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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2025, n. 6283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6283 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6283 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di IR AO propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza del locale Tribunale per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per i reati a lui ascritti. 2. Il ricorso consta di due motivi: 2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge, segnatamente degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. poiché il decreto di citazione a giudizio, per la prima udienza del 17 maggio 2022 nel giudizio innanzi al Tribunale, era stato notificato tramite deposito presso la casa comunale ed il successivo invio della raccomandata, senza che l'ufficiale giudiziario compisse nuove ricerche dell'imputato. Da tale violazione, che ha comportato per l'imputato l'impossibilità di accedere ai riti alternativi, discenderebbe la nullità assoluta della notifica, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e non sanabile ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. La nullità dell'anzidetta notifica determinerebbe altresì la nullità della sentenza di primo grado e comporterebbe la necessità di rinnovazione dibattimentale;
2.2. Violazione dell'art. 24 Cost., avendo il vizio di notifica gravemente leso il diritto di difesa dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. In data 18 ottobre 2024 è pervenuta memoria di replica del difensore dell'imputato, avv. Rossella Frongia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo non ha pregio. Si legge nell'impugnata sentenza che, effettivamente, il decreto di citazione a giudizio fu notificato all'imputato per compiuta giacenza, previo deposito in Comune della copia da notificare e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento non ritirata nel termine di dieci giorni. Nessun dubbio, secondo la Corte territoriale, che si sia trattato di una modalità errata di notificazione, atteso che, stante la dichiarazione di domicilio, l'ufficiale giudiziario procedente non avrebbe dovuto seguire le modalità previste dall'art. 157 cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto eseguire la notificazione con consegna al difensore ai sensi 2 dell'ad 161, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120: "La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio"). Osserva tuttavia, correttamente, la Corte territoriale che tale irregolarità non può essere qualificata come nullità assoluta, essendo stata oggetto di sanatoria ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., poiché il difensore d'ufficio, alla prima udienza del 17 maggio 2022, nulla ha eccepito sulla erronea affermazione del Tribunale in ordine alla regolarità della citazione e alle conseguenti dichiarazioni di assenza dell'imputato, né la relativa ordinanza è stata oggetto di impugnazione;
che, alla successiva udienza del 26 settembre 2022, l'imputato era presente e l'eccezione difensiva sulla regolarità della citazione era stata tardivamente proposta, e cioè solo dopo che il Giudice, sull'accordo delle parti e alla presenza dell'imputato, aveva già assunto provvedimenti di natura istruttoria. Né, continua la Corte di appello, può sostenersi che la comparizione dell'imputato e del suo difensore sia stata determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità della citazione, avendo in precedenza interloquito sulla richiesta di natura istruttoria dopo la verifica dell'integrità del contraddittorio. Si tratta di motivazione conforme ai principi di diritto espressi da questa Suprema Corte. In tema di notificazioni, invero, ove il decreto di citazione in giudizio sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini Ignazio, Rv. 284810). L'omessa effettuazione preventiva di nuove ricerche dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario, nel caso in cui la notificazione venga eseguita mediante deposito dell'atto nella casa comunale integra peraltro una mera irregolarità, non rientrando detta ipotesi tra le nullità contemplate dall'art. 171 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 11873 del 09/02/2010, Prato, Rv. 246454). Nel caso di specie, non ponendosi, per le ragioni testé richiamate - in particolare, presenza dell'imputato all'udienza del 26 settembre 2022 -, questione di conoscenza effettiva del processo, si è fuori dal perimetro applicativo di garanzie volte a primariamente garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Con riguardo alla questione relativa all'inidoneità della notificazione a determinare la 3 conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, ed hanno affermato che, qualora il ricorso non indichi specificamente le ragioni di tale inidoneità assoluta in concreto della notifica irrituale a determinare la conoscenza effettiva del giudizio in appello, ed in mancanza di elementi dai quali il Collegio possa giungere autonomamente a tale conclusione, deve ritenersi la genericità della deduzione del vizio relativo alla sussistenza di un'ipotesi di nullità assoluta (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541, massimata nei seguenti termini: "L'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice"). Può dunque affermarsi, così come ha correttamente concluso