Sentenza 20 febbraio 2003
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- 1. Questioni pregiudiziali e preliminari nel processo tributario (3)https://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 69145 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Invin - Liquidazione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 7192/200002547 /03 SEZONE QUINTA CIVILE n. 5304 composta dagli Ill.mi Sig Presidente Altieri Dott. Enrico Dott. Massimo Oddo Consigliere Ud. 21.06.2002 Consigliere Giuliani Dott. Paolo Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CORTE SUPREMA D. SSAA 1 ha pronunciato la seguente CAMPON CIV SENTENZA N. 69145 sul ricorso proposto dalla signora BE RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorino Francescon, con domicilio eletto in Roma, presso l'avvocato Vincenzo Cancrini, Via Crèmera 8, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresenta- to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domici- liato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 8 ot- tobre 1999, n. 121/11/99, depositata il 19 novembre 1999; ли 2885 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 21 giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avv. Giovanni Paolo Polizzi per il Ministro delle finanze;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pi- vetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: - che il 3 aprile 2000 la signora BE RA notifica al Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Stato, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 8 ottobre 1999, n. 121/11/99, depositata il 19 novembre 1999, che ha accolto l'appello dell'Ufficio del registro di Castel- franco Veneto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 153/07/97, che aveva accolto il ricorso della contribuente con- tro l'avviso di liquidazione n. 911 V 000304 in tema di INVIM;
- che con memoria del 12 giugno 2002 la ricorrente dichiara che l'Ufficio finanziario ha provveduto alla riliquidazione delle imposte dovute ed origi- nariamente contestate con il processo in corso e che, conseguentemente, es- sa non ha più interesse alla coltivazione del giudizio di cassazione;
- che si constata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;
- che, in considerazione della causa della cessazione della materia del con- tendere, le spese processuali relative al giudizio di cassazione meritano di essere compensate tra le parti;
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PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2002. 11 Presidente где Il relatore ed estensore IL CANCELLIERE CT Meloncelli Arnaldo Cagane DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi FED 2003 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano 3