CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2024, n. 13608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13608 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha_coectadendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio ritenendo fondato l'ultimo motivo di ricorso. L-k-L il difensore - rc Penale Sent. Sez. 5 Num. 13608 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 6 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Grosseto, ha rideterminato le pene accessorie inflitte all'imputato e ha confermato la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. RO LA, quale titolare del ditta individuale LA Auto, dichiarato fallito dal Tribunale di Grosseto il 21 gennaio 2014, è stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché aveva distratto un appartamento trasferendo alla madre (originariamente coimputata con il ricorrente, ma assolta da tale accusa in primo grado perché il fatto non costituisce reato), circa sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, riservandosi il diritto di abitazione, la nuda proprietà di un appartamento, al prezzo di euro 185.401,00, pagato mediante accollo di quote di un mezzo di due mutui ipotecari concessi al ricorrente all'atto di acquisto dell'immobile. 2. L'imputato affida il proprio ricorso a un unico motivo, ampiamente articolato e qui riportato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per insussistenza dell'elemento oggettivo. 2.1. Deduce che il giudice di appello avrebbe valorizzato, al fine di affermare la natura distrattiva della vendita, la differenza tra il prezzo concordato e il valore del bene così sottovalutando del tutto la circostanza che oggetto della vendita era stata la nuda e non la piena proprietà dell'immobile. La vendita, per la Corte d'appello, aveva generato una perdita secca per i creditori posto che il corrispettivo non era stato pagato dalla madre dell'imputato in considerazione dell'accollo dei ratei dei mutui ipotecari. Tale circostanza, deduce il ricorrente, non avrebbe però comportato alcun pericolo per la massa dei creditori posto che, per un verso, sarebbe stato possibile per questi esperire l'azione revocatoria e, per altro verso, i predetti creditori avrebbero comunque potuto soddisfare le loro ragioni a seguito della vendita di altri immobili. Nessun pericolo concreto sarebbe dunque da riconnettersi alla predetta vendita. 2.2. Rileva poi che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la vendita fu conclusa in un periodo nel quale, come affermato in dibattimento dalla curatrice del fallimento, la situazione complessiva dell'azienda non era tale da far prevedere il fallimento. Espone, quindi, che nessun nesso di causalità sarebbe rinvenibile tra la condotta asseritamente distrattiva dell'imputato e il fallimento posto che le cause del dissesto, come sarebbe emerso dall'istruttoria dibattimentale e come affermato nella stessa sentenza impugnata, sarebbero dipese da comportamenti fraudolenti dei fornitori che si erano sottratti al pagamento delle imposte IVA il cui adempimento era stato poi richiesto all'imputato sulla base del principio della responsabilità solidale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Non è contestato il trasferimento della nuda proprietà dell'appartamento in Grosseto alla madre del fallito con accollo da parte di quesl:a di quota parte di due mutui ipotecari stipulati con la Banca Intesa e con la Banca Popolare di Novara Popolare di Sondrio. La condotta descritta dai giudici di merito è caratterizzata dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore ove questi vengano destinati a fini diversi da quelli propri dell'azienda e sottratti così ai creditori. L'elemento oggettivo è dunque realizzato quando, come nella specie, risulti accertato l'ingiustificato distacco di beni o attività, con il conseguenl:e depauperamento patrimoniale posto che nella bancarotta fraudolenta, «la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non llevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza» (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Fl;
v. 280550 - 02). Il ricorrente, nel lamentare il vizio di motivazione, sostanzialmente reitera i medesimi motivi fatti valere con l'atto di appello senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza, la quale ha puntualmente precisato, con motivazione adeguata, richiamando anche la conforme sentenza di primo grado, a cui si salda per formare una sola entità in considerazione non solo dell'epilogo decisorio, ma anche dell'omogeneità dei criteri di giudizio adottati (da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), che ali' epoca del trasferimento, «avvenuto [nel mese di luglio 2013] circa sei mesi prima della dichiarazione di fallimento», l'impresa si trovava in difficoltà economiche, iniziate già nel 2011-2012 «quando il LA era stato destinatario di avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente agli anni di imposta precedenti (dal 2004 al 2006) e aventi a oggetto il recupero dell' IVA non pagata per importi molto consistenti pari a circa 900.000 euro». Il ricorrente censura nello specifico la sentenza ritenendo che questa abbia errato nell'individuare il valore del bene oggetto del trasferimento e «a cascata, l'idoneità di tale condotta a ledere la massa dei creditori». Orbene siffatta censura si limita a confutare un passaggio della sentenza impugnata del tutto irrilevante ai fini della tenuta del suo apparato argomentativo. Infatti, correttamente la Corte ha ritenuto integrato il reato 1 perché la nuda proprietà dell'immobile in questione era stata trasferita 2 sostanzialmente senza corrispettivo, alla madre del ricorrente;
