Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 marzo 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 dicembre 2019 |
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- 1. Agenzia Delle Entrate E Splafonamento IVA: Come Contestare Il Diniego Del PlafondGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 gennaio 2026
Lo splafonamento IVA è una delle contestazioni più critiche per gli esportatori abituali, perché incide direttamente sulla liquidità, sulla regolarità degli acquisti in sospensione d'imposta e può generare recuperi IVA immediati, sanzioni e interessi. Quando l'Agenzia delle Entrate nega o riduce il plafond IVA, spesso a seguito di controlli automatizzati o incroci telematici, l'effetto è immediato: operazioni considerate legittime vengono riqualificate come imponibili, con conseguenze pesanti. Molti si chiedono: “Basta uno splafonamento per perdere il plafond?” “Il controllo automatico è definitivo?” “Posso contestare il diniego e difendere le operazioni già effettuate?” È fondamentale …
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Giurisprudenza • 174
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 08/10/2024, n. 252Provvedimento: Sentenza n. 252/2024 Depositato il 08/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 02/10/2024 alle ore 11:45 in composizione monocratica: BO ZO, Giudice monocratico in data 02/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 174/2024 depositato il 06/03/2024 proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 38-quater e' sostituito dal seguente:
"Art. 38-quater. - (Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea). - 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita' medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunita', entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.";
b) all'articolo 67, comma 1, lettera a), le parole: "ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato" sono soppresse e la lettera e) e' abrogata;
c) all'articolo 69, primo comma, le parole: "all'interno del territorio doganale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del territorio della Comunita'".
2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, la lettera a) e' abrogata;
b) all'articolo 40, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. In deroga all' articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.";
c) all'articolo 40, comma 9, dopo la parola: "nonche'" sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizio," e dopo le parole: "ai commi" sono inserite le seguenti: "4-bis,";
d) all'articolo 41, comma 2, la lettera a) e' abrogata;
e) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti: "commi 4- bis, 5,";
f) all'articolo 46, commi 1, 2 e 5, le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti: "commi 4-bis, 5,"; allo stesso comma 5, la parola: "a)," e' soppressa;
g) all'articolo 47, comma 1, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
h) all'articolo 50, commi 1 e 3, le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti: "commi 4-bis, 5,"; allo stesso comma 1 le parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)"; allo stesso articolo 50, il comma 8 e' abrogato;
i) dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:
"Art. 50-bis - (Depositi fiscali ai fini IVA) - 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' coop- erative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunita' europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell' articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunita' europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e' demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell' articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono, qualora non sia stato gia' nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.";
l) all'articolo 51, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.";
m) all'articolo 58, il comma 2 e' abrogato;
n) e' aggiunta la tabella A-bis, di cui all'allegato alla presente legge.
3. Sono considerate regolari le operazioni relative a beni nazionali o comunitari giacenti o destinati ad essere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8, ultimo periodo, dell' articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , abrogato dal comma 2, lettera h), del presente articolo, o comunque annotate sul registro di cui all'articolo 50, comma 5, del citato decreto-legge n. 331 del 1993 , effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 50-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993 , introdotto dal comma 2, lettera i), del presente articolo, senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , reca "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- Si riporta il testo dell'art. 67 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 67 (Importazioni). - 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita' e che non siano stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita' medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita' a norma dell'art. 7, primo comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunita' economica europea;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'art. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/1985 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati a essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita' economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) (abrogata).
2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita' economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima".
- Si riporta il testo dell'art. 69 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 69 (Determinazione dell'imposta). - L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunita' che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.
Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.
Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita'".
- Si riporta il testo degli articoli 38 , 40 , 41 , 44 , 46 , 47 , 50 , 51 , 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", cosi' come modificati dalla presente legge:
"Art. 38 (Acquisti intracomunitari) . - 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) (abrogata);
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non e' soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e, costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all' art. 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a norma dell' articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e dai produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1 gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza".
"Art. 40 (Territorialita' delle operazioni intracomunitarie). -1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.
3. In deroga all' art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell' art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreche' tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. In deroga all' art. 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta.
6. In deroga all' art. 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorche' eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorche' ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
Costituiscono, altresi', trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.
8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all' art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rela- tive ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione e' soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorche' l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro .
9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 nonche' le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro".
"Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). - 1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell' art. 4, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad op- era del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresi' se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'art. 28- ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso e' ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio, nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1 gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a) (abrogata);
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e' sogetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a) , o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficierebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli artt. 8 , 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le cessioni di cui ai precedenti commi i e 2, nonche' le prestazioni di servizi indicate nell'art. 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati".
"Art. 44 (soggetti passivi) . - L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta e' determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all' art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e per quelle di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell' art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ".
"Art. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). -1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche' dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 e per le prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma.
La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e' effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria". "Art. 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie). -1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.
2. I contribuenti di cui all' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziche' in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, pre- via loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato".
"Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunita' economica europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita I.V.A., come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. I soggetti di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita I.V.A. a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunita' economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all' art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 . L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'art. 41, comma 3, ovvero dell'art. 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonche' la specifica del relativo titolo. I soggetti indicati nell'art. 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalita' ed i termini di cui al predetto art. 6 del decreto-legge n. 16 del 1993 , l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. (Abrogato)".
"Art. 51 (Disposizioni relative ai produttori agricoli). - 1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all' art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'art. 47, comma 3, e dell'art. 49, commi 1 e 2, del presente decreto .
2. Per le cessioni di cui all'art. 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all' art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
3. Le disposizioni di cui all'art. 41. comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso art. 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale".
"Art. 58 (Operazioni non imponibili). - Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
2. (Abrogato)".
- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 :
"Art. 53 (Presunzioni di cessione e di acquisto). - Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita', comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, ne' presso suoi rappresentanti, salvo che dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non translativo della proprieta'.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.
Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.
La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro.
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma" .
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti) . - I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell' art. 2215 del codice civile , in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice civile . La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si rinvia alla nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 :
"Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila puo' essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile l'aliquota applicata.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 :
"Art. 25 (Registrazione degli acquisti) . - Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne e' venuto in possesso.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o dell'arte o professione, puo' essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative e prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".
- Per il testo dell'art. 34 del citato D.P.R. n. 633/1972 , si rinvia alla nota all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 50 del citato D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , abrogato dalla presente legge: "8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonche' le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi". - Art. 2. Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici
internazionali 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: "a norma del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),";
b) all'articolo 8, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: "6 ottobre 1978, n. 627" sono aggiunte le seguenti: ", o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta";
c) all'articolo 8-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: "cessioni all'esportazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non comprese nell'articolo 8";
2) al secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti:", diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,";
d) all'articolo 9, secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostiuite dalle seguenti: ", diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,";
e) all'articolo 17:
1) al secondo comma, le parole: "secondo comma dell'articolo 53" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma dell'articolo 53";
2) ai commi secondo e terzo, le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)" e dopo le parole: "del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),";
f) all'articolo 34, il tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.";
g) all'articolo 38-ter, primo comma, le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)".
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 , possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell' articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.
3. Le dichiarazioni di intento previste dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 , per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
4. Agli effetti di cui all' articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi" le chiatte nonche' le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attivita' di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti del presente decreto:
a) per Stato o territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per Comunita' o territorio della Comunita' si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo del Comunita' economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al re- gime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonche' quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, rel- ative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea nonche' quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a) ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa.
Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assim- ilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9". Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni come modificato dalla presente legge:
"Art. 8 (Cessioni all'esportazione). - Costituiscono cessioni all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunita' economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad op- era del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento a norma dell' art. 2, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 , o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita' economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione ed operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a) , se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono, avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a) , relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
(I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre).
Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e' necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio.
Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunita' anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma".
- Si riporta il testo dell'art 8-bis del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, come indicato dalla presente legge:
"Art. 8-bis (Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione).
- Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'art. 8:
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 ;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione; assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) , b) e c) , degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b).
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali). - Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni di importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui, all'art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ; eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore di servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato;
11) il transito nei trafori internazionali;
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunita' economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunita' stessa.
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17 (soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.
La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonche' gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo .
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero".
- Si riporta il testo dell'art. 34 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni come modificato dalla presente legge:
"Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli) .
- Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e la imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell' art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o pre- via manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonche' quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori
La detrazione non e' forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento della imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'art. 25 distintamente le predette fatture. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni.
(I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facolta' di optare per la detrazione nel modo normale a condizione che le modalita' di detrazione previste dal primo e secondo comma siano state effettuate almeno per il biennio precedente).
(I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio).
(L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la meta' dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato).
Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche pre- via manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'art. 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
(Il produttore agricolo socio o associato che effettua anche cessioni di prodotti di cui al primo comma o altre operazioni non puo' esercitare l'opzione prevista nel quarto comma se per i passaggi non soggetti ad imposta di cui al comma precedente non sia stata emessa fattura con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21. In caso di opzione l'imposta dovuta per le operazioni effettuate e' determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile delle operazioni stesse e l'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate).
Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pesca marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della Comunita' economica europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso ed e' vincolante anche per i due anni solari successivi. In tal caso la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, e' soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata puo' essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali.
Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato".
- Per il nuovo testo dell'art. 38-quater del citato D.P.R. n. 633/1972 si rinvia all'art. 1 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 72 del citato D.P.R. numero 633/1972 :
"Art. 72 (Trattati e accordi internazionali). - Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord- Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
3) alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunita', nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunita' stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a un milione di lire; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati".
- Si riporta il testo dell'art. 38-ter del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti). - I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunita' economica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezioni delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonche' delle prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreche' di importo complessivo non inferiore a lire 304.000. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a lire 398.000 il rimborso spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a lire 50.000.
La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attivita'.
Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'art. 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.
I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata.
L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalita' e i termini per la richiesta degli stessi, nonche' le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici I.V.A. ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalita' ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.
L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma e' disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unita' di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si e' tenuto conto nell'intima determinazione degli ammontari di riferimento".
- Si riporta il testo dell' art. 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984 recante:
"Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto":
"Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni si applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
b) (che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta. Per i contribuenti che assumono come ammontare di riferimento quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre che ne permangano i presupposti, per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio; la revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio);
c) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonche' l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti.
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno e' inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalita' di accertamento e di verifica saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla lettera c) , redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.
3. I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del primo comma devono annotare, in ciascun mese, nei registri di cui agli artt. 23, 24 o al secondo comma dell'art. 39 del decreto ivi indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma, l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente a quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 8, lettera c) , dello stesso decreto risultante dalle relative fatture e bollette doganali. Gli stessi contribuenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in allegato alla dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni eseguite rispettivamente nel primo e nel secondo semestre solare redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
4. (I contribuenti indicati nel comma precedente e quelli che hanno effettuato le operazioni senza pagamento dell'imposta devono in ogni caso, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1984, allegare alla dichiarazione annuale l'elenco rispettivamente dei fornitori e dei clienti con i quali le operazioni stesse sono state effettuate).
- Per il testo dell'art. 40 del citato D.L. 30 agosto 1993, n. 331 si rinvia alla nota all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 26 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 :
"Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila puo' essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale".
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissioni di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze".
"Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25: Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25". - Art. 3. Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo
relativa ai contratti bancari e finanziari 1. All'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, la nota 2-bis e' sostituita dalla seguente:
"2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 : per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 recante:
"Disciplina dell'imposta di bollo" come sostituito dal D.M. 20 agosto 1992, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio: imposta fissa: L. 15.000; modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note: 1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'Iva.
2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 : per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000".
- Il Titolo VI del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' rubricato "Trasparenza delle condizioni contrattuali".
- Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , reca: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi".