Sentenza 30 gennaio 2017
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile a reati che si siano manifestati, in concreto, con atti intenzionali di violenza verso la persona, con l'esclusione di delitti colposi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2017, n. 23137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23137 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2017 |
Testo completo
23 137-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA - Consigliere - N. 135/17 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Dott. PASQUALE GIANNITI N. 39913/2016- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO BELLINI Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Rel. Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IBI MALI N. IL 03/06/1937 parte offesa nel procedimento IBI RESMJE N. IL 21/11/1941 parte offesa nel procedimento IBI ASTRIT N. IL 12/09/1966 parte offesa nel procedimento IBI BUJAR N. IL 08/10/1961 parte offesa nel procedimento NAVA ASSUNTA N. IL 23/03/1976 parte offesa nel procedimento c/ EM CA N. IL 16/04/1991 EM RT N. IL 02/08/1959 avverso il decreto n. 2597/2015 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del 13/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FU Bold the he MICCICHE'; concluse for it yet de Udit i difensor Avv.; A RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 13 maggio 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona disponeva l'archiviazione del procedimento n.6212/14 R.G.N.R. a carico di EM IL per il reato di cui all'art. 589 cod pen, per aver cagionato la morte del pedone Ibi Vasil, investendolo mentre era alla guida della propria auto.
2. Avverso il decreto propongono ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia i prossimi congiunti della vittima, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) la violazione dell'art. 408, comma 3 bis cod proc pen, secondo cui, per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione deve essere notificato in ogni caso alle persone offese dal reato. Deducono inoltre, con il secondo motivo, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: era errato il convincimento del GIP ove aveva escluso che la consulenza espletata in ordine alle modalità del sinistro avesse escluso profili di colpa dell'indagata.
4. Ha depositato memoria EM IL, insistendo per il rigetto del ricorso.
5. Il Procuratore generale, nella persona di FU Baldi, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. E' pacifico che i ricorrenti non avevano formulato alcuna istanza di essere informati in caso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Invocano, pertanto, il disposto del comma 3 bis dell'art. 408, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del DL 14 11 agosto 2013, n.93, convertito nella L.15 ottobre 2013, n.119. Detta norma dispone che per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa". Sostengono i ricorrenti che il reato per cui è indagata la EM, ossia omicidio colposo in conseguenza di sinistro stradale, rientri nelle ipotesi di reati commessi con violenza alla persona.
3. L'assunto è palesemente infondato. La norma in esame, invero, fa riferimento ai soli delitti dolosi: detta interpretazione restrittiva è avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno chiarito come la disposizione in esame si applichi anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario (Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016 Rv. 265893). Deve dunque trattarsi di fatti reato che si siano manifestati, in concreto, con atti intenzionali di violenza verso la persona, sia essa fisica, 2 sia morale o psicologica (Sez. 2, n. 30302 del 24/06/2016, Rv. 267718 ), restando certamente esclusi i delitti di natura colposa, per loro natura non intenzionali.
4. E' infondato anche il secondo motivo. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo -in linea con le disposizioni di legge i casi ei limiti di impugnabilità del chiarito - provvedimento di archiviazione. Nel procedimento davanti al Tribunale, l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi termini fissati dal comma 6 dell'art. 409 c.p.: detta norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai "casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5", legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè per inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale (SU, n.24 del 9/6/1995, Rv.201382). Nel caso invece di provvedimento de plano con decreto a norma dell'art. 410, secondo comma, cod proc pen, è ammesso ricorso per Cassazione nei casi in cui il decreto di archiviazione sia carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa. Si è infatti chiarito che l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c), del codice di procedura penale. (SU, n.2 del 14 febbraio 1996, Rv 204133).
5. Nel caso di specie, il provvedimento non rientra in alcuna delle ipotesi di impugnabilità sopra illustrate: si tratta infatti di decreto motivato pronunciato ai sensi dell'art. 409, primo comma, in assenza di opposizione delle parti offese, che non avevano richiesto di essere informate.
6. Si impone, dunque, il rigetto dei ricorsi. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 30 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Pi ccalli Loredana Miccichè Titure Full neer love Depositata in Cancelleria Oggi. 11 MAG. 20AM il Funzionary Giudizia», Potrific Cema 3