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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1129/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3476/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EA IB Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4178 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18629/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/12/2024 al sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificato l'avviso di accertamento n. 4178 del 27/05/2024 da parte della AN UT SR riguardante IMU
2019, per complessivi euro 1.919,00 per immobili detenuti nel Comune di Quarto. Il ricorso veniva notificato alla AN UT SR in data 24/02/2025 e depositato in pari data presso questa Corte di Giustizia
Tributaria.
La parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva:
1) l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto affidato a società senza titolo;
2) l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto carente del visto di esecutività apposto ad opera del funzionario responsabile dell'ente locale creditore;
3) l'intervenuta prescrizione quinquennale;
4) la mancata applicazione art. 3 commi 3 e 7, comma 1 Legge 241/90 difetto di motivazione;
5) la nullità dell'atto in quanto non sottoscritto, omessa indicazione del provvedimento dirigenziale;
6) il difetto di legittimazione attiva;
7) la mancata indicazione del titolo;
8) il mancato invito al contraddittorio.
In data 01/04/2025, si costituiva in giudizio AN UT SR , il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente, opponendosi a tutte le eccezioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 27/10/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sull'eccezione riguardante l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto affidato a società senza titolo questo giudice rappresenta che la società EA IB S.r.l. è concessionaria, del servizio di accertamento in virtù del contratto n. 5043 del 3.03.2022 stipulato con il Comune di Quarto (NA).
Il potere di accertamento di EA IB S.r.l. ha fondamento normativo nell'Albo Concessionari, al quale i concessionari per l'accertamento e/o la riscossione dei tributi locali devono essere obbligatoriamente iscritte al fine dell'espletamento delle loro attività, previo possesso e mantenimento dei requisiti previsti (art. 53, comma 1, D.Lgs. 15.12.1997 n. 446). Iscrizione che è stata riportata nell'avviso di accertamento oggetto di causa, nel quale è espressamente indicato che EA IB S.r.l. risulta “iscritta all'Albo del Ministero delle Finanze per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate locali”.
L'onere di allegazione non può in alcun modo riguardare il contratto con il Comune di Quarto.
La mancata allegazione di tale contratto, deve considerarsi del tutto irrilevante, in quanto la mera menzione di tale atto è di per sé sufficiente a pienamente soddisfare la legittimazione del potere di imposizione in capo ad EA IB S.r.l..
Nell'avviso di accertamento in questione si legge chiaramente che EA IB S.r.l. è “concessionaria del servizio di accertamento in virtù del contratto n. 5043 del 03/03/2022 stipulato con il Comune di QUARTO
(NA) nella persona del sig. Nominativo_1 legale rappresentante della società, nell'ambito del potere conferito quale responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale (IUC) componente IMU Legge 147/2013 da commi 669 a 681 e loro successive modificazioni".
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'onere di allegazione non può in alcun modo riguardare gli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo, i quali sono infatti oggetto di conoscenza legale da parte del contribuente. Nello specifico: “l'art. 7, comma 1, l. 27 luglio
2000, n. 212, secondo cui se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, non si riferisce agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente” (Cass. Civ. n.
16289/2017). L'onere di allegazione posto a carico dell'Amministrazione finanziariadall'art. 7, comma 1, secondo periodo, l. n. 212/2000 dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento ha riferimento agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria che deve essere esplicitata nell'avviso (come una perizia UTE), e non gli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, evidente la piena legittimazione di EA IB S.r.l..
In caso di affidamento del servizio di riscossione e accertamento dei tributi locali, spetta al concessionario la legittimazione processuale per le controversie derivanti dall'attività svolta.
Qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale,
“affidi il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune;
ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie”. Ilrapporto da cui trae origine la legittimazione processuale della concessionaria non
è “un rapporto privatistico, bensì concessorio, articolato sulle scansioni del diritto pubblico”, e trova la sua regolamentazione finale nelle delibere comunali che sono esse stesse fonte di legittimazione processuale del concessionario.
Si accerta che è stato depositato in atti il contratto intercorso con il Comune di Quarto.
Sul motivo di contestazione riguardante la presunta prescrizione della pretesa creditoria, questo giudice accerta che la notifica dell'atto è tempestiva visti i commi 1 e 4 dell'art. 67 deI D.L. n. 18 deI 17 marzo 2020
(convertito dalla Legge n.27/2020).
A causa della pandemia da Covid 19 i termini di prescrizione e decadenza delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, sono stati sospesi dall'8.03.2020 al 31.05.2020, con l'effetto di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione, pari a 85 giorni.
