Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 8189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8189 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08189/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02355/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2355 del 2026, proposto da Dicos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA IT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza numero 5857/2023, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II, pubblicata il 6 aprile 2023 nel procedimento numero 6583/2021, successivamente confermata, dalla sentenza numero 6892/2025 Reg. Prov. Coll. (reg. ric. 8615/2023) emessa dal Consiglio di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di MA;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa AR GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Premesso che:
– parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del titolo meglio indicato in epigrafe (v. sentenza TAR Lazio-MA n. 5857/2023 - doc. 10 ricorrente), il quale ha autorità di cosa giudicata con riferimento alla domanda di accertamento dell’inadempienza convenzionale di MA IT (non appellata sul relativo capo della sentenza), ed è stata ritualmente notificata all’amministrazione resistente in data 5 agosto 2025 (v. notifica allegati al ricorso);
– la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, ha disposto che “ l’Amministrazione debba essere condannata all’adempimento dell’obbligazione assunta di garantire la proprietà comunale delle aree oggetto di concessione ” e che “ il ricorso debba essere accolto al solo fine di ordinare a MA IT di avviare e portare a compimento la procedura volta ad acquisire al patrimonio comunale le particelle oggetto di contestazione, mentre deve essere rigettato in relazione alle pretese risarcitorie. Nel caso di perdurante inadempimento, la società ricorrente potrà agire per l’ottemperanza della presente decisione instando per la nomina di un commissario ad acta ” (v. sentenza cit.);
Rilevato che:
– MA IT si è costituita in giudizio il 25/2/2026, rappresentando di essersi attivata per l’adempimento e che tuttavia quest’ultimo non si è ancora perfezionato;
- sussistono, dunque, tutti i requisiti per l’accogliere la proposta azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. stante la non contestata inottemperanza al titolo giudiziale azionato;
- allo stato attuale deve essere respinta la domanda di disporre una somma di denaro da corrispondersi per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato in considerazione della complessità dell’attività espletanda;
Ritenuto, pertanto:
– di dover dichiarare l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
– di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, il Commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro giorni 120 decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, darà corso all’ottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari;
– che le spese del presente giudizio debbano essere liquidate come in dispositivo per il principio della soccombenza nel giudizio, oltre alla rifusione del contributo unificato (se versato) a favore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), così provvede:
a) ordina a MA IT di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) nomina sin d’ora come Commissario ad acta , per il caso di protratta inottemperanza da parte della predetta amministrazione, il Prefetto di MA, con facoltà di delega ad altro Dirigente o Funzionario della Succursale, affinché provveda nell’ulteriore termine di 120 giorni in caso di eventuale perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione, previa istanza dell’odierna ricorrente;
c) condanna MA IT alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato (se versato) a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NZ, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
AR GI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AR GI | NA NZ |
IL SEGRETARIO