Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3226 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da ED Ruotolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B72E424C34, rappresentata e difesa dall’avvocata Concetta Ferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Unione dei comuni della Media Valle del Serchio, non costituita in giudizio;
il Comune di Barga, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di AD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pardini e Camilla Amunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
previa sospensione cautelare
- della determinazione del responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Barga n. 1280 del 7.10.2025, comunicata mezzo PEC in data 9.10.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore di AD S.r.l. dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per miglioramento strutturale e adeguamento e riqualificazione impiantistica e funzionale della ex scuola elementare di Fornaci di Barga;
- di tutti i verbali di gara e relativi allegati, ivi inclusi quelli delle sedute nelle quali la commissione giudicatrice non ha disposto l’esclusione di AD S.r.l. dalla procedura di gara e, nell’attribuire agli operatori economici i punteggi tabellari secondo le disposizioni della lex specialis , ha attribuito a AD S.r.l. due punti per il sub-criterio D.1, nonché nella parte in cui viene proposta l’aggiudicazione dell’appalto a AD S.r.l.;
- della nota prot. n. 20616 del 7.11.2025, con la quale la stazione appaltante ha confermato il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell’istanza di autotutela presentata in data 4.11.2025;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti e se lesivi, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione:
- del bando e del disciplinare di gara;
- della decisione a contrarre del responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Barga n. 737 del 4.06.2025;
- della determinazione di approvazione della modalità di gara dell’Unione dei comuni della Media Valle del Serchio n. 364 del 6.06.2025;
- della determinazione dell’Unione dei comuni della Media Valle del Serchio n. 367 del 11.06.2025, con cui è stata disposta la rettifica della disciplina di gara;
- dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante sulla piattaforma informatica “START Toscana”;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto di ED Ruotolo S.r.l. di conseguire l’aggiudicazione della commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa;
in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla medesima ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16.12.2025
- della determinazione del responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Barga n. 1470 del 15.11.2025, con cui è stata confermata l’aggiudicazione dell’appalto integrato oggetto del presente gravame a AD S.r.l.;
- della comunicazione prot. n. 21104 del 14.11.2025, con cui il responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Barga ha attivato un soccorso istruttorio sanante ex art. 101, co. 1, lett. b) , del d.lgs. n. 36/2023 nei confronti di AD S.r.l.;
- della comunicazione prot. n. 20374 del 4.11.2025 con cui il RUP ha richiesto a AD S.r.l. di comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese atte a dimostrare l’accreditamento del geom. DE quale professionista accreditato ISO/IEC 17024;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi ancorché non conosciuti e se parimenti lesivi, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione: al verbale con cui il RUP ha proceduto alla consegna dell’appalto integrato “ limitatamente alla parte dei servizi di progettazione ” con decorrenza 13.10.2025; al verbale del 15.11.2025, con il quale è stata disposta la consegna dei lavori in via d’urgenza ex art. 17, co. 8 e 9, del d.lgs. n. 36/2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comune di Barga e di AD S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. DA De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con determinazione del 4.06.2025 il Comune di Barga decideva di avviare una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per miglioramento strutturale e adeguamento e riqualificazione impiantistica e funzionale della ex scuola elementare di Fornaci di Barga, finanziato con fondi del PNRR (Missione 5; Componente 1; Intervento 1.1).
2. – La procedura si svolgeva per il tramite dell’Unione dei comuni della Media valle del Serchio quale centrale unica di committenza.
3. – Per quanto di interesse in questa sede, il disciplinare di gara prevedeva:
- al punto 6.2.2, la necessità del possesso da parte dell’operatore aggiudicatario delle attestazioni SOA per la categoria prevalente OG1 (edifici civili e industriali) nella classifica IV con incremento del quinto e per la categoria scorporabile OG11 (impianti tecnologici) nella classifica III, prevedendosi altresì che, qualora l’operatore non fosse stato in possesso dell’attestazione SOA relativamente alle lavorazioni scorporabili nella categoria OG11, avrebbe potuto partecipare alla procedura se in possesso della SOA prevalente per l’importo totale dei lavori, « con obbligo di subappaltare interamente la scorporabile OG11 ad operatore qualificato in possesso di SOA per le stesse. A tal fine l’operatore indica nella documentazione amministrativa di avvalersi del subappalto (cd. qualificante o necessario) affidando le relative lavorazioni interamente ad impresa qualificata »;
- al punto 18.1, relativo ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, che sarebbero stati assegnati 2 punti (criterio D.1) per la presenza nel gruppo di lavoro di un “professionista accreditato ISO/IEC 17024” per il criterio “CAM 2.7.1”, prevedendosi che a tal fine l’operatore avrebbe dovuto allegare i certificati in corso di validità rilasciati da organismi accreditati secondo la citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
4. – Con riguardo al criterio D.1 menzionato al punto 18.1 del disciplinare, su richiesta di chiarimenti di uno degli operatori partecipanti, la stazione appaltante precisava che il possesso della certificazione indicata (« “Esperto in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)” accreditato da Ente Terzo secondo la UNI 17024 ») era da ritenersi sufficiente a soddisfare il subcriterio di valutazione e che a tal fine l’operatore economico avrebbe dovuto « allegare la certificazione in corso di validità rilasciata da un organismo accreditato nei confronti di un soggetto facente parte del Gruppo di lavoro ».
5. – All’esito della valutazione delle offerte presentate da venticinque operatori economici, veniva stilata la graduatoria, che vedeva AD S.r.l. collocarsi al primo posto con 92,23 punti complessivi e ED Ruotolo S.r.l. (di seguito anche “ED”) al secondo posto con 91,56 punti complessivi.
6. – Con determinazione del 7.10.2025, la gara veniva dunque aggiudicata a AD.
7. – Ricevuti in data 9.10.2025 la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, co. 1, lett. c) , del d.lgs. n. 36/2023 e in data 10.10.2025 il link di accesso alle offerte tecniche ed economiche dei primi cinque concorrenti, ED chiedeva in data 3.11.2025 alla stazione appaltante il riesame della graduatoria, allegando che all’aggiudicataria erano stati assegnati i due punti previsti per il criterio D.1 di cui al punto 18.1 del disciplinare, nonostante la stessa non avesse allegato all’offerta la prescritta certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
8. – Con nota del 7.11.2025 il Comune di Braga confermava il provvedimento di aggiudicazione in favore di AD, evidenziando che in sede di offerta tecnica la stessa società aveva indicato, tra gli altri, quale componente del gruppo di lavoro per la progettazione, l’ing. ON ES, in possesso, secondo quanto dichiarato nell’offerta tecnica, della qualifica di “ esperto in gestione dell’energia con certificazione EGE n. 24-00515” , requisito « agevolmente riscontrabile attraverso la consultazione degli elenchi pubblici (‘ACCREDIA’) » e il cui certificato, in coso di validità, riportava la dicitura « Schema di certificazione sviluppato ai sensi della norma ISO/IEC 17024 - According to ISO/IEC 17024 ».
9. – Con ricorso notificato il 10.11.2025 e depositato il 14.11.2025, ED ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale l’aggiudicazione disposta in favore di AD e gli altri atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente omesso di escludere dalla gara l’impresa poi risultata aggiudicataria, la quale, non possedendo l’attestazione SOA per la categoria scorporabile OG11, si sarebbe limitata a dichiarare genericamente la propria volontà di subappaltare le relative opere, senza specificare nel DGUE di essere priva dell’attestazione in questione e senza qualificare esplicitamente il subappalto come “necessario” o “qualificante”.
Con il secondo motivo, ED deduce l’illegittimità dell’attribuzione all’offerta tecnica della controinteressata dei due punti per il criterio D.1 dell’art. 18.1 del disciplinare di gara, rilevando che AD, pur avendo indicato nel geom. NA DE il tecnico accreditato secondo la norma tecnica ISO/IEC 17024, non avrebbe mai allegato la relativa certificazione, nonostante tale onere formale fosse chiaramente previsto nella legge di gara e fosse stato ribadito dalla stazione appaltante nei chiarimenti del 24.06.2025.
Con il terzo motivo, la società ricorrente censura il rigetto dell’istanza di autotutela di cui alla nota del 7.11.2025 ed evidenzia che, incontestata la mancata allegazione della certificazione relativa al possesso dell’accreditamento in capo al geom. DE, la stazione appaltante avrebbe inammissibilmente proceduto ad una verifica d’ufficio, mediante consultazione della banca dati Accredia, del possesso del requisito premiale, peraltro in capo all’ing. ON ES, e dunque ad un tecnico diverso da quello indicato nella propria offerta tecnica dall’operatore economico risultato aggiudicatario.