Più precisamente, l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/20, tale norma non ha sospeso l'attività degli enti impositori, ma ha previsto esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato, con l'effetto di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione, pari a 85 giorni.
Occorre quindi osservare che, malgrado la proroga contenuta nell'art. 157 del D.L. n. 34/2020 non trovi applicazione per i tributi locali, per il richiamo operato dall'art. 67, comma 4, del D.L. n. 18/2020, tutt'oggi vigente, all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali, lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ha comportato un periodo ulteriore pari a 85 giorni utilizzabile dagli enti per espletare le attività considerate dalla norma.
A fronte di tale sospensione i termini non devono considerarsi in scadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione - come invero disposto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 776, della L. n. 160/2019 - ma
85 giorni dopo. Il differimento di 85 giorni previsto dall'art. 67 DL 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020, opera anche per i tributi locali. Di conseguenza, gli atti di accertamento con i quali i Comuni contestano le irregolarità IMU, TASI e degli altri tributi locali relative alle annualità 2016 e 2017 possono essere validamente notificati, rispettivamente, fino al 26.03.2022 (per il 2016) e fino al 26.03.2023 (per il 2017), procrastinando così la scadenza del termine di decadenza/prescrizione, di cui al comma 161, art.1 della
L.296/2006, che sarebbe maturato il 31.12.2021 e il 31/12/2022”.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento IMU è stato notificato nei termini previsti, in quanto notificato in data 24.12.2024.
Evidente, pertanto, che la data di spedizione e la data di notifica dell'atto è avvenuta entro il termine prescrizionale di legge.
Sul punto di contestazione riguardante l'asserita mancanza del presupposto impositivo parte ricorrente, ritiene il tributo non dovuto, asserendo che nella fattispecie debba trattarsi di abitazione principale, in quanto tale esente da imposta.
L'eccezione di parte ricorrente è priva di fondamento e trova chiara e dirimente smentita nella documentazione, consistente nello specifico, nella visura della posizione TARI, dal quale si evince che l'immobile oggetto di accertamento ha dati catastali diversi da quello dichiarato come abitazione principale.
Sul motivo di contestazione riguardante l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto carente del visto di esecutività tale eccezione deve considerarsi infondata. La disposizione normativa di riferimento,
Legge n. 147/2013, comma 692, che stabilisce espressamente che “il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”, riguarda l'ipotesi di gestione diretta dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte dell'Ente, e non quello dell'affidamento in concessione dei relativi servizi.
Questo Organo Giudicante ritiene che sia sufficiente che, la sottoscrizione degli atti provenga da soggetto effettivamente investito del relativo potere, come risulta nel caso di specie, trattandosi del legale rappresentante della ditta concessionaria del servizio di accertamento, come da contratto stipulato con il
Comune di Quarto in data 3.03.2022 Rep. n. 5043, ed altresì dimostrato dalla visura camerale di EA
IB S.r.l. depositata in atti. Poiché nel caso di specie l'avviso è stato sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concessionaria, in virtù del relativo contratto sopra richiamato, nessun dubbio può nemmeno astrattamente porsi in relazione alla relativa piena validità ed efficacia.
Sul motivo di contestazione riguardante l'asserito difetto di motivazione questo giudice ritiene che la motivazione è espressamente indicata in “OMESSO e/o PARZIALE, RITARDATO PAGAMENTO”.
Inoltre, nell'allegato “Lista Immobili” sono riportate in dettaglio tutte le Unità Immobiliari oggetto di accertamento, con le coordinate catastali, la tipologia di immobile, le aliquote applicate, il tipo di diritto reale e la relativa quota percentuale, la base imponibile ed il complessivo dovuto, nonché il totale dell'imposta dovuta. A seguire è presente la lista dei versamenti effettuati, un riepilogo del dovuto distinto per tributo ed un'elaborazione tra l'imposta dovuta e quella liquidata. Viene poi indicato un “Riepilogo dovuto per tributo” con il relativo prospetto “Elaborazione accertamento dovuto/versato”, nonché apposito “Dettaglio omesso pagamento”. Viene altres ìriportato il calcolo degli interessi legali con il tasso legale per periodo di vigenza ed il “riepilogo imposte esanzioni” e le “modalità di pagamento”. L'obbligo di motivazione di ogni atto impositivo può, e deve, intendersi assolto tutte le volte che risultino indicati nell'atto stesso i criteri e le fonti della determinazione operata dall'Amministrazione”. L'avviso di accertamento ha mero carattere di “provocatio ad opponendum” e quindi soddisfa l'obbligo di motivazione l'aver l'amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.
