TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/10/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 339/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCINI Parte_1 P.IVA_1 OP ER e dell'avv. NATALE MANUELA elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO 561 MONTESILVANO, presso il difensore avv. FACCINI OP ER RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA Controparte_1 P.IVA_2 ROCCA SERGIO, elettivamente domiciliata in VIA TIRINO 8 PESCARA, presso il difensore avv. DELLA ROCCA SERGIO RESISTENTE
e nei confronti della
Controparte_2 Controparte_3
, (P. I.V.A. ) con il patrocinio dell'avv. CHIULLI
[...] P.IVA_3 ADRIANO, elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I N. 134 MONTESILVANO, presso il difensore avv. CHIULLI ADRIANO PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue: ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità di ai sensi e per gli Parte_1 CP_1 effetti dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 cod, civ. e/o degli artt. 1228 e ss. cod. civ. in relazione allo sversamento a mare di liquami non depurati, effettuato dalla convenuta nell'area di mare antistante lo stabilimento balneare recante insegna “Ombretta”, gestito dalla Parte_1
Contr
, nell'estate degli anni 2013, 2014 e 2015, condanni al risarcimento di tutti i danni,
[...] patrimoniali e non, subiti dalla ricorrente a causa dei fatti descritti in narrativa, quantificati nella misura pagina 1 di 10 di € 139.033,78, ovvero nella somma maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata delle spese di assistenza legale relative al presente giudizio, al giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo
n. 444/2015 RG Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di RT, nonché delle spese di assistenza Contr nel giudizio di mediazione svolto dinanzi a , pari ad € 2.658,32 e del procedimento di Contr negoziazione assistita, a cui non ha aderito . Contr
richiamandosi alle richieste formulate in atti, previa contestazione della propria legittimazione passiva, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente.
In subordine ha chiesto di essere manlevata dalla
[...]
, che copre la convenuta per la responsabilità Controparte_5 civile verso terzi, con rigetto delle eccezioni dalla medesima formulate.
La Controparte_5
Contr
ha eccepito la prescrizione del diritto di manleva assicurativa invocato da , ai sensi
[...] dell'art. 2952 c.c. per mancata denuncia del sinistro nei termini pattuiti, nonché l'inoperatività della polizza n. ILI0000863, per esclusione del sinistro dalla garanzia pattuita.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente perché infondate, nell'an e nel Contr quantum, nonché per carenza di responsabilità di per tutte le cause di danno individuate nella
CTU Ing. riguardanti la tipologia costruttiva e le caratteristiche dell'impianto fognario per cui è Per_1 lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 26.1.2023 ha Parte_1
Contr chiesto che il Tribunale condanni la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, a Contr causa dello sversamento di liquami effettuato da nell'area di mare antistante lo stabilimento balneare gestito dalla ricorrente con insegna “Ombretta”, situato nell'area di confine tra i Comuni di
Francavilla al Mare e di Pescara, nell'estate degli anni 2013, 2014 e 2015.
A sostegno della domanda formulata ha allegato il fascicolo del procedimento promosso ex art. 696 cpc, iscritto al n. 444/2015 RGAC presso il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di RT, nel corso del quale il CTU, ing. Ing. aveva accertato che, a seguito dell'omessa manutenzione degli Per_1 impianti fognari gestiti dalla convenuta, con conseguente sversamento a mare dei reflui, la ricorrente aveva dovuto sostenere la spesa di € 1000,00 per provvedere alla pulizia dell'arenile ed all'eliminazione dei corpi solidi immessi in mare dagli sversamenti fognari (500,00 all'anno).
Considerato che, relativamente alle annualità dal 2013 al 2015 il CTU ha quantificato in € 105.949,06 i danni indiretti, conseguenti ai mancati guadagni percepiti dalla ricorrente a causa dei divieti di pagina 2 di 10 balneazione emessi dal Comune di Francavilla al Mare, sulla base degli accertamenti disposti Contr dall' nelle annualità sopra indicate, ha chiesto la condanna di al CP_6 Parte_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non da lei subiti, quantificando in € 1000,00 i danni diretti, in € 105.949,06 i danni indiretti, valutati tenendo conto dei danni futuri, derivanti da una possibile perdita della clientela dovuta al protrarsi dei divieti di balneazione ed in € 34.696,21 i danni all'immagine ed alla reputazione imprenditoriale, stimati forfettariamente nella misura del 30% dei danni come sopra quantificati (danni diretti + danni indiretti).
Oltre al risarcimento dei danni, determinati nell'importo complessivo di € 139.033,78 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ha chiesto la rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio e nelle precedenti fasi (ATP, mediazione e negoziazione).
2. Con comparsa depositata il 7.4.2023 si è costituita , Controparte_1 chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
con la quale aveva sottoscritto polizza Controparte_5
ILI0000863, per la responsabilità civile.
In relazione alla domanda formulata dalla ricorrente ha contestato la propria legittimazione passiva,
l'intervenuta prescrizione del credito, nonché l'infondatezza della domanda formulata dalla ricorrente.