Con il quarto e ultimo mezzo, la società ricorrente deduce che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente omesso di escludere dalla gara l’operatore poi risultato aggiudicatario, il quale, con le proprie dichiarazioni relative al possesso delle certificazioni richieste dai criteri di selezione, nonostante la mancanza dell’attestazione SOA per la categoria OG11, e del requisito premiale relativo al sub-criterio D.1, in relazione al quale aveva dichiarato di allegare la certificazione in corso di validità del professionista accreditato geom. DE, poi non allegata, sarebbe incorso nel grave illecito professionale di cui all’art. 98, co. 3, lett. b) , del d.lgs. n. 36/2023, fornendo, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ed incidendo in modo determinante sull’esito della gara.
Con il proprio ricorso, ED ha anche chiesto che sia dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria e che sia disposto il subentro di essa ricorrente nell’esecuzione del contratto. In subordine, la ricorrente ha chiesto la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente monetario, da quantificarsi in misura non inferiore al 10% del valore della quota di appalto non eseguita, maggiorata dell’importo corrispondente al danno emergente, al danno curriculare e alla perdita di chance , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
10. – Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Barga e AD S.r.l.
11. – Con ordinanza n. 718 del 4 dicembre 2025, questo Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza cautelare formulata da ED.
12. – Con motivi aggiunti notificati il 13.12.2025 e depositati il 16.12.2025, ED ha impugnato gli atti della stazione appaltante successivi alla proposizione del ricorso, ovvero:
- la nota del 4.11.2025, con la quale il RUP ha chiesto a AD la comprova del possesso, da parte del geom. NA DE, della certificazione ISO/IEC 17024;
- la comunicazione della stazione appaltante del 14.11.2025, di attivazione del soccorso istruttorio in relazione alla natura del subappalto dichiarato dalla controinteressata nella documentazione prodotta in gara;
- la determinazione della stazione appaltante del 15.11.2025, con cui è stata confermata l’aggiudicazione della gara in favore di AD.
Oltre ad estendere ai suddetti atti le censure già formulate con il ricorso introduttivo, con i motivi aggiunti ED ha formulato un’ulteriore doglianza, con la quale ha dedotto che la certificazione dell’ing. ES prodotta da AD in riscontro alla richiesta di comprova del 4.11.2025 non qualificherebbe il professionista secondo il criterio CAM 2.7.1 specificamente previsto dalla lettera D.1 del punto 18.1 del disciplinare di gara (criterio riferibile all’esperienza “ sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 ”), ma soltanto come “Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)”, qualificazione che dunque non sarebbe idonea ai fini dell’ottenimento dei due punti previsti dal disciplinare di gara.
La ricorrente deduce, comunque, che la verifica del possesso del requisito professionale premiale da parte della controinteressata sarebbe avvenuta in modo del tutto illegittimo, poiché in sede di presentazione dell’offerta AD aveva dichiarato che a possedere la certificazione era un professionista (il geom. DE) diverso da quello (l’ing. ES) successivamente indicato come titolare del requisito di qualificazione, di talché il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante – che non poteva nutrire alcun dubbio circa l’identità del professionista a tal fine indicato da AD nell’offerta tecnica – avrebbe avuto il risultato di consentire l’integrazione postuma dell’offerta tecnica mediante l’indicazione di un professionista diverso da quello originariamente dichiarato.
Sotto altro aspetto, la ricorrente deduce l’insuscettibilità del soccorso istruttorio di costituire valido rimedio alla mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto necessario, poiché in tal modo si sarebbe permesso alla controinteressata di formare o integrare atti afferenti ai requisiti di partecipazione in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
13. – In vista della discussione della causa, le parti hanno depositato memorie e repliche.
13.1. – Il Comune di Barga, con la memoria del 20.01.2026, ha eccepito l’irricevibilità delle censure formulate da parte ricorrente con i motivi aggiunti, deducendo, in particolare, che ED aveva piena ed effettiva conoscenza della certificazione posseduta dall’ing. ES già il 7.11.2025 (come dimostra la nota di riscontro all’istanza di autotutela – doc. 4 della produzione di parte ricorrente) e, comunque, alla data della notifica del ricorso introduttivo (che ne fa menzione a pag. 17, punto III.b), dovendo dunque ritenersi tardivo il motivo aggiunto con il quale viene contestata l’idoneità della certificazione EGE posseduta dall’ing. ES a soddisfare il criterio premiale previsto dalla lettera D.1 del punto 18.1 del disciplinare di gara.
14. – All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
15. – Muovendo dall’esame del primo motivo del ricorso introduttivo, devono farsi le seguenti considerazioni.
