Art. 5.
Le operazioni di mutuo di cui all'articolo precedente e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.
Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui da contrarre per completare il finanziamento di spese di investimento autorizzate con legge.
Le operazioni di mutuo di cui all'articolo precedente e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.
Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui da contrarre per completare il finanziamento di spese di investimento autorizzate con legge.