3. Con comparsa depositata il 2.9.2023 si è costituita eccependo la Controparte_5
Contr prescrizione del diritto di manleva assicurativa invocato da , ai sensi dell'art. 2952 c.c. per mancata denuncia del sinistro nei termini pattuiti, nonché la non operatività della polizza ILI0000863, posta a titolo della chiamata in causa del terzo, per esclusione del sinistro dalla garanzia pattuita, considerato che trattasi di evento non accidentale.
si è associata alle richieste formulate dall'assicurata. CP_7
In subordine ha dedotto che il concorso di ACA nella causazione del lamentato danno doveva essere commisurato nella misura del 10%, con esclusione del ristoro delle spese e competenze di ATP e della procedura di mediazione. Contr Nella sola ipotesi di accoglimento della domanda di manleva assicurativa avanzata da ha chiesto che la condanna di sia contenuta nei limiti della franchigia pattuita, vinte le spese. CP_8
4. Con ordinanza in data 24.9.2023, accertato che l'ammissibilità del rito semplificato prescelto va valutata “in ragione della più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e dalla dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie” (Cass. n.
4485/2014), situazione non ricorrente nel caso in esame, considerata la complessità delle vicende fattuali emerse dall'esame degli atti introduttivi e della documentazione allegata dalla parti, è stato disposto il mutamento del rito con rinvio della causa all'udienza del 10.11.2023. pagina 3 di 10 Concessi alle parti i termini richiesti ex art. 183 comma VI cpc, preso atto del deposito della documentazione prodotta dalla ricorrente, concernente la transazione intercorsa tra lo Stabilimento il Contr Corallo ed , e della documentazione prodotta dalla terza chiamata, è stata disposta l'acquisizione telematica della perizia svolta dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di RT ATP nel procedimento iscritto al n. 444/2015.
All'esito la causa è stata rinvita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicanti nell'art, 190 cpc.
******
A. Sull'individuazione del legittimato passivo dell'azione di risarcitoria formulata dalla ricorrente e sull'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta
a.1 Sulla base della Delibera n° 127 del 23.03.2009, con la quale la Giunta Regionale d'Abruzzo ha precisato che le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate al soggetto gestore cui l'Ente ha Pt_3 affidato il Servizio Idrico Integrato e la gestione dei relativi impianti, nonché dei provvedimenti assunti dalla Provincia di Chieti – Settore 7 – Servizio Acque con nota Prot. 15227 in data 11.03.2010 e comunicati a tutti i Comuni della Provincia di Chieti, sulla base della citata delibera di G.R.,
l'intestatario dell'attività di scarico, con le connesse responsabilità di gestione, di manutenzione, di controllo sulla qualità dei reflui, non può che essere il soggetto (gestore del Servizio Idrico Integrato o se gestisce il servizio di depurazione) che incamera gli introiti della tariffa quale corrispettivo CP_9 del servizio di depurazione svolto, in quanto unico soggetto in grado di intervenire, oltre che tecnicamente, anche finanziariamente a sostegno degli investimenti necessari per il regolare funzionamento dello scarico. Contr Sulla base della normativa sopra richiamata si può quindi affermare che , all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, era il gestore esclusivo non solo della rete fognaria comunale, ma anche dei manufatti relativi alla raccolta, al collettamento fognario e alla depurazione delle acque reflue, nere e miste. Contr La stessa , in forza della citata normativa, era il soggetto responsabile della manutenzione delle reti di collettamento e degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche. Contr In tale veste , custode esclusivo dei già menzionati manufatti, garante della loro efficienza e funzionalità e controllore permanente del loro stato, era tenuta, in esclusiva, a curarne la manutenzione, anche straordinaria, ivi compresa la realizzazione di adeguamenti, nuove opere e migliorie, ancorché non previsti, necessari a garantirne la funzionalità, nonché soggetto responsabile in via esclusiva di eventuali danni a terzi conseguenti all'esercizio dei servizi a lei affidati.
Va quindi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta. pagina 4 di 10 Contr a.2 In relazione all'eccezione di prescrizione formulata da , va precisato che la condotta contestata alla convenuta è astrattamente idonea ad integrare il reato previsto e punito dall'art. 452 bis cp, sanzionato ex art. 452 quinquies, laddove commesso a titolo di colpa.
Accertato che la norma sopra indicata prevede, per l'inquinamento ambientale colposo, una pena edittale nel massimo inferiore a cinque anni di reclusione, il termine di prescrizione del relativo diritto risarcitorio, determinato a norma dell'art. 2947 c.c., comma 3, calcolata ex art. 157 cp nella sua formulazione vigente alla data del fatto, è pari a 6 anni.
L'art. 157 cp prevede infatti come termine di prescrizione un tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista ex lege, comunque mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto.
Accertato, sulla base della documentazione in atti, che una prima interruzione della prescrizione è stata effettuata dalla ricorrente in data 6.04.2017 e la seconda interruzione in data 30.08.2022, che non risultano decorsi sei anni tra la prima e la seconda interruzione della prescrizione, va conseguentemente rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
B. Sulla natura del titolo di responsabilità posto alla base della domanda formulata dalla ricorrente
b.1 , che gestisce lo stabilimento balneare recante insegna Parte_1
“Ombretta” sito in Pescara, Lungomare Matteotti n. 28 nell'area posta a confine tra i Comuni di Contr Francavilla al Mare e Pescara, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti quantificati nella misura di € 139.033,78 ovvero nella somma maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda formulata, richiamati gli accertamenti tecnici svolti dal CTU Ing. nel Per_1 procedimento n. 444/2015 RGAC del Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di RT, ha dedotto che Contr
, affidataria in regime di concessione amministrativa dal al Mare del servizio Controparte_10 idrico integrato, rete fognaria, impianti di sollevamento e depuratori, aveva sversato a mare liquami non trattati, nell'estate degli anni 2013, 2014 e 2015, rendendo così non balneabile lo specchio d'acqua prospiciente il lido gestito dalla ricorrente.
b.2 Sulla base di quanto sopra accertato, circa la legittimazione passiva di , individuata quale CP_1 custode e gestore esclusivo non solo della rete fognaria comunale, ma anche dei manufatti relativi alla raccolta, al collettamento fognario e alla depurazione delle acque reflue, nere e miste, la domanda avanzata dalla ricorrente va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., con applicazione dei conseguenti oneri probatori.
Al riguardo va evidenziato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la pagina 5 di 10 dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15096 del 17/06/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011.
C. Sulle modalità di gestione della condotta che convoglia i reflui fognari nella zona di mare antistante il fosso Pretaro e sui divieti di balneazione imposti dal al Mare Controparte_11 in corrispondenza della foce del fosso Pretaro
c.1 Dall'esame della CTU redatta dall'ing nel procedimento di ATP iscritto al n. 444/2015 Per_1
RGAC Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di RT, acquisto telematicamente con ordinanza in data 26.2.2024, emerge che negli anni 2013, 2014 e 2015 nell'area di mare antistante lo stabilimento balneare recante insegna “Ombretta”, gestito da vi erano stati Parte_1 ripetuti sversamento a mare di liquami non trattati, a causa di problematiche di carattere tecnico Contr concernenti l'impianto di depurazione gestito da (cfr pag. 26 e ss CTU all. 4 ricorrente).
Tali anomalie avevano comportato la reiterata adozione, da parte del al Mare di Controparte_11 divieti di balneazione (cfr doc. 1 a da pag. 140 e ss) disposti a seguito dei controlli effettuati dall' (cfr doc. 5b ricorrente). CP_6
Nel 2013 la balneazione, nello specchio di mare antistate lo stabilimento gestito dalla ricorrente era stato di sei giorni dal 5.8.2013 al 8.8.2013 e dal 13 al 16 agosto 2013.
Nel 2014 il divieto si era protratto per due giorni dal 7 al 9 luglio 2014 e per 12 giorni dal 4 al 15 settembre 2014.
Nel 2015 il divieto era stato di quattordici giorni dal 13 al 27 agosto 2015 e di tre giorni dal 4 al 7 settembre 2015.
c.2 Il CTU aveva ricostruito, in maniera dettagliata, la cronologia degli accadimenti rilevanti ai fini di causa, prendendo atto del contenuto delle ordinanze adottate dal Sindaco del Comune di Francavilla al
Mare con le quali, a seguito di comunicazione da parte dell' , su campioni di acqua prelevati in CP_6 uscita dal depuratore Pretaro, erano stati adottati i provvedimenti che inverdivano la balneazione nello specchio di mare antistate lo stabilimento gestito dalla ricorrente.
D. Sull'accertamento dei danni lamentati dalla ricorrente
Sulla base della documentazione allegata: divieti di balneazione adottati dal Comune di Francavilla al
Mare (cfr doc. 1 a da pag. 140 e ss) disposti a seguito dei controlli effettuati dall' (cfr doc. 5b CP_6
pagina 6 di 10 ricorrente) e degli accertamenti disposti dal CTU ing. che, in relazione alle annualità 2013, 2014 Per_1
e 2015 aveva accertato, in termini statisticamente e tecnicamente accettabili nell'importo di € 1000,00 i danni diretti conseguenti alla spesa sostenuta dalla ricorrente per provvedere alla pulizia dell'arenile ed all'eliminazione dei corpi solidi immessi in mare dagli sversamenti fognari, in 105.949,06 (€
105.949,06 (92.095,60+€ 10.363,08*0,05+€ 30.111,98*0,10+€ 51.620,54*0,20) i danni indiretti, conseguenti alla perdita della clientela ed in € € 32.084,72, pari al 30% della somma dei danni diretti ed indiritti, il danno all'immagine subito dalla ricorrente (cfr CTU acquista il 21.3.2024 sub pag. 30), la ricorrente ha quantificato il danno subito nel complessivo importo di € 139.033,78
Come emerge dalla lettura della perizia, la stima dei danni è stata effettuata dal perito, nominato nel procedimento di ATP, in termini statisticamente e tecnicamente accettabili, quindi sulla base di un calcolo ipotetico e non all'esito dell'esame di documentazione contabile e reddituale prodotta dalla ricorrente (cfr pag.43 della prima relazione peritale allegata sub doc. 4 dalla ricorrente).
Nel presente giudizio di merito, finalizzato all'accertamento dell'an e del quantum debeatur, era onere Contr della ricorrente dimostrare che le condotte contestate ad avevano determinato un effettivo danno economico all'attività di impresa da lei svolta, per la cui quantificazione era necessario allegare documentazione contabile e reddituale, idonea a dimostrare l'effettiva riduzione del fatturato, con conseguente contrazione dell'utile di impresa negli anni successivi agli eventi denunciati.
La società avrebbe dovuto produrre i bilanci degli anni precedenti e successivi all'evento denunciato, con la relativa documentazione contabile (dichiarazioni fiscali, registri IVA, estratti conti bancari), sulla base dei quali si sarebbe potuta eventualmente effettuare una perizia contabile, finalizzata all'accertamento del preteso danno.
Laddove sia dedotta l'esistenza di un danno da perdita di guadagno ovvero di un danno all'immagine dell'impresa, è infatti posto a carico della parte che deduce l'esistenza di tale danno l'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre.
