Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1226
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancanza del beneficio

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, applicando l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 546/1992. Ha affermato che l'onere probatorio ricade sulla pubblica amministrazione per dimostrare la fondatezza della pretesa, soprattutto in presenza di una specifica eccezione del contribuente sulla mancanza del beneficio. Tale onere non è stato assolto dall'Agenzia delle Entrate e dal Consorzio di Bonifica, che non si è costituito in giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1226
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1226
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo