TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/05/2026, n. 2864
TAR
Decreto cautelare 29 marzo 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del diniego di prova suppletiva per persona fragile

    Il Tribunale ritiene che i meri impedimenti individuali non obblighino l'amministrazione a predisporre prove suppletive, in quanto prevale l'interesse pubblico al celere svolgimento delle procedure concorsuali. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non scalfisce il principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore per la partecipazione alle prove, al fine di garantire la par condicio tra i candidati.

  • Rigettato
    Illegittimità della graduatoria per mancata ammissione alla prova pratica

    La decisione di rigetto della graduatoria è conseguenza diretta del rigetto della domanda di prova suppletiva, pertanto la censura è infondata per le stesse ragioni.

  • Rigettato
    Mancanza nel bando di disciplina per prove suppletive per persone fragili o in autosorveglianza

    Come per il rigetto della prova suppletiva, il bando non è illegittimo per non aver previsto tali prove, in quanto prevalgono l'interesse pubblico al celere svolgimento delle procedure e la par condicio tra i candidati.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'ammissione di tutti i candidati senza valutazione preliminare dei titoli

    Questa censura non è stata esplicitamente trattata nel merito dalla sentenza, ma è implicitamente rigettata in quanto parte del ricorso complessivamente infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/05/2026, n. 2864
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2864
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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