell'impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità "naturale" di proporre la domanda)”.
Il ricorso può quindi essere accolto, in ragione dell'accertata illegittimità delle trattenute operate dalla resistente sulle rate di pensione del ricorrente entro i limiti di prescrizione decennale per la somma oggetto di domanda di condanna non contestata dalla reistente.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuta in considerazione la serialità del contenzioso nei minimi, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità del prelievo operato dalla resistente a titolo di CP_1 contributo di solidarietà sui ratei di pensione percepiti dalla parte ricorrente;
- condanna la resistente a restituire alla parte ricorrente quanto trattenuto sui singoli CP_1 ratei entro i limiti della prescrizione decennale (maggio 2015) per un importo complessivo di € 7.618,82;
- condanna la convenuta a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in
€ 1.865,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 23 dicembre 2024
14 Il Giudice
LI OL
15