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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SQ00973 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SQ00973 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SQ00973 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SQ00973 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SQ00973 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia assumeva quanto segue:"Più specificatamente, la pretesa tributaria trova il proprio fondamento in presunzioni gravi, precise e concordanti che hanno evidenziato l'esistenza di attività/componenti positivi di reddito non contabilizzati. Si riporta di seguito le suddette presunzioni che fondano il ricorso al metodo di accertamento analitico induttivo da parte dell'Ufficio.
1. basso ricarico 'globale' Il ricarico medio applicato dalla “Società_1” è pari a circa il 39,5% e risulta inferiore al ricarico medio del settore che, sulla base del diagramma di pagina 5 dell'avviso di accertamento, risulta più frequentemente compreso tra il 47% ed il 58%.
2. basso punteggio ISA La ditta individuale oggetto di controllo risulta aver conseguito un punteggio di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno d'imposta 2019 non premiale, pari a 6,75. Si tratta di un valore modesto indicativo di una scarsa affidabilità dei dati fiscali dichiarati. La modesta affidabilità fiscale dei dati dichiarati non si riferisce solo ad un singolo periodo d'imposta ma caratterizza l'attività economica sia nelle annualità precedenti che nelle annualità successive. In particolare, nelle annualità 2018 e 2020 la ditta individuale ha ottenuto un punteggio 6,28 e 6,85; evidenziando così una situazione “patologica” di mancanza di premialità
3. esibizione di un prospetto delle rimanenze non sufficientemente dettagliato e, comunque, insufficiente ad informare i terzi circa l'esatta composizione/consistenza nonché la puntuale valorizzazione dei singoli prodotti in giacenza. La parte si è limitata a fornire, invece, un sommario e approssimativo prospetto di sintesi sulle esistenze iniziali e finali di magazzino senza entrare nel merito dei singoli prodotti (cfr. stralcio di magazzini a pagina 11 dell'avviso di accertamento).
4. dall'analisi del giornale di fondo elettronico è emerso che la parte non batte scontrini per articoli con aliquota iva del 4% e del 22%. Sono presenti solo scontrini per la vendita di prodotti con aliquota iva al 10%. Il che rappresenta un'anomalia sintomatica di una contabilità poco attendibile e di conseguenza scarsamente aderente alla realtà in ragione del fatto che una farmacia vende anche articoli con iva al 4% o al 22%.
5. carenza informativa della documentazione esibita dalla parte durante il controllo L'Ufficio nel corso delle attività di verifica ha riscontrato significative difficoltà dovute ad una documentazione incompleta e poco dettagliata fornita dalla parte, in merito alle esistenze iniziali e rimanenze finali di magazzino. (...)
In primis, ha analizzato le fatture passive da cui evincere i singoli prodotti maggiormente acquistati e venduti, la categoria merceologica, i relativi prezzi di acquisto e sconti applicati. Ha, poi, costruito un ampio campione di prodotti (1.885 prodotti farmaceutici e 425 prodotti non farmaceutici) (cfr. allegati 2 e 3 all'avviso di accertamento). (...)
Dall'analisi dei dati indicati nel Modello ISA presentato dal contribuente, è stata individuata la distribuzione dei ricavi di vendita tra le due classi di prodotti (Medicinali e non). In particolare, per l'anno d'imposta 2019, risulta che le vendite di medicinali sono il 66% del totale (righi C01, C03, del Modello ISA) mentre le vendite degli altri generi non medicinali sono pari al 34% del totale (righi C04, C06, C07, C09, C11, C13 del modello ISA).
(...)
La parte, nonostante la notifica dello schema d'atto con il quale si intendeva promuovere un confronto dialettico tra le parti, rimaneva inerte. L'Ufficio, conseguentemente, procedeva a notificare l'avviso di accertamento".
Il ricorrente interponeva gravame. Nelle memorie ribadiva i motivi di ricorso e assumeva quanto segue:
"1) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPOSITIVO PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI LEGALI;
2) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPOSITIVO PER MANCANZA DI PRESUNZIONI QUALIFICATE.
(...)
- che, con Ord. Inter. n. 360/2025 la Sez. 2 di codesta On.le Corte di Giustizia accoglieva la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendone sussistenti i presupposti di legge;
- che, a sostegno del proprio accertamento, l'Ufficio nel proprio atto di controdeduzioni, oltre a ribadire quanto riportato nell'atto impositivo, contestava alla contribuente di non aver presentato osservazioni una volta ricevuto lo schema d'atto in data 12.06.2025, mentre, se avesse collaborato, presentando le predette osservazioni e con ciò attivando la fase di contraddittorio, “la pretesa tributaria sarebbe sicuramente stata più aderente alla realtà aziendale.” (pag. 9 e 10 delle controdeduzioni); - che, in questo modo, dunque, l'Ufficio non solo ammette che la pretesa impositiva non corrisponde alla realtà aziendale, ma addirittura contravviene a quello che rappresenta uno dei chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia nel corso della Videoconferenza del 5 febbraio 2025, secondo cui “Lo Statuto del contribuente all'articolo 6-bis prevede che, ad esclusione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
In merito al quesito in esame si rappresenta innanzitutto che lo schema d'atto, non essendo un atto impositivo autonomamente impugnabile, esula dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 742/1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto. Risulta invece applicabile l'articolo 37, comma 11-bis del Dl 223/2006, che nell'ultimo periodo prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'agenzia delle Entrate”. (...) Del resto, per sua esplicita ammissione (pag. 5 delle controdeduzioni), la Ricorrente ha sempre puntualmente risposto alle richieste documentali fattegli dall'Ufficio in maniera del tutto collaborativa, mentre, la ricezione dell'atto impositivo in pendenza dei termini per presentare le osservazioni allo schema d'atto ha ingenerato nella stessa la convinzione che l'Ufficio fosse ormai giunto alla propria conclusione e da qui è scaturita la conseguente necessità di una totale contestazione in sede giudiziale, non condividendone assolutamente le risultanze. Alla stregua pertanto di tale preliminare chiarimento, quindi, in deduzione ai motivi addotti dall'Ufficio e ad illustrazione del proposto ricorso, si ribadisce quanto già puntualmente esposto nel ricorso introduttivo:
1. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPOSITIVO PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI LEGALI
(...) 2) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPOSITIVO PER MANCANZA DI PRESUNZIONI QUALIFICATE
(...) b. Basso punteggio ISA Va del pari contestata l'insussistenza di presunzione qualificata rispetto all'assunto secondo cui il punteggio ISA della ditta controllata per l'anno 2019, pari a 6,75, sia "modesto" e "indicativo di una scarsa affidabilità dei dati fiscali dichiarati". Lo stesso vale per l'analogo giudizio espresso in relazione ai punteggi ISA 2018 e 2020, pari, rispettivamente, a 6,28 e 6,85.
