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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1099/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
IA GIUSI, EL
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4532855 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte la Ricorrente_1 srl, in persona del l.r.p.t., impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado l'avviso di accertamento ad essa notificato dalla Regione
Calabria in relazione all'asserito omesso o ritardato pagamento della “tassa auto per l'annualità tributaria
2020” in relazione a 19 distinti autoveicoli, meglio individuati nell'avviso opposto. La società ricorrente, in particolare, deduceva di svolgere attività di commercio di veicoli e di avere, quindi, diritto alla sospensione del pagamento della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 5 commi 43 e 44 del D.L. 30 dicembre 1982 n.
953 convertito con Legge 28 febbraio 1953 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nella sua qualità di rivenditore/concessionario, avendo a tal fine ottemperato a tutte le procedure informative previste dalla
Regione.
Resisteva la Regione Calabria, riconoscendo la fondatezza dell'avverso ricorso con riferimento ai veicoli targati Targa_1; Targa_2; Targa_3; Targa_4; Targa_5 e insistendo, invece, per la debenza del tributo con riferimento agli altri veicoli oggetto dell'accertamento opposto.
Con memoria telematicamente depositata in data 31.1.2026 il ricorrente replicava alla costituzione della
Regione Calabria e insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 19.2.2026, presente il difensore di parte ricorrente, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa impositiva afferente i veicoli targati Targa_1; Targa_2; Targa_3; Targa_4; Targa_5, posto che la stessa Regione Calabria, riconoscendo la fondatezza dei motivi di ricorso articolati dalla società ricorrente, dichiarava di aver rideterminato il dovuto escludendo i veicoli medesimi dall'imposizione.
1.1 Quanto ai restanti veicoli oggetto di accertamento deve osservarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5 d.l. 953/1982 “Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa”. L'interruzione, quindi, non spetta per il solo fatto di effettuare attività di rivendita o commercio di veicoli, ma è legata al rispetto delle procedure di comunicazione previste dalla legge nazionale (e dalla Regione a livello di attuazione), tant'è che l'inosservanza di esse comporta la perdita del beneficio.
Ciò posto, rispetto ai veicoli oggetto di contenzioso residuo la Regione deduce:
a) Per i veicoli Targa_6 Targa_7 , Targa_8, Targa_9, Targa_10 Targa_11 Targa_12, Targa_13 la mancata trascrizione al PRA della dedotta vendita a terzi;
b) Per il veicolo Targa_4 la radiazione dopo la maturazione integrale della tassa annuale richiesta (da febbraio 2020 a gennaio 2021); c) Per i veicoli Targa_14 e Targa_15 l'inadempimento agli obblighi di comunicazione;
d) Per i veicoli Targa_16 e Targa_17 l'insussistenza dei presupposti per l'esenzione, deducendosi perdite di intestazione o possesso successive all'inizio del periodo tributario contestato;
e) Per il veicolo Targa_5 l'insussistenza dei presupposti per l'esenzione, essendo stato il veicolo posto in sospensione nel mese iniziale del periodo tributario contestato.
Quanto al gruppo di veicoli sub a), deve osservarsi che – incontestata la mancata annotazione al PRA delle vendite documentate dalla società ricorrente al momento dell'accertamento – la società ricorrente non può considerarsi esonerata dal pagamento in via solidale del tributo, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell'acquirente ove adempia all'obbligazione, posto che dal punto di vista sostanziale il soggetto passivo dell'obbligazione è colui che, a prescindere dalle risultanze del predetto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa (cfr. Cass. 8737/2018) Quanto al veicolo Targa_4, il ricorrente ha comprovato la cessione a fini di rottamazione il 27.4.2020. Poiché, quindi, la Regione con l'atto opposto richiede il pagamento della tassa automobilistica per il periodo febbraio 2020/gennaio 2021, limitatamente all'importo di euro 35,14, corretta appare la pretesa impositiva.
