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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/07/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1038 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Giuseppe Ivan Artico.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t.,rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha impugnato le missive datate 18.11.2024 ricevute dall' con le quali veniva informato che: …Per il periodo dal CP_1
08.10.2014 al 27.12.2014 sulla prestazione aspi/miniaspi n 121935/2014 ha ricevuto un pagamento non dovuto per l'importo complessivo di euro 2.785,59 in quanto …annullati i contributi della ditta “Nomatour”. …Per il periodo dal 28.04.2015 al
09.04.2016 sulla prestazione aspi/miniaspi n 992144/2015 ha ricevuto un pagamento non dovuto per l'importo complessivo di euro 10.824,24 in quanto …annullati i contributi della ditta
“Nomatour”.
L' ha documentato che, in data 20 settembre 2016, aveva CP_2
comunicato al ricorrente il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta
Nomatour Service srl (v. doc. 16) e con successive missive datate 29 dicembre 2016 ricevute il 24 gennaio 2017 (docc. 1-4), aveva notificato missive del 10 dicembre 2018 ricevute il 19 gennaio 2019 (docc. 5-8) e del 18 novembre 2024 ricevute il 6 dicembre 2024 (docc. 9-12), con cui aveva invitato il ricorrente a restituire quanto percepito a titolo di aspi/miniaspi nei periodi oggetto di contestazione, indicando quale causale l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fittiziamente dichiarato e conseguente annullamento delle contribuzioni versate. Dette comunicazioni non erano state impugnate.
Come pure documentato dall : La causa dei provvedimenti CP_1
di recupero delle somme percepite dal sig. a titolo di Pt_1
aspi/miniaspi è da rinvenirsi nell'accertamento ispettivo condotto dall' nei confronti della ditta Nomatour Service srl, avviato in CP_1
data 5 febbraio 2016 e perfezionato con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015013001/DDL del 24 agosto
2016 (doc. 14-15). Gli ispettori di vigilanza e Persona_1
, nell'ambito della campagna volta al contrasto dei Persona_2
rapporti di lavoro fittizio in ambiti differenti dall'agricoltura, iniziavano l'indagine ispettiva nei confronti della ditta Nomatour
Service in data 5 febbraio 2016. L'indagine proseguiva con l'assunzione delle dichiarazioni di alcuni lavoratori selezionati dall'elenco di n. 94 lavoratori denunciati alle dipendenze della
Nomatour Service nel periodo oggetto di accertamento
(01.01.2011/31.07.2014) e, successivamente con l'assunzione delle dichiarazioni spontanee rese dagli amministratori della società susseguitisi nel tempo e del curatore fallimentare medio tempore nominato. Dall'accertamento ispettivo è emerso, in primis, che la società Nomatour Service è stata dichiarata fallita il 23 novembre 2015. L'esame delle risultanze emerse dalla consultazione delle banche dati dell'Istituto -in difetto di allegazione da parte del curatore fallimentare, dott. Persona_3
– ha evidenziato l'assenza di attività esercitate in seno
[...]
all'azienda a partire dal mese di gennaio 2011. Non sono stati rinvenuti, infatti, dalla consultazione della CCIAA competente, i bilanci relativi agli esercizi 2011-2014; le dichiarazioni IRPEF relative ai medesimi anni;
le certificazioni (mod. 770) delle ritenute fiscali operate sulle buste paga dei dipendenti relativi agli anni 2012 e 2013; le dichiarazioni IVA relative agli anni 2013-
2014 mentre, viceversa, è stata riscontrata una dichiarazione IVA
a debito per l'anno 2012 pur in assenza di attività aziendali espletate nel medesimo periodo temporale. In particolare, con riguardo ai contratti di lavoro subordinato denunciati (Tabella A inclusa nel verbale ispettivo), gli ispettori hanno accertato che
“…non si è avuto modo di verificare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL), l'esistenza di contratti di lavoro, lettere di assunzione e licenziamenti dei lavoratori, insomma nulla che potesse in qualche modo dimostrare l'esistenza delle assunzioni dei lavoratori di cui alla "TABELLA A", operate dall'azienda a partire dal mese di gennaio 2011 a tutto il mese di luglio 2014”.
Proseguono gli ispettori riferendo che : “D'altro canto i lavoratori sentiti a spontanee dichiarazioni (leggi dich.) non sono stati certamente d'aiuto a fornire elementi utili a sostegno del loro rapporto di lavoro:" dicono di essere stati assunti per la ditta in esame ma non conoscono le loro mansioni, il loro orario di lavoro, il periodo in cui avrebbero lavorato, qualcuno altro manco sa di essere stato in forza all'azienda (vedi Per_4 Per_5
e ). Insomma non sanno nulla perchè non hanno mai Per_6
lavorato per conto della NOMATOUR SERVICE S.R.L." "SONO
SOLO RAPPORTI DI LAVORO SIMULATI". Essi sono stati instaurati in maniera fittizia al solo fine di percepire tutte quelle provvidenze economiche (indennità di disoccupazione, malattia, maternità e anche pensionistiche). Alcuni altri hanno beneficiato, grazie al rapporto di lavoro instaurato con la ditta in esame, pure del Bonus degli 80 euro di Renzi (D.L. 66/2014), in occasione della corresponsione della indennità di disoccupazione (ASpI)”.
