Sentenza 21 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/08/2018, n. 38718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38718 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL IZ nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 21/09/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
sentite le conclusioni del PG
FELICETTA MARINELLI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore;
Il difensore presente, Avv. Tommaso Rafaraci, chiede raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 26/07/2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme riconducibili a TI RI fino all'ammontare di C 178.800 ed in caso di insufficienza, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili di TI RI.
1.1. Il profitto è stato individuato in C 30.800 quanto al reato sub capo b) ex art. 2 del d.lgs. 74/2000 per la complessiva evasione dell'Iva per gli anni 2013,2014 e 2015, commessa avvalendosi di 22 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla LE.FRAM. s.r.l.; in C 140.000 quale profitto del reato sub c) ex art.640 bis cod. pen. pari alle somme indebitamente ottenute. In esecuzione del decreto è stato disposto il sequestro preventivo di somme di denaro, pari a circa C 38.000, e di un immobile di proprietà di TI RI.
1.2. Il Tribunale del riesame di Catania, con l'ordinanza del 21 settembre 2017, ha accolto parzialmente accolto il ricorso di TI RI, escludendo l'esistenza del profitto per il delitto di cui al capo b); quanto al reato sub c), il Tribunale del riesame di Catania ha individuato il profitto nella somma di C 68.852,46, ed ha ridotto il valore del sequestro preventivo.
2. Il difensore di TI RI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 21 settembre 2017. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. Dopo aver riportato la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, rileva la difesa che con il riesame aveva contestato, quanto al fumus commissi delicti l'insussistenza della sovrafatturazione, in un caso, di carattere qualitativo (per indicazione in fattura di un prezzo, per la fornitura di macchine e attrezzature per la lavorazione del pistacchio, maggiore di quello effettivo), nell'altro di carattere quantitativo (per indicazione in fattura di importi, per lavori di costruzione di un magazzino per la lavorazione del pistacchio, superiori rispetto alla forza lavoro effettivamente impiegata). Secondo la difesa l'ordinanza ha confuso i due distinti fenomeni, ignorando quello della sovrafatturazione quantitativa e ritiene pertanto mancante la motivazione. Afferma poi la difesa di aver dimostrato, mediante la Consulenza tecnica prodotta al Tribunale che la LEFRAM dai rapporti commerciali intrattenuti con la ditta RI non ha tratto nessun vantaggio spropositato, chiudendo con un margine di utile di appena il 3% la realizzazione della commessa, avendo conseguito ricavi per C 506.521,30 a fronte di costi per C 490.889,29. Per il Tribunale del riesame il metodo seguito è «arbitrario» perché si fonda su un ragionamento presuntivo. Per la difesa però la non completa disponibilità, allo stato, di dati analitici completi non consente di svalutare ragionamenti più che plausibili. Ha poi rilevato la difesa che non vi è stato riscontro alla contestazione sulla natura di sovrafatturazione dell'operazione di rivendita dei macchinari da Lefram s.r.l. a RI a prezzo fortemente ricaricato ed al richiamo alla giurisprudenza secondo cui se vi è la reale esecuzione della prestazione e la sua inerenza all'attività svolta non sussiste l'inesistenza dell'operazione.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 322 ter cod. pen. come richiamato dall'art. 640 quater cod. pen. Dopo aver riportato la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania sulla confisca del denaro quale confisca diretta e sulla confisca per equivalente, afferma la difesa che il profitto-denaro, riversatosi in mezzo alle altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, abbia perduto la sua autonoma identità di profitto o prezzo. Per la difesa la confisca non sarebbe praticabile «tutte le volte in cui il profitto o prezzo del reato, ancorché costituito da denaro, entrando nella disponibilità dell'autore conservi la sua autonoma identificabilità materiale o giuridica». In sintesi, la difesa sostiene che poteva essere concentrato il sequestro sul solo immobile in base ai principi espressi nella sentenza Lucci essendo l'immobile il profitto (indiretto) del reato. Per la difesa dalle indagini è emerso che il presunto profitto del reato di truffa (esclusa la sussistenza di qualsivoglia profitto del reato tributario) era stato allocato e riversato per intero nelle spese sostenute per ultimare il capannone e così avviare l'attività produttiva. Per la difesa, tutte le somme del contributo ottenuto dalla RI furono sempre e solo destinate al pagamento di oneri e di costi;
da ciò l'esiguità della somma rinvenuta in conto corrente e sottoposta al sequestro (circa Euro 38.000). Per la difesa, la conferma si rinviene nel tenore dell'addebito di riciclaggio, che sarebbe consistito proprio nell'impiegare il presunto profitto del reato direttamente per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione del capannone. Per la difesa, l'unico profitto astrattamente configurabile sarebbe rinvenibile nell'immobile, nel quale ogni somma pervenuta nella disponibilità della RI fu direttamente impiegata. 3 CYV La natura di bene fungibile propria del denaro non avrebbe dovuto determinare alcun coinvolgimento nel sequestro della modesta liquidità rinvenuta nel conto corrente di TI RI. Il vincolo, in definitiva, poteva essere disposto, già «a monte», solo sull'immobile (il capannone) e non anche sulle somme sul conto corrente della sig.ra RI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, tutto incentrato sulla sussistenza del fumus di cui al capo b), è inammissibile per due ordini di ragioni.
1.1. In primo luogo, avendo il Tribunale del riesame limitato il sequestro solo al reato di cui al capo c), l'indagata non ha più interesse alla decisione, sul capo b), non potendo ottenere la restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Né è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del fumus commissi delicti, giacchè questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (in tal senso Cass. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Rv. 270132, Paltrinieri).
1.2. In secondo luogo, avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge;
è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente, tale cioè da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può essere dedotto il vizio della illogicità manifesta della motivazione, che può essere denunciato, in sede di legittimità, soltanto mediante lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Orbene deve rilevarsi che la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge per la mancanza della motivazione;
però, nello stesso ricorso ha riportato la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame e l'ha criticata per la valutazione effettuata sulla sovrafatturazione e degli elementi indiziari, per l'omessa valutazione della consulenza tecnica della difesa, deducendo la mancanza di riscontri all'ipotesi di sovrafatturazione. Dunque, con il motivo la difesa ha dedotto, in maniera inammissibile, vizi della motivazione.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto afferma la difesa, la confisca delle somme di denaro costituisce confisca diretta;
la confisca per equivalente può essere eseguita solo ove la confisca diretta non sia possibile. Pertanto, correttamente è stato disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro, quale sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto, e poi, tenuto conto che le somme di denaro in sequestro non coprono l'intero profitto, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dell'immobile di TI RI. La difesa per altro indica che le somme profitto del reato furono investite nel capannone, non che il bene immobile fu acquistato con il denaro profitto del reato;
circostanza questa, che se dimostrata, avrebbe potuto consentirne la confisca diretta.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Ca