Si rileva che tutte le norme di legge e le deliberazioni comunali sono state richiamate nell'avviso di accertamento, e ciò fermo restando che la Suprema Corte ha precisato che la mancata allegazione delle delibere non comporta l'illegittimità degli avvisi, poiché le medesime vengono affisse nell'Albo Comunale e sono comunque conoscibili da parte del contribuente. (Cass. Civ. n. 5755/2005). Ne consegue che, stante l'indicazione specifica negli avvisi di accertamento delle delibere applicate con l'indicazione del contenuto essenziale e dell'oggetto e l'indicazione dei presupposti dell'applicazione delle rispettive imposte con la specificazione analitica del calcolo delle stesse, è stata rispettata la normativa sull'obbligo della motivazione.
Sulla asserita nullità degli atti in quanto non sottoscritti, questo giudice rileva che la disposizione normativa di riferimento, Legge n. 147/2013, comma 692, secondo cui “il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”, riguarda l'ipotesi di gestione diretta dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte dell'Ente, e non quello dell'affidamento in concessione dei relativi servizi.
Si ritiene che sia sufficiente che la sottoscrizione dell'atto provenga da soggetto effettivamente investito del relativo potere. E ciò risulta nel caso di specie, trattandosi del legale rappresentante della ditta concessionaria del servizio di accertamento in virtù del contratto stipulato con il Comune di Quarto in data03/03/2022 Rep.
n. 5043, ed altresì dimostrato dalla visura camerale di EA IB S.r.l. , depositata in atti.
Sull'asserito difetto di legittimazione attiva, si rappresenta che l'atto ha raggiunto lo scopo ed ha consentito al contribuente la piena esplicazione del diritto di difesa.
Per orientamento costante della Suprema Corte, è del tutto legittima la notifica a mezzo posta di una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale (Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 1150 del 21 ottobre 2021).
Per quanto esposto, trova applicazione il consolidato principio secondo cui, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo ( Corte di Cassazione, sez. unite, sentenza n.
7665 del 18 aprile 2016;Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 27561 del 31 dicembre 2018; Corte di
Cassazione, sez. III, sentenza n. 24568/2018).
Sull'asserita mancata indicazione del titolo si rappresenta che, nell'allegato “Lista Immobili” dell'avviso sono riportate in dettaglio tutte le Unità Immobiliari oggetto di accertamento, con le coordinate catastali, la tipologia di immobile, le aliquote applicate, il tipo di diritto reale e la relativa quota percentuale, la base imponibile ed il complessivo dovuto, nonché il totale dell'imposta dovuta. E' presente la lista dei versamenti effettuati, un riepilogo del dovuto distinto per tributo ed un'elaborazione tra l'imposta dovuta e quella liquidata. Viene poi indicata la “Lista Versamenti” ed un “Riepilogo dovuto per tributo” con il relativo prospetto “Elaborazione accertamento dovuto/versato”. Viene altresì riportato il calcolo degli interessi legali ed il “riepilogo imposte e sanzioni” e le “modalità di pagamento”.
Per quanto sopra esposto si ritiene che, EA IB S.r.l. ha rispettato la normativa in materia.
Sull'asserito mancato invio al contraddittorio, si ritiene che il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione finanziaria, che si accinga ad adottare un provvedimento potenzialmente lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale o preventivo, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Il contraddittorio risulta obbligatorio esclusivamente per i tributi “armonizzati”, cioè quelli di tipo indiretto, mentre per quelli
“non armonizzati”, ossia quelli di tipo diretto, tra cui devono farsi rientrare anche l'IMU e la TASI, l'obbligo di attivazione del contraddittorio sussiste solo ove espressamente previsto dalle norme che regolano quel determinato tributo. In materia IMU non vi è alcuna disposizione normativa che prevede tale obbligo, con la conseguenza che i Comuni e/o i loro concessionari non sono quindi obbligati ad alcun contraddittorio preventivo. Pertanto, al di fuori dei casi sopra indicati, prima di notificare un avviso di accertamento d'ufficio non sussiste l'obbligo di attivare il contraddittorio procedimentale,posto che la materia della fiscalità locale
è disciplinata da norme che di conseguenza non contemplano in alcun modo un onere siffatto.