Infatti, i punteggi ISA pari o superiori a 6 non segnalano alcuna situazione "patologica" (per usare le parole dell'Ufficio) che avvalori la tesi di una "modesta affidabilità fiscale dei dati dichiarati". Il fatto che solo i punteggi ISA pari o superiori ad 8 consentano di accedere al "regime premiale" non implica che i punteggi inferiori a tale soglia siano inaccettabili o segnalino anomalie fiscali. Si osserva, infatti, che punteggi ISA pari o superiori a 6 non consentono di innescare apposite attività di controllo basate sugli ISA. Infatti, l'avviso di accertamento emesso nella fattispecie non risulta innescato da un'anomalia ISA e questo conferma che il punteggio ISA della ditta controllata per l'anno 2019 non è significativo di una condizione patologica. Tutto quanto premesso trova pieno riscontro tanto nelle fonti normative quanto negli atti di prassi dello stesso Ufficio. A tal proposito, difatti, preme rilevare che l'art.
9-bis del D. L. n. 50/2017, al comma 14, dispone che "l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605". In merito alla casistica prospettata, poi, si evidenzia che il Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) prevede che "ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9- bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6".
Pertanto, l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'innesco di attività di controllo. La natura degli ISA è stata ribadita anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/E del 2019, per mezzo della quale, in particolare, al paragrafo 1.9 viene chiarito che “L'affidabilità fiscale del contribuente, definita attraverso l'applicazione degli ISA, rappresenta, oltre che un mezzo per riconoscere benefici ai più virtuosi, anche uno strumento per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli”. Come in precedenza enunciato, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, sulla base di quanto previsto al comma 14 dell'articolo 9-bis del D. L. n. 50/2017, ha individuato i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle entrate tiene conto per definire le specifiche strategie di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale, che esulano dal caso prospettato, nel quale, si ribadisce, l'indice ISA è superiore a 6, soglia del punteggio minimo di affidabilità fiscale. Da qui l'insussistenza di presunzione qualificata anche rispetto a tale rilievo. Né tantomeno a diverse conclusioni inducono le controdeduzioni dell'Ufficio sul punto, che, per giustificare il proprio operato, osserva che più alto sarà il valore dell'indice, più alta sarà l'affidabilità fiscale attribuita al soggetto e, rispetto a quanto eccepito dal contribuente in ordine ai chiarimenti di prassi forniti sulla base di quanto previsto al comma 14 dell'art.
9-bis D.L. 50/2017, sostiene che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 maggio 2019 individua i livelli minimi di affidabilità fiscale, ma non impedisce all'amministrazione di sottoporre la ditta individuale a controllo. Ebbene, ciò che forse non è chiaro all'Ufficio è che ciò che si contesta è l'utilizzo di un valore ISA superiore ai livelli minimi di affidabilità fiscale quale presunzione grave, precisa e concordante di evasione. c. Errato procedimento di rideterminazione dei ricavi
• L'Ufficio segnala di aver riscontrato l'applicazione, negli scontrini emessi, della sola aliquota IVA 10%, propria dei farmaci e prodotti assimilati.
Nonostante questa sia senz'altro l'aliquota prevalente per una farmacia, tuttavia sarebbe obiettivamente anomalo che questa fosse l'unica aliquota applicata, considerate le altre tipologie merceologiche comunque trattate da un esercizio farmaceutico. Nei fatti, del resto, non è stato così, e ciò si evince chiaramente dalla stessa dichiarazione IVA (in all. n. 3) della ditta per il 2019 (quadro VE, righi VE20-VE23), dalla quale risulta che nell'anno in questione sono state applicate le aliquote del 4%, del 10% e del 22%. Complessivamente, a fronte di un volume d'affari di € 855.457,00, la ditta controllata ha liquidato IVA a debito per € 98.889,00, corrispondente ad un'aliquota media dell'11,56%.
