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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro n. 4226/23 R.Gen.
Il Giudice designato dr. ES DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note di scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma Parte_1
Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso virtù di delega in atti ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Avv. Maria Grassi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. convenuto
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_2
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., premesso di aver Parte_1
partecipato – in qualità di docente - alla procedura di cui all'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 per essere inserito nelle graduatorie provinciali ai fini del conferimento di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 e di aver ottenuto il collocamento nella II fascia della Provincia di
1 Roma per la classe di concorso A045, con posizione 1707 e punteggio pari a 29, ha lamentato la mancata assegnazione di incarichi per l'a.s. 2021/2022, sostenendo che candidati con punteggio inferiore al suo avrebbero invece ricevuto incarichi presso sedi da lui indicate tra quelle di preferenza e che ciò sarebbero dipeso da disfunzioni dell'algoritmo utilizzato dal per Controparte_1
la gestione della procedura informatizzata, malfunzionamenti che, peraltro, avrebbero determinato la mancata considerazione del titolo di riserva da egli posseduto (riserva M – orfano di guerra). Ha dedotto, quindi, che il mancato conferimento della supplenza avrebbe comportato un grave danno patrimoniale e la compromissione della propria professionalità.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Pt_1 conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso “ADSS” incrociata di sostegno;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente a riconoscere il Controparte_1
diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per
l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n.
112/2022;
- CONDANNARE il resistente al risarcimento del Controparte_1
danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate
e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 21.693,22, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
2 Si è tardivamente costituito in giudizio il , Controparte_1
il quale ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'assunto da cui muove la domanda proposta da vale a dire che docenti Pt_1
con punteggio inferiore rispetto al suo e privi di titoli di riserva avrebbero ricevuto incarichi di supplenza presso sedi da lui indicate tra quelle di preferenza, risulta del tutto indimostrato.
Invero, il ricorrente si è limitato a svolgere considerazioni astratte sul
(presunto) malfunzionamento dell'algoritmo utilizzato per la gestione della procedura ma non ha indicato concretamente quali sarebbero stati i docenti con posizione deteriore alla sua che lo avrebbero illegittimamente scavalcato nell'assegnazione degli incarichi. Il ricorrente non ha allegato che, in relazione ad una specifica sede per la quale egli aveva espresso preferenza, l'incarico è stato assegnato ad altro candidato con punteggio inferiore, né ha spiegato in che modo la (corretta) valorizzazione del titolo di riserva gli avrebbe permesso di ottenere la supplenza.
In realtà, l'unica allegazione specifica riguarda la posizione del candidato
, con riferimento al quale il ricorrente ha dedotto che questi, Persona_1
pur potendo vantare un punteggio pari a 16.5, è stato nominato presso la sede
“RMSD060501 “Liceo Artistico Rossi” di Roma indicata tra le sue preferenze.
Tuttavia, il convenuto ha spiegato che detto candidato era titolare CP_1
di riserva di legge R (volontario in ferma breve e prefissata) ed è risultato assegnatario di un incarico di supplenza con scadenza al 30.06.2022, vale a dire una tipologia di incarico non assegnabile ai riservisti “M” per i quali sono riservate le supplenze annuali (scadenza al 31.08.2022).
Inoltre, il ha chiarito che, in riferimento all'anno scolastico CP_1
2021/22, non sono stati conferiti incarichi a titolari di riserva M e che l'ultimo candidato non riservista inserito in II° fascia che è risultato assegnatario di incarico era collocato alla posizione n. 9262 con punti 48,50, ossia con un punteggio superiore a quello dell'odierno ricorrente (vedi al Bollettino prot. n. 2008 del
14.01.2022).
3 Alla luce del quadro allegatorio offerto dalle parti, non emergono le criticità denunciate dal ricorrente, il quale non risulta ingiustamente escluso dall'attribuzione degli incarichi a favore di altri candidati con punteggio inferiore al suo oppure privi di titoli di riserva.
Tali considerazioni determinano il rigetto del ricorso.
La tardiva costituzione in giudizio del Controparte_1
giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa per intero le spese processuali;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in data 16.6.2025.
Il Giudice
ES Di RO
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