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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 26/02/2026, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2936/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17406/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.l Gestione Fiscalita Locale SP - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0861005029 CONTRIBUTO BONI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullarsi l'atto impugnato
Resistenti:
EF SP: dichiararsi inammissibile il ricorso
Consorzio di bonifica Litorale Nord: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha depositato ricorso avverso avviso di pagamento con cui il Consorzio di bonifica RE e RO romano e il concessionario della riscossione hanno richiesto il pagamento della somma di euro 30,00, oltre spese varie, a titolo di contributi di bonifica asseritamente ritenuti dovuti per l'anno 2019 in relazione a tre unità immobiliari poste in località Scoranello a ridosso del corso d'acqua denominato Fosso Gramiccia.
Con un unico complessivo motivo deduce che la Corte di giustizia tributaria ha già accolto analogo ricorso presentato sempre nei confronti di avviso di pagamento da parte del medesimo consorzio di bonifica ed in relazione ai medesimi immobili. In particolare ribadisce che nulla sarebbe dovuto attesa la pacifica esclusione delle aree dove sono collocati i propri immobili dalla manutenzione facente capo al consorzio resistente
(come del resto evincibile dalla missiva inviata dallo stesso Consorzio al Comune di Capena in data
26/2/2014) essendo dunque assente il beneficio derivante dalle opere idrauliche del consorzio mai eseguite in tali luoghi;
più in particolare specifica che gli immobili indicati nell'atto impugnato si affacciano su un corso d'acqua noto come Fosso della Gramiccia che delimita anche il confine tra il Comune di Fiano OM e il
Comune di Capena per il quale il consorzio resistente non ha mai posto in essere alcuna attività giacché il corso d'acqua nei pressi degli immobili del ricorrente è escluso dalle aree soggette alla manutenzione consortile;
dunque ne consegue l'assenza del presupposto impositivo dato dal presunto vantaggio conseguibile dal fondo della ricorrente dal momento che nessuna opera è stata eseguita a suo vantaggio né il Consorzio ha elaborato piano generale per l'area in cui si trovano gli immobili contestandosi dunque il piano di classifica così come predisposto dal consorzio.
Conseguentemente chiede accertarsi che gli immobili non sono soggetti a contribuzione e annullarsi o dichiararsi illegittimo l'atto impugnato.
Si è costituita la EF SP quale concessionaria del consorzio di bonifica che ha dedotto linammissibilità del ricorso per propria carenza di legittimazione passiva essendo l'avviso di pagamento atto unicamente proprio del Consorzio.
Si è costituito altresì il Consorzio di Bonifica “Litorale Nord” che, con articolate controdeduzioni e dopo avere svolto considerazioni sulla natura dei Consorzi di bonifica, ha dedotto con un primo motivo che i beni immobili di proprietà del ricorrente beneficiano dell'attività svolta dal Consorzio e quindi sono gravati del contributo di bonifica, a nulla rilevando la non competenza consortile per interventi diretti sul corso d'acqua Fosso
Gramiccia; del resto, con la sentenza della Corte di giustizia tributaria del 10 luglio 2023 n. 4235 si è riconosciuto come siano producibili vantaggi anche indiretti a favore di beni immobili derivanti da interventi eseguiti all'interno del perimetro di contribuenza;
da ciò consegue che, anche in conformità della giurisprudenza di legittimità, sarebbe onere del ricorrente dimostrare la mancanza di benefici, peraltro sussistenti effettivamente, e non del Consorzio. Con un secondo motivo ha dedotto la infondatezza della presunta illegittimità del piano di classifica, non disapplicabile in quanto conforme alla legge e non impugnabile dinanzi al giudice tributario.
Infine, con un terzo motivo, chiede venga disposta consulenza tecnica d'ufficio che accerti la sussistenza o meno di un beneficio sia idraulico che idrogeologico quale conseguenza diretta dell'attività svolta dal
Consorzio di bonifica litorale nord.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esclusa la legittimazione passiva del Concessionario, estraneo alle pretese di merito avanzate, il ricorso è fondato dovendo qui richiamarsi le condivisibili argomentazioni con cui questa stessa Corte, con la sentenza n. 751 del 2022, ha, esattamente con riferimento a medesimo avviso di pagamento relativo al medesimo anno 2019 e ai medesimi beni de quibus, già dato ragione al ricorrente, premettendo che l'obbligo contributivo presupponeva la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio, l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile, determinata unicamente dall'effettivo svolgimento di lavori pubblici nei luoghi dove gli immobili dei privati si trovavano, ed evidenziando, invece, nella specie, la esclusione dalle aree dove erano collocati gli immobili di Ricorrente_1 dalla manutenzione facente capo al Consorzio resistente e per i quali, perciò, era assente il beneficio derivante dalle opere idrauliche del Consorzio, mai eseguite in tali luoghi. Ha specificato altresì che l'adozione del perimetro di contribuenza aveva la sola funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, in quanto assistito da una presunzione che invece ammetteva la prova contraria da parte del contribuente (come da Cass. n. 9099/2012), ma a patto che sussistessero effettivamente, nei pressi degli immobili dei contribuenti tassati, dei corsi d'acqua sui quali il Consorzio era tenuto a svolgere la propria attività di manutenzione e di cura. E tuttavia gli immobili del ricorrente indicati nell'atto impugnato si affacciavano su di un corso d'acqua noto come “Fosso della
Gramiccia”, che delimitava anche il confine tra il Comune di Fiano OM ed il Comune di Capena, per il quale però il Consorzio resistente non aveva mai posto in essere alcuna attività che potesse apportare dei miglioramenti per i beni immobiliari del ricorrente, giacché tale corso d'acqua era escluso dalle aree soggette alla manutenzione consortile. La sentenza ha infatti evidenziato come lo stesso Consorzio di Bonifica avesse riconosciuto la esclusione del corso d'acqua noto come Fosso della Gramiccia dal piano di gestione delle manutenzioni con una specifica lettera del 26/02/2014 posiz. 001156 inviata al Comune di Capena (ed allegata anche al presente ricorso) per escludere ogni suo possibile intervento in quel luogo richiesto espressamente dal Comune dopo l'esondazione del 2014. In tale missiva si affermava che la manutenzione ordinaria del Fosso della Gramiccia non era di competenza del Consorzio, ma semmai erano i frontisti ad esser e tenuti alla sua manutenzione ordinaria. A ciò doveva poi aggiungersi il verbale dell'adunanza del
24/11/2014 del Consiglio Comunale di Capena, nel quale si era dato pubblicamente atto che il Consorzio di
Bonifica RE ed RO OM non era tenuto ad eseguire la manutenzione del corso d'acqua dove si affacciavano gli immobili del sig. Ricorrente_1, ossia il Fosso della Gramiccia, con ciò lasciando al Comune di Capena la sistemazione del corso d'acqua, danneggiato dall'esondazione del 2014.
Ne consegue che, anche a non volere ritenere che, per effetto dell'eventuale passaggio in giudicato di tale decisione si sia determinata una preclusione ostativa all'adozione di ulteriore avviso di pagamento per il medesimo anno già giudicato, la permanenza di tali dati fattuali, che non risultano superati da ulteriori nuovi e/o diversi elementi, e sui quali nulla viene dedotto dalla parti resistenti, comporta già solo di per sé la fondatezza del ricorso, logicamente recessive restando le argomentazioni spese dalle stesse parti resistenti nelle proprie controdeduzioni.
Le spese vanno compensate tra le parti in ragione delle questioni di diritto comunque connaturate alla fattispecie.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Concessionario e accoglie nel merito il ricorso. Spese compensate tra le parti.
Roma, 26 gennaio 2026 il Giudice
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17406/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.l Gestione Fiscalita Locale SP - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0861005029 CONTRIBUTO BONI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullarsi l'atto impugnato
Resistenti:
EF SP: dichiararsi inammissibile il ricorso
Consorzio di bonifica Litorale Nord: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha depositato ricorso avverso avviso di pagamento con cui il Consorzio di bonifica RE e RO romano e il concessionario della riscossione hanno richiesto il pagamento della somma di euro 30,00, oltre spese varie, a titolo di contributi di bonifica asseritamente ritenuti dovuti per l'anno 2019 in relazione a tre unità immobiliari poste in località Scoranello a ridosso del corso d'acqua denominato Fosso Gramiccia.
Con un unico complessivo motivo deduce che la Corte di giustizia tributaria ha già accolto analogo ricorso presentato sempre nei confronti di avviso di pagamento da parte del medesimo consorzio di bonifica ed in relazione ai medesimi immobili. In particolare ribadisce che nulla sarebbe dovuto attesa la pacifica esclusione delle aree dove sono collocati i propri immobili dalla manutenzione facente capo al consorzio resistente
(come del resto evincibile dalla missiva inviata dallo stesso Consorzio al Comune di Capena in data
26/2/2014) essendo dunque assente il beneficio derivante dalle opere idrauliche del consorzio mai eseguite in tali luoghi;
più in particolare specifica che gli immobili indicati nell'atto impugnato si affacciano su un corso d'acqua noto come Fosso della Gramiccia che delimita anche il confine tra il Comune di Fiano OM e il
Comune di Capena per il quale il consorzio resistente non ha mai posto in essere alcuna attività giacché il corso d'acqua nei pressi degli immobili del ricorrente è escluso dalle aree soggette alla manutenzione consortile;
dunque ne consegue l'assenza del presupposto impositivo dato dal presunto vantaggio conseguibile dal fondo della ricorrente dal momento che nessuna opera è stata eseguita a suo vantaggio né il Consorzio ha elaborato piano generale per l'area in cui si trovano gli immobili contestandosi dunque il piano di classifica così come predisposto dal consorzio.
Conseguentemente chiede accertarsi che gli immobili non sono soggetti a contribuzione e annullarsi o dichiararsi illegittimo l'atto impugnato.
Si è costituita la EF SP quale concessionaria del consorzio di bonifica che ha dedotto linammissibilità del ricorso per propria carenza di legittimazione passiva essendo l'avviso di pagamento atto unicamente proprio del Consorzio.
Si è costituito altresì il Consorzio di Bonifica “Litorale Nord” che, con articolate controdeduzioni e dopo avere svolto considerazioni sulla natura dei Consorzi di bonifica, ha dedotto con un primo motivo che i beni immobili di proprietà del ricorrente beneficiano dell'attività svolta dal Consorzio e quindi sono gravati del contributo di bonifica, a nulla rilevando la non competenza consortile per interventi diretti sul corso d'acqua Fosso
Gramiccia; del resto, con la sentenza della Corte di giustizia tributaria del 10 luglio 2023 n. 4235 si è riconosciuto come siano producibili vantaggi anche indiretti a favore di beni immobili derivanti da interventi eseguiti all'interno del perimetro di contribuenza;
da ciò consegue che, anche in conformità della giurisprudenza di legittimità, sarebbe onere del ricorrente dimostrare la mancanza di benefici, peraltro sussistenti effettivamente, e non del Consorzio. Con un secondo motivo ha dedotto la infondatezza della presunta illegittimità del piano di classifica, non disapplicabile in quanto conforme alla legge e non impugnabile dinanzi al giudice tributario.
Infine, con un terzo motivo, chiede venga disposta consulenza tecnica d'ufficio che accerti la sussistenza o meno di un beneficio sia idraulico che idrogeologico quale conseguenza diretta dell'attività svolta dal
Consorzio di bonifica litorale nord.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esclusa la legittimazione passiva del Concessionario, estraneo alle pretese di merito avanzate, il ricorso è fondato dovendo qui richiamarsi le condivisibili argomentazioni con cui questa stessa Corte, con la sentenza n. 751 del 2022, ha, esattamente con riferimento a medesimo avviso di pagamento relativo al medesimo anno 2019 e ai medesimi beni de quibus, già dato ragione al ricorrente, premettendo che l'obbligo contributivo presupponeva la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio, l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile, determinata unicamente dall'effettivo svolgimento di lavori pubblici nei luoghi dove gli immobili dei privati si trovavano, ed evidenziando, invece, nella specie, la esclusione dalle aree dove erano collocati gli immobili di Ricorrente_1 dalla manutenzione facente capo al Consorzio resistente e per i quali, perciò, era assente il beneficio derivante dalle opere idrauliche del Consorzio, mai eseguite in tali luoghi. Ha specificato altresì che l'adozione del perimetro di contribuenza aveva la sola funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, in quanto assistito da una presunzione che invece ammetteva la prova contraria da parte del contribuente (come da Cass. n. 9099/2012), ma a patto che sussistessero effettivamente, nei pressi degli immobili dei contribuenti tassati, dei corsi d'acqua sui quali il Consorzio era tenuto a svolgere la propria attività di manutenzione e di cura. E tuttavia gli immobili del ricorrente indicati nell'atto impugnato si affacciavano su di un corso d'acqua noto come “Fosso della
Gramiccia”, che delimitava anche il confine tra il Comune di Fiano OM ed il Comune di Capena, per il quale però il Consorzio resistente non aveva mai posto in essere alcuna attività che potesse apportare dei miglioramenti per i beni immobiliari del ricorrente, giacché tale corso d'acqua era escluso dalle aree soggette alla manutenzione consortile. La sentenza ha infatti evidenziato come lo stesso Consorzio di Bonifica avesse riconosciuto la esclusione del corso d'acqua noto come Fosso della Gramiccia dal piano di gestione delle manutenzioni con una specifica lettera del 26/02/2014 posiz. 001156 inviata al Comune di Capena (ed allegata anche al presente ricorso) per escludere ogni suo possibile intervento in quel luogo richiesto espressamente dal Comune dopo l'esondazione del 2014. In tale missiva si affermava che la manutenzione ordinaria del Fosso della Gramiccia non era di competenza del Consorzio, ma semmai erano i frontisti ad esser e tenuti alla sua manutenzione ordinaria. A ciò doveva poi aggiungersi il verbale dell'adunanza del
24/11/2014 del Consiglio Comunale di Capena, nel quale si era dato pubblicamente atto che il Consorzio di
Bonifica RE ed RO OM non era tenuto ad eseguire la manutenzione del corso d'acqua dove si affacciavano gli immobili del sig. Ricorrente_1, ossia il Fosso della Gramiccia, con ciò lasciando al Comune di Capena la sistemazione del corso d'acqua, danneggiato dall'esondazione del 2014.
Ne consegue che, anche a non volere ritenere che, per effetto dell'eventuale passaggio in giudicato di tale decisione si sia determinata una preclusione ostativa all'adozione di ulteriore avviso di pagamento per il medesimo anno già giudicato, la permanenza di tali dati fattuali, che non risultano superati da ulteriori nuovi e/o diversi elementi, e sui quali nulla viene dedotto dalla parti resistenti, comporta già solo di per sé la fondatezza del ricorso, logicamente recessive restando le argomentazioni spese dalle stesse parti resistenti nelle proprie controdeduzioni.
Le spese vanno compensate tra le parti in ragione delle questioni di diritto comunque connaturate alla fattispecie.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Concessionario e accoglie nel merito il ricorso. Spese compensate tra le parti.
Roma, 26 gennaio 2026 il Giudice