Articolo 3 della Legge 3 aprile 1986, n. 93
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 aprile 1986
Art. 3.
Chiunque violi le disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Entrata in vigore il 24 aprile 1986