Dunque, per quanto l'Ufficio faccia riferimento ai dati inviati dal registratore telematico che, probabilmente, per un errore di impostazione, contenevano il riferimento alla sola aliquota del 10% (il 2019 era il primo anno in cui vigeva l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, dunque questi errori di natura informatica erano tollerabili e di fatto tollerati dalla stessa Agenzia delle Entrate), la ditta tuttavia liquidava l'IVA in base al metodo della ventilazione (ex D.M. 24/02/1973), per cui il dato dell'aliquota indicato negli scontrini e trasmesso all'Agenzia delle Entrate era ininfluente rispetto all'IVA a debito liquidata (calcolata, in applicazione del metodo menzionato, sulla base dell'aliquota media sugli acquisti nel periodo di riferimento). Riepilogando, dunque, l'applicazione esclusiva dell'aliquota IVA del 10% è stata solo apparente, la sua indicazione sugli scontrini e nel flusso telematico dei corrispettivi rappresenta un'inesattezza scusabile nell'anno di avvio della trasmissione telematica dei corrispettivi e i dati trasmessi non hanno inciso sulla liquidazione dell'IVA dovuta, ragion per cui non possono essere assunti come significativi di una presunta inattendibilità della gestione contabile della ditta. (...) Tuttavia, il calcolo dell'Ufficio è falsato dal fatto di aver accorpato i righi C04 (medicinali omeopatici), pari all'1% dei ricavi, C06 (dispostivi medici e presidi medico-chirurgici), pari al 7% dei ricavi, e C07 (medicinali ad uso veterinario), pari al 2% dei ricavi, per un complessivo 10%, alla macro-categoria “Non farmaci e non medicinali”. Infatti, tali prodotti risultano del tutto eterogenei rispetto a tale ultima categoria, dovendo piuttosto essere ricondotti, per natura e in termini di ricarico, alla macro-categoria “Farmaci e medicinali”, cui evidentemente afferiscono (e l'Ufficio mostra di esserne consapevole, non citando tali diciture nell'elencazione dettagliata di quelli che considera prodotti non farmaceutici). Pertanto, accorpando correttamente tali righi ai ricavi da vendita di farmaci, questi ultimi avrebbero raggiunto la quota del 76%, mentre la quota dei prodotti non farmaceutici si sarebbe attestata al 24%, con un allargamento della forbice tra le due macro-categorie del 20% rispetto a quanto prospettato dall'Ufficio. Infatti, dopo aver riportato i ricavi nelle predette errate percentuali del 66% per “Farmaci e medicinali” e del 34% per “Non farmaci e non medicinali”, l'Ufficio è poi passato a ricostruirne il conseguente ricarico applicato, sostenendo di aver esaminato nel dettaglio le fatture di acquisto e gli scontrini di vendita, e di aver poi ricostruito “in maniera puntuale i margini di ricarico concretamente praticati dalla controllata giungendo ad un valore medio per la categoria prodotti farmaceutici pari a 1,538”, vale a dire, più propriamente, al 53,8% (1,538 è l'indice di ricarico ottenuto sommando 1 alla percentuale di ricarico).
Tuttavia, per un motivo non chiarito nell'atto, un tale livello di dettaglio non è stato applicato nel calcolo del ricarico medio sui prodotti non farmaceutici. Per questi ultimi, difatti, l'Ufficio ha provveduto ad estrarre dal citato applicativo “Radar” (il cui impiego nella fattispecie soffre dei limiti metodologici già descritti) un ricarico medio pari, nell'area geografica e nel contesto settoriale di riferimento, all'84,3%, precisando oltretutto di aver ristretto il campione ai soli soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8. Orbene, ciò rappresenta un limite grave e insanabile della metodologia dell'Ufficio. Infatti, i soggetti con punteggio ISA più elevato sono anche quelli che hanno dichiarato un ricarico più elevato, il che inevitabilmente introduce una distorsione nel calcolo: i dati desumibili dai soggetti con punteggio ISA inferiore a 8, non possono essere sic et simpliciter scartati in quanto inaffidabili, essendo anch'essi rappresentativi, quantomeno fino al punteggio di 6 (che come visto rappresenta un discrimine maggiormente fondato dal punto di vista normativo), dell'effettiva prassi di settore, ed il fatto di non averli considerati inficia radicalmente l'attendibilità dei risultati esposti nell'atto. A ciò si aggiunga che la farmacia oggetto di controllo è di ridotte dimensioni ed opera in un piccolo comune della provincia di Vicenza (Montegaldella), peraltro molto vicina - come si evince dalla mappa sottostante e relativa tabella- a diversi iper mercati in cui vengono venduti farmaci da banco ed altri prodotti a vendita libera (il che obbliga la farmacia ad abbassare i prezzi di vendita di tali prodotti, per non perdere clientela), mentre i dati attinti dall'applicativo “Radar” prescindono da tutto ciò e risentono dei prezzi praticati da farmacie situate anche in contesti urbani o addirittura metropolitani, non comparabili con la realtà della ditta sottoposta a controllo. A questo punto, dato conto dell'inadeguatezza dell'impianto metodologico utilizzato dall'Ufficio e delle errate ricostruzioni cui lo stesso è pervenuto, si descrive di seguito il procedimento da esso seguito per giungere ad accertare un presunto maggior reddito del tutto inesistente. L'Ufficio, difatti, dapprima scorpora dai ricavi da vendita di farmaci che aveva calcolato, pari, come anticipato, ad € 564.610,00, il relativo ricarico determinato analiticamente per la farmacia sottoposta a controllo (53,8%), e in tal modo perviene ad un costo del venduto per i farmaci pari ad € 367.107,00
[564.610,00 : (1 + 53,8%)]. Poi, non avendo calcolato in maniera analitica il ricarico sui prodotti non farmaceutici della farmacia sottoposta a controllo, l'Ufficio esegue un calcolo del costo del venduto di questi ultimi per differenza tra il costo del venduto totale dichiarato (€ 613.410,00) e il costo del venduto calcolato per i farmaci (€ 367.107,00), pervenendo ad un risultato di € 246.303,00. Quest'ultimo valore, posto a confronto con il fatturato attribuito ai prodotti non farmaceutici, pari ad € 290.859,00, evidenzia un ricarico di circa il 18%, che l'Ufficio ritiene esiguo. Pertanto, l'Ufficio applica al costo del venduto dei prodotti non farmaceutici, pari ad € 246.303,00, il ricarico “di settore” per tali prodotti estratto dall'applicativo “Radar” (84,3%) e, in tal modo, perviene a ricavi da prodotti non farmaceutici pari ad € 453.936,00 (€ 246.303,00 x (1 + 84,3%)). (...)