Quanto ai veicoli Targa_14 e Targa_15 anche a fronte del rilievo da parte della Regione, la società ricorrente non ha comprovato l'adempimento agli obblighi informativi, sicché anche rispetto ai mezzi in questione corretta deve considerarsi la pretesa impositiva. Quanto al veicolo Targa_6, la Regione richiede il pagamento di due annualità di tassa automobilistica, per i periodi giugno/settembre 2020 e ottobre 2020/gennaio 2021. Si evince dalla documentazione prodotta da parte ricorrente che il veicolo era acquistato il 9.3.2020 e rivenduto l'8.1.2021. Corretta appare, pertanto, la pretesa impositiva della Regione. Quanto al veicolo Targa_7 la Regione richiede il pagamento della tassa automobilistica, per il periodo febbraio 2020/gennaio 2021. Si evince dalla documentazione prodotta da parte ricorrente che il veicolo era rivenduto il 26.2.2020 (vi è, invero, riscontro anche di una vendita con riserva di proprietà del 13.6.2017 che, tuttavia, non trasferisce la proprietà del bene fino all'integrale pagamento del prezzo). Poiché, tuttavia, anche in questo caso non vi è riscontro dell'annotazione al PRA della vendita (come da visura prodotta dalla Regione resistente) corretta appare la pretesa impositiva della Regione. Quanto, infine, al veicolo Targa_5 la Regione richiede il pagamento per il periodo giugno/settembre 2020. Il veicolo risulta acquistato e messo in sospensione il 30.6.2020 e poi rivenduto il 3.7.2020. L'art. 5 d.l.
953/1982, tuttavia, non esonera il concessionario che consegua la disponibilità di un bene a fini di rivendita dal “primo” pagamento della tassa automobilistica, ma solo da quello immediatamente successivo alla messa in sospensione fino alla rivendita. Corretta, pertanto, anche in questo caso appare la difesa della Regione.
2. L'esito complessivo della controversia, con il riconoscimento della parziale fondatezza del ricorso da parte della Regione e l'infondatezza nel resto, legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla pretesa impositiva afferente i veicoli Targa_1 Targa_2; Targa_3; Targa_4; Targa_5;
2. Rigetta il ricorso nel resto;
3. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
IA GIUSI, EL
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4532855 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte la Ricorrente_1 srl, in persona del l.r.p.t., impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado l'avviso di accertamento ad essa notificato dalla Regione
Calabria in relazione all'asserito omesso o ritardato pagamento della “tassa auto per l'annualità tributaria
2020” in relazione a 19 distinti autoveicoli, meglio individuati nell'avviso opposto. La società ricorrente, in particolare, deduceva di svolgere attività di commercio di veicoli e di avere, quindi, diritto alla sospensione del pagamento della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 5 commi 43 e 44 del D.L. 30 dicembre 1982 n.
953 convertito con Legge 28 febbraio 1953 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nella sua qualità di rivenditore/concessionario, avendo a tal fine ottemperato a tutte le procedure informative previste dalla
Regione.
Resisteva la Regione Calabria, riconoscendo la fondatezza dell'avverso ricorso con riferimento ai veicoli targati Targa_1; Targa_2; Targa_3; Targa_4; Targa_5 e insistendo, invece, per la debenza del tributo con riferimento agli altri veicoli oggetto dell'accertamento opposto.
Con memoria telematicamente depositata in data 31.1.2026 il ricorrente replicava alla costituzione della
Regione Calabria e insisteva nelle conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 19.2.2026, presente il difensore di parte ricorrente, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa impositiva afferente i veicoli targati Targa_1; Targa_2; Targa_3; Targa_4; Targa_5, posto che la stessa Regione Calabria, riconoscendo la fondatezza dei motivi di ricorso articolati dalla società ricorrente, dichiarava di aver rideterminato il dovuto escludendo i veicoli medesimi dall'imposizione.
1.1 Quanto ai restanti veicoli oggetto di accertamento deve osservarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5 d.l. 953/1982 “Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa”. L'interruzione, quindi, non spetta per il solo fatto di effettuare attività di rivendita o commercio di veicoli, ma è legata al rispetto delle procedure di comunicazione previste dalla legge nazionale (e dalla Regione a livello di attuazione), tant'è che l'inosservanza di esse comporta la perdita del beneficio.
