CASS
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2024, n. 28065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28065 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FR LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2023 del GIP del TRIBUNALE di PALMI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca;
ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il gip del Tribunale di Palmi, qualle giudice dell'esecuzione, ha disposto la confisca della somma di C 440.000,00 sequestrati a AN AN, giudicato per i reati di ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente nonché di una arma clandestina, nei cui confronti è stata applicata la pena con sentenza 31 Marzo 2022 del Giudice per le indagini preliminari di Palmi, pronunciata ex art.444 c.p.p., per quattro imputazioni, relative a (i) detenzione a fini di spaccio di gr.240 di cocaina, (il) illecita detenzione cli arma e (iii) di munizioni, nonché (vi) ricettazione di oltre C445.000,00, dell'arma, di assegni e titoli di origine furtiva. 2. Con il provvedimento ablativo il giudice, ritenuto che mancassero accertamenti sulla situazione economica e reddituale del prevenuto tali da consentire l'applicazione dell'articolo 240 bis c.p., ha disposto l'applicazione dell'articolo 240 c.p., a mente del quale "può essere disposta la confisca del profitto del reato". 3. Con il ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato formula due motivi. Con il primo, si deduce violazione della legge penale (art.606 lett.b, c.p.p.) in relazione all'art.240 c.p., 321 e 676 c.p.p.. In sede di esecuzione, il giudice può disporre la confisca obbligatoria, circoscritta al prezzo del reato, ma non quella facoltativa del profitto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28065 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 31/05/2024 Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) per travisamento del fatto, avendo il giudice individuato le somme di denaro quale profitto del reato ma senza offrire adeguata motivazione in ordine alla provenienza illecita delle stesse, in contrasto con la copiosa documentazione fornita dalla difesa che attesta l'origine del denaro quale frutto di risparmi da attività lavorativa di carattere commerciale. 4. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato su un rilievo procedurale preliminare. Il giudice dell'esecuzione, come si legge nel provvedimento, ha agito motu proprio "a seguito di nota a firma della Cancelleria", avendo "appurato che la sentenza n.65/2022 emessa a carico di AN AN si è limitata a disporre unicamente in ordine alla destinazione dello stupefacente e dell'arma in sequestro, nulla prevedendo in merito agli altri beni sottoposti a vincolo". Agli atti vi è, in effetti, la nota della cancelleria, immediatamente seguita dalla fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. ma non preceduta né accompagnata da istanza di parte. 2. Occorre allora rilevare che, in assenza di richieste provenienti dalle parti processuali, si è concretizzata una nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. pro:. pen.. D'altronde, costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato, che occorre ulteriormente ribadire, il principio secondo cui il procedimento di esecuzione presuppone l'impulso della parte processuale, fatte salve le ipotesi in cui si controverta dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto. Secondo tale principio: «Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016, Barcia, Rv. 266714-01; si veda in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013, dep. 2014, Deuscit, Rv. 258392-01). 3. La nullità assoluta e insanabile verificatasi nell'impulso processuale coinvolge gli atti successivi che costituiscono modalità e formalità processuali successive all'avvio del procedimento e impone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi per le determinazioni del caso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. Così d ciso il 31 maggio 2024. DEPOSITATO U4 CANCELLARIA
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca;
ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il gip del Tribunale di Palmi, qualle giudice dell'esecuzione, ha disposto la confisca della somma di C 440.000,00 sequestrati a AN AN, giudicato per i reati di ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente nonché di una arma clandestina, nei cui confronti è stata applicata la pena con sentenza 31 Marzo 2022 del Giudice per le indagini preliminari di Palmi, pronunciata ex art.444 c.p.p., per quattro imputazioni, relative a (i) detenzione a fini di spaccio di gr.240 di cocaina, (il) illecita detenzione cli arma e (iii) di munizioni, nonché (vi) ricettazione di oltre C445.000,00, dell'arma, di assegni e titoli di origine furtiva. 2. Con il provvedimento ablativo il giudice, ritenuto che mancassero accertamenti sulla situazione economica e reddituale del prevenuto tali da consentire l'applicazione dell'articolo 240 bis c.p., ha disposto l'applicazione dell'articolo 240 c.p., a mente del quale "può essere disposta la confisca del profitto del reato". 3. Con il ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato formula due motivi. Con il primo, si deduce violazione della legge penale (art.606 lett.b, c.p.p.) in relazione all'art.240 c.p., 321 e 676 c.p.p.. In sede di esecuzione, il giudice può disporre la confisca obbligatoria, circoscritta al prezzo del reato, ma non quella facoltativa del profitto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28065 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 31/05/2024 Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) per travisamento del fatto, avendo il giudice individuato le somme di denaro quale profitto del reato ma senza offrire adeguata motivazione in ordine alla provenienza illecita delle stesse, in contrasto con la copiosa documentazione fornita dalla difesa che attesta l'origine del denaro quale frutto di risparmi da attività lavorativa di carattere commerciale. 4. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato su un rilievo procedurale preliminare. Il giudice dell'esecuzione, come si legge nel provvedimento, ha agito motu proprio "a seguito di nota a firma della Cancelleria", avendo "appurato che la sentenza n.65/2022 emessa a carico di AN AN si è limitata a disporre unicamente in ordine alla destinazione dello stupefacente e dell'arma in sequestro, nulla prevedendo in merito agli altri beni sottoposti a vincolo". Agli atti vi è, in effetti, la nota della cancelleria, immediatamente seguita dalla fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. ma non preceduta né accompagnata da istanza di parte. 2. Occorre allora rilevare che, in assenza di richieste provenienti dalle parti processuali, si è concretizzata una nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. pro:. pen.. D'altronde, costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato, che occorre ulteriormente ribadire, il principio secondo cui il procedimento di esecuzione presuppone l'impulso della parte processuale, fatte salve le ipotesi in cui si controverta dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto. Secondo tale principio: «Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016, Barcia, Rv. 266714-01; si veda in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013, dep. 2014, Deuscit, Rv. 258392-01). 3. La nullità assoluta e insanabile verificatasi nell'impulso processuale coinvolge gli atti successivi che costituiscono modalità e formalità processuali successive all'avvio del procedimento e impone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi per le determinazioni del caso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. Così d ciso il 31 maggio 2024. DEPOSITATO U4 CANCELLARIA