Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1178 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) con il proc. dom. avv.to Luca Varsi, delega in Parte_1 C.F._1
atti
-attrice- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, con il proc. dom. avv.to Adele De Paula, delega in atti e
, in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 CP_3
con il proc. dom. avv.to Giovanni Gallo, delega in atti
[...]
-convenute- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice riferiva di essersi recata al Pronto Soccorso del nosocomio di Roccadaspide nell'ottobre 2011 accusando forti dolori addominali. pagina 1 di 5
Esponeva di aver subito in data 3.11.2011 l'intervento di asportazione della colecisti in anestesia totale al quale era seguito, in data 27.11.2011, l'aborto del feto con necessità di ricovero presso l'Ospedale S. Luca di Vallo della Lucania.
Sul presupposto che l'interruzione della gravidanza fosse stata conseguenza della condotta negligente dei sanitari dell'Ospedale di Roccadaspide e causa dei postumi invalidanti riportati, la instava quindi per la condanna dell' Pt_1 [...]
e della compagnia assicurativa in solido tra loro, al risarcimento CP_4 CP_2
in suo favore di tutti i danni, patrimoniali e non, derivatile dal sinistro e dalla stessa quantificati in € 105.924,00.
Costituitosi, l'ente ospedaliero confutava la domanda avversaria rilevando l'assenza di ogni prova del nesso causale, dedotto dalla controparte, tra l'intervento subito e l'interruzione della gravidanza.
Richiamava poi i principi che presiedono la responsabilità della struttura sanitaria e la ripartizione dell'onere della prova e contestava in ogni caso la domanda avversaria anche sotto il profilo del quantum debeatur.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
La società deduceva invece l'inammissibilità della sua chiamata diretta ad CP_2
opera del danneggiato per non essere stati ancora emanati i decreti attuativi dell'art. 12 L. 24/2017.
Nel merito, aderendo alle difese dell'azienda sanitaria, contestava l'assolvimento degli oneri probatori gravanti su parte attrice eccependo in ogni caso la franchigia di €
100.000,00 prevista dalla polizza stipulata con l'
Instava pertanto per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di pagina 2 di 5 note all'udienza del 29.4.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea non può essere accolta.
Giova anzitutto rilevare che il fatto lesivo si è verificato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 3, legge 8 marzo 2017, n. 24, la quale non ha efficacia retroattiva e non è applicabile ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cassazione n. 28994/2019) e pertanto la fattispecie va scrutinata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza invalso, secondo cui il medico, ancorché abbia operato non in ragione di un incarico professionale direttamente conferitogli dal paziente, ma in quanto dipendente della struttura sanitaria, risponde ex contractu. Ad analogo paradigma deve poi farsi riferimento quanto alla responsabilità della struttura, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.
Ciò posto, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura (o al medico convenuto) dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento
è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cassazione n. 26700/2018).
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte attrice non ha assolto all'onere sulla stessa gravante avendo gli ausiliari incaricati accertato l'inesistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari della struttura e l'interruzione della gravidanza.
Precisamente, si legge nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, depositata in data 21.1.2023, che la mancata diagnosi di gravidanza costituisce un errore tecnico, ma, nel caso di specie, non sussiste nesso di causalità con l'aborto secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, poiché gli aborti, specie precoci, sono nella maggioranza dei casi determinate da cause genetiche, perché' una vastissima esperienza clinica mostra che il rischio
pagina 3 di 5 legato ad interventi chirurgici in gravidanza è molto basso e perché non vi è rapporto cronologico con gli esami praticati o con l' intervento chirurgico (cfr. foglio 25 rel. cit.).
Nel replicare alle osservazioni del consulente di parte attrice, è stato altresì chiarito che il fatto che sia stato commesso un errore tecnico non è in discussione;
è chiaro che in una paziente in età fertile e con un ritardo mestruale si deve verificare l'ipotesi di una gravidanza.
Poiché l'epoca gestazionale era precoce, ciò andava fatto tramite il dosaggio della beta HCG.
Tuttavia, com'è noto, non è sufficiente che vi sia un errore tecnico, bensì è necessario verificare il nesso di causalità tra l'errore e l'evento avverso.
Ribadiamo che nel caso in discussione il nesso di causalità è assolutamente indimostrabile, e ciò per più motivi.
In primo luogo, noi non abbiamo attribuito l'aborto ad una causa genetica, bensì abbiamo osservato che le cause di aborto sono numerosissime e, tra queste, vi è predominanza di quelle genetiche. Queste ultime sarebbero accertabili tramite esami sul prodotto abortivo, i quali, tuttavia, non sono eseguiti nelle comune pratica clinica (e quindi, nemmeno nel caso in discussione). Ma il fatto che le cause genetiche siano preponderanti negli aborti precoci resta assolutamente vero, e ciò da solo, è sufficiente ad invalidare il nesso di causalità secondo il criterio del “più' probabile che non” richiesto in sede civile.
Sta di fatto, inoltre, che ogni giorno nel mondo migliaia e migliaia di donne gravide si sottopongono ad interventi chirurgici indifferibili e la quasi totalità di esse non riporta alcuna conseguenza (come detto, la perdita fetale si verifica solo nello 0,3% dei casi); in altri termini siamo certi, per diretta ed indiscutibile esperienza clinica, che il rischio anestesiologico sia bassissimo.
Infine, ribadiamo che l'aborto si è verificato circa due settimane dopo l'intervento chirurgico e circa una dopo la dimissione, motivo per il quale è insostenibile un nesso di causalità tra
l'intervento e l'evento avverso (cfr. foglio 22-23 rel. cit.).
Se alle chiarissime conclusioni degli ausiliari si aggiunge peraltro l'accertamento per cui (i) alla paziente non è residuato alcun postumo permanente, tanto vero che nel 2012, dopo i fatti per cui vi è causa, ha avuto una sesta gravidanza, conclusasi con un taglio
pagina 4 di 5 cesareo, (ii) non è documentato un danno psichico riconducibile ai fatti in discussione e (iii) non sono documentate spese mediche (cfr. foglio 26 rel. cit), è evidente che non residua alcuno spazio per l'accoglimento della domanda attorea, rimasta sfornita di prova sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% con riferimento al rapporto processuale instaurato con l per essere stata comunque accertata la sussistenza di un errore tecnico, mentre nel residuo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi attesa la semplicità della lite.
Gli onorari di ctu vanno posti a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di incombente espletato nell'interesse di entrambe.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
dichiara compensare nella misura del 50% le spese di lite tra parte attrice e l
[...]
; CP_5
condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 Controparte_6
del residuo 50% delle spese di lite che si liquida in € 3.526,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Giovanni Gallo, dichiaratosi Parte_1
antistatario, delle spese di lite che liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta , nella CP_7
misura del 50% ciascuna, gli onorari di ctu liquidati con decreto del 15.5.2025.
Così deciso in Salerno, lì 15.5.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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