A ciò aggiungasi che, in sede di assunzione delle dichiarazioni dei lavoratori denunciati, molti di essi hanno riferito di aver svolto sempre attività differenti dall'impiego nell'area contabilità aziendale (ad esempio, lavorazioni dei pomodori presso aziende locali, lavori di pulizia presso società di Facility, ecc…) . Gli ispettori hanno fissato, poi, il momento temporale a decorrere dal quale l'azienda Nomatour Service potesse essere ritenuta inesistente, con conseguente invalidità di tutti i rapporti di lavoro denunciati, al mese di gennaio 2011: conseguenza di ciò è
l'annullamento di tutti i rapporti di lavoro indicati nella tabella inclusa nel verbale di accertamento ispettivo con la medesima decorrenza e la necessità di procedere al recupero da parte della sede di Castellammare di Stabia di tutte le provvidenze CP_1
economiche erogate in favore dei soggetti fittiziamente indicati come dipendenti della Nomotour Service nel periodo contestato
(2011-2014). Il riferito verbale ispettivo non è stato impugnato dalla curatela fallimentare. Né risulta dal ricorrente impugnato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di Nomotour Service, notificato il 20.09.2016, nei termini di legge (doc. 16). L'odierno ricorrente, con il ricorso all'esame, ha del tutto obliterato l'allegazione della circostanza fonte del disconoscimento del rapporto di lavoro (id est: il verbale ispettivo a carico della Nomotour Service), rinunciando – con pregiudizievoli esiti in merito alla delibazione della propria domanda – a contestare (seppur tardivamente) anche l'esito dell'indagine ispettiva ed il disconoscimento della subordinazione del suo rapporto lavorativo disposto dagli ispettori ”. CP_1
Il ricorso non può essere accolto.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta il ricorso, compensa le spese.
Nocera Inferiore, 8.7.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Giuseppe Ivan Artico.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t.,rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente ha impugnato le missive datate 18.11.2024 ricevute dall' con le quali veniva informato che: …Per il periodo dal CP_1
08.10.2014 al 27.12.2014 sulla prestazione aspi/miniaspi n 121935/2014 ha ricevuto un pagamento non dovuto per l'importo complessivo di euro 2.785,59 in quanto …annullati i contributi della ditta “Nomatour”. …Per il periodo dal 28.04.2015 al
09.04.2016 sulla prestazione aspi/miniaspi n 992144/2015 ha ricevuto un pagamento non dovuto per l'importo complessivo di euro 10.824,24 in quanto …annullati i contributi della ditta
“Nomatour”.
L' ha documentato che, in data 20 settembre 2016, aveva CP_2
comunicato al ricorrente il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta
Nomatour Service srl (v. doc. 16) e con successive missive datate 29 dicembre 2016 ricevute il 24 gennaio 2017 (docc. 1-4), aveva notificato missive del 10 dicembre 2018 ricevute il 19 gennaio 2019 (docc. 5-8) e del 18 novembre 2024 ricevute il 6 dicembre 2024 (docc. 9-12), con cui aveva invitato il ricorrente a restituire quanto percepito a titolo di aspi/miniaspi nei periodi oggetto di contestazione, indicando quale causale l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fittiziamente dichiarato e conseguente annullamento delle contribuzioni versate. Dette comunicazioni non erano state impugnate.
Come pure documentato dall : La causa dei provvedimenti CP_1
di recupero delle somme percepite dal sig. a titolo di Pt_1
aspi/miniaspi è da rinvenirsi nell'accertamento ispettivo condotto dall' nei confronti della ditta Nomatour Service srl, avviato in CP_1
data 5 febbraio 2016 e perfezionato con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015013001/DDL del 24 agosto
2016 (doc. 14-15). Gli ispettori di vigilanza e Persona_1
, nell'ambito della campagna volta al contrasto dei Persona_2
rapporti di lavoro fittizio in ambiti differenti dall'agricoltura, iniziavano l'indagine ispettiva nei confronti della ditta Nomatour
Service in data 5 febbraio 2016. L'indagine proseguiva con l'assunzione delle dichiarazioni di alcuni lavoratori selezionati dall'elenco di n. 94 lavoratori denunciati alle dipendenze della
Nomatour Service nel periodo oggetto di accertamento
(01.01.2011/31.07.2014) e, successivamente con l'assunzione delle dichiarazioni spontanee rese dagli amministratori della società susseguitisi nel tempo e del curatore fallimentare medio tempore nominato. Dall'accertamento ispettivo è emerso, in primis, che la società Nomatour Service è stata dichiarata fallita il 23 novembre 2015. L'esame delle risultanze emerse dalla consultazione delle banche dati dell'Istituto -in difetto di allegazione da parte del curatore fallimentare, dott. Persona_3
– ha evidenziato l'assenza di attività esercitate in seno
[...]
