Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 00394 /0 1SE Composta dagli Ill.m Sigy.ri Dott. Corrado CARNEVALE Presidente K.G. N. 11877/98 768 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 133 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere - Ud.06/07/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti ✗. 3000 1-2-GEN 2001 OL IO, ER LA, elettivamente CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DI LIRE 1500 GRAVIO DARIO, che li rappresenta e difende, giusta CANCELLE delega in calce al ricorso;
ricorrenti - 0660054
contro
BANCA COMMERCIALE ITALIANA SpA FILIALE di ROMA, in 0660055 persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 55, l'avvocato GARGANI BENEDETTO, che la 2000 presso rappresenta e difende, giusta delega a margine del 1486 -1- controricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta sopia esecutiva dal Sig. GARGANI la sentenza n. 1039/98 della Corte d'Appello avverso per diritti L. 36000+6 22 MAR 280T di ROMA, depositata il 31/03/98; 1 IL CANCELLIERE 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2000 dal Consigliere Dott. Bruno LIRE 2000 CANCELLERIA SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato Gargani, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
BB489186 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AT982456 Generale Dott. FF IE che ha concluso per LIRE 2000 il rigetto del ricorso. CANCELLERIA BB483187 AT982451 LIRE 2000 BB489188. AT982452 -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 27-5-1995 la Banca Commerciale Italiana s.p.a., premesso di essere creditrice della Ital France Auto s.r.l., avente quali unici soci e fideiussori i coniugi LI GI (anche nella qualità di legale rappresentante della società) e UA LA, di £.206.154.624, oltre interessi, a seguito di saldo di conto corrente e del relativo decreto ingiuntivo, emesso il 15-7-94 per detto importo, conveniva innanzi al Tribunale di Roma il LI e la UA, per ivi sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2091 c.c., dell'atto pubblico, in data 4-6-94, di costituzione di fondo patrimoniale avente ad oggetto un immobile, in comproprietà dei predetti, sito in Roma ed un altro immobile, di proprietà esclusiva della UA, in Tarquinia. Costituitisi i convenuti, l'adito Tribunale, con sentenza in data 11-12-96, accoglieva la domanda, dichiarando l'inopponibilità alla Banca Commerciale di detto atto di costituzione di fondo patrimoniale. A seguito dell'impugnazione proposta dal LI e dalla UA, la Corte d'Appello di Roma, con la pronuncia in esame, rigettava il gravame;
affermava, in particolare, la Corte territoriale che risultava, in modo certo, l'anteriorità del credito vantato dalla Banca Commerciale rispetto all'atto impugnato ed, inoltre, la piena sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicabilità dell'art.2901 c.c., con conseguente, evidente pregiudizio delle ragioni creditorie dell'istituto. Ricorrono per cassazione, con due motivi, il LI e la UA;
resiste con controricorso la Banca Commerciale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione degli artt.2901 c.c. e 295 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere i giudici di merito sospeso il presente giudizio, a seguito della pendenza di altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine al mancato accertamento, nella fattispecie in esame, della mancanza dei presupposti a fondamento dell'azione revocatoria, oltre all'omessa prova da parte della Banca della qualità di creditrice. Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte doglianze. Quanto alla prima censura deve, preliminarmente, rilevarsi che la stessa è inammissibile in quanto tardiva per non essere stata formulata nella fase di merito e non essendo, per costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità (sul punto, tra le altre, Cass.n.5568/90 m. 467650 e Cass.4739/82 m.422697), che il Collegio ritiene pienamente condivisibile, proponibile per la prima volta in sede di ricorso per cassazione;
rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito l'accertamento della sussistenza del rapporto di pregiudizialità di cui all'art.295 c.p.c.. Riguardo, poi, al secondo motivo, va osservato che la Corte territoriale ha, con logiche e più che sufficienti argomentazioni, tali da rendere facilmente riconoscibile la relativa ratio decidendi, compiutamente motivato in ordine alle “condizioni” indicate dall'art.2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria, dal c.d. eventus damni al c.d. consilium fraudis, ben evidenziando, infine, sempre in virtù di un'attenta analisi delle risultanze documentali, non censurabili nella presente sede, la fondatezza dell'istanze della Banca nella sua veste di creditrice. Pienamente condivisibile ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte è, infine, l'assunto secondo cui, come accertato nella fattispecie in questione, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere riscontrato in relazione al momento in cui detto credito insorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui lo stesso è giudizialmente accertato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive £13.120.000 di cui £.13.000.000 per onorario. In Roma, il 6-7-2000 Il Presidente IL PRESIDENTE если L'estensore Qlu ного гдеBeeso OFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Poplate in 13 FEB. 2001 2001-4 7448 DUECENTONOVANU p. Dirigente (D.ssa Maria B Il Responsabile de E L L (Dr. M. ACCICHANI)FEB13 E A RATE OM R I D