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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1798/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 2103/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania - Via
Nuova Poggioreale Centro Inail 80143 Napoli NA elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag.entrate ON - Napoli
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
elettivamente ed domiciliato presso
Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
domiciliato presso ed elettivamente
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi: CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088119275001
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato in data 16.12.2023 nei confronti di Agenzia Entrate ON Resistente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
071 2021 0088119275001 di complessivi € 1.574,75, notificata in data 20.10.2023 avente ad oggetto il ruolo esattoriale n. 2021/008260 emesso dalla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sull'asserito presupposto dell'omesso versamento del Contributo
Unificato Tributario di € 500,00, oltre sanzioni, interessi e spese, relativo al giudizio di appello iscritto al n. RGA
757/2018, che sarebbe stato richiesto con invito al
pagamento n. 5520/18 del 13/04/2018, asseritamente notificato il 13/04/2018.
L'istante deduceva l'omessa/irregolare notifica del presupposto invito al pagamento, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, il difetto di motivazione ex artt. 73 L. n. 212/2000 e 123
D.P.R. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi chiedendo in via subordinata la rideterminazione delle sanzioni per manifesta sproporzione (art. 74 D.Lgs. n. 472/97). Chiedeva, pertanto, alla Corte adita di dichiarare nulla/nullo e/o annullare la cartella di pagamento impugnata e/o il ruolo esattoriale e/o il presupposto invito al pagamento in essa richiamati, ed in via subordinata, di dichiarare la prescrizione delle sanzioni e degli interessi indicati nella cartella di pagamento impugnata;
in via ulteriormente subordinata, di rideterminare le sanzioni indicate nella impugnata cartella, in base ai limiti di legge.
Nella resistenza di AdER, che chiedeva rigettarsi il ricorso, e con l'intervento volontario dell'Ufficio di segreteria della
Corte di Giustizia di II grado (già CTR Campania), che evidenziava la legittimità dell'operato dell'Ufficio avendo provveduto a notificare sia l'invito al pagamento del contributo unificato sia il successivo avviso di irrogazione della sanzione per omesso versamento del CUT presso il
Dott. Nominativo_2 Nominativo 3 e l'Avv. '
agli rispettivamente indirizzi pec:
"Email_4" e qualità nella "Email_5",
procuratori costituiti del Resistente_1 nel giudizio di appello, la
Corte di Giustizia di I Grado di Napoli, con la sentenza n.
18502 del 16 dicembre 2024, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di lite.
Osservava che la cartella impugnata ha ad oggetto due distinte pretese creditorie, in quanto la prima si riferisce all'importo (euro 500,00) relativo all'omesso versamento del contributo unificato in relazione al giudizio di appello n.
757/2018 depositato il 25.1.2018. Tale pretesa tributaria era stata oggetto della richiesta formulata dalla Segreteria dell'Ufficio (ex CTR Campania) con invito al pagamento ex art. 248 dpr. N. 115/2002 atti notificato in data 13.4.2018 a mezzo pec ai procuratori costituiti nel detto giudizio di appello.
Tale norma, come vigente al momento dell'emissione dell'atto, così dispone:
1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. Nominativo_4 quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio,
è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento."
Ne conseguiva che, come previsto dal comma 2 dell'art. 248 citato, l'Ufficio ben poteva notificare l'invito al pagamento al domicilio eletto tramite pec;
pertanto, la doglianza del contribuente in ordine alla circostanza che il domicilio non poteva valere per la notifica dell'invito al pagamento non meritava accoglimento.
In tal senso richiamava anche quanto affermato da Cass. n.
27064 del 18.10.2024.
Ciò posto, stante la rituale notifica dell'invito al pagamento, risultava infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente circa la pretesa omessa notifica;
parimenti andava disattesa l'eccezione di prescrizione trattandosi di tassa per cui opera la prescrizione decennale (vedi Cass. n. 2999 del 1.2.2022).
