Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 23/04/2026, n. 7385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7385 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07385/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6638 del 2025, proposto da
IA Italia SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati RI Di Carlo, IA IZ, IU Antonio Lo Monaco , con domicilio eletto presso lo studio RI Di Carlo in Roma, piazza Cavour, 17.
contro
Comune di TT , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato DE LI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
nei confronti
IZo Trulli, Regione Lazio, non costituiti in giudizio.
Per la nullità, l'inefficacia ex art. 2, comma 8-bis L. 241/1990 e comunque per l'annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari,
- della nota n. 18551 del 18/3/2025 del Comune di TT (doc. 14) recante il diniego in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, ai sensi dell'art. 146, D.Lgs. n. 42/2004, presentata da IA in data 18/9/2024 per la realizzazione e l'installazione di una stazione radio base da eseguirsi in via Olmata, n. 90, NCEU foglio 27, p.lla 835 nel Comune di TT (RM00048_014);
nonché, per quanto occorrer possa,
- della nota n. 17044 del 12/3/2025 (non nota) a firma del Responsabile dell'Istruttoria Paesaggistica del Comune di TT citata nel diniego nota prot. n. 18551 del 18/3/2025 ma mai trasmessa a IA;
- della nota n. 12102 del 20/2/2025 del Comune di TT recante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 - bis L. n. 241/1990, all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da IA (doc. 12);
- della nota n. 10960 del 17/2/2025 (non nota) redatta dal Responsabile dell'Istruttoria Paesaggistica del Comune di TT citata nel preavviso di rigetto nota prot. n. 12102 del 20/2/2025 ma mai trasmessa a IA;
- della nota del 18/12/2024 dell'istruttore tecnico esterno, arch. F. Trulli, del Comune di TT contenente la richiesta di integrazioni all'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da IA (doc. 11);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand'anche non conosciuto,
e, in via subordinata, per l'annullamento in parte qua,
- del P.T.P.R. Regione Lazio, nella parte in cui ha previsto una sovrapposizione nel territorio del Comune di TT fra l'area urbanizzata inclusa nel "Paesaggio degli Insediamenti urbani" (art. 28) e l'area inclusa nella zona "Reti, Infrastrutture e Servizi" (art. 33), laddove l'art. 33 delle NTA venga interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di realizzazione ed installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle zone qualificate come "Reti, Infrastrutture e Servizi", senza ammettere alcuna ponderazione con la natura urbanizzata dell'area in questione, con le regole previste per tale area e con le esigenze di urbanizzazione primaria mediante rete di comunicazioni elettroniche;
nonché per quanto occorrer possa sempre in via subordinata
- del P.T.P.R. Regione Lazio nella parte in cui ha incluso l'area urbanizzata di via Olmata, n. 90 del Comune di TT nel perimetro dell'"Area Boscata" della tavola B del PTPR;
- del P.T.P.R. Regione Lazio laddove l'art. 39 roteazione delle aree boscate) delle NTA del PTPR venga interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle aree considerate come boschive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di TT e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. BE RI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Con ricorso ritualmente proposto il 4/6/2025, AD ITALIA SpA ha impugnato - oltre agli atti indicati in epigrafe - previa tutela cautelare, il provvedimento n. 18551 del 18/3/2025 del Comune di TT recante il diniego dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art. 146, D.Lgs. n. 42/2004, richiesta con istanza del 18/9/2024 per la realizzazione e l'installazione di una Stazione Radio Base (SRB ) nello stesso ente locale, sul torrino sommitale di un edificio sito in via Olmata, n. 90 , vicino ad altri edifici residenziali e a una ferrovia che scorre in trincea.
Si sono costituiti in resistenza il Ministero della Cultura - a mezzo della difesa erariale - e il Comune di TT .
Nell’udienza camerale del 4/8/2025 , la ricorrente ha rinunziato all’ istanza cautelare e la causa è stata cancellata dal relativo ruolo.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive memorie, anche in forma di replica.
In particolare, il Ministero della Cultura ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la ricorrente ha formulato istanza ex art. 89 cpc di cancellazione dalle memorie di controparte di talune espressioni che reputa sconvenienti.
Nell’udienza pubblica del 10/3/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è incentrato – in sintesi – sui seguenti motivi: Violazione dell’art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici) D. Lgs. 259/2003. Erroneità dei fatti assunti a presupposto del diniego.
1) Ad avviso della ricorrente, l’inosservanza dell’ art. 44 CCE sarebbe censurabile sotto un duplice profilo. In primo luogo, l’autorizzazione richiesta – essendo comunque decorso il termine di 60 giorni fissato dal relativo comma 10 – sarebbe ormai valida ed efficace, attesa l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso. Conseguentemente, il gravato diniego del 18/3/2025 dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe tamquam non esset, in quanto la relativa istanza è stata proposta il 18/9/2024.
