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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/07/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 934/2025 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione, rimessa al Collegio all'udienza del 24 giugno 2025, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
tra
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Mosca del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente e
, nata a [...] [...], ivi residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sgromo del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente nonchè P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025; visto del PM del 17.6.2025.
Fatto e diritto 1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 30.5.2025, Parte_1
e hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'esercizio Controparte_1 della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato nell'ambito di un Per_1 rapporto di convivenza more uxorio successivamente cessato. In particolare, gli istanti hanno premesso:
- di avere instaurato fra loro un rapporto di convivenza, venuto nel mese di ottobre 2024;
- di essere genitori del piccolo , nato il [...] in [...], il quale frequenta Per_1 la scuola dell'infanzia “Casalinuovo” in Catanzaro, Località RT (presso cui provvede ad accompagnarlo ed a prelevarlo la madre, salvi casi specifici nei quali vi provvede il papà) ed è titolare di indennità di frequenza;
ed hanno chiesto al Tribunale – conformemente all'accordo fra esse raggiunto - di voler stabilire le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento della prole minore:
1 1) Affidamento L'affidamento del minore sarà “condiviso” ed il relativo collocamento avverrà presso la madre che oggi abita in Catanzaro, via Brigata Catanzaro n. 6, Quartiere Corvo. Ogni mutamento di abitazione o residenza del minore dovrà essere preventivamente comunicato al padre SI. . Parte_1
2) Diritto di visita Tra le parti viene previsto il più ampio diritto di visita, nel precipuo interesse del minore, e solo in caso di contrasto tra i SI.ri e lo stesso verrà esercitato nelle CP_1 Pt_1 seguenti modalità: il padre potrà tenere con sè il piccolo ogni settimana Per_1 dall'uscita dall'asilo sino alle ore 19.30 e, a settimane alterne, dalle ore 17.00 del sabato alle ore 19 della domenica. Il lunedì ed il mercoledì il SI. potrà Pt_1 accompagnare il minore all'asilo la mattina alle ore 8.30, prelevandolo da casa alle ore 8.00 circa, per poi andarlo a riprendere all'asilo alle ore 12.00 per accompagnarlo dal Logopedista e riaccompagnarlo presso la SI.ra alle ore 15.00 a fine Controparte_1 settimana alterni. Durante il periodo estivo, che dovrà farsi coincidere con quello intercorrente tra la data di fine dell'attività scolastica e l'inizio della stessa, il padre potrà tenere con sé il minore per un periodo continuativo di gg. 15, con relativo pernottamento, che le parti potranno scegliere entro la fine di ogni mese: in caso di contrasto sulla scelta del periodo il minore rimarrà con il padre o per i primi quindici giorni del mese di giugno od i primi quindici giorni del mese di settembre. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il minore, ad anni alterni, la settimana comprendente la vigilia ed il giorno di Natale, dal 23 dicembre al 30 mentre l'anno successivo dal 31 dicembre al 7 gennaio. Durante le vacanze pasquali ad anni alterni il padre terrà con sè il minore il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di Pasquetta. Gli istanti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere i due figli minori sul proprio passaporto o altro documento. 3) Mantenimento Le parti concordano che l'assegno unico, pari ad euro 200,00 mensili, venga percepito in via esclusiva dalla SI.ra . CP_1 L'indennità di frequenza, pari ad euro 349,00 mensili, continuerà ad essere accreditata sul conto corrente della SI.ra e sarà utilizzata, per le spese del logopedista e di CP_1 neuromotricità e per eventuali diverse patologie che dovessero presentarsi per il minore. I SI.ri ed parteciperanno alle spese straordinarie in favore del minore Pt_1 CP_1 (mediche non convenzionate, ludiche, scolastiche, etc.) nella misura del 50%, preventivamente da concordare tra le parti senza possibilità che uno dei due genitori possa decidere in modo arbitrario di procedere alla relativa spesa. Il SI. verserà un assegno mensile di mantenimento in favore del Parte_1 minore su conto corrente intestato alla SI.ra (IBAN: Controparte_1 [...]) pari ad euro 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. 2. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto fra le parti e, ritenuto che esso non contrasti con l'interesse della prole minore, procede a rendere esecutive le condizioni di affidamento e mantenimento sopra riportate, conformi a quelle contenute nel ricorso introduttivo. Il carattere congiunto del ricorso esclude la soccombenza e la conseguente necessità di statuizione sulle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede:
- l'esercizio della responsabilità genitoriale di ed nei Parte_1 Controparte_1 confronti del figlio , nato a [...] il [...], è regolato secondo Controparte_2 le condizioni riportate in motivazione;
- nulla sulle spese. Così deciso in Catanzaro, nella camera di conSIlio del 25.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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