Con riguardo alle altre censure, ed in particolare al difetto di motivazione, rilevava che era onere del contribuente, al quale l'invito è stato ritualmente notificato nel domicilio eletto, far valere eventuali vizi dello stesso dovendosi, in difetto, ritenere cristallizzata la pretesa tributaria, come precisato dal giudice di legittimità che aveva appunto ribadito che " .. l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,
è l'unico atto liquidatorio, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2021, n. 40233; Cass., Sez. 6^-5, 28 gennaio
2022, n. 2642; Cass., Sez. 5^, febbraio 2022, n. 4591;
Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2022, n. 21027; Cass., Sez. 5^,
29 aprile 2024, n. 11406 nonché da ultimo Cass.
27064/2024 citata). La seconda pretesa contenuta nella cartella di pagamento afferiva invece all'irrogazione della sanzione, conseguente all'omesso versamento del CUT, disposta con nota n.
18526/2020 del 17/12/2020, in applicazione dell'art. 16, comma 1-bis del DPR n. 115/2002 il quale prevede : "In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista".
Orbene con riferimento a tale secondo atto, notificato distintamente dall'invito al pagamento del CUT a mezzo pec del 17.12.2020, secondo la sentenza appellata doveva operarsi una diversa valutazione circa la validità di detta notifica.
Infatti, contrariamente all'invito al pagamento, per cui, come detto, vi è una specifica disciplina normativa che consente la notifica nel domicilio eletto, la sanzione in parola segue il regime ordinario dei procedimenti sanzionatori;
in particolare la disciplina generale delle sanzioni tributarie contenuta nel Dlgs n. 472/1997, prevede all'articolo 16 che l'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni deve essere notificato al trasgressore.
Ne consegue che l'Ufficio aveva l'onere di notificare l'atto di irrogazione della sanzione al contribuente personalmente e non nel domicilio eletto valido unicamente per la notifica dell'invito al pagamento.
La nullità della notifica dell'atto presupposto della cartella impugnata legittimava l'accoglimento in parte qua dell'opposizione non essendosi perfezionata la sequenza procedimentale che impone la valida emissione e notifica della cartella di pagamento in forza di un atto prodromico ritualmente portato a conoscenza del contribuente.
Pertanto, il contribuente rimaneva obbligato al pagamento del solo contributo unificato oltre relativi oneri di riscossione, ma non della sanzione irrogata con il distinto atto prot. 18526/2020 del 17/12/2020. Il parziale accoglimento del ricorso giustificava la
compensazione delle spese di lite.
Avverso questa sentenza propone appello la Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, cui resiste con appello incidentale il contribuente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha a sua volta depositato controdeduzioni.
Il contribuente ha anche depositato memorie.
L'appello della Segreteria è fondato.
Infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto doveroso distinguere tra la notifica dell'avviso relativo al pagamento del contributo di cui risultava omesso il versamento rispetto a quella dell'invito al pagamento della sanzione, reputando che solo per il primo fosse possibile la notifica presso i difensori domiciliatari della parte ai sensi dell'art. 248 del
SG (DPR n. 115/2002).
Trattasi però di conclusione erronea, come sottolineato nel motivo di appello principale, alla luce del dettato dell'art. 16, co. 1 ter, del medesimo SG, che nella versione ratione temporis vigente (e cioè prima dell'abrogazione operata dalla L. n. 213/2023, in virtù della quale, a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di omesso o parziale versamento del
CUT, in seguito alla notifica dell'invito al pagamento, la relativa sanzione viene irrogata direttamente mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute, con addebito degli interessi al saggio legale) prevedeva che "La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all' art. 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio".
Risulta, quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, anche per la sanzione era prevista una notificazione dell'invito con modalità analoghe a quelle previste per l'invito relativo all'imposta principale, così che valgono al riguardo le stesse considerazioni, supportate anche da ampi e puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla piena ritualità della notificazione di tale invito, ed alla incensurabilità della scelta del legislatore che all'epoca aveva optato anche per le sanzioni per tale modalità di notificazione.
