Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2026, proposto da
Associazione Tutela Diritti Animali Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mosciano Sant’Angelo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza sindacale n. 4 del 21\1\26 del Comune di Mosciano Sant’Angelo (Te) nella paere i cui ordina che i cani di grande taglia che si mostrano aggressivi siano dotati di museruola fuori dalle abitazioni private.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa IA ND;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
L’Associazione ricorrente ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe che prescrive l’uso della museruola per i cani aggressivi quando si trovano fuori delle abitazioni private.
Il Comune di Mosciano S. Angelo, ritualmente intimato, non si è costituito, ma nel corso del giudizio ha modificato il provvedimento impugnato, sopprimendo la prescrizione oggetto di censura.
Pertanto, con memoria depositata il 13.4.2026, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e la liquidazione delle spese di giudizio con onere a carico dello Stato, in quanto ammessa in via provvisoria al beneficio de gratuito patrocinio dalla competente commissione.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, assenti le parti, il collegio ha riservato la causa in decisione, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
Il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto l’ordine sindacale oggetto di impugnazione è stato ritirato in autotutela ed è venuta meno la lesione dell’interesse azionato.
Nondimeno, l’ampia discrezionalità del potere di ordinanza e la rilevanza dell’interesse pubblico perseguito dal provvedimento impugnato giustificano la compensazione dele spese processuali.
L’esito del giudizio, che fa seguito alla soppressione parte del Comune di Mosciano S. Angelo dell’obbligo di munire i cani di museruola, ferma la prescrizione di altre misure a tutela della pubblica incolumità, evidenzia la non manifesta infondatezza della domanda e giustifica pertanto la conferma dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate "; è inoltre prevista la riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del d.P.R. 115/2002.
Considerato che la parte resistente non si è costituita e che la fase decisoria ha avuto ad oggetto il mero accertamento della cessazione della materia del contendere, il collegio ritiene congruo liquidare al difensore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (L’Aquila), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Liquida le spese e competenze di giudizio spettanti per la difesa del ricorrente nella complessiva misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, che pone a carico dell’Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AB, Presidente
IA ND, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IA ND | IA AB |
IL SEGRETARIO