Come già esposto, l'Ufficio, nel distinguere il fatturato riconducibile ai farmaci da quello riconducibile ai prodotti non farmaceutici è incorso in errore, aggregando a questi ultimi i medicinali omeopatici, i dispositivi medici e i medicinali ad uso veterinario, chiaramente appartenenti alla macro-categoria dei farmaci, ai quali si applica l'aliquota del 10%. Inoltre, anche ad alcuni dei prodotti correttamente attribuiti dall'Ufficio alla macrocategoria dei prodotti non farmaceutici (ad esempio, prodotti per particolari regimi alimentari e integratori) si applicano per legge aliquote inferiori (nel caso dei prodotti per particolari regimi alimentari, il 4%). Ancora, come detto, nell'eventualità in cui vi fossero state cessioni non documentate, non vi è motivo di ritenere che esse avrebbero riguardato esclusivamente i prodotti non farmaceutici.
Per questi motivi
, risulta completamente errato l'assoggettamento dell'intero maggiore fatturato accertato all'aliquota massima del 22%. Fermo restando che tale accertamento di maggiori ricavi non è fondato, su di essi andrebbe eventualmente applicata l'aliquota media risultante dalla dichiarazione IVA per il 2019, pari, come detto in precedenza, all'11,56%, in considerazione dell'eterogeneità, anche in termini di aliquote, delle tipologie merceologiche corrispondenti a tali presunti maggiori ricavi. In questo modo, la maggiore IVA accertata ammonterebbe eventualmente ad € 18.852,00 (€ 163.077,00 x 11,56%). Ma, si ribadisce, anche il calcolo dei maggiori ricavi su cui dovrebbe applicarsi tale aliquota risulta errato e comunque infondato. Pertanto, in definitiva, alla luce di tutto quanto sopra premesso, rinnovando anche in tal sede la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. N. 546/1992, per accertare l'eventuale correttezza delle stime tecniche (ad es. ricarichi ricostruiti), congruità degli indici utilizzati dall'Ufficio nella ricostruzione del presunto maggior reddito, adeguatezza nella ricostruzione dei ricavi, ritenendo sussistenti questioni di ordine tecnico, la cui risoluzione assume rilevanza decisiva al fine di poter decidere la controversia, la Ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, tenuto conto esclusivamente dei documenti depositati nel termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, D. Lgs. n. 546/92, per tutto quanto esposto nel precedente ricorso e nelle presenti memorie, (...).
La Corte accordava la richiesta cautelare ex art.47. QUindi la causa veniva discussa nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere senz'altro respinto.
Non risponde al vero che l'Agenzia abbia ignorato il principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente nel momento in cui ha notificato alla Ricorrente l'avviso di accertamento senza tener conto dell'anzidetta sospensione, operante nel periodo intercorrente tra la notifica dello schema e del successivo accertamento. Il ricorrente poteva chiedere al giudice di essere rimesso in termini e - comuque - poteva depositare oggi quello che asseritamente gli sarebbe stato precluso. L'Avviso di ACCERTAMENTO PF T6501SQ00973-2025 Periodo d'imposta: 2019 Tributo: II.DD. + I.V.A.
Valore economico della controversia assunto dall'agenzia pari a circa duecento mila euro a carico di Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, va confermato.
Il sistema fiscale italiano attribuisce all'Agenzia importanti poteri presuntivi e induttivi che nel caso dedotto sono suffragati da indizi gravi precisi e concordanti, come appunto prescrive la norma. La giurisprudenza di Cassazione ha validato questi ampi poteri. (v. Cassazione Sez. 5 Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017
Si parte – evidentemente da un “basso ricarico 'globale' Il ricarico medio applicato è pari a circa il 39,5% e risulta inferiore al ricarico medio del settore che, è statisticamente tra il 47% ed il 58%. Anche il basso punteggio ISA (pari a 6,75) conforta l'Agenzia. La storia fiscale del ricorrente è in questa linea (annualità
2018 e 2020 un punteggio 6,28 e 6,85).
Un altro elemento fortemente caratterizzante la situazione “patologica” è costituito dall'analisi del giornale di fondo elettronico è emerso che la parte non batte scontrini per articoli con aliquota iva del 4% e del
22%. Sono presenti solo scontrini per la vendita di prodotti con aliquota iva al 10%. Lo stesso ricorrente " confessa" una aliquota media dell'11,56%, di fatto dando ragione all'Agenzia.
Il ricorrente vorrebbe giustificarli con i prodotti veterinari, ma la normativa fiscale prevede solitamente il
22% ( v. Cass.28747/2021 - ove si precisa che le aliquote ridotte devono essere espressamente contemplate nella tabella merciologica).
L'agenzia si base anche su moltissimi riscontri (1.885 prodotti farmaceutici) con margini assai superiori a quelli dichiarati dal ricorrente, (anzi molto superiori pari a 1,538).
In data 05/05/2025 l'Ufficio chiedeva l'esibizione di ulteriore documentazione che veniva fornita dalla parte, a mezzo e-mail, nelle date dell'08/05/2025 e del 12/05/2025. In data 12/06/2025 l'Ufficio notificava lo schema d'atto n. T65Q1SQ00973/2025 a mezzo pec. La parte, nonostante la notifica dello schema d'atto con il quale si intendeva promuovere un confronto dialettico tra le parti, rimaneva inerte.
Sussistono quindi gli indizi gravi precisi e concordanti, richiesti dalla legge.
Vanno così disattesi – nel merito i primi due motivi.
Infine il ricorrente si lamenta di una erronea valutazione con riferimento ai prodotti omeopatici e dei dispositivi medici L'Agenzia ha ribattuto che “Il ricarico medio del campione statistico di riferimento è risultato pari all'84,3%, un ricarico ben superiore a quello dichiarato dalla parte che si attesta a 39,5%”.
E d'altra parte il ricorrente non ha prodotto un campione reale di scontrini da comparare con le fatture di acquisto tali da contraddire l'Agenzia.
La richiesta di CTU, è meramente esplorativa proprio per tale ragione, e cioè perché il ricorrente non produce la documentazione sulla quale si dovrebbe espletare detta consulenza tecnica di ufficio.