Risulta pertanto che entrambi gli inviti appaiono ritualmente notificati, dovendosi disattendere le ulteriori contestazioni reiterate dal contribuente con l'atto di appello incidentale.
La sua partecipazione al giudizio di appello, in relazione al quale sono stati emessi gli avvisi per cui è causa non era contestata da parte del contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio (nel quale si lamentava solo dell'omessa o irrituale notifica),notifica), così come si palesa tardiva la contestazione con l'atto per motivi aggiunti in merito alla effettiva qualità di domiciliatari in appello dei professionisti cui risultano notificati gli inviti a mezzo pec. Quanto poi alla prova della notifica, risulta che la Segreteria, nell'intervenire in giudizio ha fornito la prova dell'accettazione e della consegna a mezzo pec producendo i messaggi de quibus in formato .eml, come appunto sollecitato dalla stessa difesa del contribuente.
Quanto alla eccepita decadenza dell'attività di riscossione ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/1973, vale il richiamo alle difese svolte dall'Ader, che ha sottolineato come, avuto riguardo alla data della notifica dei due inviti (13/4/2018 e
17/12/2020), il termine per la notifica delle cartelle veniva a scadere allorché era già intervenuta la disciplina emergenziale Covid. Trova quindi applicazione l'art. 15, co.
2, del D. Lgs. n. 159/2015, che, per effetto del richiamo operato dal Decreto legge n. 18/2020, articolo 68, prevede che "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di
sospensione.
Poiché la sospensione dei termini di pagamento e delle attività di riscossione coattiva è perdurata sino al
31/08/2021, per effetto dell'art 2, comma 1, del DL 99/2021
(c.d. "Decreto Omnibus"), che ha modificato nuovamente l'art. 68 citato prorogando sino al 31/08/21 la sospensione, il termine biennale di cui all'art. 25 risulta prorogato al 31 dicembre 2023 e cioè ad una data successiva a quella in cui risulta effettuata la notifica della cartella qui impugnata.
Va del pari disattesa l'eccezione di prescrizione della sanzione e degli interessi. Infatti, anche a voler accedere alla prescrizione quinquennale, quanto alla somma dovuta a titolo di sanzione, tra la data della notifica dell'invito avvenuta nel 2020 e quella della notifica della cartella, avvenuta nel 2023, risulta evidente che non è maturato detto termine, avendo la notifica della cartella prodotto un nuovo effetto interruttivo. Quanto agli interessi, deve reputarsi che la notifica dell'invito relativo alla sanzione esprima la volontà anche di far valere il credito per l'imposta principale, e quindi produce effetto interruttivo della prescrizione anche per tale voce, operando poi la notifica della cartella una nuova interruzione con decorrenza di nuovo termine (e ciò anche a voler sorvolare circa il fatto che la normativa emergenziale ha determinato la
sospensione della prescrizione per un periodo tale che alla data della notifica della cartella, ed avuto riguardo alla data della notifica del primo invito, non era ancora maturata la prescrizione quinquennale). Infine, il richiamo al principio della cristallizzazione della pretesa tributaria, per effetto della mancata impugnazione del primo avviso, rende evidente l'inammissibilità della richiesta del contribuente di rimodulare l'entità della sanzione, sul presupposto della sua eccessività, trattandosi di doglianza che andava rivolta con la tempestiva impugnazione dell'invito relativo al pagamento della sanzione.
In definitiva, atteso l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale, deve pervenirsi alla riforma della sentenza impugnata, con l'integrale rigetto del ricorso originario del contribuente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania sez. 19, così provvede: accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso del contribuente;
rigetta l'appello incidentale;
condanna Resistente 1 al rimborso delle spese del doppio grado, che liquida in € 800,00 (di cui € 400,00 per il giudizio di primo grado), per la Segreteria della Corte di
Giustizia di II Grado della Campania, oltre spese prenotate a debito, ed in € 900,00 (di cui € 450,00 per il primo grado), oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, per l'Agenzia delle Entrate ON.
