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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 931/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3203/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240114654548000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 896/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alle parti a mezzo del servizio postale in data 11.02.2025 e trasmesso in segreteria a mezzo posta il successivo 19-20.02.2025, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la Cartella di pagamento n. 07120240114654548000 dell'importo di euro 410,50 asseritamente notificata in data 24.01.2025 dalla Agenzia delle Entrate SI per conto della Regione
Campania, e di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 734229358327 (asseritamente notificato in data
02.11.2020) e al successivo atto di accertamento n. 734321465887 (asseritamente notificato in data
30.3.2023), atti emessi per omesso pagamento della Tassa automobilistica annualità 2017.
Parte ricorrente lamenta la omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione e decadenza. Ha concluso come segue: accogliere la domanda e dichiarare la illegittimità e la nullità delle cartelle di pagamento impugnate nonché dei ruoli nelle stesse incorporati perché carenti di motivazione, per la giuridica inesistenza delle notifiche e comunque per il mancato rispetto dei termini della decadenza e/o della prescrizione intervenuti ancor prima della loro formazione e/o emissione;
e per l'effetto condannare la Regione Campania in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite con attribuzione al difensore antistatario.
In data 28.02.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate-SI che ha depositato copia di un diverso ricorso, notificato a mezzo posta in data 17.12.2024, avente ad oggetto la stessa cartella n.
07120240114654548000, stavolta asseritamente notificata in data 20.11.2024, nonché procura ad litem, procura speciale per OT Marco De Luca Rep. n. 181.515 Racc. n. 12.772 del 25.07.2024, estratto di ruolo relativo alla cartella impugnata, copia integrale della cartella impugnata e notifica della cartella impugnata, avvenuta a mani del destinatario in data 24.10.2024 a seguito di deposito presso l'ufficio postale dopo un primo tentativo di consegna del 15.10.2024; ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso per la tardiva iscrizione della causa a ruolo ed ha così concluso: in via preliminare, ma assorbente, dichiarare l'assoluta inammissibilità del ricorso avversario, stante la tardiva costituzione in giudizio di parte ricorrente, avvenuta ben oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso, stabilito dalla legge a pena di inammissibilità del ricorso medesimo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso, stante l'evidente infondatezza, temerarietà e pretestuosità; dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Concessionario in relazione a tutte le eccezioni relativa alle fasi antecedenti alla notificazione della cartella di pagamento impugnata;
con vittoria di spese diritti ed onorari in capo alla soccombente parte ricorrente.
In data 25.6.2025 si è costituita la Regione Campania che ha prodotto i prodromici Avvisi di accertamento e le relative ricevute di notifica, ed ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 16.7.2025 il giudice pronunciava ordinanza con la quale, rilevato ai sensi dell'art.16-bis, comma 5 e dell'art.22, comma 3, del d.lgs 546/92 che il ricorso e le relative notifiche non risultavano depositati telematicamente, rinviava a nuovo ruolo assegnando alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni trenta per il deposito telematico del ricorso e della relativa notifica, con la relativa attestazione di conformità del ricorso depositato a quello spedito.
In data 01.10.2025 il ricorrente depositava telematicamente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, il giudice rileva la inammissibilità del ricorso sotto plurimi aspetti.
Rileva innanzitutto che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, le parti notificano e depositano gli atti processuali e i documenti esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità di effettuare le notificazioni e i depositi ai sensi dell'articolo precedente (ossia anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento) nelle ipotesi (non ricorrenti nella specie) di cui al comma 2 e all'articolo 129 comma 3; mentre a norma del comma 5, la violazione delle suddette disposizioni, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.
Nel caso di specie, il ricorrente si è costituito in segreteria mediante deposito del ricorso notificato e trasmesso a mezzo posta, mentre il deposito telematico dello stesso è avvenuto solo in data 01.10.2025, e quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni assegnato dal giudice con ordinanza del 16.7.2025; né tantomeno risulta attestata la conformità del ricorso depositato a quello spedito.
Il ricorso depositato telematicamente, asseritamente notificato in data 11.02.2025 (diverso, peraltro, da quello di fatto notificato alle controparti in data 17.12.2024) risulta inoltre tardivo rispetto alla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 24.10.2024; mentre per il ricorso notificato in data 17.12.2024 è la costituzione a risultare tardiva, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, essendo alla data del 19.02.2025 decorso il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, previsto dalla citata norma.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza seguono le spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 250,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3203/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240114654548000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 896/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alle parti a mezzo del servizio postale in data 11.02.2025 e trasmesso in segreteria a mezzo posta il successivo 19-20.02.2025, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la Cartella di pagamento n. 07120240114654548000 dell'importo di euro 410,50 asseritamente notificata in data 24.01.2025 dalla Agenzia delle Entrate SI per conto della Regione
Campania, e di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 734229358327 (asseritamente notificato in data
02.11.2020) e al successivo atto di accertamento n. 734321465887 (asseritamente notificato in data
30.3.2023), atti emessi per omesso pagamento della Tassa automobilistica annualità 2017.
Parte ricorrente lamenta la omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione e decadenza. Ha concluso come segue: accogliere la domanda e dichiarare la illegittimità e la nullità delle cartelle di pagamento impugnate nonché dei ruoli nelle stesse incorporati perché carenti di motivazione, per la giuridica inesistenza delle notifiche e comunque per il mancato rispetto dei termini della decadenza e/o della prescrizione intervenuti ancor prima della loro formazione e/o emissione;
e per l'effetto condannare la Regione Campania in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite con attribuzione al difensore antistatario.
In data 28.02.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate-SI che ha depositato copia di un diverso ricorso, notificato a mezzo posta in data 17.12.2024, avente ad oggetto la stessa cartella n.
07120240114654548000, stavolta asseritamente notificata in data 20.11.2024, nonché procura ad litem, procura speciale per OT Marco De Luca Rep. n. 181.515 Racc. n. 12.772 del 25.07.2024, estratto di ruolo relativo alla cartella impugnata, copia integrale della cartella impugnata e notifica della cartella impugnata, avvenuta a mani del destinatario in data 24.10.2024 a seguito di deposito presso l'ufficio postale dopo un primo tentativo di consegna del 15.10.2024; ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso per la tardiva iscrizione della causa a ruolo ed ha così concluso: in via preliminare, ma assorbente, dichiarare l'assoluta inammissibilità del ricorso avversario, stante la tardiva costituzione in giudizio di parte ricorrente, avvenuta ben oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso, stabilito dalla legge a pena di inammissibilità del ricorso medesimo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso, stante l'evidente infondatezza, temerarietà e pretestuosità; dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Concessionario in relazione a tutte le eccezioni relativa alle fasi antecedenti alla notificazione della cartella di pagamento impugnata;
con vittoria di spese diritti ed onorari in capo alla soccombente parte ricorrente.
In data 25.6.2025 si è costituita la Regione Campania che ha prodotto i prodromici Avvisi di accertamento e le relative ricevute di notifica, ed ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 16.7.2025 il giudice pronunciava ordinanza con la quale, rilevato ai sensi dell'art.16-bis, comma 5 e dell'art.22, comma 3, del d.lgs 546/92 che il ricorso e le relative notifiche non risultavano depositati telematicamente, rinviava a nuovo ruolo assegnando alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni trenta per il deposito telematico del ricorso e della relativa notifica, con la relativa attestazione di conformità del ricorso depositato a quello spedito.
In data 01.10.2025 il ricorrente depositava telematicamente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, il giudice rileva la inammissibilità del ricorso sotto plurimi aspetti.
Rileva innanzitutto che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, le parti notificano e depositano gli atti processuali e i documenti esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità di effettuare le notificazioni e i depositi ai sensi dell'articolo precedente (ossia anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento) nelle ipotesi (non ricorrenti nella specie) di cui al comma 2 e all'articolo 129 comma 3; mentre a norma del comma 5, la violazione delle suddette disposizioni, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.
Nel caso di specie, il ricorrente si è costituito in segreteria mediante deposito del ricorso notificato e trasmesso a mezzo posta, mentre il deposito telematico dello stesso è avvenuto solo in data 01.10.2025, e quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni assegnato dal giudice con ordinanza del 16.7.2025; né tantomeno risulta attestata la conformità del ricorso depositato a quello spedito.
Il ricorso depositato telematicamente, asseritamente notificato in data 11.02.2025 (diverso, peraltro, da quello di fatto notificato alle controparti in data 17.12.2024) risulta inoltre tardivo rispetto alla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 24.10.2024; mentre per il ricorso notificato in data 17.12.2024 è la costituzione a risultare tardiva, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, essendo alla data del 19.02.2025 decorso il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, previsto dalla citata norma.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza seguono le spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 250,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori come per legge, se dovuti.