L'onere gravante sulla ricorrente non può ritenersi assolto neppure sulla base dell'allegazione Contr dell'accordo transattivo, concluso in data 3.8.2022, tra la convenuta ed altro stabilimento balneare, denominato Il Corallo, situato a poca distanza dal lido gestito dalla ricorrente (cfr doc. 2 depositato l'11.1.2024), avente ad oggetto gli stessi episodi denunciati nel presente giudizio. pagina 7 di 10 Il negozio transattivo, disciplinato dall'art. 2965 cc, non è infatti idoneo a risolvere la res dubia, che rimane tale, in ciò distinguendosi dal negozio di accertamento che è invece caratterizzato proprio dallo scopo di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto o negozio, precisandone definitivamente il contenuto, l'essenza e gli effetti. Contr Pertanto, l'accordo transattivo intervenuto tra e lo stabilimento Il Corallo, non è idoneo a produrre effetti nei confronti di soggetti che non siano stati parte di tale accordo.
Non avendo l'attrice allegato documentazione idonea a provare la sussistenza del denunciato danno che, come sopra precisato, non può essere liquidato in via presuntiva e deduttiva, dal momento che ciò si porrebbe in insanabile contrasto col principio dell'onere della prova gravante sul danneggiato, tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, la domanda formulata dalla ricorrente va rigettata. Contr E. Sulla domanda di manleva formulata da nei confronti della terza chiamata
[...]
CP_5
e.1 ha contestato la domanda di manleva, formulata da , Controparte_5 Controparte_12
Contr con riferimento alla polizza n. ILI0000863/I, sottoscritta da con decorrenza dal 26 gennaio 2013 al 26 gennaio 2016 e successive proroghe che, all'art. 1.5, comma I della polizza, le parti avevano pattuito che “In caso di sinistro, l' deve darne avviso scritto al Broker o alla Società entro Parte_4 trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.” (cfr. doc.2, pag.
5) e, a maggiore chiarimento, al successivo comma III dello stesso articolo è stato ulteriormente disposto che “[…] i termini previsti decorreranno dal ricevimento della richiesta di danni”. Contr Evidenzia che, in violazione dei termini sopra indicati , che aveva ricevuto in data CP_5
6.4.2017 la convocazione per la mediazione, ne aveva dato notizia alla Compagnia di Assicurazione solo il 5.10.2022 con la trasmissione, tramite Boker, del successivo invito alla negoziazione assistita.
Considerato che, nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'assicurato all'obbligo imposto dall'articolo
1913 del cc di dare avviso del sinistro all'assicuratore, è posto a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare l'intento fraudolento dell'assicurato che, dolosamente, aveva omesso di effettuare la prescritta comunicazione ovvero, nell'ipotesi di ritardo colposo, il pregiudizio sofferto a causa della tardiva comunicazione (cfr Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, n.13143), va rigettata l'eccezione formulata dall'assicurata, che non ha adempiuto all'onere della prova sulla medesima gravante.
e.2 L'assicurata ha inoltre eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa evidenziando che l'art. 2.4, lettera e) delle condizioni generali di contratto prevede che “L'assicurazione non copre […] CP_13
e) I danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde pagina 8 di 10 acquifere, di giacimento minerari ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento” (cfr. doc. all. 2, pag. 15). Contr Considerata l'attività svolta da (custode e gestore esclusivo della rete fognaria comunale e dei manufatti relativi alla raccolta, collettamento fognario e depurazione delle acque reflue, nere e miste) le sopra indicate limitazioni richiamate ai punti 2.4 Rischi esclusi dall'assicurazione e 2.5 Altri rischi esclusi, consentono alla Compagnia di Assicurazione, che aveva predisposto la clausola, non solo una consentita delimitazione del rischio contrattuale, ma piuttosto un'indebita esclusione in toto del rischio contrattuale, idonea ad incidere in concreto, negativamente, sulla sussistenza della causa del contratto Contr di assicurazione concluso da , gestore esclusivo non solo della rete fognaria comunale, ma anche dei manufatti relativi alla raccolta, al collettamento fognario e alla depurazione delle acque reflue, nere e miste.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausola pattizia sopra richiamata (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 07/04/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17783 del
07/08/2014).
La clausola nulla deve essere sostituita ex artt. 1339 e 1419 c.c. dalla disposizione contenuta nell'art. 1917, comma 1 c.c., norma primaria, imperativa e di immediata applicazione, inserita nel contratto concluso dalle parti in sostituzione della clausola difforme, sulla base della quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante la vigenza del rapporto contrattuale, deve pagare a un terzo, con esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi.
La domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata risulta quindi astrattamente ammissibile.
F. Sulle spese processuali
In forza del principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese processuali sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata in garanzia vanno poste a carico della ricorrente. Contr Considerato che sono state rigettate tutte le eccezioni preliminari formulate dalla convenuta e dalla chiamata in causa, le spese sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata vanno compensate nella misura di 50% e poste per la quota residua a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 339/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta così decide:
RIGETTA pagina 9 di 10 Contr le eccezioni formulate dalla convenuta concernenti la dedotta carenza di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione della domanda formulata.
