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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 975/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
GENISE AN ANTONIO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6391/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240016840931000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240016840931000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate di Cs e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il sig.Ricorrente_1 Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 e residente in [...] alla Indirizzo_1
, c.f. CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Indirizzo_2, presso e nello studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00168409 31 000 , notificata in data 01/06/24, riguardante un controllo automatizzato del Modello Unico delle Persone fisiche 2021, relativo all'anno d'imposta 2020, contenente la richiesta di pagamento IRPEF per € 13.684,00, delle sanzioni per omesso e carente versamento per € 4.105,20, gli interessi per omesso e carente versamento per € 796,38 e per omesso versamento € 563,86, € 81,00 di
Addizionale Regionale, con relative sanzioni ed interessi per € 32,35, per un totale da pagare di € 19.262,79.
Allegava il ricorrente l'illegittimità della pretesa, “l'inesistenza della cartella di pagamento impugnata, per omessa sottoscrizione del ruolo, l'illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli stessi,” e concludeva chiedendo l'annullamento della cartella in questione, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia Delle Entrate di Cosenza allegando di aver proceduto allo sgravio dell'iscrizione a ruolo delle imposte e chiedendo sul punto la cessazione della materia del contendere;
proseguiva la resistente insistendo nella pretese relative a sanzioni ed interessi e concludeva per il rigetto in parte qua del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte:
- Che il giudizio relativo alle imposte sia estinto per cessazione della materia del contendere, avendo l'Agenzia delle Entrate proceduto all'annullamento di tale pretesa, facendo, al riguardo, venir meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione sul punto del processo;
- Che per il resto - e cioè in relazione alle sanzioni e agli interessi - il ricorso sia fondato per le ragioni che seguono;
l'iscrizione a ruolo contenuta nell'impugnata cartella è derivata dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello in cui le somme recuperate a tassazione sono state portate in detrazione;
come correttamente affermato dalla resistente, il ricorrente nel presente giudizio ha dimostrato la sussistenza del credito portato in detrazione;
stante il diritto del contribuente alla detrazione, le sanzioni e gli interessi non possono ritenersi dovuti, perché legati appunto all'indebita detrazione, nel caso insussistente ( Cass. 19940/2023) .
Infine le spese;
queste, in considerazione del fatto che solo in giudizio il ricorrente ha provato l'infondatezza della pretesa, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio relativo alla pretesa;
accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, annulla gli interessi e le sanzioni contenuti nella cartella impugnata.
Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
GENISE AN ANTONIO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6391/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240016840931000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240016840931000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate di Cs e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il sig.Ricorrente_1 Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 e residente in [...] alla Indirizzo_1
, c.f. CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Indirizzo_2, presso e nello studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00168409 31 000 , notificata in data 01/06/24, riguardante un controllo automatizzato del Modello Unico delle Persone fisiche 2021, relativo all'anno d'imposta 2020, contenente la richiesta di pagamento IRPEF per € 13.684,00, delle sanzioni per omesso e carente versamento per € 4.105,20, gli interessi per omesso e carente versamento per € 796,38 e per omesso versamento € 563,86, € 81,00 di
Addizionale Regionale, con relative sanzioni ed interessi per € 32,35, per un totale da pagare di € 19.262,79.
Allegava il ricorrente l'illegittimità della pretesa, “l'inesistenza della cartella di pagamento impugnata, per omessa sottoscrizione del ruolo, l'illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli stessi,” e concludeva chiedendo l'annullamento della cartella in questione, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia Delle Entrate di Cosenza allegando di aver proceduto allo sgravio dell'iscrizione a ruolo delle imposte e chiedendo sul punto la cessazione della materia del contendere;
proseguiva la resistente insistendo nella pretese relative a sanzioni ed interessi e concludeva per il rigetto in parte qua del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte:
- Che il giudizio relativo alle imposte sia estinto per cessazione della materia del contendere, avendo l'Agenzia delle Entrate proceduto all'annullamento di tale pretesa, facendo, al riguardo, venir meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione sul punto del processo;
- Che per il resto - e cioè in relazione alle sanzioni e agli interessi - il ricorso sia fondato per le ragioni che seguono;
l'iscrizione a ruolo contenuta nell'impugnata cartella è derivata dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello in cui le somme recuperate a tassazione sono state portate in detrazione;
come correttamente affermato dalla resistente, il ricorrente nel presente giudizio ha dimostrato la sussistenza del credito portato in detrazione;
stante il diritto del contribuente alla detrazione, le sanzioni e gli interessi non possono ritenersi dovuti, perché legati appunto all'indebita detrazione, nel caso insussistente ( Cass. 19940/2023) .
Infine le spese;
queste, in considerazione del fatto che solo in giudizio il ricorrente ha provato l'infondatezza della pretesa, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio relativo alla pretesa;
accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, annulla gli interessi e le sanzioni contenuti nella cartella impugnata.
Compensa le spese.