CASS
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 20934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20934 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20934 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 14/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 novembre 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lodi del 21 dicembre 2022 con cui LL AL, riqualificato il fatto in lesioni personali stradali gravi ai sensi dell'art. 590-bis cod. pen., era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile Unipol SAI s.p.a., in favore della parte civile costituita BO PP. 1.1. E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del LL per avere alla guida di un autoarticolato, per colpa consistita in imprudenza e negligenza, oltre che nella violazione dell'art. 141, commi 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, procedendo a velocità non prudenziale e comunque inadeguata alle condizioni di circolazione della strada, omettendo di porre in essere una manovra alternativa (frenata) volta a evitare l'investimento del PE BO PP, cagionato a quest'ultimo lesioni personali gravi, consistite in plurime fratture costali di sinistra, frattura omerale sinistra, frattura del malleolo di sinistra e frattura semplice della teca cranica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando travisamento probatorio in ordine all'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti. A dire del ricorrente, infatti, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la circostanza, invero emersa dalle prove testimoniali acquisite, per cui il BO avrebbe cercato di aprire la portiera sinistra del suo autoarticolato con lo scopo di farlo scendere dal posto di guida, invece finendo per rimanervi attaccato, così da perdere l'equilibrio e rovinare a terra. Non corrisponderebbe al vero, pertanto, la circostanza, erroneamente ritenuta dalla Corte di appello in sentenza, per cui la vittima sarebbe stata investita dal camion dell'imputato, considerato che, invece, il subito trauma sarebbe stato provocato da una condotta autonomamente perpetrata da parte del BO che, interrompendo il nesso eziologico, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., avrebbe realizzato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare la verificazione dell'evento. 2 Con la seconda doglianza il LL ha lamentato violazione dell'art. 590- bis, comma 7, cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa applicazione della riduzione di pena derivante dal riconoscimento del concorso della vittima nella causazione dell'evento. Ove, infatti, non si volesse ritenere provata l'intervenuta interruzione del nesso causale, la descritta condotta della persona offesa - aggrappatasi alla portiera dell'autoarticolato e poi caduta in terra per aver perso l'equilibrio - integrerebbe, comunque, una situazione fattuale idonea a giustificare il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 590-bis, comma 7, cod. pen., non potendo essere considerato l'evento quale esclusiva conseguenza dell'azione perpetrata da parte del ricorrente. Con l'ultimo motivo, infine, è stata eccepita violazione degli artt. 133 cod. pen. e 58, 59 I. 24 novembre 1981, n. 689, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, risultando, in particolare, erronea la motivazione con cui la Corte di merito ha negato il riconoscimento in suo favore di tale beneficio unicamente fondandolo, senza l'effettuazione di alcun giudizio prognostico, sulla mera presenza di taluni suoi precedenti penali. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il LL ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello, travisando il materiale probatorio in atti e omettendo di considerare le risultanze scaturite da talune prove testimoniali, hanno affermato di non ravvisare la ricorrenza di una recisione del nesso eziologico tra la condotta ascrittagli e la verificazione delle lesioni patite da parte della persona offesa, a suo dire determinate dall'autonoma condotta del 3 )59) BO, aggrappatosi alla portiera sinistra dell'autoarticolato e poi caduto in terra dopo avere perso l'equilibrio. 2.1. Il Collegio rileva, infatti, come con la prospettata censura il ricorrente tenda a ottenere una non consentita rivalutazione in fatto del compendio probatorio in atti, nella sostanza afferendo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e quindi a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di 4 merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 2.2. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui è da ritenersi l'incidente sia accaduto. E' stato, infatti, adeguatamente rappresentato lo svolgimento della dinamica del sinistro, per come evinto dalle varie deposizioni testimoniali assunte, infine pervenendo, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, alla conseguente affermazione della penale responsabilità del LL. E' stato, in particolare, escluso, con argomentazioni del tutto esenti da qualsiasi vizio, che la persona offesa abbia potuto perpetrare una condotta del tutto abnorme o imprevedibile, avendo l'imputato immediatamente visualizzato la persona del BO, posizionato dinanzi al suo autoarticolato intento a profferire insulti e minacce al suo indirizzo, nonché a colpire ripetutamente la portiera del suo automezzo. Tale valutazione della Corte di merito si conforma adeguatamente, pertanto, alla consolidata esegesi di questa Corte regolatrice per cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità nel solo caso in cui innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, ovvero quando, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotano per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori dell'area della normale, ragionevole probabilità (Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, Licciardi, Rv. 284338-02; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846-01). Al di fuori, pertanto, di tali ipotesi eventuali, tutti gli altri fattori assumono valenza concausale, non suscettibile di elidere il legame intercorrente tra la condotta e l'evento, con interruzione configurabile solo allorché la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 3312 del 02/12/2016, dep. 2017, Zarcone, Rv. 269001-01). Non appare esservi dubbio di sorta, quindi, in ordine al fatto che la censura mossa dall'imputato si appalesa, nella sostanza, come volta solo a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza e alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. Gli elementi dedotti in ricorso possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della sua 5 responsabilità penale. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 3. Del pari inammissibile è il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente ha lamentato la mancata sussunzione del fatto contestatogli nell'ipotesi prevista dall'art. 590-bis, comma 7, cod. pen., con conseguente riduzione della pena inflittagli, stante il concorso della persona offesa nella causazione dell'evento. Tale doglianza, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto - nella quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni per cui alla vittima non potesse essere mosso alcun tipo di rimprovero -, finisce per riproporre un motivo assolutamente coincidente con quello già dedotto con l'atto di appello. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 6 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 4. Manifestamente infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso eccepito, risultando del tutto adeguata e logica, nonché giuridicamente corretta, la motivazione con cui la Corte di merito, nel pieno rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ha ritenuto di escludere l'applicazione al LL della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, esprimendo una prognosi ostativa non solo fondata sulla negativa personalità del prevenuto, gravato da plurimi precedenti anche significativi e mai resosi autore di condotte riparative o resipiscenti, ma anche sulla gravità della condotta colposa a lui imputata, causativa di un danno molto grave alla vittima. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20934 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 14/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 novembre 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lodi del 21 dicembre 2022 con cui LL AL, riqualificato il fatto in lesioni personali stradali gravi ai sensi dell'art. 590-bis cod. pen., era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile Unipol SAI s.p.a., in favore della parte civile costituita BO PP. 1.1. E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del LL per avere alla guida di un autoarticolato, per colpa consistita in imprudenza e negligenza, oltre che nella violazione dell'art. 141, commi 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, procedendo a velocità non prudenziale e comunque inadeguata alle condizioni di circolazione della strada, omettendo di porre in essere una manovra alternativa (frenata) volta a evitare l'investimento del PE BO PP, cagionato a quest'ultimo lesioni personali gravi, consistite in plurime fratture costali di sinistra, frattura omerale sinistra, frattura del malleolo di sinistra e frattura semplice della teca cranica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando travisamento probatorio in ordine all'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti. A dire del ricorrente, infatti, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la circostanza, invero emersa dalle prove testimoniali acquisite, per cui il BO avrebbe cercato di aprire la portiera sinistra del suo autoarticolato con lo scopo di farlo scendere dal posto di guida, invece finendo per rimanervi attaccato, così da perdere l'equilibrio e rovinare a terra. Non corrisponderebbe al vero, pertanto, la circostanza, erroneamente ritenuta dalla Corte di appello in sentenza, per cui la vittima sarebbe stata investita dal camion dell'imputato, considerato che, invece, il subito trauma sarebbe stato provocato da una condotta autonomamente perpetrata da parte del BO che, interrompendo il nesso eziologico, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., avrebbe realizzato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare la verificazione dell'evento. 2 Con la seconda doglianza il LL ha lamentato violazione dell'art. 590- bis, comma 7, cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa applicazione della riduzione di pena derivante dal riconoscimento del concorso della vittima nella causazione dell'evento. Ove, infatti, non si volesse ritenere provata l'intervenuta interruzione del nesso causale, la descritta condotta della persona offesa - aggrappatasi alla portiera dell'autoarticolato e poi caduta in terra per aver perso l'equilibrio - integrerebbe, comunque, una situazione fattuale idonea a giustificare il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 590-bis, comma 7, cod. pen., non potendo essere considerato l'evento quale esclusiva conseguenza dell'azione perpetrata da parte del ricorrente. Con l'ultimo motivo, infine, è stata eccepita violazione degli artt. 133 cod. pen. e 58, 59 I. 24 novembre 1981, n. 689, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, risultando, in particolare, erronea la motivazione con cui la Corte di merito ha negato il riconoscimento in suo favore di tale beneficio unicamente fondandolo, senza l'effettuazione di alcun giudizio prognostico, sulla mera presenza di taluni suoi precedenti penali. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il LL ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello, travisando il materiale probatorio in atti e omettendo di considerare le risultanze scaturite da talune prove testimoniali, hanno affermato di non ravvisare la ricorrenza di una recisione del nesso eziologico tra la condotta ascrittagli e la verificazione delle lesioni patite da parte della persona offesa, a suo dire determinate dall'autonoma condotta del 3 )59) BO, aggrappatosi alla portiera sinistra dell'autoarticolato e poi caduto in terra dopo avere perso l'equilibrio. 2.1. Il Collegio rileva, infatti, come con la prospettata censura il ricorrente tenda a ottenere una non consentita rivalutazione in fatto del compendio probatorio in atti, nella sostanza afferendo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e quindi a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di 4 merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 2.2. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui è da ritenersi l'incidente sia accaduto. E' stato, infatti, adeguatamente rappresentato lo svolgimento della dinamica del sinistro, per come evinto dalle varie deposizioni testimoniali assunte, infine pervenendo, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, alla conseguente affermazione della penale responsabilità del LL. E' stato, in particolare, escluso, con argomentazioni del tutto esenti da qualsiasi vizio, che la persona offesa abbia potuto perpetrare una condotta del tutto abnorme o imprevedibile, avendo l'imputato immediatamente visualizzato la persona del BO, posizionato dinanzi al suo autoarticolato intento a profferire insulti e minacce al suo indirizzo, nonché a colpire ripetutamente la portiera del suo automezzo. Tale valutazione della Corte di merito si conforma adeguatamente, pertanto, alla consolidata esegesi di questa Corte regolatrice per cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità nel solo caso in cui innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, ovvero quando, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotano per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori dell'area della normale, ragionevole probabilità (Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, Licciardi, Rv. 284338-02; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846-01). Al di fuori, pertanto, di tali ipotesi eventuali, tutti gli altri fattori assumono valenza concausale, non suscettibile di elidere il legame intercorrente tra la condotta e l'evento, con interruzione configurabile solo allorché la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 3312 del 02/12/2016, dep. 2017, Zarcone, Rv. 269001-01). Non appare esservi dubbio di sorta, quindi, in ordine al fatto che la censura mossa dall'imputato si appalesa, nella sostanza, come volta solo a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza e alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. Gli elementi dedotti in ricorso possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della sua 5 responsabilità penale. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 3. Del pari inammissibile è il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente ha lamentato la mancata sussunzione del fatto contestatogli nell'ipotesi prevista dall'art. 590-bis, comma 7, cod. pen., con conseguente riduzione della pena inflittagli, stante il concorso della persona offesa nella causazione dell'evento. Tale doglianza, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto - nella quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni per cui alla vittima non potesse essere mosso alcun tipo di rimprovero -, finisce per riproporre un motivo assolutamente coincidente con quello già dedotto con l'atto di appello. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 6 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 4. Manifestamente infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso eccepito, risultando del tutto adeguata e logica, nonché giuridicamente corretta, la motivazione con cui la Corte di merito, nel pieno rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ha ritenuto di escludere l'applicazione al LL della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, esprimendo una prognosi ostativa non solo fondata sulla negativa personalità del prevenuto, gravato da plurimi precedenti anche significativi e mai resosi autore di condotte riparative o resipiscenti, ma anche sulla gravità della condotta colposa a lui imputata, causativa di un danno molto grave alla vittima. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid nte