TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 490/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 17/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'avv. Cosentini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 li avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Fincantieri s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_2
e difesa, in forza di procura depositata telematicament CC FU, RM IO, NE Di TT, AN UT, ER De IS, VA Cosentini e ND Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_4 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 26.03.2024 al 05.07.2024 con adibizione Controparte_3 esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto CP_1 affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenerne la condanna, quanto alla prima, della somma di euro 493,35, e, quanto alla seconda, della somma di euro 2.468,95, identificata quale sommatoria delle voci strettamente retributive contenute nei prospetti paga di giugno e luglio 2024.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, , di Parte_2 cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono Controparte_3 CP_4 state dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e Controparte_3 la sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrente]. Nella quantificazione degli importi rivendicati occorrono tuttavia delle correzioni rispetto a quanto indicato in ricorso. Entro quest'ultimo, la responsabilità di è riferita alle voci CP_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 2.468,95 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre premio di produzione e indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito ammonta perciò ad euro 2.356,40. L'importo rivendicato verso è implicitamente l'esito della Controparte_3 somma delle voci ritenute prive di natura strettamente retributiva e delle ferie non godute. Esse, correttamente calcolate in base ai prospetti, ammontano ad euro 503,29, con ciò contemplando anche i permessi non goduti: il ricorrente, nelle sue conclusioni, ipotizzando l'eventualità che l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti fosse priva di natura strettamente retributiva, ha infatti chiesto la condanna della datrice di lavoro al suo pagamento.
5.1. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Va quindi condannata al versamento della somma di euro 503,29. 5.2. Quanto alla responsabilità di è priva di fondamento la generica CP_1 contestazione di secondo cui il ricorrente non sarebbe stato CP_1 costantemente adibito ad appalti che la coinvolgono, ciò che peraltro è ulteriormente suggerito dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, nonché dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per CP_1
l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che CP_1
è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere CP_1 dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di -, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore CP_4 Parte_2 sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. La costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo di euro 2.356,40. 6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 Controparte_3 CP_4
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del Controparte_3 CP_4 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere Controparte_3 CP_4 indenne e manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i CP_1 titoli in esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
2.356,40, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma Controparte_3 di euro 503,29, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo condanna e . a tenere indenne e manlevare Controparte_3 CP_4
Fincantieri s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del CP_3 CP_3 giudizio, liquidate in euro 258,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a Fincantieri s.p.a. le Parte_2 spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 17/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'avv. Cosentini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 li avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Fincantieri s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_2
e difesa, in forza di procura depositata telematicament CC FU, RM IO, NE Di TT, AN UT, ER De IS, VA Cosentini e ND Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_4 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 26.03.2024 al 05.07.2024 con adibizione Controparte_3 esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto CP_1 affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenerne la condanna, quanto alla prima, della somma di euro 493,35, e, quanto alla seconda, della somma di euro 2.468,95, identificata quale sommatoria delle voci strettamente retributive contenute nei prospetti paga di giugno e luglio 2024.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, , di Parte_2 cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono Controparte_3 CP_4 state dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e Controparte_3 la sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrente]. Nella quantificazione degli importi rivendicati occorrono tuttavia delle correzioni rispetto a quanto indicato in ricorso. Entro quest'ultimo, la responsabilità di è riferita alle voci CP_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 2.468,95 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre premio di produzione e indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito ammonta perciò ad euro 2.356,40. L'importo rivendicato verso è implicitamente l'esito della Controparte_3 somma delle voci ritenute prive di natura strettamente retributiva e delle ferie non godute. Esse, correttamente calcolate in base ai prospetti, ammontano ad euro 503,29, con ciò contemplando anche i permessi non goduti: il ricorrente, nelle sue conclusioni, ipotizzando l'eventualità che l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti fosse priva di natura strettamente retributiva, ha infatti chiesto la condanna della datrice di lavoro al suo pagamento.
5.1. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Va quindi condannata al versamento della somma di euro 503,29. 5.2. Quanto alla responsabilità di è priva di fondamento la generica CP_1 contestazione di secondo cui il ricorrente non sarebbe stato CP_1 costantemente adibito ad appalti che la coinvolgono, ciò che peraltro è ulteriormente suggerito dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, nonché dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per CP_1
l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che CP_1
è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere CP_1 dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di -, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore CP_4 Parte_2 sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. La costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo di euro 2.356,40. 6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 Controparte_3 CP_4
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del Controparte_3 CP_4 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere Controparte_3 CP_4 indenne e manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i CP_1 titoli in esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
2.356,40, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma Controparte_3 di euro 503,29, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo condanna e . a tenere indenne e manlevare Controparte_3 CP_4
Fincantieri s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del CP_3 CP_3 giudizio, liquidate in euro 258,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a Fincantieri s.p.a. le Parte_2 spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri