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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2025, n. 34770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34770 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1A; Penale Sent. Sez. 1 Num. 34770 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il giorno 11 febbraio 2024 il Tribunale di Palermo dichiarava CR NZ colpevole del reato di cui all'art. 4, commi secondo e terzo, I. 110/75 per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 19, di cui cm. 9 di lama (fatto commesso in Palermo il 20 dicembre 2019) e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe confermava quella di primo grado, ritenendo infondate tutte le censure sollevate dall'imputato con l'appello. 2. Avverso tale decisione CR NZ, per mezzo dell'avv. Davide Chibbaro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 603, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria (anche per travisamento della prova) con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contravvenzionale in contestazione, tenuto conto delle dichiarazioni da lui rese alla udienza del 23 marzo 2023 allorquando aveva chiarito che il coltello in questione veniva da lui utilizzato per la sua attività lavorativa di venditore di verdure e che lo aveva dimenticato all'interno del borsello, dove poi era stato rinvenuto dagli infermieri dell'ospedale presso cui era stato ricoverato. 3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza 2 dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del 'devolutum' in caso di cosiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis: Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 2.1. Come chiarito in seguito, le critiche esposte dall' imputato — pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della motivazione - riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. È costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. 6, n. 11194 dell' 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 2.2. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3 3. Premesso quanto sopra deve ricordarsi che il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile quindi di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187 - 01). 3.1. Orbene, la sentenza impugnata risulta rispettosa di tali principi atteso che, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato avendo ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il reato contestato;
in particolare, la Corte territoriale ha dato rilievo alla circostanza che il coltello era stato rinvenuto, da un infermiere, all'interno del borsello dell'imputato al momento del suo ricovero in ospedale e che, nella immediatezza, CR NZ non aveva fornito agli operanti alcuna ragione giustificatrice al riguardo, con la conseguente irrilevanza di quanto da lui successivamente riferito in sede di esame. 3.2. Pertanto, il ricorrente — pur lamentando il vizio di motivazione — suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1A; Penale Sent. Sez. 1 Num. 34770 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il giorno 11 febbraio 2024 il Tribunale di Palermo dichiarava CR NZ colpevole del reato di cui all'art. 4, commi secondo e terzo, I. 110/75 per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 19, di cui cm. 9 di lama (fatto commesso in Palermo il 20 dicembre 2019) e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe confermava quella di primo grado, ritenendo infondate tutte le censure sollevate dall'imputato con l'appello. 2. Avverso tale decisione CR NZ, per mezzo dell'avv. Davide Chibbaro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 603, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria (anche per travisamento della prova) con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contravvenzionale in contestazione, tenuto conto delle dichiarazioni da lui rese alla udienza del 23 marzo 2023 allorquando aveva chiarito che il coltello in questione veniva da lui utilizzato per la sua attività lavorativa di venditore di verdure e che lo aveva dimenticato all'interno del borsello, dove poi era stato rinvenuto dagli infermieri dell'ospedale presso cui era stato ricoverato. 3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza 2 dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del 'devolutum' in caso di cosiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis: Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 2.1. Come chiarito in seguito, le critiche esposte dall' imputato — pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della motivazione - riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. È costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. 6, n. 11194 dell' 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 2.2. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3 3. Premesso quanto sopra deve ricordarsi che il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile quindi di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187 - 01). 3.1. Orbene, la sentenza impugnata risulta rispettosa di tali principi atteso che, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato avendo ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il reato contestato;
in particolare, la Corte territoriale ha dato rilievo alla circostanza che il coltello era stato rinvenuto, da un infermiere, all'interno del borsello dell'imputato al momento del suo ricovero in ospedale e che, nella immediatezza, CR NZ non aveva fornito agli operanti alcuna ragione giustificatrice al riguardo, con la conseguente irrilevanza di quanto da lui successivamente riferito in sede di esame. 3.2. Pertanto, il ricorrente — pur lamentando il vizio di motivazione — suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2025.