15.1. – Il disciplinare di gara prevedeva che, qualora l’operatore non fosse stato in possesso dell’attestazione SOA relativamente alle lavorazioni scorporabili nella categoria OG11, avrebbe potuto partecipare alla procedura se in possesso della SOA prevalente per l’importo totale dei lavori e ricorrendo al subappalto per l’intera categoria scorporabile OG11, prevedendo che in tal caso l’operatore avrebbe dovuto indicare « nella documentazione amministrativa di avvalersi del subappalto (cd. qualificante o necessario) affidando le relative lavorazioni interamente ad impresa qualificata ».
15.2. – Nel proprio DGUE, AD ha dichiarato (a pag. 2) di possedere la certificazione « CQOP SOA n. 71068/10/00 rilasciata in data 2.02.2024 scad. triennale 01.02.2027, scad. quinquennale 01.02.2029 », certificazione SOA che, allegata dall’operatore economico alla documentazione amministrativa, contempla solo la categoria OG1 (oltre alla categoria OG7, che non interessa nel presente giudizio).
Nello stesso DGUE, AD dichiarava inoltre l’intenzione di affidare in subappalto il « 100% delle opere appartenenti alla cat. scorporabile OG11 ».
15.3. – É dunque controverso se, in presenza della dichiarazione circa l’intenzione di affidare interamente in subappalto le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG11, ma in mancanza di una espressa dichiarazione circa la finalità qualificante di detto subappalto, la stazione appaltante avrebbe dovuto o meno escludere l’operatore economico dalla gara.
15.4. – La questione concernente la sussistenza o meno di un onere di forma speciale per la dichiarazione del subappalto necessario è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali non sempre del tutto omogenee.
15.4.1. – Gli orientamenti meno recenti muovono dalla considerazione che « nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche » (Cons. Stato, sez. V, 1 luglio 2022, n. 5491).
Con la dichiarazione dell’intenzione di ricorrere al subappalto “necessario”, dunque, « il concorrente non si limita (…) a far riserva della possibilità di eseguire una parte dei lavori tramite subappaltatore, ma vuol far valere i requisiti di quest’ultimo al fine di soddisfare le previsioni partecipative contenute nella lex specialis, su cui la stazione appaltante è chiamata a svolgere tutte le verifiche funzionali (anzitutto) alla gara ». Ne deriva che in tal caso l’indicazione del ricorso al subappalto ai fini dell’integrazione dei requisiti di gara « configura una vera e propria manifestazione di volontà da parte dell’operatore, che incide sulla stessa conformazione funzionale del concorrente e sulla correlata modulazione dei requisiti, anche ai fini della corrispondente verifica da parte dell’amministrazione. Il che si pone del resto in coerenza con i principi in base ai quali – in particolare, ai fini dell’integrazione dei requisiti nell’ambito dei Rti – non è l’astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione delle domande » (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6; Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2020, n. 2591; Id., 31 luglio 2019, n. 5427). Con la conseguenza che « la mera dichiarazione di voler far ricorso al subappalto non può determinare di per sé l’impiego e la spendita di detto subappalto al fine d’integrare i requisiti di gara » (Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 2020, n. 5030).
15.4.2. – Più di recente, però, la giurisprudenza ha assunto una posizione meno formalistica, chiarendo che il subappalto necessario si differenzia dal subappalto facoltativo soltanto dal punto di vista funzionale, e non per quello che riguarda la sua natura giuridica, con la conseguenza che, in assenza di una previsione normativa, i due subappalti non possono soggiacere a regimi giuridici differenti, anche sotto il profilo della forma della dichiarazione, dovendo quindi ritenersi sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465; Id., 12 novembre 2024, n. 9051; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 19 novembre 2025, n. 1360; TAR Liguria, sez. I, 9 dicembre 2024, n. 850).
Tale soluzione è stata ritenuta coerente con il principio del favor partecipationis , che verrebbe vulnerato da una lettura, eccessivamente formalistica, tale da portare all’esclusione dalla gara in assenza di una causa esplicitata, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023), e, comunque, all’applicazione di una sanzione sproporzionata e ingiusta rispetto a una dichiarazione sostanzialmente presente nella domanda di partecipazione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2023, n. 5545), e lo stesso indirizzo è stato condiviso da alcune pronunce (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1793; Id., 21 febbraio 2024, n. 1743) volte a valorizzare l’effettiva volontà dell’operatore economico, quale desumibile dagli atti di gara, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice, non necessario.
