Decreto cautelare 29 marzo 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/05/2026, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02864/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01532/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Filippelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AORN di Caserta Sant'NA e San Sebastiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
nei confronti
NI IA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto pervenuto in data -OMISSIS-, in merito alla richiesta del ricorrente inviata a mezzo pec in data -OMISSIS- con la quale si documentava la qualifica di persona fragile dello stesso, impossibilitato a partecipare in sicurezza alla prova scritta per il giorno -OMISSIS- vista la diagnosi di sindrome influenzale e con febbre a 37.5°, a causa della quale il medico curante prescriveva certificato Inps di 5 giorni di riposo e lo sottoponeva a obbligo di autosorveglianza;
- della graduatoria pubblicata in data -OMISSIS- dei candidati ammessi alla prova pratica per il giorno 28.3.2023;
- della Delibera n. -OMISSIS-, pubblicata in data 20.4.2022, con cui l'AORN Caserta indiceva concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie ex Legge 251/2000, pubblicato sul BURC N 23/22 e in GURI 47/22, laddove non prevedeva prove suppletive per candidati, persone fragili, impossibilitati a partecipare perché sottoposti ad isolamento domiciliare in applicazione delle misure sanitarie di contrasto e contenimento del Covid-19;
- della Delibera nr. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, con cui venivano ammessi tutti i 184 candidati, compresi il ricorrente, senza che fosse stata effettuata la valutazione dei titoli di ammissione e specifici che avrebbe consentito almeno una riduzione dei partecipanti al concorso;
- di ogni atto consequenziale e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aorn di Caserta Sant'NA e San Sebastiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa NA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Il ricorrente premette in fatto che:
- l’AORN Sant’NA e San Sebastiano di Caserta ha indetto, con bando del 20 aprile 2022, concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto da dirigente delle professioni sanitarie ex l. n. 251/2000;
- il ricorrente, ammesso a sostenere la prova scritta come da comunicazione del 21 novembre 2022, ha inviato a mezzo pec, alle ore 8.00 del 27 febbraio 2023, data fissata per la prova, una comunicazione con la quale, premesso di essere paziente fragile, segnalava (a mezzo certificato INPS di malattia) la sussistenza di sindrome influenzale con febbre a 37,5°, chiedendo di poter sostenere prova suppletiva;
- in assenza di qualsivoglia riscontro alla pec (e al successivo sollecito) in data 17 marzo 2023 è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova pratica, fra i quali non figurava il ricorrente; solo il successivo 20 marzo l’AORN ha comunicato la reiezione dell’istanza.
2. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza, il bando di concorso nonché gli ulteriori atti in epigrafe specificati è dunque insorta parte ricorrente, con atto notificato il 28 marzo 2023 e depositato il 28 marzo 2023, chiedendone l’annullamento previa sospensiva sulla base di plurime censure di violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; mancanza nel bando di concorso di apposita disciplina per il caso di mancata partecipazione di persona fragile per autosorveglianza sanitaria da potenziale infezione COVID) e di eccesso di potere (manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, irrazionalità manifesta, incoerenza/contraddittorietà interna dell'attività amministrativa, sviamento e travisamento, bilanciamento degli interessi).
3. Si è costituita l’AORN Sant'NA e San Sebastiano di Caserta, insistendo per la reiezione del gravame in quanto infondato.
4. Con ordinanza n.-OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare.
5. All'udienza straordinaria del 16 aprile 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Risultano destituite di fondamento le censure di parte ricorrente, incentrate sulla illegittimità del bando (e del conseguente diniego) nella parte in cui non ha previsto prove suppletive per l’ipotesi di impossibilità di partecipazione per sospetto caso di Covid-19, specie nel caso di pazienti fragili.
Come già anticipato in sede cautelare, per consolidato indirizzo giurisprudenziale i meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all’amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 22 maggio 2024, n. 4561), per non frustrare le fondamentali esigenze di pronta conclusione della selezione e di celere copertura dei posti disponibili, che risulterebbero inevitabilmente compromesse dall'enorme aggravio procedimentale posto a carico dell'Amministrazione.
Né appare predicabile l’applicazione alla fattispecie in esame dei precedenti giurisprudenziali richiamati ( e.g. T.A.R. Lazio, Roma, n. 5666/2021, n. 4430/2022, e n. 10132/2022) tenuto conto che la successiva giurisprudenza ha chiarito che “ la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non si ritengono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame ” (Consiglio di Stato, sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10914 alle cui motivazioni si fa integralmente rinvio) stante l’esigenza di assicurare il rispetto del principio di contestualità delle prove che informa le procedure concorsuali e selettive, funzionale a garantire la par condicio tra i candidati, dovendo per questi valere le medesime condizioni di espletamento e valutazione delle prove.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BR, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
NA PO, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NA PO | IA BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.