Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01166/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2024, proposto da
PA TR, rappresentato e difeso dagli avvocati RI Cioni, Vincenzo Ribet, Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università per Stranieri di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Brigida Piacentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
e la declaratoria della non conformità degli emolumenti corrisposti al ricorrente in relazione ai criteri indicati dall'art. 36 Cost, nonché dell’indebito arricchimento della Università per Stranieri di Siena nonché per la condanna della medesima Università all’indennizzo della somma che, secondo equità, parrà di Giustizia a favore del ricorrente, tenendo presente -ove occorrer possa- la Tabella riportata a pag. 16 del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università per Stranieri di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A partire dal 1984, il ricorrente ha svolto attività di docente di “Storia dell’Architettura” (in precedenza denominata “Propedeutica ai linguaggi dell’urbanistica e dell’architettura contemporanea”), presso l’Università di Stranieri di Siena; in applicazione della previsione di cui all’art. 7 della l. 17 febbraio 1992, n. 204 (riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia) era poi inquadrato, a domanda, nel ruolo dei docenti incaricati ad esaurimento dell’Istituto, fino al collocamento a riposo intervenuto in data 15 luglio 2019 (come da decreto 21 giugno 2019 n. 198.19, prot. n. 15800 del Rettore dell’Università per Stranieri di Siena).
Nel corso degli anni, instaurava un nutrito contenzioso relativo all’adeguamento della propria retribuzione a quella di altre figure della docenza (soprattutto, dei professori associati) che originava anche una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. un. 12 aprile 2012, n. 5760) che affermava la giurisdizione in proposito del Giudice amministrativo e non dell’A.G.O., sulla base della necessità di riportare anche i docenti incaricati delle Università per Stranieri alla categoria dei docenti universitari di cui all’art. 3, 1° comma del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Più di recente, un ricorso tendente a rivendicare la parità retributiva con gli altri docenti con riconoscimento delle relative differenze retributive e contributive a partire dall’anno 1992 era respinto dalla sentenza 15 ottobre 2014, n. 1551 della Prima Sezione di questo T.A.R., che diveniva definitiva per effetto di Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2019, n. 5198 (che respingeva l’appello proposto da parte ricorrente e confermava definitivamente l’infondatezza della pretesa).
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede la corresponsione, previo accertamento della non conformità degli emolumenti corrispostigli ai criteri desumibili dall'art. 36 Cost., dell’indennizzo derivante dall’ingiustificato arricchimento dell’Università per Stranieri di Siena “per aver usufruito dell’attività di insegnamento a pieno titolo, e con le mansioni complete con parità di orario e le responsabilità di insegnamento identiche a quelle di un Professore associato di II° fascia, del prof. Pierpaolo TR dal 1992 al 2019”; indennizzo da liquidarsi in via equitativa, anche sulla base della tabella inserita a pag. 18 del ricorso e che sostanzialmente evidenzia la differenza tra il trattamento retributivo di un professore associato e quanto effettivamente corrisposto al ricorrente a titolo di trattamento retributivo di un professore incaricato del ruolo ad esaurimento.
Si è costituita in giudizio l’Università per Stranieri di Siena, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità del gravame, sulla base del carattere sussidiario dell’azione di ingiustificato arricchimento e dell’avvenuta proposizione, nel contenzioso poi definito da Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2019, n. 5198, delle azioni contrattuali spettanti al ricorrente con riferimento al rapporto di impiego.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, la Sezione sollecitava il contraddittorio delle parti ex art. 73, 3° comma c.p.a. in ordine ad un possibile difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. e rinviava la decisione del ricorso, per permettere alle parti di controdedurre in proposito.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2026, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Sulla fattispecie dedotta in giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.
Una pacifica giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. un., 26 aprile 2025, n. 10934; 3 novembre 2016, n. 22233; 28 aprile 2011, n. 9441) e del Giudice amministrativo (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1470; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 30 aprile 2015, n.125; 1° luglio 2008, n. 341) ha, infatti, attribuito alla sola A.G.O. la cognizione delle azioni giurisdizionali di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposte nei confronti della p.a., “trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una p.a., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi”, senza peraltro che possa essere attribuita una qualche vis attractiva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo riconosciuta con riferimento al rapporto principale (in questo caso, il rapporto di pubblico impiego del ricorrente che risulta essere devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo).