Per quanto sopra esposto il ricorso viene rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente, liquidate in euro
500,00 oltre oneri di legge, a favore della EA IB Srl.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3476/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EA IB Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4178 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18629/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/12/2024 al sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificato l'avviso di accertamento n. 4178 del 27/05/2024 da parte della AN UT SR riguardante IMU
2019, per complessivi euro 1.919,00 per immobili detenuti nel Comune di Quarto. Il ricorso veniva notificato alla AN UT SR in data 24/02/2025 e depositato in pari data presso questa Corte di Giustizia
Tributaria.
La parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva:
1) l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto affidato a società senza titolo;
2) l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto carente del visto di esecutività apposto ad opera del funzionario responsabile dell'ente locale creditore;
3) l'intervenuta prescrizione quinquennale;
4) la mancata applicazione art. 3 commi 3 e 7, comma 1 Legge 241/90 difetto di motivazione;
5) la nullità dell'atto in quanto non sottoscritto, omessa indicazione del provvedimento dirigenziale;
6) il difetto di legittimazione attiva;
7) la mancata indicazione del titolo;
8) il mancato invito al contraddittorio.
In data 01/04/2025, si costituiva in giudizio AN UT SR , il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente, opponendosi a tutte le eccezioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 27/10/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sull'eccezione riguardante l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto affidato a società senza titolo questo giudice rappresenta che la società EA IB S.r.l. è concessionaria, del servizio di accertamento in virtù del contratto n. 5043 del 3.03.2022 stipulato con il Comune di Quarto (NA).
Il potere di accertamento di EA IB S.r.l. ha fondamento normativo nell'Albo Concessionari, al quale i concessionari per l'accertamento e/o la riscossione dei tributi locali devono essere obbligatoriamente iscritte al fine dell'espletamento delle loro attività, previo possesso e mantenimento dei requisiti previsti (art. 53, comma 1, D.Lgs. 15.12.1997 n. 446). Iscrizione che è stata riportata nell'avviso di accertamento oggetto di causa, nel quale è espressamente indicato che EA IB S.r.l. risulta “iscritta all'Albo del Ministero delle Finanze per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate locali”.
L'onere di allegazione non può in alcun modo riguardare il contratto con il Comune di Quarto.
La mancata allegazione di tale contratto, deve considerarsi del tutto irrilevante, in quanto la mera menzione di tale atto è di per sé sufficiente a pienamente soddisfare la legittimazione del potere di imposizione in capo ad EA IB S.r.l..
Nell'avviso di accertamento in questione si legge chiaramente che EA IB S.r.l. è “concessionaria del servizio di accertamento in virtù del contratto n. 5043 del 03/03/2022 stipulato con il Comune di QUARTO
(NA) nella persona del sig. Nominativo_1 legale rappresentante della società, nell'ambito del potere conferito quale responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale (IUC) componente IMU Legge 147/2013 da commi 669 a 681 e loro successive modificazioni".
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'onere di allegazione non può in alcun modo riguardare gli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo, i quali sono infatti oggetto di conoscenza legale da parte del contribuente. Nello specifico: “l'art. 7, comma 1, l. 27 luglio
2000, n. 212, secondo cui se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, non si riferisce agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente” (Cass. Civ. n.
16289/2017). L'onere di allegazione posto a carico dell'Amministrazione finanziariadall'art. 7, comma 1, secondo periodo, l. n. 212/2000 dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento ha riferimento agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria che deve essere esplicitata nell'avviso (come una perizia UTE), e non gli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, evidente la piena legittimazione di EA IB S.r.l..
In caso di affidamento del servizio di riscossione e accertamento dei tributi locali, spetta al concessionario la legittimazione processuale per le controversie derivanti dall'attività svolta.
Qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale,
“affidi il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune;
ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie”. Ilrapporto da cui trae origine la legittimazione processuale della concessionaria non
è “un rapporto privatistico, bensì concessorio, articolato sulle scansioni del diritto pubblico”, e trova la sua regolamentazione finale nelle delibere comunali che sono esse stesse fonte di legittimazione processuale del concessionario.
Si accerta che è stato depositato in atti il contratto intercorso con il Comune di Quarto.
Sul motivo di contestazione riguardante la presunta prescrizione della pretesa creditoria, questo giudice accerta che la notifica dell'atto è tempestiva visti i commi 1 e 4 dell'art. 67 deI D.L. n. 18 deI 17 marzo 2020
(convertito dalla Legge n.27/2020).
A causa della pandemia da Covid 19 i termini di prescrizione e decadenza delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, sono stati sospesi dall'8.03.2020 al 31.05.2020, con l'effetto di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione, pari a 85 giorni.