Napoli, 26 febbraio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 2103/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania - Via
Nuova Poggioreale Centro Inail 80143 Napoli NA elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag.entrate ON - Napoli
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
elettivamente ed domiciliato presso
Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
domiciliato presso ed elettivamente
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi: CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088119275001
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato in data 16.12.2023 nei confronti di Agenzia Entrate ON Resistente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
071 2021 0088119275001 di complessivi € 1.574,75, notificata in data 20.10.2023 avente ad oggetto il ruolo esattoriale n. 2021/008260 emesso dalla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sull'asserito presupposto dell'omesso versamento del Contributo
Unificato Tributario di € 500,00, oltre sanzioni, interessi e spese, relativo al giudizio di appello iscritto al n. RGA
757/2018, che sarebbe stato richiesto con invito al
pagamento n. 5520/18 del 13/04/2018, asseritamente notificato il 13/04/2018.
L'istante deduceva l'omessa/irregolare notifica del presupposto invito al pagamento, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, il difetto di motivazione ex artt. 73 L. n. 212/2000 e 123
D.P.R. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi chiedendo in via subordinata la rideterminazione delle sanzioni per manifesta sproporzione (art. 74 D.Lgs. n. 472/97). Chiedeva, pertanto, alla Corte adita di dichiarare nulla/nullo e/o annullare la cartella di pagamento impugnata e/o il ruolo esattoriale e/o il presupposto invito al pagamento in essa richiamati, ed in via subordinata, di dichiarare la prescrizione delle sanzioni e degli interessi indicati nella cartella di pagamento impugnata;
in via ulteriormente subordinata, di rideterminare le sanzioni indicate nella impugnata cartella, in base ai limiti di legge.
Nella resistenza di AdER, che chiedeva rigettarsi il ricorso, e con l'intervento volontario dell'Ufficio di segreteria della
Corte di Giustizia di II grado (già CTR Campania), che evidenziava la legittimità dell'operato dell'Ufficio avendo provveduto a notificare sia l'invito al pagamento del contributo unificato sia il successivo avviso di irrogazione della sanzione per omesso versamento del CUT presso il
Dott. Nominativo_2 Nominativo 3 e l'Avv. '
agli rispettivamente indirizzi pec:
"Email_4" e qualità nella "Email_5",
procuratori costituiti del Resistente_1 nel giudizio di appello, la
Corte di Giustizia di I Grado di Napoli, con la sentenza n.
18502 del 16 dicembre 2024, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di lite.
Osservava che la cartella impugnata ha ad oggetto due distinte pretese creditorie, in quanto la prima si riferisce all'importo (euro 500,00) relativo all'omesso versamento del contributo unificato in relazione al giudizio di appello n.
757/2018 depositato il 25.1.2018. Tale pretesa tributaria era stata oggetto della richiesta formulata dalla Segreteria dell'Ufficio (ex CTR Campania) con invito al pagamento ex art. 248 dpr. N. 115/2002 atti notificato in data 13.4.2018 a mezzo pec ai procuratori costituiti nel detto giudizio di appello.
Tale norma, come vigente al momento dell'emissione dell'atto, così dispone:
1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. Nominativo_4 quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio,
è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento."
Ne conseguiva che, come previsto dal comma 2 dell'art. 248 citato, l'Ufficio ben poteva notificare l'invito al pagamento al domicilio eletto tramite pec;
pertanto, la doglianza del contribuente in ordine alla circostanza che il domicilio non poteva valere per la notifica dell'invito al pagamento non meritava accoglimento.
In tal senso richiamava anche quanto affermato da Cass. n.
27064 del 18.10.2024.
Ciò posto, stante la rituale notifica dell'invito al pagamento, risultava infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente circa la pretesa omessa notifica;
parimenti andava disattesa l'eccezione di prescrizione trattandosi di tassa per cui opera la prescrizione decennale (vedi Cass. n. 2999 del 1.2.2022).
Con riguardo alle altre censure, ed in particolare al difetto di motivazione, rilevava che era onere del contribuente, al quale l'invito è stato ritualmente notificato nel domicilio eletto, far valere eventuali vizi dello stesso dovendosi, in difetto, ritenere cristallizzata la pretesa tributaria, come precisato dal giudice di legittimità che aveva appunto ribadito che " .. l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,
è l'unico atto liquidatorio, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2021, n. 40233; Cass., Sez. 6^-5, 28 gennaio
2022, n. 2642; Cass., Sez. 5^, febbraio 2022, n. 4591;
Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2022, n. 21027; Cass., Sez. 5^,
29 aprile 2024, n. 11406 nonché da ultimo Cass.
27064/2024 citata). La seconda pretesa contenuta nella cartella di pagamento afferiva invece all'irrogazione della sanzione, conseguente all'omesso versamento del CUT, disposta con nota n.
18526/2020 del 17/12/2020, in applicazione dell'art. 16, comma 1-bis del DPR n. 115/2002 il quale prevede : "In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista".
Orbene con riferimento a tale secondo atto, notificato distintamente dall'invito al pagamento del CUT a mezzo pec del 17.12.2020, secondo la sentenza appellata doveva operarsi una diversa valutazione circa la validità di detta notifica.
Infatti, contrariamente all'invito al pagamento, per cui, come detto, vi è una specifica disciplina normativa che consente la notifica nel domicilio eletto, la sanzione in parola segue il regime ordinario dei procedimenti sanzionatori;
in particolare la disciplina generale delle sanzioni tributarie contenuta nel Dlgs n. 472/1997, prevede all'articolo 16 che l'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni deve essere notificato al trasgressore.
Ne consegue che l'Ufficio aveva l'onere di notificare l'atto di irrogazione della sanzione al contribuente personalmente e non nel domicilio eletto valido unicamente per la notifica dell'invito al pagamento.
La nullità della notifica dell'atto presupposto della cartella impugnata legittimava l'accoglimento in parte qua dell'opposizione non essendosi perfezionata la sequenza procedimentale che impone la valida emissione e notifica della cartella di pagamento in forza di un atto prodromico ritualmente portato a conoscenza del contribuente.
Pertanto, il contribuente rimaneva obbligato al pagamento del solo contributo unificato oltre relativi oneri di riscossione, ma non della sanzione irrogata con il distinto atto prot. 18526/2020 del 17/12/2020. Il parziale accoglimento del ricorso giustificava la
compensazione delle spese di lite.
Avverso questa sentenza propone appello la Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, cui resiste con appello incidentale il contribuente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha a sua volta depositato controdeduzioni.
Il contribuente ha anche depositato memorie.
L'appello della Segreteria è fondato.
Infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto doveroso distinguere tra la notifica dell'avviso relativo al pagamento del contributo di cui risultava omesso il versamento rispetto a quella dell'invito al pagamento della sanzione, reputando che solo per il primo fosse possibile la notifica presso i difensori domiciliatari della parte ai sensi dell'art. 248 del
SG (DPR n. 115/2002).
Trattasi però di conclusione erronea, come sottolineato nel motivo di appello principale, alla luce del dettato dell'art. 16, co. 1 ter, del medesimo SG, che nella versione ratione temporis vigente (e cioè prima dell'abrogazione operata dalla L. n. 213/2023, in virtù della quale, a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di omesso o parziale versamento del
CUT, in seguito alla notifica dell'invito al pagamento, la relativa sanzione viene irrogata direttamente mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute, con addebito degli interessi al saggio legale) prevedeva che "La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all' art. 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio".
Risulta, quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, anche per la sanzione era prevista una notificazione dell'invito con modalità analoghe a quelle previste per l'invito relativo all'imposta principale, così che valgono al riguardo le stesse considerazioni, supportate anche da ampi e puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla piena ritualità della notificazione di tale invito, ed alla incensurabilità della scelta del legislatore che all'epoca aveva optato anche per le sanzioni per tale modalità di notificazione.
Risulta pertanto che entrambi gli inviti appaiono ritualmente notificati, dovendosi disattendere le ulteriori contestazioni reiterate dal contribuente con l'atto di appello incidentale.
La sua partecipazione al giudizio di appello, in relazione al quale sono stati emessi gli avvisi per cui è causa non era contestata da parte del contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio (nel quale si lamentava solo dell'omessa o irrituale notifica),notifica), così come si palesa tardiva la contestazione con l'atto per motivi aggiunti in merito alla effettiva qualità di domiciliatari in appello dei professionisti cui risultano notificati gli inviti a mezzo pec. Quanto poi alla prova della notifica, risulta che la Segreteria, nell'intervenire in giudizio ha fornito la prova dell'accettazione e della consegna a mezzo pec producendo i messaggi de quibus in formato .eml, come appunto sollecitato dalla stessa difesa del contribuente.
Quanto alla eccepita decadenza dell'attività di riscossione ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/1973, vale il richiamo alle difese svolte dall'Ader, che ha sottolineato come, avuto riguardo alla data della notifica dei due inviti (13/4/2018 e
17/12/2020), il termine per la notifica delle cartelle veniva a scadere allorché era già intervenuta la disciplina emergenziale Covid. Trova quindi applicazione l'art. 15, co.
2, del D. Lgs. n. 159/2015, che, per effetto del richiamo operato dal Decreto legge n. 18/2020, articolo 68, prevede che "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di
sospensione.
Poiché la sospensione dei termini di pagamento e delle attività di riscossione coattiva è perdurata sino al
31/08/2021, per effetto dell'art 2, comma 1, del DL 99/2021
(c.d. "Decreto Omnibus"), che ha modificato nuovamente l'art. 68 citato prorogando sino al 31/08/21 la sospensione, il termine biennale di cui all'art. 25 risulta prorogato al 31 dicembre 2023 e cioè ad una data successiva a quella in cui risulta effettuata la notifica della cartella qui impugnata.
Va del pari disattesa l'eccezione di prescrizione della sanzione e degli interessi. Infatti, anche a voler accedere alla prescrizione quinquennale, quanto alla somma dovuta a titolo di sanzione, tra la data della notifica dell'invito avvenuta nel 2020 e quella della notifica della cartella, avvenuta nel 2023, risulta evidente che non è maturato detto termine, avendo la notifica della cartella prodotto un nuovo effetto interruttivo. Quanto agli interessi, deve reputarsi che la notifica dell'invito relativo alla sanzione esprima la volontà anche di far valere il credito per l'imposta principale, e quindi produce effetto interruttivo della prescrizione anche per tale voce, operando poi la notifica della cartella una nuova interruzione con decorrenza di nuovo termine (e ciò anche a voler sorvolare circa il fatto che la normativa emergenziale ha determinato la
sospensione della prescrizione per un periodo tale che alla data della notifica della cartella, ed avuto riguardo alla data della notifica del primo invito, non era ancora maturata la prescrizione quinquennale). Infine, il richiamo al principio della cristallizzazione della pretesa tributaria, per effetto della mancata impugnazione del primo avviso, rende evidente l'inammissibilità della richiesta del contribuente di rimodulare l'entità della sanzione, sul presupposto della sua eccessività, trattandosi di doglianza che andava rivolta con la tempestiva impugnazione dell'invito relativo al pagamento della sanzione.
In definitiva, atteso l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale, deve pervenirsi alla riforma della sentenza impugnata, con l'integrale rigetto del ricorso originario del contribuente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania sez. 19, così provvede: accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso del contribuente;
rigetta l'appello incidentale;
condanna Resistente 1 al rimborso delle spese del doppio grado, che liquida in € 800,00 (di cui € 400,00 per il giudizio di primo grado), per la Segreteria della Corte di
Giustizia di II Grado della Campania, oltre spese prenotate a debito, ed in € 900,00 (di cui € 450,00 per il primo grado), oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, per l'Agenzia delle Entrate ON.
Napoli, 26 febbraio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente