Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 12/12/2025, n. 8078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8078 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05233/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5233 del 2022, proposto da:
BI EL e IC EL, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Acone e Alberto Gagliardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento:
- a) della disposizione dirigenziale, n. 272/A del 19/07/2022, del Comune di Napoli, Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio. Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio, Settore Tecnico Antiabusivismo, avente ad oggetto: “Ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 comma 3 del d.P.R. 380/2001 per opere abusive eseguite in Napoli, via Toledo 205”; nonché:
b) d’ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, in particolare la disposizione dirigenziale del Comune di Napoli, n. 331 del 14/04/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, il dott. OL VE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione specificata in epigrafe, avverso cui articolavano censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli eccependo “l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo con riferimento al provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 331 del 14/04/2022” e comunque concludendo per il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 2107 del 5.12.2022, la Quarta Sezione del Tribunale respingeva la domanda cautelare proposta dai ricorrenti, osservando quanto segue: “Rilevato che il ricorso non pare, prima facie, meritevole di favorevole delibazione, in sede cautelare, in considerazione, da un lato, dell’irricevibilità delle censure – contro l’ordinanza di demolizione impugnata – d’illegittimità derivata dai vizi tardivamente dedotti avverso l’atto presupposto, d’annullamento in autotutela, che l’ha preceduta, e, dall’altro, dell’avviso contrario espresso, in relazione alle opere in oggetto, dalla Soprintendenza Archeologica”.
Con note difensive depositate in data 3.11.2025 i ricorrenti facevano presente che: “hanno impugnato il provvedimento n. 272/2022 con cui il Comune di Napoli ha ordinato la demolizione di opere ritenute abusive e, quale atto presupposto, il provvedimento n. 331/2022 di annullamento in autotutela del permesso di costruire relativo alle medesime opere. È opportuno, ai fini della presente memoria, ricostruire l'equivoco di fondo che ha generato il contenzioso e che, oggi, ne determina la sopravvenuta carenza di interesse. Con istanza del 11/05/2020, i signori EL intendevano conseguire la sanatoria per un intervento di frazionamento dell'immobile di loro proprietà sito in via Toledo 205. Questo era, ed è tuttora, l'unico bene della vita cui i ricorrenti ambiscono (cfr. tavola unica relativa all’istanza di accertamento di conformità, depositata in data 30.10.2025). L'amministrazione comunale, tuttavia, rilasciava un permesso di costruire in sanatoria (poi annullato) recante un oggetto palesemente difforme da quanto richiesto, ossia: "Accertamento di conformità per opere di manutenzione straordinaria pesante consistente nella fusione temporanea ... di due porzioni di u.i.u.”. Successivamente, con i provvedimenti impugnati, l'Amministrazione disponeva l'annullamento in autotutela di tale (erroneo) permesso per "fusione", motivandolo con la mancanza del parere della Soprintendenza, e ordinava il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. I ricorrenti hanno quindi impugnato detti atti. Com’è noto, l'interesse a ricorrere deve essere non solo iniziale, ma deve persistere per tutta la durata del processo come interesse attuale e concreto alla decisione. Nel caso di specie, melius re perpensa, i ricorrenti hanno constatato come l'eventuale accoglimento del presente ricorso sarebbe del tutto privo di utilità pratica (c.d. inutiliter data). Infatti, anche se codesto Tribunale annullasse i provvedimenti impugnati (ossia l'annullamento del permesso per "fusione" e il conseguente ordine di ripristino), i signori EL non otterrebbero la sanatoria per il "frazionamento" (che è ciò che desiderano). Essi si ritroverebbero, al più, titolari di un permesso di costruire in sanatoria per "fusione", che non hanno mai richiesto, che non corrisponde allo stato dei luoghi e che non legittimerebbe in alcun modo l'intervento di frazionamento da loro effettivamente realizzato. L'interesse sostanziale dei ricorrenti non è, e non è mai stato, difendere un permesso per "fusione", bensì ottenere un titolo per il "frazionamento". Proprio per tale ragione, preso atto dell'inutilità della prosecuzione del presente giudizio, hanno in corso di presentazione una nuova e corretta istanza di accertamento di conformità. Tale nuova istanza è specificamente finalizzata a sanare l'effettivo intervento di frazionamento delle unità immobiliari, attivando la corretta procedura amministrativa, inclusa la (necessaria) previa acquisizione del parere della Soprintendenza. Discende da ciò che i ricorrenti hanno perso qualsivoglia interesse alla decisione del presente ricorso”; e concludevano, pertanto, per la declaratoria d’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento degli atti impugnati, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Comune di Napoli insisteva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che il ricorso, conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente nelle note difensive, depositate in giudizio in data 3.11.2025, va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Tanto, in aderenza a consolidata giurisprudenza, a tenore della quale: “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 26/05/2025, n. 4575).
Le spese di lite, stante l’esito in rito della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
OL VE, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL VE |
IL SEGRETARIO