all'azienda a partire dal mese di gennaio 2011. Non sono stati rinvenuti, infatti, dalla consultazione della CCIAA competente, i bilanci relativi agli esercizi 2011-2014; le dichiarazioni IRPEF relative ai medesimi anni;
le certificazioni (mod. 770) delle ritenute fiscali operate sulle buste paga dei dipendenti relativi agli anni 2012 e 2013; le dichiarazioni IVA relative agli anni 2013-
2014 mentre, viceversa, è stata riscontrata una dichiarazione IVA
a debito per l'anno 2012 pur in assenza di attività aziendali espletate nel medesimo periodo temporale. In particolare, con riguardo ai contratti di lavoro subordinato denunciati (Tabella A inclusa nel verbale ispettivo), gli ispettori hanno accertato che
“…non si è avuto modo di verificare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL), l'esistenza di contratti di lavoro, lettere di assunzione e licenziamenti dei lavoratori, insomma nulla che potesse in qualche modo dimostrare l'esistenza delle assunzioni dei lavoratori di cui alla "TABELLA A", operate dall'azienda a partire dal mese di gennaio 2011 a tutto il mese di luglio 2014”.
Proseguono gli ispettori riferendo che : “D'altro canto i lavoratori sentiti a spontanee dichiarazioni (leggi dich.) non sono stati certamente d'aiuto a fornire elementi utili a sostegno del loro rapporto di lavoro:" dicono di essere stati assunti per la ditta in esame ma non conoscono le loro mansioni, il loro orario di lavoro, il periodo in cui avrebbero lavorato, qualcuno altro manco sa di essere stato in forza all'azienda (vedi Per_4 Per_5
e ). Insomma non sanno nulla perchè non hanno mai Per_6
lavorato per conto della NOMATOUR SERVICE S.R.L." "SONO
SOLO RAPPORTI DI LAVORO SIMULATI". Essi sono stati instaurati in maniera fittizia al solo fine di percepire tutte quelle provvidenze economiche (indennità di disoccupazione, malattia, maternità e anche pensionistiche). Alcuni altri hanno beneficiato, grazie al rapporto di lavoro instaurato con la ditta in esame, pure del Bonus degli 80 euro di Renzi (D.L. 66/2014), in occasione della corresponsione della indennità di disoccupazione (ASpI)”.
A ciò aggiungasi che, in sede di assunzione delle dichiarazioni dei lavoratori denunciati, molti di essi hanno riferito di aver svolto sempre attività differenti dall'impiego nell'area contabilità aziendale (ad esempio, lavorazioni dei pomodori presso aziende locali, lavori di pulizia presso società di Facility, ecc…) . Gli ispettori hanno fissato, poi, il momento temporale a decorrere dal quale l'azienda Nomatour Service potesse essere ritenuta inesistente, con conseguente invalidità di tutti i rapporti di lavoro denunciati, al mese di gennaio 2011: conseguenza di ciò è
l'annullamento di tutti i rapporti di lavoro indicati nella tabella inclusa nel verbale di accertamento ispettivo con la medesima decorrenza e la necessità di procedere al recupero da parte della sede di Castellammare di Stabia di tutte le provvidenze CP_1
economiche erogate in favore dei soggetti fittiziamente indicati come dipendenti della Nomotour Service nel periodo contestato
(2011-2014). Il riferito verbale ispettivo non è stato impugnato dalla curatela fallimentare. Né risulta dal ricorrente impugnato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di Nomotour Service, notificato il 20.09.2016, nei termini di legge (doc. 16). L'odierno ricorrente, con il ricorso all'esame, ha del tutto obliterato l'allegazione della circostanza fonte del disconoscimento del rapporto di lavoro (id est: il verbale ispettivo a carico della Nomotour Service), rinunciando – con pregiudizievoli esiti in merito alla delibazione della propria domanda – a contestare (seppur tardivamente) anche l'esito dell'indagine ispettiva ed il disconoscimento della subordinazione del suo rapporto lavorativo disposto dagli ispettori ”. CP_1
Il ricorso non può essere accolto.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta il ricorso, compensa le spese.
Nocera Inferiore, 8.7.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)