Le spese vanno compensate, ad opinione di questa Corte in composizione collegiale, anche alla luce della sentenza Corte cost.77/2018.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SQ00973 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SQ00973 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SQ00973 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SQ00973 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SQ00973 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia assumeva quanto segue:"Più specificatamente, la pretesa tributaria trova il proprio fondamento in presunzioni gravi, precise e concordanti che hanno evidenziato l'esistenza di attività/componenti positivi di reddito non contabilizzati. Si riporta di seguito le suddette presunzioni che fondano il ricorso al metodo di accertamento analitico induttivo da parte dell'Ufficio.
1. basso ricarico 'globale' Il ricarico medio applicato dalla “Società_1” è pari a circa il 39,5% e risulta inferiore al ricarico medio del settore che, sulla base del diagramma di pagina 5 dell'avviso di accertamento, risulta più frequentemente compreso tra il 47% ed il 58%.
2. basso punteggio ISA La ditta individuale oggetto di controllo risulta aver conseguito un punteggio di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno d'imposta 2019 non premiale, pari a 6,75. Si tratta di un valore modesto indicativo di una scarsa affidabilità dei dati fiscali dichiarati. La modesta affidabilità fiscale dei dati dichiarati non si riferisce solo ad un singolo periodo d'imposta ma caratterizza l'attività economica sia nelle annualità precedenti che nelle annualità successive. In particolare, nelle annualità 2018 e 2020 la ditta individuale ha ottenuto un punteggio 6,28 e 6,85; evidenziando così una situazione “patologica” di mancanza di premialità
3. esibizione di un prospetto delle rimanenze non sufficientemente dettagliato e, comunque, insufficiente ad informare i terzi circa l'esatta composizione/consistenza nonché la puntuale valorizzazione dei singoli prodotti in giacenza. La parte si è limitata a fornire, invece, un sommario e approssimativo prospetto di sintesi sulle esistenze iniziali e finali di magazzino senza entrare nel merito dei singoli prodotti (cfr. stralcio di magazzini a pagina 11 dell'avviso di accertamento).
4. dall'analisi del giornale di fondo elettronico è emerso che la parte non batte scontrini per articoli con aliquota iva del 4% e del 22%. Sono presenti solo scontrini per la vendita di prodotti con aliquota iva al 10%. Il che rappresenta un'anomalia sintomatica di una contabilità poco attendibile e di conseguenza scarsamente aderente alla realtà in ragione del fatto che una farmacia vende anche articoli con iva al 4% o al 22%.
5. carenza informativa della documentazione esibita dalla parte durante il controllo L'Ufficio nel corso delle attività di verifica ha riscontrato significative difficoltà dovute ad una documentazione incompleta e poco dettagliata fornita dalla parte, in merito alle esistenze iniziali e rimanenze finali di magazzino. (...)
In primis, ha analizzato le fatture passive da cui evincere i singoli prodotti maggiormente acquistati e venduti, la categoria merceologica, i relativi prezzi di acquisto e sconti applicati. Ha, poi, costruito un ampio campione di prodotti (1.885 prodotti farmaceutici e 425 prodotti non farmaceutici) (cfr. allegati 2 e 3 all'avviso di accertamento). (...)
Dall'analisi dei dati indicati nel Modello ISA presentato dal contribuente, è stata individuata la distribuzione dei ricavi di vendita tra le due classi di prodotti (Medicinali e non). In particolare, per l'anno d'imposta 2019, risulta che le vendite di medicinali sono il 66% del totale (righi C01, C03, del Modello ISA) mentre le vendite degli altri generi non medicinali sono pari al 34% del totale (righi C04, C06, C07, C09, C11, C13 del modello ISA).
(...)
La parte, nonostante la notifica dello schema d'atto con il quale si intendeva promuovere un confronto dialettico tra le parti, rimaneva inerte. L'Ufficio, conseguentemente, procedeva a notificare l'avviso di accertamento".
Il ricorrente interponeva gravame. Nelle memorie ribadiva i motivi di ricorso e assumeva quanto segue:
"1) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPOSITIVO PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI LEGALI;
2) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPOSITIVO PER MANCANZA DI PRESUNZIONI QUALIFICATE.
(...)
- che, con Ord. Inter. n. 360/2025 la Sez. 2 di codesta On.le Corte di Giustizia accoglieva la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendone sussistenti i presupposti di legge;
- che, a sostegno del proprio accertamento, l'Ufficio nel proprio atto di controdeduzioni, oltre a ribadire quanto riportato nell'atto impositivo, contestava alla contribuente di non aver presentato osservazioni una volta ricevuto lo schema d'atto in data 12.06.2025, mentre, se avesse collaborato, presentando le predette osservazioni e con ciò attivando la fase di contraddittorio, “la pretesa tributaria sarebbe sicuramente stata più aderente alla realtà aziendale.” (pag. 9 e 10 delle controdeduzioni); - che, in questo modo, dunque, l'Ufficio non solo ammette che la pretesa impositiva non corrisponde alla realtà aziendale, ma addirittura contravviene a quello che rappresenta uno dei chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia nel corso della Videoconferenza del 5 febbraio 2025, secondo cui “Lo Statuto del contribuente all'articolo 6-bis prevede che, ad esclusione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
In merito al quesito in esame si rappresenta innanzitutto che lo schema d'atto, non essendo un atto impositivo autonomamente impugnabile, esula dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 742/1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto. Risulta invece applicabile l'articolo 37, comma 11-bis del Dl 223/2006, che nell'ultimo periodo prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'agenzia delle Entrate”. (...) Del resto, per sua esplicita ammissione (pag. 5 delle controdeduzioni), la Ricorrente ha sempre puntualmente risposto alle richieste documentali fattegli dall'Ufficio in maniera del tutto collaborativa, mentre, la ricezione dell'atto impositivo in pendenza dei termini per presentare le osservazioni allo schema d'atto ha ingenerato nella stessa la convinzione che l'Ufficio fosse ormai giunto alla propria conclusione e da qui è scaturita la conseguente necessità di una totale contestazione in sede giudiziale, non condividendone assolutamente le risultanze. Alla stregua pertanto di tale preliminare chiarimento, quindi, in deduzione ai motivi addotti dall'Ufficio e ad illustrazione del proposto ricorso, si ribadisce quanto già puntualmente esposto nel ricorso introduttivo:
1. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPOSITIVO PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI LEGALI
(...) 2) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPOSITIVO PER MANCANZA DI PRESUNZIONI QUALIFICATE
(...) b. Basso punteggio ISA Va del pari contestata l'insussistenza di presunzione qualificata rispetto all'assunto secondo cui il punteggio ISA della ditta controllata per l'anno 2019, pari a 6,75, sia "modesto" e "indicativo di una scarsa affidabilità dei dati fiscali dichiarati". Lo stesso vale per l'analogo giudizio espresso in relazione ai punteggi ISA 2018 e 2020, pari, rispettivamente, a 6,28 e 6,85.
Infatti, i punteggi ISA pari o superiori a 6 non segnalano alcuna situazione "patologica" (per usare le parole dell'Ufficio) che avvalori la tesi di una "modesta affidabilità fiscale dei dati dichiarati". Il fatto che solo i punteggi ISA pari o superiori ad 8 consentano di accedere al "regime premiale" non implica che i punteggi inferiori a tale soglia siano inaccettabili o segnalino anomalie fiscali. Si osserva, infatti, che punteggi ISA pari o superiori a 6 non consentono di innescare apposite attività di controllo basate sugli ISA. Infatti, l'avviso di accertamento emesso nella fattispecie non risulta innescato da un'anomalia ISA e questo conferma che il punteggio ISA della ditta controllata per l'anno 2019 non è significativo di una condizione patologica. Tutto quanto premesso trova pieno riscontro tanto nelle fonti normative quanto negli atti di prassi dello stesso Ufficio. A tal proposito, difatti, preme rilevare che l'art.
9-bis del D. L. n. 50/2017, al comma 14, dispone che "l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605". In merito alla casistica prospettata, poi, si evidenzia che il Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) prevede che "ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9- bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6".
Pertanto, l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'innesco di attività di controllo. La natura degli ISA è stata ribadita anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/E del 2019, per mezzo della quale, in particolare, al paragrafo 1.9 viene chiarito che “L'affidabilità fiscale del contribuente, definita attraverso l'applicazione degli ISA, rappresenta, oltre che un mezzo per riconoscere benefici ai più virtuosi, anche uno strumento per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli”. Come in precedenza enunciato, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, sulla base di quanto previsto al comma 14 dell'articolo 9-bis del D. L. n. 50/2017, ha individuato i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle entrate tiene conto per definire le specifiche strategie di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale, che esulano dal caso prospettato, nel quale, si ribadisce, l'indice ISA è superiore a 6, soglia del punteggio minimo di affidabilità fiscale. Da qui l'insussistenza di presunzione qualificata anche rispetto a tale rilievo. Né tantomeno a diverse conclusioni inducono le controdeduzioni dell'Ufficio sul punto, che, per giustificare il proprio operato, osserva che più alto sarà il valore dell'indice, più alta sarà l'affidabilità fiscale attribuita al soggetto e, rispetto a quanto eccepito dal contribuente in ordine ai chiarimenti di prassi forniti sulla base di quanto previsto al comma 14 dell'art.
9-bis D.L. 50/2017, sostiene che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 maggio 2019 individua i livelli minimi di affidabilità fiscale, ma non impedisce all'amministrazione di sottoporre la ditta individuale a controllo. Ebbene, ciò che forse non è chiaro all'Ufficio è che ciò che si contesta è l'utilizzo di un valore ISA superiore ai livelli minimi di affidabilità fiscale quale presunzione grave, precisa e concordante di evasione. c. Errato procedimento di rideterminazione dei ricavi
• L'Ufficio segnala di aver riscontrato l'applicazione, negli scontrini emessi, della sola aliquota IVA 10%, propria dei farmaci e prodotti assimilati.
Nonostante questa sia senz'altro l'aliquota prevalente per una farmacia, tuttavia sarebbe obiettivamente anomalo che questa fosse l'unica aliquota applicata, considerate le altre tipologie merceologiche comunque trattate da un esercizio farmaceutico. Nei fatti, del resto, non è stato così, e ciò si evince chiaramente dalla stessa dichiarazione IVA (in all. n. 3) della ditta per il 2019 (quadro VE, righi VE20-VE23), dalla quale risulta che nell'anno in questione sono state applicate le aliquote del 4%, del 10% e del 22%. Complessivamente, a fronte di un volume d'affari di € 855.457,00, la ditta controllata ha liquidato IVA a debito per € 98.889,00, corrispondente ad un'aliquota media dell'11,56%.
Dunque, per quanto l'Ufficio faccia riferimento ai dati inviati dal registratore telematico che, probabilmente, per un errore di impostazione, contenevano il riferimento alla sola aliquota del 10% (il 2019 era il primo anno in cui vigeva l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, dunque questi errori di natura informatica erano tollerabili e di fatto tollerati dalla stessa Agenzia delle Entrate), la ditta tuttavia liquidava l'IVA in base al metodo della ventilazione (ex D.M. 24/02/1973), per cui il dato dell'aliquota indicato negli scontrini e trasmesso all'Agenzia delle Entrate era ininfluente rispetto all'IVA a debito liquidata (calcolata, in applicazione del metodo menzionato, sulla base dell'aliquota media sugli acquisti nel periodo di riferimento). Riepilogando, dunque, l'applicazione esclusiva dell'aliquota IVA del 10% è stata solo apparente, la sua indicazione sugli scontrini e nel flusso telematico dei corrispettivi rappresenta un'inesattezza scusabile nell'anno di avvio della trasmissione telematica dei corrispettivi e i dati trasmessi non hanno inciso sulla liquidazione dell'IVA dovuta, ragion per cui non possono essere assunti come significativi di una presunta inattendibilità della gestione contabile della ditta. (...) Tuttavia, il calcolo dell'Ufficio è falsato dal fatto di aver accorpato i righi C04 (medicinali omeopatici), pari all'1% dei ricavi, C06 (dispostivi medici e presidi medico-chirurgici), pari al 7% dei ricavi, e C07 (medicinali ad uso veterinario), pari al 2% dei ricavi, per un complessivo 10%, alla macro-categoria “Non farmaci e non medicinali”. Infatti, tali prodotti risultano del tutto eterogenei rispetto a tale ultima categoria, dovendo piuttosto essere ricondotti, per natura e in termini di ricarico, alla macro-categoria “Farmaci e medicinali”, cui evidentemente afferiscono (e l'Ufficio mostra di esserne consapevole, non citando tali diciture nell'elencazione dettagliata di quelli che considera prodotti non farmaceutici). Pertanto, accorpando correttamente tali righi ai ricavi da vendita di farmaci, questi ultimi avrebbero raggiunto la quota del 76%, mentre la quota dei prodotti non farmaceutici si sarebbe attestata al 24%, con un allargamento della forbice tra le due macro-categorie del 20% rispetto a quanto prospettato dall'Ufficio. Infatti, dopo aver riportato i ricavi nelle predette errate percentuali del 66% per “Farmaci e medicinali” e del 34% per “Non farmaci e non medicinali”, l'Ufficio è poi passato a ricostruirne il conseguente ricarico applicato, sostenendo di aver esaminato nel dettaglio le fatture di acquisto e gli scontrini di vendita, e di aver poi ricostruito “in maniera puntuale i margini di ricarico concretamente praticati dalla controllata giungendo ad un valore medio per la categoria prodotti farmaceutici pari a 1,538”, vale a dire, più propriamente, al 53,8% (1,538 è l'indice di ricarico ottenuto sommando 1 alla percentuale di ricarico).
Tuttavia, per un motivo non chiarito nell'atto, un tale livello di dettaglio non è stato applicato nel calcolo del ricarico medio sui prodotti non farmaceutici. Per questi ultimi, difatti, l'Ufficio ha provveduto ad estrarre dal citato applicativo “Radar” (il cui impiego nella fattispecie soffre dei limiti metodologici già descritti) un ricarico medio pari, nell'area geografica e nel contesto settoriale di riferimento, all'84,3%, precisando oltretutto di aver ristretto il campione ai soli soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8. Orbene, ciò rappresenta un limite grave e insanabile della metodologia dell'Ufficio. Infatti, i soggetti con punteggio ISA più elevato sono anche quelli che hanno dichiarato un ricarico più elevato, il che inevitabilmente introduce una distorsione nel calcolo: i dati desumibili dai soggetti con punteggio ISA inferiore a 8, non possono essere sic et simpliciter scartati in quanto inaffidabili, essendo anch'essi rappresentativi, quantomeno fino al punteggio di 6 (che come visto rappresenta un discrimine maggiormente fondato dal punto di vista normativo), dell'effettiva prassi di settore, ed il fatto di non averli considerati inficia radicalmente l'attendibilità dei risultati esposti nell'atto. A ciò si aggiunga che la farmacia oggetto di controllo è di ridotte dimensioni ed opera in un piccolo comune della provincia di Vicenza (Montegaldella), peraltro molto vicina - come si evince dalla mappa sottostante e relativa tabella- a diversi iper mercati in cui vengono venduti farmaci da banco ed altri prodotti a vendita libera (il che obbliga la farmacia ad abbassare i prezzi di vendita di tali prodotti, per non perdere clientela), mentre i dati attinti dall'applicativo “Radar” prescindono da tutto ciò e risentono dei prezzi praticati da farmacie situate anche in contesti urbani o addirittura metropolitani, non comparabili con la realtà della ditta sottoposta a controllo. A questo punto, dato conto dell'inadeguatezza dell'impianto metodologico utilizzato dall'Ufficio e delle errate ricostruzioni cui lo stesso è pervenuto, si descrive di seguito il procedimento da esso seguito per giungere ad accertare un presunto maggior reddito del tutto inesistente. L'Ufficio, difatti, dapprima scorpora dai ricavi da vendita di farmaci che aveva calcolato, pari, come anticipato, ad € 564.610,00, il relativo ricarico determinato analiticamente per la farmacia sottoposta a controllo (53,8%), e in tal modo perviene ad un costo del venduto per i farmaci pari ad € 367.107,00
[564.610,00 : (1 + 53,8%)]. Poi, non avendo calcolato in maniera analitica il ricarico sui prodotti non farmaceutici della farmacia sottoposta a controllo, l'Ufficio esegue un calcolo del costo del venduto di questi ultimi per differenza tra il costo del venduto totale dichiarato (€ 613.410,00) e il costo del venduto calcolato per i farmaci (€ 367.107,00), pervenendo ad un risultato di € 246.303,00. Quest'ultimo valore, posto a confronto con il fatturato attribuito ai prodotti non farmaceutici, pari ad € 290.859,00, evidenzia un ricarico di circa il 18%, che l'Ufficio ritiene esiguo. Pertanto, l'Ufficio applica al costo del venduto dei prodotti non farmaceutici, pari ad € 246.303,00, il ricarico “di settore” per tali prodotti estratto dall'applicativo “Radar” (84,3%) e, in tal modo, perviene a ricavi da prodotti non farmaceutici pari ad € 453.936,00 (€ 246.303,00 x (1 + 84,3%)). (...)
Come già esposto, l'Ufficio, nel distinguere il fatturato riconducibile ai farmaci da quello riconducibile ai prodotti non farmaceutici è incorso in errore, aggregando a questi ultimi i medicinali omeopatici, i dispositivi medici e i medicinali ad uso veterinario, chiaramente appartenenti alla macro-categoria dei farmaci, ai quali si applica l'aliquota del 10%. Inoltre, anche ad alcuni dei prodotti correttamente attribuiti dall'Ufficio alla macrocategoria dei prodotti non farmaceutici (ad esempio, prodotti per particolari regimi alimentari e integratori) si applicano per legge aliquote inferiori (nel caso dei prodotti per particolari regimi alimentari, il 4%). Ancora, come detto, nell'eventualità in cui vi fossero state cessioni non documentate, non vi è motivo di ritenere che esse avrebbero riguardato esclusivamente i prodotti non farmaceutici.
Per questi motivi
, risulta completamente errato l'assoggettamento dell'intero maggiore fatturato accertato all'aliquota massima del 22%. Fermo restando che tale accertamento di maggiori ricavi non è fondato, su di essi andrebbe eventualmente applicata l'aliquota media risultante dalla dichiarazione IVA per il 2019, pari, come detto in precedenza, all'11,56%, in considerazione dell'eterogeneità, anche in termini di aliquote, delle tipologie merceologiche corrispondenti a tali presunti maggiori ricavi. In questo modo, la maggiore IVA accertata ammonterebbe eventualmente ad € 18.852,00 (€ 163.077,00 x 11,56%). Ma, si ribadisce, anche il calcolo dei maggiori ricavi su cui dovrebbe applicarsi tale aliquota risulta errato e comunque infondato. Pertanto, in definitiva, alla luce di tutto quanto sopra premesso, rinnovando anche in tal sede la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. N. 546/1992, per accertare l'eventuale correttezza delle stime tecniche (ad es. ricarichi ricostruiti), congruità degli indici utilizzati dall'Ufficio nella ricostruzione del presunto maggior reddito, adeguatezza nella ricostruzione dei ricavi, ritenendo sussistenti questioni di ordine tecnico, la cui risoluzione assume rilevanza decisiva al fine di poter decidere la controversia, la Ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, tenuto conto esclusivamente dei documenti depositati nel termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, D. Lgs. n. 546/92, per tutto quanto esposto nel precedente ricorso e nelle presenti memorie, (...).
La Corte accordava la richiesta cautelare ex art.47. QUindi la causa veniva discussa nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere senz'altro respinto.
Non risponde al vero che l'Agenzia abbia ignorato il principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente nel momento in cui ha notificato alla Ricorrente l'avviso di accertamento senza tener conto dell'anzidetta sospensione, operante nel periodo intercorrente tra la notifica dello schema e del successivo accertamento. Il ricorrente poteva chiedere al giudice di essere rimesso in termini e - comuque - poteva depositare oggi quello che asseritamente gli sarebbe stato precluso. L'Avviso di ACCERTAMENTO PF T6501SQ00973-2025 Periodo d'imposta: 2019 Tributo: II.DD. + I.V.A.
Valore economico della controversia assunto dall'agenzia pari a circa duecento mila euro a carico di Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, va confermato.
Il sistema fiscale italiano attribuisce all'Agenzia importanti poteri presuntivi e induttivi che nel caso dedotto sono suffragati da indizi gravi precisi e concordanti, come appunto prescrive la norma. La giurisprudenza di Cassazione ha validato questi ampi poteri. (v. Cassazione Sez. 5 Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017
Si parte – evidentemente da un “basso ricarico 'globale' Il ricarico medio applicato è pari a circa il 39,5% e risulta inferiore al ricarico medio del settore che, è statisticamente tra il 47% ed il 58%. Anche il basso punteggio ISA (pari a 6,75) conforta l'Agenzia. La storia fiscale del ricorrente è in questa linea (annualità
2018 e 2020 un punteggio 6,28 e 6,85).
Un altro elemento fortemente caratterizzante la situazione “patologica” è costituito dall'analisi del giornale di fondo elettronico è emerso che la parte non batte scontrini per articoli con aliquota iva del 4% e del
22%. Sono presenti solo scontrini per la vendita di prodotti con aliquota iva al 10%. Lo stesso ricorrente " confessa" una aliquota media dell'11,56%, di fatto dando ragione all'Agenzia.
Il ricorrente vorrebbe giustificarli con i prodotti veterinari, ma la normativa fiscale prevede solitamente il
22% ( v. Cass.28747/2021 - ove si precisa che le aliquote ridotte devono essere espressamente contemplate nella tabella merciologica).
L'agenzia si base anche su moltissimi riscontri (1.885 prodotti farmaceutici) con margini assai superiori a quelli dichiarati dal ricorrente, (anzi molto superiori pari a 1,538).
In data 05/05/2025 l'Ufficio chiedeva l'esibizione di ulteriore documentazione che veniva fornita dalla parte, a mezzo e-mail, nelle date dell'08/05/2025 e del 12/05/2025. In data 12/06/2025 l'Ufficio notificava lo schema d'atto n. T65Q1SQ00973/2025 a mezzo pec. La parte, nonostante la notifica dello schema d'atto con il quale si intendeva promuovere un confronto dialettico tra le parti, rimaneva inerte.
Sussistono quindi gli indizi gravi precisi e concordanti, richiesti dalla legge.
Vanno così disattesi – nel merito i primi due motivi.
Infine il ricorrente si lamenta di una erronea valutazione con riferimento ai prodotti omeopatici e dei dispositivi medici L'Agenzia ha ribattuto che “Il ricarico medio del campione statistico di riferimento è risultato pari all'84,3%, un ricarico ben superiore a quello dichiarato dalla parte che si attesta a 39,5%”.
E d'altra parte il ricorrente non ha prodotto un campione reale di scontrini da comparare con le fatture di acquisto tali da contraddire l'Agenzia.
La richiesta di CTU, è meramente esplorativa proprio per tale ragione, e cioè perché il ricorrente non produce la documentazione sulla quale si dovrebbe espletare detta consulenza tecnica di ufficio.
Le spese vanno compensate, ad opinione di questa Corte in composizione collegiale, anche alla luce della sentenza Corte cost.77/2018.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate