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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/12/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
c.f. ) Parte_1 C.F._1 c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 Difeso dall'avv. PICCINNU ALBERTO (c.f. ) C.F._3 con studio in P.ZZA SANTA GIUSTA 3 CALANGIANUS
– Parte principale –
, nata a [...],il [...] (codice fi- Parte_3 scale , residente in [...], C.F._4
, nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_2
), residente in [...], C.F._5
, nata a [...] il [...] (codice fi- Parte_4 scale ), residente in [...] leoni, 26,
, nata a [...] il [...] (codice fi- Parte_5 scale ), residente in [...], C.F._7
nata ad [...] il giorno 01/12/1936, resi- Parte_6 dente a Nuoro, via V. Veneto n. 65, (codice fiscale
); C.F._8
nata ad [...] il giorno 30/10/1939, resi- Parte_7 dente a Tempio Pausania, viale Kennedy, n. 21, (codice fiscale;
C.F._9
nato ad [...] il giorno Parte_8
— 1 — 17/01/1943, residente a [...], (codice fi- scale ); C.F._10
nato a [...] il giorno 17/05/1996, residente Parte_9 a Napoli, Via Duomo n. 196, (codice fiscale ); C.F._11
nata a [...] il giorno 02/10/1955, resi- Parte_7 dente a Roma, via Etruria n. 42, (codice fiscale CodiceFiscale_12
nata a [...] il giorno 21/07/1928, re- Parte_10 sidente a Pomigliano d'Arco, via Passariello n. 180, (codice fiscale
) C.F._13 Difesi dall'avv. SECCHI ALBERTO CARLO FILIPPO (c.f.
C.F._14
(c.f. Parte_11
) C.F._15 (c.f. ) Parte_12 C.F._16 Difesi dall'avv. TAMPONI ANDREA (c.f. ) C.F._17
(c.f. ) Parte_13 C.F._18 Difeso dall'avv. CABIDDU ANDREA (c.f. ), C.F._19 con studio in VIA MARCONI N.43 08045 LANUSEI
– Controparte –
Ruolo: n. 479/2025 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 11 dicembre 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
e Parte_1 Parte_2
- in via principale: accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 1418 codice civile, la nullita' del contratto di compravendita stipulato oggetto del presente giudizio e/o la nullita' ai sensi dell'art. 1345 codice civile per fine illecito, disponendo la restituzione del bene in favore dei pro- prietari. In via ulteriormente principale, per le ragioni esposte, accertare e dichiarare la proprietà dei beni oggetto dell'atto impugnato in favore degli attori,
— 2 — - in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda attorea condannare i convenuti al pagamento della somma di €50.000,00 in favore degli attori a titolo di pagamento del bene venduto ai terzi oltre interessi di mora e rivalutazioni. Con vittoria di spese ed onorari.
CONVENUTI assistiti dall'avv. Secchi:
1) respingersi le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto;
2) addebito agli attori delle spese e competenze del giudizio.
CONVENUTI assistiti dall'avv. Pt_2 I. respingere ogni domanda attorea in quanto sprovviste di fonda- mento in fatto ed in diritto;
II. con vittoria di spese;
III. accertare la responsabilità ex art. 96 e condannare parte attrice a mente del co. III della medesima disposizione.
: Parte_13 b) respingere e/o rigettare, per i motivi di cui in espositiva, le do- mande proposte da parte attrice poiché infondate in fatto e diritto c) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa anche ex art. 96 c.p.c.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
La causa ha a oggetto un terreno a Busachi (Catasto Oristano- Busachi, foglio 49, particelle 43, 53, 54, 55 e 56). Sostengono di esserne proprietari per usucapione e Parte_1
che hanno agito contro e gli altri Parte_2 Parte_3 MP sopra indicati, nonché contro , per la restitu- Parte_13 zione dei detti terreni, di cui sarebbero stati spogliati mediante una ven- dita tra loro conclusa, di cui asseriscono la nullità.
— 3 — Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno negato qualunque usu- capione, chiedendo il rigetto di tutte le domande.
2. La domanda di usucapione.
Sostengono gli attori che i terreni in questione siano stati usuca- piti dai fratelli e per averli gli stessi utiliz- Pt_14 Parte_2 zati come proprietari. Essendo deceduto, in luogo suo ha Pt_14 agito l'erede Parte_1 La domanda è del tutto sfornita di prova. A sostegno della domanda, i ttori si limitano a produrre Pt_2 una brevissima sentenza penale pronunciata dal Pretore di Oristano il 31 marzo 1994. La sentenza in questione ha definito un procedimento penale iniziato contro per furto, per avere questi Controparte_1 estratto sughero da piante collocate in terreni di proprietà di un certo
. Per_1 Sorvolando sul fatto che nel detto procedimento Parte_2 non risulta neanche menzionato, l'accertamento fatto dal pretore è co- munque totalmente sommario: si è limitato a statuire che CP_1 ha fatto prelevare sughero dai propri dipendenti dalle piante
[...] collocate nei terreni oggetto del procedimento penale nel solo momento temporale oggetto dell'imputazione, ossia agosto 1991, statuendo che egli si è comportato da proprietario, e perciò (compiendo un salto argo- mentativo) assolvendolo per mancanza di dolo (senza spendere alcuna considerazione in ordine alla consapevolezza o meno, da parte sua, di ledere il diritto altrui). Nulla è dato sapere sul possesso anteriore e sul possesso poste- riore. Quand'anche, quindi, si ritenesse provato il possesso di
[...] ad agosto del 1991 del terreno oggetto di causa, manche- Parte_15 rebbe comunque la prova del possesso per i residui duecentotrentanove mesi che gli erano necessari per usucapire.
3. La domanda di nullità della vendita.
Il 27 luglio 2020 i convenuti hanno concluso una compravendita avente a oggetto il terreno per cui è causa. La difesa dei MP attori sostiene che il detto contratto sia nullo per una pluralità di ragioni, tutte
— 4 — infondate. In primo luogo, sostiene che il contratto sia nullo perché aveva a oggetto una cosa altrui, nella specie loro. Fermo il fatto che la prova della proprietà, in questo processo, è pressoché inesistente, si deve ri- cordare, in diritto, che la vendita di cosa altrui non è nulla, ma sempli- cemente obbliga il venditore a procurare al compratore l'acquisto della cosa, pena la risolubilità del contratto (artt. 1478 ss. c.c.). È questione che riguarda le parti del contratto, dal quale i attori sono del Pt_2 tutto estranei e quindi privi di titolo a muovere doglianze. In secondo luogo, sostiene che il contratto sia nullo in quanto con- tenente dichiarazioni mendaci dei venditori, che hanno dichiarato di aver usucapito la cosa da vendere, e per via del fatto che il notaio non ha accertato il possesso e quindi l'avvenuta usucapione dell'intero bene da parte dei venditori contro i MP attori. I venditori non erano te- nuti a provare niente, né il notaio era tenuto ad accertare questo pos- sesso o l'avvenuta usucapione. Chiunque ha tutto il diritto di comprare un bene a proprio rischio e pericolo, ed è esattamente ciò che Pt_13 ha fatto. Il notaio ha i suoi doveri di avvertimento delle parti, ma
[...] solo per non incorrere in responsabilità professionali, non certo per la validità del contratto. Quand'anche fosse certa la falsità della dichiara- zione fatta dai venditori, ciò non sarebbe in alcun modo idoneo a pro- vocare la nullità del contratto, che, in quanto tale, non viola alcuna norma imperativa. Anche ritenendo che questo falso sia penalmente perseguibile, si dovrebbe ribadire una volta di più che le violazioni di legge idonee a provocare la nullità del contratto sono solo quelle rela- tive alla sua struttura, non alla condotta delle parti, contro le quali sono dati altri rimedi (nella specie, annullamento del contratto per dolo e ri- sarcimento del danno) (Cass. s.u. nn. 26242 e 26243 del 2014). In terzo luogo, sostiene che il contratto sia nullo per illiceità del motivo comune alle parti ai sensi dell'art. 1345 c.c., ossia vendere una cosa altrui. Il motivo, che è una mera riproposizione sotto altra veste giuridica del primo motivo, è tanto infondato quanto quello. Si ribadisce che vendere una cosa altrui non è di per sé un illecito.
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di natura contenziosa, valore
— 5 — pari a 50.000 € (tratto dall'unico elemento a disposizione, ossia il prezzo convenuto in sede di compravendita), complessità minima, senza istruttoria e senza attività difensiva utile in sede di trattazione e decisione. Nei confronti dei MP convenuti difesi dall'avv. Secchi deve inoltre essere riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 d.m. n. 55/2014 per la difesa di dieci parti, stante il notevole numero di esse (si ritiene di riconoscere un aumento dell'1% a testa per ogni parte successiva alla prima, stante l'omogeneità totale delle posi- zioni). e hanno agito con dolo palese, con Parte_1 Parte_2 un'iniziativa in spregio ai più basilari principi dell'ordinamento civile in materia di usucapione e validità dei contratti, al punto da poter essere ritenuta una pura azione di disturbo, un atto emulativo contro parenti con cui evidentemente c'è inimicizia, un atto per i quali essi devono essere sanzionati ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Questo giudice applica per analogia l'art. 26 c.p.a., che commi- sura la somma equitativa fino al doppio dei compensi già liquidati e la sanzione pecuniaria da due a cinque volte il contributo unificato (518
€). In caso di dolo, questo giudice commisura le dette somme nella mi- sura massima.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. rigetta tutte le domande proposte da e Parte_1 Pt_2
[...]
2. condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 rimborso delle spese del processo, che si liquidano in 2.090 € per com- penso in favore di , in 2.278,10 € per compenso globale Parte_13 unico in favore dei convenuti difesi dall'avv. Secchi e in 2.090 € per compensi in favore dei convenuti difesi dall'avv. oltre acces- Pt_2 sori di legge
3. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 pagare ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ulteriori 4.180 € globali in favore di tutti i convenuti, in parti uguali tra loro
4. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 pagare ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. 2.590 € in favore della
[...]
CP_2
— 6 — Si comunichi.
11 dicembre 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 7 —