2) Il competente ente locale avrebbe pure disatteso il precedente comma 7 dello stesso art. 44 D.Lgs. 259/2003, avendo omesso di indire la prescritta conferenza di servizi.
3) La ricorrente qualifica come erroneo l’assunto del Comune di TT - eretto a presupposto dell’impugnato diniego - secondo cui il sedime su cui sorgerà il palo dell’antenna si troverebbe nell’ambito della zona del PTPR “Reti, Infrastrutture e Servizi”. Invece , AD rappresenta che il palo sarebbe localizzato nella zona limitrofa “Paesaggio degli insediamenti urbani” e comunque l’erezione di una SRB su un edificio preesistente sarebbe legittimato dall’art. 33 delle NTA . Peraltro, AD aveva proposto - nella fase endoprocedimentale - il mascheramento dell’impianto con un finto camino . Misura di mitigazione neanche presa in considerazione nell’istruttoria dell’ente locale procedente.
4) Sarebbe - parimenti - erroneo l’ulteriore presupposto del diniego opposto dalla resistente secondo cui la SRB verrebbe innalzata in area boschiva , richiamando l’art. 39 delle NTA che limita gli interventi sulla vegetazione arborea.
5) Ciò premesso, in base al principio processuale della ragione più liquida - che trova il suo fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. - è possibile decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza la necessità di esaminare precisamente le altre, “imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (Cfr. ex multis, Consiglio di Stato - Sez. V, n. 1332/2024).
6) Conformemente al relativo principio, deve essere prioritariamente esaminato il motivo che deduce l’inefficacia dell’impugnato diniego del 18/3/2025, essendosi ormai formato il silenzio - assenso ex art. 44, comma 10 D. Lgs. 259/2003 sin dal 18.11.2024.
La fondatezza del motivo esaminato è confermata dal fatto che l’ente locale resistente non contesta che AD abbia proposto la richiesta di autorizzazione paesaggistica il 18/9/2024 e che l’impugnata decisione negativa sia stata comunicata solo il 18/3/2025. Pertanto, sei mesi dopo l’invio della relativa istanza, ben oltre la formazione del silenzio assenso.
La qual cosa esonera il Collegio dalla disamina degli ulteriori vizi di legittimità denunciati dal ricorrente, consentendone l’assorbimento, il conseguente accoglimento del gravame e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento n. 18551 del 18/3/2025 del Comune di TT di diniego dell’ autorizzazione paesaggistica.
7) La ricorrente, inoltre, rappresenta come la memoria dell’ente locale depositata il 1/8/2025 sia “condita di espressioni sconvenienti, irriguardose ed inutilmente aggressive nei confronti della ricorrente, del tutto estranee alle esigenze di difesa” - e prospetta al Collegio lo stralcio ex art. 89 cpc delle seguenti espressioni della menzionata memoria di parte, rispettivamente contenute nelle pagg. 2, 2 cpv.: “L’istanza di IA presentava carenze, in quanto, da un lato, non era corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento significative dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione e, dall’altro lato, conteneva rappresentazioni grafiche e dichiarazioni, relative all’esatta individuazione del punto di installaz
ione della SRB, non veritiere” ; 9, ult. cpv.: “Sennonché, queste dichiarazioni risultano non veritiere e, con tutta evidenza, strumentali ad ottenere illegittimamente l’autorizzazione”; 11, 2 cpv.: “ In poche parole, la Società ricorrente, al fine di ottenere l’autorizzazione, ha tentato di indurre in errore il Comune, mediante una falsa prospettazione dell’intervento” ;16, 3 cpv.: “Ebbene, questo estratto quanto alla sua genuinità, suscita molte perplessità”.
In proposito, il Collegio ritiene di non accogliere l’ istanza ex art. 89 cpc, in quanto le espressioni stigmatizzate dalla ricorrente - benchè indubbiamente polemiche - non travalicano il legittimo esercizio del diritto di difesa della parte resistente, riguardando l’oggetto della causa.
7) Le spese di lite vengono liquidate, in misura forfettaria , a carico del Comune di TT , al quale è esclusivamente imputabile il vizio di legittimità esaminato, attesa la completa estraneità del Ministero della Cultura che non ha partecipato all’istruttoria procedimentale, né alla formazione degli atti impugnati, tanto meno ha rilasciato alcun formale parere, tramite la Sovrintendenza Archeologica di Roma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone: 1) l’estromissione dal giudizio del Ministero della Cultura, atteso l’evidente difetto di legittimazione passiva; 2) il rigetto della richiesta formulata dalla ricorrente ex art. 89 cpc ; 3) l’accoglimento del gravame – per l’effetto - annullando il provvedimento n. 18551 del 18/3/2025 del Comune di TT di diniego dell’ autorizzazione paesaggistica ; 4)la liquidazione delle spese di lite - a carico del Comune di TT e a favore della ricorrente – in € 1.500 (millecinquecento) , oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco ZI, Presidente
BE RI NO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| BE RI NO | Francesco ZI |
IL SEGRETARIO