RIGETTA
l'eccezione di tardività e di inoperatività della copertura assicurativa formulate dalla terza chiamata
RIGETTA la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti di . CP_1
NA Contr l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute da e dalla terza chiamata che, previa compensazione nella misura del 50% liquida nel residuo in € 7.051,00 per ciascuna parte, importo maggiorato di spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 339/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCINI Parte_1 P.IVA_1 OP ER e dell'avv. NATALE MANUELA elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO 561 MONTESILVANO, presso il difensore avv. FACCINI OP ER RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA Controparte_1 P.IVA_2 ROCCA SERGIO, elettivamente domiciliata in VIA TIRINO 8 PESCARA, presso il difensore avv. DELLA ROCCA SERGIO RESISTENTE
e nei confronti della
Controparte_2 Controparte_3
, (P. I.V.A. ) con il patrocinio dell'avv. CHIULLI
[...] P.IVA_3 ADRIANO, elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I N. 134 MONTESILVANO, presso il difensore avv. CHIULLI ADRIANO PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue: ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità di ai sensi e per gli Parte_1 CP_1 effetti dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 cod, civ. e/o degli artt. 1228 e ss. cod. civ. in relazione allo sversamento a mare di liquami non depurati, effettuato dalla convenuta nell'area di mare antistante lo stabilimento balneare recante insegna “Ombretta”, gestito dalla Parte_1
Contr
, nell'estate degli anni 2013, 2014 e 2015, condanni al risarcimento di tutti i danni,
[...] patrimoniali e non, subiti dalla ricorrente a causa dei fatti descritti in narrativa, quantificati nella misura pagina 1 di 10 di € 139.033,78, ovvero nella somma maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata delle spese di assistenza legale relative al presente giudizio, al giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo
n. 444/2015 RG Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di RT, nonché delle spese di assistenza Contr nel giudizio di mediazione svolto dinanzi a , pari ad € 2.658,32 e del procedimento di Contr negoziazione assistita, a cui non ha aderito . Contr
richiamandosi alle richieste formulate in atti, previa contestazione della propria legittimazione passiva, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente.
In subordine ha chiesto di essere manlevata dalla
[...]
, che copre la convenuta per la responsabilità Controparte_5 civile verso terzi, con rigetto delle eccezioni dalla medesima formulate.
La Controparte_5
Contr
ha eccepito la prescrizione del diritto di manleva assicurativa invocato da , ai sensi
[...] dell'art. 2952 c.c. per mancata denuncia del sinistro nei termini pattuiti, nonché l'inoperatività della polizza n. ILI0000863, per esclusione del sinistro dalla garanzia pattuita.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente perché infondate, nell'an e nel Contr quantum, nonché per carenza di responsabilità di per tutte le cause di danno individuate nella
CTU Ing. riguardanti la tipologia costruttiva e le caratteristiche dell'impianto fognario per cui è Per_1 lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 26.1.2023 ha Parte_1
Contr chiesto che il Tribunale condanni la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, a Contr causa dello sversamento di liquami effettuato da nell'area di mare antistante lo stabilimento balneare gestito dalla ricorrente con insegna “Ombretta”, situato nell'area di confine tra i Comuni di
Francavilla al Mare e di Pescara, nell'estate degli anni 2013, 2014 e 2015.
A sostegno della domanda formulata ha allegato il fascicolo del procedimento promosso ex art. 696 cpc, iscritto al n. 444/2015 RGAC presso il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di RT, nel corso del quale il CTU, ing. Ing. aveva accertato che, a seguito dell'omessa manutenzione degli Per_1 impianti fognari gestiti dalla convenuta, con conseguente sversamento a mare dei reflui, la ricorrente aveva dovuto sostenere la spesa di € 1000,00 per provvedere alla pulizia dell'arenile ed all'eliminazione dei corpi solidi immessi in mare dagli sversamenti fognari (500,00 all'anno).
Considerato che, relativamente alle annualità dal 2013 al 2015 il CTU ha quantificato in € 105.949,06 i danni indiretti, conseguenti ai mancati guadagni percepiti dalla ricorrente a causa dei divieti di pagina 2 di 10 balneazione emessi dal Comune di Francavilla al Mare, sulla base degli accertamenti disposti Contr dall' nelle annualità sopra indicate, ha chiesto la condanna di al CP_6 Parte_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non da lei subiti, quantificando in € 1000,00 i danni diretti, in € 105.949,06 i danni indiretti, valutati tenendo conto dei danni futuri, derivanti da una possibile perdita della clientela dovuta al protrarsi dei divieti di balneazione ed in € 34.696,21 i danni all'immagine ed alla reputazione imprenditoriale, stimati forfettariamente nella misura del 30% dei danni come sopra quantificati (danni diretti + danni indiretti).
Oltre al risarcimento dei danni, determinati nell'importo complessivo di € 139.033,78 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ha chiesto la rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio e nelle precedenti fasi (ATP, mediazione e negoziazione).
2. Con comparsa depositata il 7.4.2023 si è costituita , Controparte_1 chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
con la quale aveva sottoscritto polizza Controparte_5
ILI0000863, per la responsabilità civile.
In relazione alla domanda formulata dalla ricorrente ha contestato la propria legittimazione passiva,
l'intervenuta prescrizione del credito, nonché l'infondatezza della domanda formulata dalla ricorrente.