Più precisamente, l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/20, tale norma non ha sospeso l'attività degli enti impositori, ma ha previsto esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato, con l'effetto di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione, pari a 85 giorni.
Occorre quindi osservare che, malgrado la proroga contenuta nell'art. 157 del D.L. n. 34/2020 non trovi applicazione per i tributi locali, per il richiamo operato dall'art. 67, comma 4, del D.L. n. 18/2020, tutt'oggi vigente, all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali, lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ha comportato un periodo ulteriore pari a 85 giorni utilizzabile dagli enti per espletare le attività considerate dalla norma.
A fronte di tale sospensione i termini non devono considerarsi in scadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione - come invero disposto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 776, della L. n. 160/2019 - ma
85 giorni dopo. Il differimento di 85 giorni previsto dall'art. 67 DL 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020, opera anche per i tributi locali. Di conseguenza, gli atti di accertamento con i quali i Comuni contestano le irregolarità IMU, TASI e degli altri tributi locali relative alle annualità 2016 e 2017 possono essere validamente notificati, rispettivamente, fino al 26.03.2022 (per il 2016) e fino al 26.03.2023 (per il 2017), procrastinando così la scadenza del termine di decadenza/prescrizione, di cui al comma 161, art.1 della
L.296/2006, che sarebbe maturato il 31.12.2021 e il 31/12/2022”.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento IMU è stato notificato nei termini previsti, in quanto notificato in data 24.12.2024.
Evidente, pertanto, che la data di spedizione e la data di notifica dell'atto è avvenuta entro il termine prescrizionale di legge.
Sul punto di contestazione riguardante l'asserita mancanza del presupposto impositivo parte ricorrente, ritiene il tributo non dovuto, asserendo che nella fattispecie debba trattarsi di abitazione principale, in quanto tale esente da imposta.
L'eccezione di parte ricorrente è priva di fondamento e trova chiara e dirimente smentita nella documentazione, consistente nello specifico, nella visura della posizione TARI, dal quale si evince che l'immobile oggetto di accertamento ha dati catastali diversi da quello dichiarato come abitazione principale.
Sul motivo di contestazione riguardante l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto carente del visto di esecutività tale eccezione deve considerarsi infondata. La disposizione normativa di riferimento,
Legge n. 147/2013, comma 692, che stabilisce espressamente che “il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”, riguarda l'ipotesi di gestione diretta dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte dell'Ente, e non quello dell'affidamento in concessione dei relativi servizi.
Questo Organo Giudicante ritiene che sia sufficiente che, la sottoscrizione degli atti provenga da soggetto effettivamente investito del relativo potere, come risulta nel caso di specie, trattandosi del legale rappresentante della ditta concessionaria del servizio di accertamento, come da contratto stipulato con il
Comune di Quarto in data 3.03.2022 Rep. n. 5043, ed altresì dimostrato dalla visura camerale di EA
IB S.r.l. depositata in atti. Poiché nel caso di specie l'avviso è stato sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concessionaria, in virtù del relativo contratto sopra richiamato, nessun dubbio può nemmeno astrattamente porsi in relazione alla relativa piena validità ed efficacia.
Sul motivo di contestazione riguardante l'asserito difetto di motivazione questo giudice ritiene che la motivazione è espressamente indicata in “OMESSO e/o PARZIALE, RITARDATO PAGAMENTO”.
Inoltre, nell'allegato “Lista Immobili” sono riportate in dettaglio tutte le Unità Immobiliari oggetto di accertamento, con le coordinate catastali, la tipologia di immobile, le aliquote applicate, il tipo di diritto reale e la relativa quota percentuale, la base imponibile ed il complessivo dovuto, nonché il totale dell'imposta dovuta. A seguire è presente la lista dei versamenti effettuati, un riepilogo del dovuto distinto per tributo ed un'elaborazione tra l'imposta dovuta e quella liquidata. Viene poi indicato un “Riepilogo dovuto per tributo” con il relativo prospetto “Elaborazione accertamento dovuto/versato”, nonché apposito “Dettaglio omesso pagamento”. Viene altres ìriportato il calcolo degli interessi legali con il tasso legale per periodo di vigenza ed il “riepilogo imposte esanzioni” e le “modalità di pagamento”. L'obbligo di motivazione di ogni atto impositivo può, e deve, intendersi assolto tutte le volte che risultino indicati nell'atto stesso i criteri e le fonti della determinazione operata dall'Amministrazione”. L'avviso di accertamento ha mero carattere di “provocatio ad opponendum” e quindi soddisfa l'obbligo di motivazione l'aver l'amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.
Si rileva che tutte le norme di legge e le deliberazioni comunali sono state richiamate nell'avviso di accertamento, e ciò fermo restando che la Suprema Corte ha precisato che la mancata allegazione delle delibere non comporta l'illegittimità degli avvisi, poiché le medesime vengono affisse nell'Albo Comunale e sono comunque conoscibili da parte del contribuente. (Cass. Civ. n. 5755/2005). Ne consegue che, stante l'indicazione specifica negli avvisi di accertamento delle delibere applicate con l'indicazione del contenuto essenziale e dell'oggetto e l'indicazione dei presupposti dell'applicazione delle rispettive imposte con la specificazione analitica del calcolo delle stesse, è stata rispettata la normativa sull'obbligo della motivazione.
Sulla asserita nullità degli atti in quanto non sottoscritti, questo giudice rileva che la disposizione normativa di riferimento, Legge n. 147/2013, comma 692, secondo cui “il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”, riguarda l'ipotesi di gestione diretta dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte dell'Ente, e non quello dell'affidamento in concessione dei relativi servizi.
Si ritiene che sia sufficiente che la sottoscrizione dell'atto provenga da soggetto effettivamente investito del relativo potere. E ciò risulta nel caso di specie, trattandosi del legale rappresentante della ditta concessionaria del servizio di accertamento in virtù del contratto stipulato con il Comune di Quarto in data03/03/2022 Rep.
n. 5043, ed altresì dimostrato dalla visura camerale di EA IB S.r.l. , depositata in atti.
Sull'asserito difetto di legittimazione attiva, si rappresenta che l'atto ha raggiunto lo scopo ed ha consentito al contribuente la piena esplicazione del diritto di difesa.
Per orientamento costante della Suprema Corte, è del tutto legittima la notifica a mezzo posta di una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale (Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 1150 del 21 ottobre 2021).
Per quanto esposto, trova applicazione il consolidato principio secondo cui, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo ( Corte di Cassazione, sez. unite, sentenza n.
7665 del 18 aprile 2016;Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 27561 del 31 dicembre 2018; Corte di
Cassazione, sez. III, sentenza n. 24568/2018).
Sull'asserita mancata indicazione del titolo si rappresenta che, nell'allegato “Lista Immobili” dell'avviso sono riportate in dettaglio tutte le Unità Immobiliari oggetto di accertamento, con le coordinate catastali, la tipologia di immobile, le aliquote applicate, il tipo di diritto reale e la relativa quota percentuale, la base imponibile ed il complessivo dovuto, nonché il totale dell'imposta dovuta. E' presente la lista dei versamenti effettuati, un riepilogo del dovuto distinto per tributo ed un'elaborazione tra l'imposta dovuta e quella liquidata. Viene poi indicata la “Lista Versamenti” ed un “Riepilogo dovuto per tributo” con il relativo prospetto “Elaborazione accertamento dovuto/versato”. Viene altresì riportato il calcolo degli interessi legali ed il “riepilogo imposte e sanzioni” e le “modalità di pagamento”.
Per quanto sopra esposto si ritiene che, EA IB S.r.l. ha rispettato la normativa in materia.
Sull'asserito mancato invio al contraddittorio, si ritiene che il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione finanziaria, che si accinga ad adottare un provvedimento potenzialmente lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale o preventivo, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Il contraddittorio risulta obbligatorio esclusivamente per i tributi “armonizzati”, cioè quelli di tipo indiretto, mentre per quelli
“non armonizzati”, ossia quelli di tipo diretto, tra cui devono farsi rientrare anche l'IMU e la TASI, l'obbligo di attivazione del contraddittorio sussiste solo ove espressamente previsto dalle norme che regolano quel determinato tributo. In materia IMU non vi è alcuna disposizione normativa che prevede tale obbligo, con la conseguenza che i Comuni e/o i loro concessionari non sono quindi obbligati ad alcun contraddittorio preventivo. Pertanto, al di fuori dei casi sopra indicati, prima di notificare un avviso di accertamento d'ufficio non sussiste l'obbligo di attivare il contraddittorio procedimentale,posto che la materia della fiscalità locale
è disciplinata da norme che di conseguenza non contemplano in alcun modo un onere siffatto.
Per quanto sopra esposto il ricorso viene rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente, liquidate in euro
500,00 oltre oneri di legge, a favore della EA IB Srl.