Ciò posto, rispetto ai veicoli oggetto di contenzioso residuo la Regione deduce:
a) Per i veicoli Targa_6 Targa_7 , Targa_8, Targa_9, Targa_10 Targa_11 Targa_12, Targa_13 la mancata trascrizione al PRA della dedotta vendita a terzi;
b) Per il veicolo Targa_4 la radiazione dopo la maturazione integrale della tassa annuale richiesta (da febbraio 2020 a gennaio 2021); c) Per i veicoli Targa_14 e Targa_15 l'inadempimento agli obblighi di comunicazione;
d) Per i veicoli Targa_16 e Targa_17 l'insussistenza dei presupposti per l'esenzione, deducendosi perdite di intestazione o possesso successive all'inizio del periodo tributario contestato;
e) Per il veicolo Targa_5 l'insussistenza dei presupposti per l'esenzione, essendo stato il veicolo posto in sospensione nel mese iniziale del periodo tributario contestato.
Quanto al gruppo di veicoli sub a), deve osservarsi che – incontestata la mancata annotazione al PRA delle vendite documentate dalla società ricorrente al momento dell'accertamento – la società ricorrente non può considerarsi esonerata dal pagamento in via solidale del tributo, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell'acquirente ove adempia all'obbligazione, posto che dal punto di vista sostanziale il soggetto passivo dell'obbligazione è colui che, a prescindere dalle risultanze del predetto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa (cfr. Cass. 8737/2018) Quanto al veicolo Targa_4, il ricorrente ha comprovato la cessione a fini di rottamazione il 27.4.2020. Poiché, quindi, la Regione con l'atto opposto richiede il pagamento della tassa automobilistica per il periodo febbraio 2020/gennaio 2021, limitatamente all'importo di euro 35,14, corretta appare la pretesa impositiva.
Quanto ai veicoli Targa_14 e Targa_15 anche a fronte del rilievo da parte della Regione, la società ricorrente non ha comprovato l'adempimento agli obblighi informativi, sicché anche rispetto ai mezzi in questione corretta deve considerarsi la pretesa impositiva. Quanto al veicolo Targa_6, la Regione richiede il pagamento di due annualità di tassa automobilistica, per i periodi giugno/settembre 2020 e ottobre 2020/gennaio 2021. Si evince dalla documentazione prodotta da parte ricorrente che il veicolo era acquistato il 9.3.2020 e rivenduto l'8.1.2021. Corretta appare, pertanto, la pretesa impositiva della Regione. Quanto al veicolo Targa_7 la Regione richiede il pagamento della tassa automobilistica, per il periodo febbraio 2020/gennaio 2021. Si evince dalla documentazione prodotta da parte ricorrente che il veicolo era rivenduto il 26.2.2020 (vi è, invero, riscontro anche di una vendita con riserva di proprietà del 13.6.2017 che, tuttavia, non trasferisce la proprietà del bene fino all'integrale pagamento del prezzo). Poiché, tuttavia, anche in questo caso non vi è riscontro dell'annotazione al PRA della vendita (come da visura prodotta dalla Regione resistente) corretta appare la pretesa impositiva della Regione. Quanto, infine, al veicolo Targa_5 la Regione richiede il pagamento per il periodo giugno/settembre 2020. Il veicolo risulta acquistato e messo in sospensione il 30.6.2020 e poi rivenduto il 3.7.2020. L'art. 5 d.l.
953/1982, tuttavia, non esonera il concessionario che consegua la disponibilità di un bene a fini di rivendita dal “primo” pagamento della tassa automobilistica, ma solo da quello immediatamente successivo alla messa in sospensione fino alla rivendita. Corretta, pertanto, anche in questo caso appare la difesa della Regione.
2. L'esito complessivo della controversia, con il riconoscimento della parziale fondatezza del ricorso da parte della Regione e l'infondatezza nel resto, legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla pretesa impositiva afferente i veicoli Targa_1 Targa_2; Targa_3; Targa_4; Targa_5;
2. Rigetta il ricorso nel resto;
3. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.2.2026