Nel caso di specie, già l’impostazione originaria dell’atto introduttivo del giudizio evidenziava un riferimento esclusivo all’azione civilistica di ingiustificato arricchimento e, del resto, si trattava di un riferimento essenziale per differenziare il presente contenzioso da quello definito da Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2019, n. 5198; a questo proposito, risultano, infatti, decisive, non solo le argomentazioni relative agli elementi costitutivi dell’azione di ingiustificato arricchimento (che non avrebbero alcun senso, ove, in realtà, fosse stata nuovamente azionata in giudizio l’azione contrattuale), ma anche la chiara evidenziazione della differenza della presente azione rispetto all’azione contrattuale precedentemente esercitata che risulta evidenziata, per quello che riguarda il petitum , a pagina 2 del ricorso (“la vicenda del prof. TR ha già coinvolto, seppure per un petitum diverso da quello attuale, due Sentenze del TAR Toscana, una della Corte di Cassazione, e la sentenza definitiva del Consiglio di Stato”) e dal fatto stesso che le conclusioni finali del ricorrente riguardassero il riconoscimento di un indennizzo (che, come tutti sanno è cosa diversa dal corrispettivo contrattuale) da liquidare in via equitativa e non le differenze retributive tout court.
Il riferimento essenziale all’istituto dell’ingiustificato arricchimento è poi pienamente confermato dalla memoria conclusionale del 13 dicembre 2025 (che, per di più, opera ulteriori richiami alla (pretesa) utilizzazione, da parte della convenuta, di prestazioni eccedenti l’orario di impiego che non può non trovare considerazione nel prisma dell’azione di cui all’art. 2041 c.c.) e dalla seconda memoria del 10 febbraio 2026 (in risposta alla contestazione del difetto di giurisdizione operata dalla Sezione) che conferma la volontà del ricorrente di esercitare l’azione di ingiustificato arricchimento e non l’azione contrattuale.
Sostanzialmente ininfluente ai fini del decidere è poi il riferimento, operato dalla difesa dell’Università per Stranieri di Siena nella memoria conclusionale dell’11 dicembre 2025, al fatto che “la medesima azione …(sarebbe) stata proposta anche al Tribunale di Siena che con la sentenza n.450/2021 …(avrebbe) dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Siena e .. condannato il …ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Per quello che riguarda più direttamente la questione di giurisdizione, la sentenza 9 giugno 2021, n. 450 del Tribunale di Siena, sez. lavoro (depositata in giudizio solo in data 10 febbraio 2026) appare, da un lato, contraddittoria, risultando fondata sull’evidenziazione della differenza tra l’azione di ingiustificato arricchimento e l’azione contrattuale (cosa che avrebbe dovuto indurre a regolare la giurisdizione sulla base dell’azione non contrattuale in quella sede azionata dal ricorrente) e, dall’altro, contrasta apertamente, per quello che riguarda la rilevazione relativa alla connessione con le azioni relative al rapporto di lavoro (“ritiene che la presente azione, avente ad oggetto il preteso pagamento dell’indennizzo per indebito arricchimento dell’Università convenuta ex art. 2041 c.c., e dunque un diritto patrimoniale connesso al rapporto di lavoro pubblicistico del docente incaricato, avrebbe dovuto essere promossa dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio”), con la tradizionale giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che ha costantemente affermato il “principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione” (Cass. civ., sez. I, 4 ottobre 2025, n. 26743; sez. un., 1° marzo 2023, n. 6099; 20 giugno 2022, n. 19877).
Il deposito in giudizio della detta decisione non importa poi l’obbligo del giudice di “sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione” di cui all’art. 11, 4° comma c.p.a., non avendo parte ricorrente riassunto il giudizio instaurato avanti al Tribunale di Siena, ma proposto una nuova azione che non prospetta alcun legame con contenziosi precedentemente proposti avanti all’A.G.O. e non ne rappresenta la continuazione secondo il principio della translatio iudicii ; in questo senso risultano quindi convincenti le rilevazioni di parte ricorrente in ordine alla propria volontà di instaurare un nuovo giudizio, piuttosto che riassumere l’azione già proposta avanti al Tribunale di Siena, mentre non possono ovviamente trovare accoglimento le argomentazioni tese a negare la possibilità di una translatio iudicii (che si riferiscono ovviamente ad un periodo antecedente all’intervento della l. 18 giugno 2009 n. 69 e del codice del processo amministrativo).
Il riconoscimento della natura autonoma del ricorso rende poi del pari irrilevante l’eccezione di estinzione articolata, da ultimo, dalla difesa dell’Università per Stranieri di Siena sul presupposto della natura di riassunzione del presente giudizio.
3. Sulla fattispecie dedotta in giudizio deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O.; ai sensi dell’art. 11, 2° comma del c.p.a. restano pertanto salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo dovesse essere riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., come da motivazione
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI GI, Presidente
IG LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | RI GI |
IL SEGRETARIO