la Corte territoriale, che la nullità a regime intermedio - verificatasi per l'erroneità della notifica, effettuata nelle modalità di cui all'art. 157 cod. proc. pen., anziché in quelle di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. -, in mancanza di prova dell'inidoneità assoluta a determinare la conoscenza del giudizio di primo grado (che avrebbe generato la nullità assoluta invocata dalla difesa e che comunque non si è verificata nel caso di specie, stante la presenza dell'imputato al processo, tale da far ritenere che ne abbia avuto conoscenza), non è stata dedotta tempestivamente, subito dopo la sua realizzazione (vale a dire alla prima udienza innanzi al Tribunale, presente il difensore), e che, comunque, nessun pregiudizio al diritto di difesa è stato da tale irregolarità provocato. Si tratta di conclusioni in linea con la richiamata decisione delle Sezioni Unite Palumbo e con la giurisprudenza di legittimità successiva del massimo Collegio nomofilattico. Invero, declinando un orientamento che si muove sotto l'egida di un canone generale di "pregiudizio effettivo", individuato come ragione ultima della disciplina delle nullità e, al tempo stesso, limite capace di perimetrarne i confini applicativi, la giurisprudenza di legittimità ricorre, ai fini di verificare l'esistenza effettiva di un error in procedendo, all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo cui, perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Si tratta di una prospettiva meno formalistica e più moderna, che connette l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata (oltre alla già citata Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, in tale solco 4 si inseriscono Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027; e le precedenti n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497; n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396). Essendo le forme processuali funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i principi che lo sovrintendono non possono essere compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi (nella medesima ottica sostanzialistica di assicurare la conoscenza effettiva degli atti e della stessa esistenza del processo da parte dell'imputato, cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716). La doglianza sull'impossibilità, conseguente alla erronea notificazione, di chiedere riti alternativi trova risposta in quanto sinora osservato. In ogni caso, il Collegio rileva che il difensore, presente alla prima udienza, ben avrebbe potuto - ove munito di procura speciale - fare richiesta di riti alternativi: richiesta che non risulta essere stata formulata. Il secondo motivo risulta assorbito. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il PrehifIlente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6283 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di IR AO propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza del locale Tribunale per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per i reati a lui ascritti. 2. Il ricorso consta di due motivi: 2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge, segnatamente degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. poiché il decreto di citazione a giudizio, per la prima udienza del 17 maggio 2022 nel giudizio innanzi al Tribunale, era stato notificato tramite deposito presso la casa comunale ed il successivo invio della raccomandata, senza che l'ufficiale giudiziario compisse nuove ricerche dell'imputato. Da tale violazione, che ha comportato per l'imputato l'impossibilità di accedere ai riti alternativi, discenderebbe la nullità assoluta della notifica, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e non sanabile ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. La nullità dell'anzidetta notifica determinerebbe altresì la nullità della sentenza di primo grado e comporterebbe la necessità di rinnovazione dibattimentale;
2.2. Violazione dell'art. 24 Cost., avendo il vizio di notifica gravemente leso il diritto di difesa dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. In data 18 ottobre 2024 è pervenuta memoria di replica del difensore dell'imputato, avv. Rossella Frongia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo non ha pregio. Si legge nell'impugnata sentenza che, effettivamente, il decreto di citazione a giudizio fu notificato all'imputato per compiuta giacenza, previo deposito in Comune della copia da notificare e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento non ritirata nel termine di dieci giorni. Nessun dubbio, secondo la Corte territoriale, che si sia trattato di una modalità errata di notificazione, atteso che, stante la dichiarazione di domicilio, l'ufficiale giudiziario procedente non avrebbe dovuto seguire le modalità previste dall'art. 157 cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto eseguire la notificazione con consegna al difensore ai sensi 2 dell'ad 161, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120: "La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio"). Osserva tuttavia, correttamente, la Corte territoriale che tale irregolarità non può essere qualificata come nullità assoluta, essendo stata oggetto di sanatoria ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., poiché il difensore d'ufficio, alla prima udienza del 17 maggio 2022, nulla ha eccepito sulla erronea affermazione del Tribunale in ordine alla regolarità della citazione e alle conseguenti dichiarazioni di assenza dell'imputato, né la relativa ordinanza è stata oggetto di impugnazione;