15.5. – Il collegio condivide l’orientamento da ultimo ricordato, ritenendolo più in linea con i principi del favor partecipationis e di tassatività delle cause di esclusione.
Per di più, l’adesione all’opzione meno formalistica si giustifica nel caso di specie alla luce della formulazione della lex specialis , che non prevedeva in maniera chiara ed esplicita un onere di forma speciale per la dichiarazione dell’intenzione di ricorrere al subappalto necessario.
Come si ricorderà, infatti, il disciplinare stabiliva che, in mancanza di certificazione SOA per l’intera categoria scorporabile OG11, l’operatore avrebbe dovuto indicare « nella documentazione amministrativa di avvalersi del subappalto (cd. qualificante o necessario) affidando le relative lavorazioni interamente ad impresa qualificata ».
Orbene, l’inciso « (cd. qualificante o necessario) » può, sì, essere interpretato, come fa la parte ricorrente, quale previsione di un onere per l’operatore economico di specifica dichiarazione circa la finalità del subappalto, ma può anche essere inteso nel senso di alludere, più semplicemente, alla funzione (qualificante, appunto) che il subappalto avrebbe svolto qualora l’operatore sprovvisto della qualifica OG11 vi avesse fatto ricorso per l’integrale esecuzione delle lavorazioni riferentisi a tale categoria, anche a prescindere da una dichiarazione formale dell’intenzione di usare il subappalto per tale finalità.
In presenza di clausole ambigue, che presentino margini di opinabilità e di dubbia interpretazione, in ossequio al principio del favor partecipationis – che sottende l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale – deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli, dovendo dette clausole essere interpretate anche in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione, con conseguente nullità degli atti adottati in contrasto con lo stesso (tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 14 luglio 2025, n. 6183; Id., 2 luglio 2024, n. 5871; Id., 7 febbraio 2024, n. 1263).
Tale impostazione non formalistica è inoltre coerente con la giurisprudenza europea, che ha evidenziato che, « come risulta dal considerando 78 della direttiva 2014/24, in materia di appalti pubblici, è interesse dell’Unione che l’apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile » e che «[ i ] l ricorso al subappalto (…) contribuisce al perseguimento di tale obiettivo » (CGUE 26 settembre 2019, in causa C-63/18, Vitali S.p.A. ).
15.6. – Nemmeno il precedente di questo Tribunale citato dalla ricorrente (sez. III, 20 maggio 2025, n. 900) risulta decisivo nel senso dalla stessa voluto.
La sentenza, infatti, riguarda un’ipotesi in cui, a differenza del caso che forma oggetto del presente giudizio, la legge di gara era « estremamente chiara nel prevedere che gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara avrebbero dovuto dichiarare espressamente nel DGUE il ricorso al subappalto necessario e che, in mancanza, la Commissione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio per “sanare” omesse dichiarazioni ovvero dichiarazioni incomplete ».
A fronte di tale chiarezza letterale, non sarebbe stato consentito il ricorso ad una interpretazione adeguatrice della disposizione, orientata dal principio del favor partecipationis , che può intervenire in via suppletiva solo in caso di ambiguità del testo della lex specialis .
E tuttavia, proprio in ragione della concreta impossibilità di ricorrere ad un’interpretazione della clausola in linea con i principi della massima partecipazione, nel caso in parola il Tribunale ha ritenuto che la clausola escludente contenuta nel disciplinare di gara non potesse che essere considerata affetta da nullità – rilevabile d’ufficio dal giudice – per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 10, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023.
15.7. – E neppure la recentissima pronunzia del Consiglio di Stato (sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99) può essere utilmente evocata a sostegno della tesi della ricorrente.
Nel citato precedente, il Giudice di appello ha chiarito che «[ l ] a mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la Stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare ».
Nel caso deciso, però, l’operatore economico, nel proprio DGUE, aveva barrato la casella “NO” nella parte in cui era richiesto se vi era intenzione di ricorrere al subappalto necessario per la categoria OS21, né aveva altrove dichiarato di voler ricorrere al subappalto.
In tali circostanze, il giudice ha ritenuto inammissibile l’attivazione del soccorso istruttorio, che avrebbe evidentemente avuto l’effetto di consentire all’operatore economico l’integrazione postuma di una dichiarazione di volontà nella sostanza originariamente mancante.
15.8. – Tutte le considerazioni fin qui svolte inducono a ritenere infondato il primo motivo del ricorso introduttivo.
Da tale considerazione discende la superfluità dell’attivazione, da parte della stazione appaltante, del soccorso istruttorio in relazione alla natura del subappalto dichiarato, dovendo dunque rigettarsi anche i motivi aggiunti nella parte in cui contestano la nota del 14.11.2025.
16. – Passando all’esame dei motivi secondo e terzo, con essi ED sostiene che all’offerta tecnica della controinteressata non avrebbero potuto essere assegnati i due punti previsti dal criterio tabellare D.1 dell’art. 18.1 del disciplinare di gara, ciò che avrebbe portato al ribaltamento della graduatoria con riguardo alle prime due posizioni.
16.1. – Alla conclusione sopra indicata la ricorrente perviene non già per l’inidoneità della certificazione valorizzata dalla stazione appaltante (il certificato di esperto in gestione dell’energia in possesso dell’ing. ES) a soddisfare il citato criterio D1 – questione, questa, che costituisce oggetto dei motivi aggiunti, che saranno esaminati infra –, ma perché, nonostante la chiara previsione del disciplinare, la controinteressata non aveva allegato alcuna certificazione conforme alla norma ISO/IEC 17024 a comprova del possesso della qualificazione professionale da parte del professionista a tal fine indicato (secondo motivo) e, inoltre, perché la stazione appaltante, avvedutasi della mancanza della pertinente certificazione in capo allo stesso professionista (il geom. NA DE), avrebbe d’ufficio verificato il possesso della certificazione da parte di altro professionista componente del gruppo di lavoro della progettazione (l’ing. ON ES), discostandosi dalle dichiarazioni rese dall’operatore economico (terzo motivo).
16.2. – Occorre anche in questo caso partire dal contenuto della documentazione presentata da AD in sede procedimentale a corredo della propria offerta.
L’offerta tecnica della controinteressata recava l’indicazione, tra i professionisti componenti del gruppo di lavoro, del geom. NA DE « in qualità di Professionista accreditato ISO/IEC 17024, consulente energetico CasaClima, per una progettazione attenta anche dal punto di vista energetico-ambientale » e dell’ing. ON ES, quale « responsabile degli Impianti Meccanici e (…) Tecnico Energetico, esperto in gestione dell’energia con certificazione EGE n.24-00515 ».
Gli stessi professionisti erano indicati nel documento denominato “ Dichiarazione gruppo di lavoro progettazione ”, nel quale:
- l’ing. ES era indicato come « Esperto in Gestione dell’Energia con certificato n. 24-00515 rilasciato da ICMQ in data 17/04/2024 con scadenza 16/04/2029 »;
- il geom. DE era indicato « con riferimento all’incarico di tecnico inscritto nell’elenco dei Consulenti Energetici CasaClima (criterio 2.7.1 CAM) ».
16.3. – In sede di soccorso istruttorio (attivato dalla stazione appaltante con nota del 4.11.2025, dopo che ED aveva chiesto il riesame degli esiti della procedura per la mancata allegazione della certificazione dichiarata con riferimento al geom. DE), la stazione appaltante verificava tramite la consultazione degli elenchi pubblici di Accredia il possesso, da parte dell’ing. ES, della qualificazione di « esperto in gestione dell’energia con certificazione EGE n. 24-00515 », certificata secondo lo schema di certificazione ISO/IEC 17024 (certificazione comunque trasmessa nello stesso giorno da AD alla stazione appaltante) e confermava l’aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata.
16.4. – L’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che il soccorso istruttorio possa essere attivato dalla stazione appaltante per:
« a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente ».
Il codice dei contratti pubblici del 2023 ha dunque mantenuto ferma, in continuità con la previgente disciplina, la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta, tecnica od economica, pena, altrimenti, la violazione del principio di parità dei concorrenti, restando per contro ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa (cfr., sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).
16.5. – Come ritenuto dalla giurisprudenza, « l’omessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dal bando di gara (o dalla legge) a pena di esclusione, lungi dal consentire l’adozione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla procedura, costituisce, piuttosto, il presupposto – ai sensi del citato art. 101 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014 (a mente del quale: “3. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”) – per l’esercizio del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, imponendo alla stazione appaltante di richiedere all’interessato di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante (ovvero “ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara”: art. 101, comma 1, lettere a) e b) del codice, oltre al richiamato comma 3) » (Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 26).