l'accollo dei debiti per i mutui, pari al prezzo di vendita nella sua totalità, non aveva ridotto il corrispondente valore del passivo, in quanto il debito verso le banche era rimasto insoluto (così a pag. 5 della sentenza di I grado); la possibilità di alienare il bene immobile era stata sottratta alla fallita e il contratto di accollo non risulta essere stato liberatorio per l'impresa. Nessun vizio nella motivazione è dunque da ravvisarsi posto che non può dubitarsi della sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta: la sottrazione si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore e il reato viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius — equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto — avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondini, Rv. 278951; Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658; Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205920, secondo cui non ha incidenza, quindi, né la finalità perseguita in via contingente dal soggetto, che è fuori della struttura del reato, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione;
la sottrazione si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, e prescinde dalla validità, opponibilità e dagli effetti civili del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l'acquisizione del bene;
il recupero del bene, reale o soltanto potenziale, non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta ed è equiparabile alla restituzione della refurtiva operata dalla polizia). Anche il recupero, per esempio attraverso l'azione revocatoria o con atto di restituzione dell'imputato, è dunque del tutto ininfluente in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale;
il reato, infatti risulta consumato e del tutto irrilevante, a tali fini, è il fatto che i beni vengano successivamente rinvenuti e recuperati dagli organi fallimentari, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori. (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247443-01; Sez. 5, Sentenza n. 52622 del 05/10/2016, Sposito, Rv. 268746-01; Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031- 04). L'oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento con la previsione del delitto de li quo è da individuarsi, infatti, nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di il 3 garanzia e le disposizioni di cui all'art. 216 legge fall. prendono in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta alla sussistenza di un danno ai creditori, ma anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Orbene dalla lettura della motivazione emerge con chiarezza che tutta la condotta dell'imputato è espressiva della sua consapevolezza dell'idoneità delle operazioni compiute sul patrimonio sociale a cagionare un danno a creditori. 5. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 6. Il difensore ha chiesto la liquidazione delle spese attesa l'ammissione al patrocinio dello Stato del ricorrente. A tale richiesta questa Corte non può dare seguito posto che a norma dell'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002 «per il giudizio di cassazione, alla liquidazione [dell'onorario e delle spese spettanti al difensore] procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato».
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha_coectadendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio ritenendo fondato l'ultimo motivo di ricorso. L-k-L il difensore - rc Penale Sent. Sez. 5 Num. 13608 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 6 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Grosseto, ha rideterminato le pene accessorie inflitte all'imputato e ha confermato la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. RO LA, quale titolare del ditta individuale LA Auto, dichiarato fallito dal Tribunale di Grosseto il 21 gennaio 2014, è stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché aveva distratto un appartamento trasferendo alla madre (originariamente coimputata con il ricorrente, ma assolta da tale accusa in primo grado perché il fatto non costituisce reato), circa sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, riservandosi il diritto di abitazione, la nuda proprietà di un appartamento, al prezzo di euro 185.401,00, pagato mediante accollo di quote di un mezzo di due mutui ipotecari concessi al ricorrente all'atto di acquisto dell'immobile. 2. L'imputato affida il proprio ricorso a un unico motivo, ampiamente articolato e qui riportato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per insussistenza dell'elemento oggettivo. 2.1. Deduce che il giudice di appello avrebbe valorizzato, al fine di affermare la natura distrattiva della vendita, la differenza tra il prezzo concordato e il valore del bene così sottovalutando del tutto la circostanza che oggetto della vendita era stata la nuda e non la piena proprietà dell'immobile. La vendita, per la Corte d'appello, aveva generato una perdita secca per i creditori posto che il corrispettivo non era stato pagato dalla madre dell'imputato in considerazione dell'accollo dei ratei dei mutui ipotecari. Tale circostanza, deduce il ricorrente, non avrebbe però comportato alcun pericolo per la massa dei creditori posto che, per un verso, sarebbe stato possibile per questi esperire l'azione revocatoria e, per altro verso, i predetti creditori avrebbero comunque potuto soddisfare le loro ragioni a seguito della vendita di altri immobili. Nessun pericolo concreto sarebbe dunque da riconnettersi alla predetta vendita. 2.2. Rileva poi che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la vendita fu conclusa in un periodo nel quale, come affermato in dibattimento dalla curatrice del fallimento, la situazione complessiva dell'azienda non era tale da far prevedere il fallimento. Espone, quindi, che nessun nesso di causalità sarebbe rinvenibile tra la condotta asseritamente distrattiva dell'imputato e il fallimento posto che le cause del dissesto, come sarebbe emerso dall'istruttoria dibattimentale e come affermato nella stessa sentenza impugnata, sarebbero dipese da comportamenti fraudolenti dei fornitori che si erano sottratti al pagamento delle imposte IVA il cui adempimento era stato poi richiesto all'imputato sulla base del principio della responsabilità solidale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Non è contestato il trasferimento della nuda proprietà dell'appartamento in Grosseto alla madre del fallito con accollo da parte di quesl:a di quota parte di due mutui ipotecari stipulati con la Banca Intesa e con la Banca Popolare di Novara Popolare di Sondrio. La condotta descritta dai giudici di merito è caratterizzata dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore ove questi vengano destinati a fini diversi da quelli propri dell'azienda e sottratti così ai creditori. L'elemento oggettivo è dunque realizzato quando, come nella specie, risulti accertato l'ingiustificato distacco di beni o attività, con il conseguenl:e depauperamento patrimoniale posto che nella bancarotta fraudolenta, «la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non llevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza» (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Fl;
v. 280550 - 02). Il ricorrente, nel lamentare il vizio di motivazione, sostanzialmente reitera i medesimi motivi fatti valere con l'atto di appello senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza, la quale ha puntualmente precisato, con motivazione adeguata, richiamando anche la conforme sentenza di primo grado, a cui si salda per formare una sola entità in considerazione non solo dell'epilogo decisorio, ma anche dell'omogeneità dei criteri di giudizio adottati (da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), che ali' epoca del trasferimento, «avvenuto [nel mese di luglio 2013] circa sei mesi prima della dichiarazione di fallimento», l'impresa si trovava in difficoltà economiche, iniziate già nel 2011-2012 «quando il LA era stato destinatario di avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente agli anni di imposta precedenti (dal 2004 al 2006) e aventi a oggetto il recupero dell' IVA non pagata per importi molto consistenti pari a circa 900.000 euro». Il ricorrente censura nello specifico la sentenza ritenendo che questa abbia errato nell'individuare il valore del bene oggetto del trasferimento e «a cascata, l'idoneità di tale condotta a ledere la massa dei creditori». Orbene siffatta censura si limita a confutare un passaggio della sentenza impugnata del tutto irrilevante ai fini della tenuta del suo apparato argomentativo. Infatti, correttamente la Corte ha ritenuto integrato il reato 1 perché la nuda proprietà dell'immobile in questione era stata trasferita 2 sostanzialmente senza corrispettivo, alla madre del ricorrente;
l'accollo dei debiti per i mutui, pari al prezzo di vendita nella sua totalità, non aveva ridotto il corrispondente valore del passivo, in quanto il debito verso le banche era rimasto insoluto (così a pag. 5 della sentenza di I grado); la possibilità di alienare il bene immobile era stata sottratta alla fallita e il contratto di accollo non risulta essere stato liberatorio per l'impresa. Nessun vizio nella motivazione è dunque da ravvisarsi posto che non può dubitarsi della sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta: la sottrazione si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore e il reato viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius — equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto — avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondini, Rv. 278951; Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658; Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205920, secondo cui non ha incidenza, quindi, né la finalità perseguita in via contingente dal soggetto, che è fuori della struttura del reato, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione;
la sottrazione si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, e prescinde dalla validità, opponibilità e dagli effetti civili del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l'acquisizione del bene;
il recupero del bene, reale o soltanto potenziale, non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta ed è equiparabile alla restituzione della refurtiva operata dalla polizia). Anche il recupero, per esempio attraverso l'azione revocatoria o con atto di restituzione dell'imputato, è dunque del tutto ininfluente in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale;
il reato, infatti risulta consumato e del tutto irrilevante, a tali fini, è il fatto che i beni vengano successivamente rinvenuti e recuperati dagli organi fallimentari, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori. (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247443-01; Sez. 5, Sentenza n. 52622 del 05/10/2016, Sposito, Rv. 268746-01; Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031- 04). L'oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento con la previsione del delitto de li quo è da individuarsi, infatti, nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di il 3 garanzia e le disposizioni di cui all'art. 216 legge fall. prendono in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta alla sussistenza di un danno ai creditori, ma anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Orbene dalla lettura della motivazione emerge con chiarezza che tutta la condotta dell'imputato è espressiva della sua consapevolezza dell'idoneità delle operazioni compiute sul patrimonio sociale a cagionare un danno a creditori. 5. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 6. Il difensore ha chiesto la liquidazione delle spese attesa l'ammissione al patrocinio dello Stato del ricorrente. A tale richiesta questa Corte non può dare seguito posto che a norma dell'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002 «per il giudizio di cassazione, alla liquidazione [dell'onorario e delle spese spettanti al difensore] procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato».
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/11/2023