che, alla successiva udienza del 26 settembre 2022, l'imputato era presente e l'eccezione difensiva sulla regolarità della citazione era stata tardivamente proposta, e cioè solo dopo che il Giudice, sull'accordo delle parti e alla presenza dell'imputato, aveva già assunto provvedimenti di natura istruttoria. Né, continua la Corte di appello, può sostenersi che la comparizione dell'imputato e del suo difensore sia stata determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità della citazione, avendo in precedenza interloquito sulla richiesta di natura istruttoria dopo la verifica dell'integrità del contraddittorio. Si tratta di motivazione conforme ai principi di diritto espressi da questa Suprema Corte. In tema di notificazioni, invero, ove il decreto di citazione in giudizio sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini Ignazio, Rv. 284810). L'omessa effettuazione preventiva di nuove ricerche dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario, nel caso in cui la notificazione venga eseguita mediante deposito dell'atto nella casa comunale integra peraltro una mera irregolarità, non rientrando detta ipotesi tra le nullità contemplate dall'art. 171 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 11873 del 09/02/2010, Prato, Rv. 246454). Nel caso di specie, non ponendosi, per le ragioni testé richiamate - in particolare, presenza dell'imputato all'udienza del 26 settembre 2022 -, questione di conoscenza effettiva del processo, si è fuori dal perimetro applicativo di garanzie volte a primariamente garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Con riguardo alla questione relativa all'inidoneità della notificazione a determinare la 3 conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, ed hanno affermato che, qualora il ricorso non indichi specificamente le ragioni di tale inidoneità assoluta in concreto della notifica irrituale a determinare la conoscenza effettiva del giudizio in appello, ed in mancanza di elementi dai quali il Collegio possa giungere autonomamente a tale conclusione, deve ritenersi la genericità della deduzione del vizio relativo alla sussistenza di un'ipotesi di nullità assoluta (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541, massimata nei seguenti termini: "L'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice"). Può dunque affermarsi, così come ha correttamente concluso la Corte territoriale, che la nullità a regime intermedio - verificatasi per l'erroneità della notifica, effettuata nelle modalità di cui all'art. 157 cod. proc. pen., anziché in quelle di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. -, in mancanza di prova dell'inidoneità assoluta a determinare la conoscenza del giudizio di primo grado (che avrebbe generato la nullità assoluta invocata dalla difesa e che comunque non si è verificata nel caso di specie, stante la presenza dell'imputato al processo, tale da far ritenere che ne abbia avuto conoscenza), non è stata dedotta tempestivamente, subito dopo la sua realizzazione (vale a dire alla prima udienza innanzi al Tribunale, presente il difensore), e che, comunque, nessun pregiudizio al diritto di difesa è stato da tale irregolarità provocato. Si tratta di conclusioni in linea con la richiamata decisione delle Sezioni Unite Palumbo e con la giurisprudenza di legittimità successiva del massimo Collegio nomofilattico. Invero, declinando un orientamento che si muove sotto l'egida di un canone generale di "pregiudizio effettivo", individuato come ragione ultima della disciplina delle nullità e, al tempo stesso, limite capace di perimetrarne i confini applicativi, la giurisprudenza di legittimità ricorre, ai fini di verificare l'esistenza effettiva di un error in procedendo, all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo cui, perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Si tratta di una prospettiva meno formalistica e più moderna, che connette l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata (oltre alla già citata Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, in tale solco 4 si inseriscono Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027; e le precedenti n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497; n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396). Essendo le forme processuali funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i principi che lo sovrintendono non possono essere compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi (nella medesima ottica sostanzialistica di assicurare la conoscenza effettiva degli atti e della stessa esistenza del processo da parte dell'imputato, cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716). La doglianza sull'impossibilità, conseguente alla erronea notificazione, di chiedere riti alternativi trova risposta in quanto sinora osservato. In ogni caso, il Collegio rileva che il difensore, presente alla prima udienza, ben avrebbe potuto - ove munito di procura speciale - fare richiesta di riti alternativi: richiesta che non risulta essere stata formulata. Il secondo motivo risulta assorbito. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il PrehifIlente