16.6. – Nel caso di specie, la circostanza che l’Amministrazione, attivato il soccorso istruttorio, abbia ritenuto non rilevante ai fini dell’esclusione dell’operatore la mancata allegazione del certificato richiesto ed abbia valorizzato la qualificazione posseduta dall’ing. ES non incorre nelle doglianze formulate dalla ricorrente, atteso che, per un verso, in tal modo non è stato dato ingresso a elementi (circa la composizione del team di progettazione messo a disposizione della stazione appaltante) che non fossero già compiutamente contenuti nell’offerta tecnica e che, per altro verso, le indicazioni relative al possesso della qualificazione professionale e delle certificazioni da parte dei componenti del gruppo di lavoro per la progettazione (e, in particolare, del geom. DE e dell’ing. ES), che la stazione appaltante ha ritenuto idonee per l’attribuzione del punteggio premiale, erano tutte già contenute nella documentazione presentata in gara dalla controinteressata.
La circostanza, poi, che la controinteressata abbia riscontrato la nota di attivazione del soccorso istruttorio qualche ora dopo che la stazione appaltante aveva già concluso il relativo subprocedimento non ha decisivo rilievo, dal momento che il certificato dell’ing. ES trasmesso con la missiva di AD del 6-7.11.2025 contiene le stesse informazioni evidenziate nella nota del Comune di Barga del 7.11.2025 di risposta all’istanza di autotutela.
I motivi secondo e terzo sono dunque infondati.
17. – Le ragioni del rigetto dei primi tre motivi di ricorso inducono a ritenere infondato anche il quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la società controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per grave illecito professionale, avendo fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.
Sul punto, la ricorrente sostiene che la rilevanza delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata da AD ai fini della configurazione del grave illecito professionale discenderebbe:
a) per un verso, dal fatto che AD aveva dichiarato nel proprio DGUE di essere in possesso delle certificazioni necessarie a coprire i criteri di selezione, mentre in realtà era sprovvista della qualificazione SOA per la categoria OG11 e non aveva esplicitamente dichiarato di volere per essa ricorrere al subappalto necessario;
b) per altro verso, dal fatto che la stessa controinteressata aveva dichiarato di allegare un certificato in corso di validità rilasciato da organismo accreditato secondo la norma ISO/IEC 17024, ma aveva prodotto per il geom. DE un mero diploma di “ Consulente Energetico CasaClima ”, non corrispondente ad alcuna certificazione rilasciata in conformità alla suddetta norma.
Sennonché, come si è sopra evidenziato, al pacifico difetto della certificazione SOA per la categoria OG11 AD ha posto rimedio attraverso la dichiarazione dell’intenzione di subappaltare il 100% delle relative lavorazioni, dovendosi in questo senso interpretare la risposta « Sì » al quesito « La registrazione o la certificazione coprono tutti i criteri di selezione richiesti? » contenuta nella parte I, sezione A del DGUE (pag. 2).
La mancata allegazione del certificato rilasciato da organismo accreditato secondo la norma ISO/IEC 17024 è stata supplita dalla stazione appaltante attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio e la consultazione della banca dati pubblica di Accredia, che ha permesso di acquisire le informazioni che l’Amministrazione ha ritenuto utili ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale senza che fosse necessaria la loro integrazione con dati non contenuti nella documentazione presentata in gara dalla controinteressata.
Tenuto conto del contenuto del quarto motivo di ricorso, non si ravvisano le condizioni per ritenere che l’Amministrazione abbia illegittimamente omesso di escludere la controinteressata per grave illecito professionale.
18. – Passando all’esame dei motivi aggiunti, occorre premettere che l’unico profilo degli stessi che rimane da scrutinare è quello relativo alla dedotta inidoneità della certificazione posseduta dall’ing. ES (« Esperto in Gestione dell’Energia con certificato n. 24-00515 rilasciato da ICMQ in data 17/04/2024 con scadenza 16/04/2029 », come si legge già del documento “ Dichiarazione gruppo di lavoro progettazione ”, oltre che nell’offerta tecnica) ad integrare la qualificazione professionale richiesta dal disciplinare al criterio D.1 dell’art. 18.1 (« [CAM 2.7.1] Presenza del professionista accreditato ISO/IEC 17024 »).
18.1. – Occorre innanzitutto soffermarsi sull’eccezione di irricevibilità del motivo sollevata dalle parti resistenti, le quali sostengono (si veda la memoria della difesa comunale del 20.01.2026, pagg. 2-3) che la ricorrente era in possesso di tutti gli elementi informativi necessari per formulare il motivo già prima della produzione in giudizio, in data 2.12.2025, della certificazione dell’ing. ES trasmessa da AD nel subprocedimento di soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante.
18.2. – All’eccezione di irricevibilità ED risponde che solo dalla produzione in giudizio del certificato dell’ing. ES è stato possibile acquisire piena ed effettiva conoscenza del documento e del relativo contenuto, con conseguente decorrenza solo da quella data del termine per proporre il motivo aggiunto adesso all’esame.
18.3. – Così riassunte, nei loro termini essenziali, le posizioni delle parti con riguardo al tema della ricevibilità dei motivi aggiunti, il collegio ritiene che gli argomenti spesi dalla ricorrente per paralizzare l’eccezione sollevata dalle parti resistenti non siano persuasivi.
A tal fine deve considerarsi che la qualificazione ritenuta idonea ai fini dell’attribuzione dei due punti tabellari di cui al criterio D.1 dell’art. 18.1 del disciplinare è chiaramente indicata nella nota del 7.11.2025, con la quale il Comune di Braga ha rigettato l’istanza di autotutela di Edilitec e ha confermato l’aggiudicazione della gara in favore di AD.
Nella suddetta nota – prodotta dalla stessa parte ricorrente quale allegato al ricorso introduttivo e, dunque, da essa conosciuta prima della proposizione del giudizio – veniva evidenziato che, in sede di presentazione dell’offerta, AD aveva indicato, tra gli altri componenti del gruppo di lavoro per la progettazione, l’ing. ON ES, in possesso, secondo quanto dichiarato nell’offerta tecnica, della qualifica di “ esperto in gestione dell’energia con certificazione EGE n. 24-00515” , requisito « agevolmente riscontrabile attraverso la consultazione degli elenchi pubblici (‘ACCREDIA’) », il cui certificato riportava la dicitura « Schema di certificazione sviluppato ai sensi della norma ISO/IEC 17024 - According to ISO/IEC 17024 » ed era ancora in corso di validità « in quanto avente data di rilascio pari al 17/04/2024 e data di scadenza al 16/04/2029 ».
L’unico dato che non è indicato nella nota dell’Amministrazione comunale del 7.11.2025 e che compare invece nel certificato di “esperto in gestione dell’energia” dell’ing. ON ES n. 24-00515 è lo standard di riferimento sulla base del quale l’organismo accreditato secondo la norma ISO/IEC 17024 ha rilasciato la certificazione.
Tale standard di riferimento è indicato nella certificazione prodotta in giudizio (doc. 10 della produzione del Comune di Barga del 2.12.2025, pag. 2) nella norma « UNI CEI 11339:2009 ».
Sennonché, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, anche tale informazione avrebbe potuto essere conosciuta prima della presentazione del ricorso introduttivo, dal momento che è la legge – e, più in particolare, l’art. 2, co. 2, lett. c) , del d.lgs. n. 102/2014 – a definire specificamente l’« esperto in Gestione dell'energia (EGE) » come la « persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato ».
Se ne deve trarre la conclusione che, fin dalla proposizione del ricorso introduttivo, ED aveva a propria disposizione tutte le informazioni necessarie per la compiuta formulazione del motivo aggiunto adesso all’esame, essendo dette informazioni presenti nella nota dell’Amministrazione comunale del 7.11.2025, prodotta dalla stessa ricorrente come allegato al ricorso, e, per quello che riguarda la norma tecnica di riferimento per la certificazione di “ esperto in Gestione dell'energia (EGE) ”, essendo detto dato oggetto di specifica previsione del citato art. 2, co. 2, lett. c) , del d.lgs. n. 102/2014.
18.4. – Per quello che riguarda l’idoneità della certificazione posseduta dall’ing. ES ad integrare la qualificazione professionale secondo il criterio CAM 2.7.1, richiesta dal disciplinare all’art. 18.1, lett. D.1, i motivi aggiunti sono dunque da dichiararsi irricevibili perché proposti oltre il termine di cui all’art. 120, co. 3, cod. proc. amm. decorrenti dalla piena conoscenza o conoscibilità di tutti gli elementi necessari alla formulazione della censura.
19. – In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati in parte irricevibili e per il resto devono essere respinti.
20. – Considerata la complessità delle questioni trattate e la disomogeneità delle interpretazioni giurisprudenziali in ordine alla forma della dichiarazione del subappalto necessario, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge il ricorso;
- dichiara i motivi aggiunti in parte irricevibili e per il resto li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
VI La IA, Presidente
VI De Felice, Primo Referendario
DA De IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA De IA | VI La IA |
IL SEGRETARIO