3. Con comparsa depositata il 2.9.2023 si è costituita eccependo la Controparte_5
Contr prescrizione del diritto di manleva assicurativa invocato da , ai sensi dell'art. 2952 c.c. per mancata denuncia del sinistro nei termini pattuiti, nonché la non operatività della polizza ILI0000863, posta a titolo della chiamata in causa del terzo, per esclusione del sinistro dalla garanzia pattuita, considerato che trattasi di evento non accidentale.
si è associata alle richieste formulate dall'assicurata. CP_7
In subordine ha dedotto che il concorso di ACA nella causazione del lamentato danno doveva essere commisurato nella misura del 10%, con esclusione del ristoro delle spese e competenze di ATP e della procedura di mediazione. Contr Nella sola ipotesi di accoglimento della domanda di manleva assicurativa avanzata da ha chiesto che la condanna di sia contenuta nei limiti della franchigia pattuita, vinte le spese. CP_8
4. Con ordinanza in data 24.9.2023, accertato che l'ammissibilità del rito semplificato prescelto va valutata “in ragione della più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e dalla dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie” (Cass. n.
4485/2014), situazione non ricorrente nel caso in esame, considerata la complessità delle vicende fattuali emerse dall'esame degli atti introduttivi e della documentazione allegata dalla parti, è stato disposto il mutamento del rito con rinvio della causa all'udienza del 10.11.2023. pagina 3 di 10 Concessi alle parti i termini richiesti ex art. 183 comma VI cpc, preso atto del deposito della documentazione prodotta dalla ricorrente, concernente la transazione intercorsa tra lo Stabilimento il Contr Corallo ed , e della documentazione prodotta dalla terza chiamata, è stata disposta l'acquisizione telematica della perizia svolta dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di RT ATP nel procedimento iscritto al n. 444/2015.
All'esito la causa è stata rinvita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicanti nell'art, 190 cpc.
******
A. Sull'individuazione del legittimato passivo dell'azione di risarcitoria formulata dalla ricorrente e sull'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta
a.1 Sulla base della Delibera n° 127 del 23.03.2009, con la quale la Giunta Regionale d'Abruzzo ha precisato che le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate al soggetto gestore cui l'Ente ha Pt_3 affidato il Servizio Idrico Integrato e la gestione dei relativi impianti, nonché dei provvedimenti assunti dalla Provincia di Chieti – Settore 7 – Servizio Acque con nota Prot. 15227 in data 11.03.2010 e comunicati a tutti i Comuni della Provincia di Chieti, sulla base della citata delibera di G.R.,
l'intestatario dell'attività di scarico, con le connesse responsabilità di gestione, di manutenzione, di controllo sulla qualità dei reflui, non può che essere il soggetto (gestore del Servizio Idrico Integrato o se gestisce il servizio di depurazione) che incamera gli introiti della tariffa quale corrispettivo CP_9 del servizio di depurazione svolto, in quanto unico soggetto in grado di intervenire, oltre che tecnicamente, anche finanziariamente a sostegno degli investimenti necessari per il regolare funzionamento dello scarico. Contr Sulla base della normativa sopra richiamata si può quindi affermare che , all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, era il gestore esclusivo non solo della rete fognaria comunale, ma anche dei manufatti relativi alla raccolta, al collettamento fognario e alla depurazione delle acque reflue, nere e miste. Contr La stessa , in forza della citata normativa, era il soggetto responsabile della manutenzione delle reti di collettamento e degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche. Contr In tale veste , custode esclusivo dei già menzionati manufatti, garante della loro efficienza e funzionalità e controllore permanente del loro stato, era tenuta, in esclusiva, a curarne la manutenzione, anche straordinaria, ivi compresa la realizzazione di adeguamenti, nuove opere e migliorie, ancorché non previsti, necessari a garantirne la funzionalità, nonché soggetto responsabile in via esclusiva di eventuali danni a terzi conseguenti all'esercizio dei servizi a lei affidati.
Va quindi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta. pagina 4 di 10 Contr a.2 In relazione all'eccezione di prescrizione formulata da , va precisato che la condotta contestata alla convenuta è astrattamente idonea ad integrare il reato previsto e punito dall'art. 452 bis cp, sanzionato ex art. 452 quinquies, laddove commesso a titolo di colpa.
Accertato che la norma sopra indicata prevede, per l'inquinamento ambientale colposo, una pena edittale nel massimo inferiore a cinque anni di reclusione, il termine di prescrizione del relativo diritto risarcitorio, determinato a norma dell'art. 2947 c.c., comma 3, calcolata ex art. 157 cp nella sua formulazione vigente alla data del fatto, è pari a 6 anni.
L'art. 157 cp prevede infatti come termine di prescrizione un tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista ex lege, comunque mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto.
Accertato, sulla base della documentazione in atti, che una prima interruzione della prescrizione è stata effettuata dalla ricorrente in data 6.04.2017 e la seconda interruzione in data 30.08.2022, che non risultano decorsi sei anni tra la prima e la seconda interruzione della prescrizione, va conseguentemente rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
B. Sulla natura del titolo di responsabilità posto alla base della domanda formulata dalla ricorrente
b.1 , che gestisce lo stabilimento balneare recante insegna Parte_1
“Ombretta” sito in Pescara, Lungomare Matteotti n. 28 nell'area posta a confine tra i Comuni di Contr Francavilla al Mare e Pescara, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti quantificati nella misura di € 139.033,78 ovvero nella somma maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda formulata, richiamati gli accertamenti tecnici svolti dal CTU Ing. nel Per_1 procedimento n. 444/2015 RGAC del Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di RT, ha dedotto che Contr
, affidataria in regime di concessione amministrativa dal al Mare del servizio Controparte_10 idrico integrato, rete fognaria, impianti di sollevamento e depuratori, aveva sversato a mare liquami non trattati, nell'estate degli anni 2013, 2014 e 2015, rendendo così non balneabile lo specchio d'acqua prospiciente il lido gestito dalla ricorrente.
b.2 Sulla base di quanto sopra accertato, circa la legittimazione passiva di , individuata quale CP_1 custode e gestore esclusivo non solo della rete fognaria comunale, ma anche dei manufatti relativi alla raccolta, al collettamento fognario e alla depurazione delle acque reflue, nere e miste, la domanda avanzata dalla ricorrente va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., con applicazione dei conseguenti oneri probatori.
Al riguardo va evidenziato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la pagina 5 di 10 dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15096 del 17/06/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011.
C. Sulle modalità di gestione della condotta che convoglia i reflui fognari nella zona di mare antistante il fosso Pretaro e sui divieti di balneazione imposti dal al Mare Controparte_11 in corrispondenza della foce del fosso Pretaro
c.1 Dall'esame della CTU redatta dall'ing nel procedimento di ATP iscritto al n. 444/2015 Per_1
RGAC Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di RT, acquisto telematicamente con ordinanza in data 26.2.2024, emerge che negli anni 2013, 2014 e 2015 nell'area di mare antistante lo stabilimento balneare recante insegna “Ombretta”, gestito da vi erano stati Parte_1 ripetuti sversamento a mare di liquami non trattati, a causa di problematiche di carattere tecnico Contr concernenti l'impianto di depurazione gestito da (cfr pag. 26 e ss CTU all. 4 ricorrente).
Tali anomalie avevano comportato la reiterata adozione, da parte del al Mare di Controparte_11 divieti di balneazione (cfr doc. 1 a da pag. 140 e ss) disposti a seguito dei controlli effettuati dall' (cfr doc. 5b ricorrente). CP_6
Nel 2013 la balneazione, nello specchio di mare antistate lo stabilimento gestito dalla ricorrente era stato di sei giorni dal 5.8.2013 al 8.8.2013 e dal 13 al 16 agosto 2013.
Nel 2014 il divieto si era protratto per due giorni dal 7 al 9 luglio 2014 e per 12 giorni dal 4 al 15 settembre 2014.
Nel 2015 il divieto era stato di quattordici giorni dal 13 al 27 agosto 2015 e di tre giorni dal 4 al 7 settembre 2015.
c.2 Il CTU aveva ricostruito, in maniera dettagliata, la cronologia degli accadimenti rilevanti ai fini di causa, prendendo atto del contenuto delle ordinanze adottate dal Sindaco del Comune di Francavilla al
Mare con le quali, a seguito di comunicazione da parte dell' , su campioni di acqua prelevati in CP_6 uscita dal depuratore Pretaro, erano stati adottati i provvedimenti che inverdivano la balneazione nello specchio di mare antistate lo stabilimento gestito dalla ricorrente.
D. Sull'accertamento dei danni lamentati dalla ricorrente
Sulla base della documentazione allegata: divieti di balneazione adottati dal Comune di Francavilla al
Mare (cfr doc. 1 a da pag. 140 e ss) disposti a seguito dei controlli effettuati dall' (cfr doc. 5b CP_6
pagina 6 di 10 ricorrente) e degli accertamenti disposti dal CTU ing. che, in relazione alle annualità 2013, 2014 Per_1
e 2015 aveva accertato, in termini statisticamente e tecnicamente accettabili nell'importo di € 1000,00 i danni diretti conseguenti alla spesa sostenuta dalla ricorrente per provvedere alla pulizia dell'arenile ed all'eliminazione dei corpi solidi immessi in mare dagli sversamenti fognari, in 105.949,06 (€
105.949,06 (92.095,60+€ 10.363,08*0,05+€ 30.111,98*0,10+€ 51.620,54*0,20) i danni indiretti, conseguenti alla perdita della clientela ed in € € 32.084,72, pari al 30% della somma dei danni diretti ed indiritti, il danno all'immagine subito dalla ricorrente (cfr CTU acquista il 21.3.2024 sub pag. 30), la ricorrente ha quantificato il danno subito nel complessivo importo di € 139.033,78
Come emerge dalla lettura della perizia, la stima dei danni è stata effettuata dal perito, nominato nel procedimento di ATP, in termini statisticamente e tecnicamente accettabili, quindi sulla base di un calcolo ipotetico e non all'esito dell'esame di documentazione contabile e reddituale prodotta dalla ricorrente (cfr pag.43 della prima relazione peritale allegata sub doc. 4 dalla ricorrente).
Nel presente giudizio di merito, finalizzato all'accertamento dell'an e del quantum debeatur, era onere Contr della ricorrente dimostrare che le condotte contestate ad avevano determinato un effettivo danno economico all'attività di impresa da lei svolta, per la cui quantificazione era necessario allegare documentazione contabile e reddituale, idonea a dimostrare l'effettiva riduzione del fatturato, con conseguente contrazione dell'utile di impresa negli anni successivi agli eventi denunciati.
La società avrebbe dovuto produrre i bilanci degli anni precedenti e successivi all'evento denunciato, con la relativa documentazione contabile (dichiarazioni fiscali, registri IVA, estratti conti bancari), sulla base dei quali si sarebbe potuta eventualmente effettuare una perizia contabile, finalizzata all'accertamento del preteso danno.
Laddove sia dedotta l'esistenza di un danno da perdita di guadagno ovvero di un danno all'immagine dell'impresa, è infatti posto a carico della parte che deduce l'esistenza di tale danno l'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre.
L'onere gravante sulla ricorrente non può ritenersi assolto neppure sulla base dell'allegazione Contr dell'accordo transattivo, concluso in data 3.8.2022, tra la convenuta ed altro stabilimento balneare, denominato Il Corallo, situato a poca distanza dal lido gestito dalla ricorrente (cfr doc. 2 depositato l'11.1.2024), avente ad oggetto gli stessi episodi denunciati nel presente giudizio. pagina 7 di 10 Il negozio transattivo, disciplinato dall'art. 2965 cc, non è infatti idoneo a risolvere la res dubia, che rimane tale, in ciò distinguendosi dal negozio di accertamento che è invece caratterizzato proprio dallo scopo di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto o negozio, precisandone definitivamente il contenuto, l'essenza e gli effetti. Contr Pertanto, l'accordo transattivo intervenuto tra e lo stabilimento Il Corallo, non è idoneo a produrre effetti nei confronti di soggetti che non siano stati parte di tale accordo.
Non avendo l'attrice allegato documentazione idonea a provare la sussistenza del denunciato danno che, come sopra precisato, non può essere liquidato in via presuntiva e deduttiva, dal momento che ciò si porrebbe in insanabile contrasto col principio dell'onere della prova gravante sul danneggiato, tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, la domanda formulata dalla ricorrente va rigettata. Contr E. Sulla domanda di manleva formulata da nei confronti della terza chiamata
[...]
CP_5
e.1 ha contestato la domanda di manleva, formulata da , Controparte_5 Controparte_12
Contr con riferimento alla polizza n. ILI0000863/I, sottoscritta da con decorrenza dal 26 gennaio 2013 al 26 gennaio 2016 e successive proroghe che, all'art. 1.5, comma I della polizza, le parti avevano pattuito che “In caso di sinistro, l' deve darne avviso scritto al Broker o alla Società entro Parte_4 trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.” (cfr. doc.2, pag.
5) e, a maggiore chiarimento, al successivo comma III dello stesso articolo è stato ulteriormente disposto che “[…] i termini previsti decorreranno dal ricevimento della richiesta di danni”. Contr Evidenzia che, in violazione dei termini sopra indicati , che aveva ricevuto in data CP_5
6.4.2017 la convocazione per la mediazione, ne aveva dato notizia alla Compagnia di Assicurazione solo il 5.10.2022 con la trasmissione, tramite Boker, del successivo invito alla negoziazione assistita.
Considerato che, nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'assicurato all'obbligo imposto dall'articolo
1913 del cc di dare avviso del sinistro all'assicuratore, è posto a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare l'intento fraudolento dell'assicurato che, dolosamente, aveva omesso di effettuare la prescritta comunicazione ovvero, nell'ipotesi di ritardo colposo, il pregiudizio sofferto a causa della tardiva comunicazione (cfr Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, n.13143), va rigettata l'eccezione formulata dall'assicurata, che non ha adempiuto all'onere della prova sulla medesima gravante.
e.2 L'assicurata ha inoltre eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa evidenziando che l'art. 2.4, lettera e) delle condizioni generali di contratto prevede che “L'assicurazione non copre […] CP_13
e) I danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde pagina 8 di 10 acquifere, di giacimento minerari ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento” (cfr. doc. all. 2, pag. 15). Contr Considerata l'attività svolta da (custode e gestore esclusivo della rete fognaria comunale e dei manufatti relativi alla raccolta, collettamento fognario e depurazione delle acque reflue, nere e miste) le sopra indicate limitazioni richiamate ai punti 2.4 Rischi esclusi dall'assicurazione e 2.5 Altri rischi esclusi, consentono alla Compagnia di Assicurazione, che aveva predisposto la clausola, non solo una consentita delimitazione del rischio contrattuale, ma piuttosto un'indebita esclusione in toto del rischio contrattuale, idonea ad incidere in concreto, negativamente, sulla sussistenza della causa del contratto Contr di assicurazione concluso da , gestore esclusivo non solo della rete fognaria comunale, ma anche dei manufatti relativi alla raccolta, al collettamento fognario e alla depurazione delle acque reflue, nere e miste.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausola pattizia sopra richiamata (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 07/04/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17783 del
07/08/2014).
La clausola nulla deve essere sostituita ex artt. 1339 e 1419 c.c. dalla disposizione contenuta nell'art. 1917, comma 1 c.c., norma primaria, imperativa e di immediata applicazione, inserita nel contratto concluso dalle parti in sostituzione della clausola difforme, sulla base della quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante la vigenza del rapporto contrattuale, deve pagare a un terzo, con esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi.
La domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata risulta quindi astrattamente ammissibile.
F. Sulle spese processuali
In forza del principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese processuali sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata in garanzia vanno poste a carico della ricorrente. Contr Considerato che sono state rigettate tutte le eccezioni preliminari formulate dalla convenuta e dalla chiamata in causa, le spese sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata vanno compensate nella misura di 50% e poste per la quota residua a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 339/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta così decide:
RIGETTA pagina 9 di 10 Contr le eccezioni formulate dalla convenuta concernenti la dedotta carenza di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione della domanda formulata.
RIGETTA
l'eccezione di tardività e di inoperatività della copertura assicurativa formulate dalla terza chiamata
RIGETTA la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti di . CP_1
NA Contr l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute da e dalla terza chiamata che, previa compensazione nella misura del 50% liquida nel residuo in € 7.051,00 per ciascuna parte, importo maggiorato di spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 10 di 10