CASS
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 12649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12649 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12649 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 19/12/2023 Motivi della decisione Ricorre per SS Petito Santo avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli che, il 14/09/2023, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza del Gip che il 24/07/2023 ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con riguardo ai reati di cui agli articoli 416 e 628 codice penale contestati ai capi 1, 2 e 3 della provvisoria imputazione con la misura degli arresti domiciliari, ha revocato la misura con riguardo ai reati di cui ai capi 1 e 3 rispetto ai quali ha disposto la formale scarcerazione del prevenuto, rigettando nel resto l'appello. La revoca della misura con riguardo ai capi 1 e 3 è stata disposta dal tribunale per una sorta di effetto estensivo richiamando i provvedimenti emessi nei confronti dei coimputati Petito Santo è pertanto allo stato sottoposto a provvedimento restrittivo esclusivamente con riguardo al concorso nella rapina aggravata in danno di ST OB contestata al capo 2. Ricorre per SS l'imputato deducendo illogicità della motivazione laddove è stato ritenuto che la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico non sarebbe in grado di soddisfare le esigenze stante l'inidoneità del domicilio della persona che ha mostrato disponibilità ad accoglierlo. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del tribunale che ha indicato, con argomentazioni coerenti e logiche, le ragioni della esclusiva idoneità della misura applicata in considerazione dei precedenti specifici e della personalità del prevenuto che, nonostante precedenti esperienze carcerarie, non ha esitato a commettere il grave reato per cui è indagato. Ragione per cui non poteva assolutamente ritenersi idonea la misura degli arresti domiciliari anche con l'uso del braccialetto elettronico. A detta considerazione il tribunale ha aggiunto che non poteva essere presa in considerazione la dichiarazione di disponibilità a firma di RU NA perché non si avevano elementi sufficienti per affermare il rapporto con l'indagato e la sua capacità reddituale essendo stata fornita solo la prova della disponibilità di un immobile. Pur sinteticamente esposto, tale apprezzamento di esclusiva idoneità della misura di massimo rigore viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, rispetto alle quali il ricorrente non ha offerto significativi elementi di contrasto, ne' ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso t argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza, essendosi limitato sostanzialmente ad insistere nelle proprie richieste. Il ricorso è, pertanto inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1-ter disp. Att. cod. proc. pen. Roma 19/12/2023 Il Consigliere estensore La Presidente (E-li IE SI NN GA
lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12649 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 19/12/2023 Motivi della decisione Ricorre per SS Petito Santo avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli che, il 14/09/2023, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza del Gip che il 24/07/2023 ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con riguardo ai reati di cui agli articoli 416 e 628 codice penale contestati ai capi 1, 2 e 3 della provvisoria imputazione con la misura degli arresti domiciliari, ha revocato la misura con riguardo ai reati di cui ai capi 1 e 3 rispetto ai quali ha disposto la formale scarcerazione del prevenuto, rigettando nel resto l'appello. La revoca della misura con riguardo ai capi 1 e 3 è stata disposta dal tribunale per una sorta di effetto estensivo richiamando i provvedimenti emessi nei confronti dei coimputati Petito Santo è pertanto allo stato sottoposto a provvedimento restrittivo esclusivamente con riguardo al concorso nella rapina aggravata in danno di ST OB contestata al capo 2. Ricorre per SS l'imputato deducendo illogicità della motivazione laddove è stato ritenuto che la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico non sarebbe in grado di soddisfare le esigenze stante l'inidoneità del domicilio della persona che ha mostrato disponibilità ad accoglierlo. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del tribunale che ha indicato, con argomentazioni coerenti e logiche, le ragioni della esclusiva idoneità della misura applicata in considerazione dei precedenti specifici e della personalità del prevenuto che, nonostante precedenti esperienze carcerarie, non ha esitato a commettere il grave reato per cui è indagato. Ragione per cui non poteva assolutamente ritenersi idonea la misura degli arresti domiciliari anche con l'uso del braccialetto elettronico. A detta considerazione il tribunale ha aggiunto che non poteva essere presa in considerazione la dichiarazione di disponibilità a firma di RU NA perché non si avevano elementi sufficienti per affermare il rapporto con l'indagato e la sua capacità reddituale essendo stata fornita solo la prova della disponibilità di un immobile. Pur sinteticamente esposto, tale apprezzamento di esclusiva idoneità della misura di massimo rigore viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, rispetto alle quali il ricorrente non ha offerto significativi elementi di contrasto, ne' ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso t argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza, essendosi limitato sostanzialmente ad insistere nelle proprie richieste. Il ricorso è, pertanto inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1-ter disp. Att. cod. proc. pen. Roma 19/12/2023 Il Consigliere estensore La Presidente (E-li IE SI NN GA