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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 11/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI STEFANO, Presidente
MA CI, OR
VASELLI GIORGIO, Giudice
in data 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40129 Bologna BO
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1110 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1110 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1110 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2025 depositato il
12/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Rappresentante_1, ricorre contro il Comune di Bologna – Area Risorse Finanziarie – Unità intermedia Entrate – Ufficio Tassa Rifiuti per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI e di irrogazione delle sanzioni n. 1110 del
14/12/2023, con il quale è stato richiesto il pagamento complessivo di Euro 184.797,00 per il periodo dall'1-01-2017 all'1-10-2019, di cui Euro 150.401,44 a titolo di tassa sui rifiuti (TA.RI.), Euro 31.684,21 a titolo di sanzioni, Euro 2.709,07 a titolo di interessi ed Euro 2,00 a titolo di diritti di notifica.
Osserva la parte che il Comune solleva due contestazioni ai fini TA.RI: la prima contestazione ha ad oggetto l'accertamento della maggiore TA.RI. dovuta con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 a Bologna in ragione dell'applicazione della tariffa relativa alle utenze non domestiche di classe 6 (prevista per alberghi, pensioni, affittacamere, locande e convitti) in luogo della tariffa prevista per le utenze domestiche;
la seconda contestazione ha ad oggetto l'accertamento della maggiore TARI in ragione del fatto che, dalla verifica della documentazione depositata in Catasto relativa all'Immobile, sarebbe emersa una differenza di superficie rispetto a quella dichiarata ai fini TARI.
In via preliminare, la parte ricorrente rileva l'illegittimità dell'avviso impugnato con riferimento alle somme richieste per il periodo di imposta 2017 per intervenuta decadenza dei poteri di accertamento in capo al
Comune.
Gli avvisi di accertamento ai fini TARI, osserva la parte, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
Nella fattispecie, dal momento che la ricorrente avrebbe dovuto effettuare il versamento TARI (relativo al periodo di imposta 2017) entro il 30 novembre 2017, il Comune avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento relativo a tale periodo entro il 31 dicembre 2022 per non incorrere in decadenza.
Invece l'avviso è stato notificato alla Società in data 14 dicembre 2023.
In via principale, la parte ricorrente rileva l'illegittimità dell'avviso impugnato con riferimento alle somme richieste per tutti i periodi di imposta accertati per illegittimità dell'art. 14 del Regolamento, per violazione dell'art. 1 della L. 147/2013 e dell'art. 14 della direttiva 2008/98/ce e chiede la disapplicazione dell'art. 14 del Regolamento Tari del Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 7, c.
5. del D. Lgs. n. 546/1992.
In particolare la parte rileva l'illegittimità dell'atto impugnato per l'applicazione all'immobile della tariffa relativa alle utenze non domestiche di classe 6 in luogo di quella domestica.
Nel caso oggetto del presente ricorso, il Comune ha rideterminato le somme dovute a titolo di TA.RI applicando la tariffa relativa alle utenze non domestiche di classe 6.
Non essendo espressamente ricompresa all'interno dell'art. 14 del Regolamento la categoria specifica degli studentati, evidenzia la parte, il Comune, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di accomunare lo studentato alle tipologie di immobili indicate nella classe 6 dell'art. 14 del Regolamento.
La parte osserva che la lista di immobili elencati nella classe 6 è estremamente disomogenea e non tiene assolutamente conto del criterio dell'“effettiva potenzialità quali- quantitativa di rifiuto” previsto dalla legge nonché “delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione” e dell'effettiva destinazione d'uso dell'immobile, che devono guidare la discrezionalità dell'Amministrazione comunale nella determinazione delle tariffe.
L'Immobile in questione è, infatti, composto da circa 240 monolocali di circa 40 metri quadri ciascuno.
Pertanto, osserva la parte, potrebbe essere definito come un gruppo di monolocali locati ad uso abitativo.
Per i motivi sopra esposti la parte chiede, in via preliminare, di accertare l'intervenuta decadenza del potere di accertamento del Comune in relazione alle somme richieste per il periodo di imposta 2017; nel merito, e in accoglimento del motivo principale sopra esposto, di dichiarare la parziale illegittimità dell'Avviso, revocandone gli effetti e conseguentemente dichiarare non dovute le somme richieste nella prima contestazione a titolo di TARI alla Società, con vittoria di diritti, spese ed onorari del giudizio.
In data 1/03/2024 controdeduce il Comune di Bologna, il quale chiede in via preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione di questa onorevole Corte con riferimento alla contestazione relativa alla legittimità della classe 6 dell'articolo 14 del Regolamento TARI del Comune di Bologna, nel merito di respingere il ricorso dichiarando la legittimità dell'atto impugnato;
in ogni caso di condannare la società ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa.
Premette il Comune che la società ha presentato denuncia d'iscrizione alla tassa rifiuti per l'immobile sito in Indirizzo_1, dichiarando una superficie tassabile complessiva di mq.10.155 a decorrere dal 30/12/2000. Nella denuncia ha riportato alla voce descrizione dei locali la dicitura “locali adibiti ad abitazione collettiva, n.240 abitazioni indipendenti con contatori utenze autonome locali arredati cucina ecc.”.
In base a quanto indicato in dichiarazione, la società è stata iscritta in tassa, con l'applicazione della tariffa prevista per le utenze domestiche in luogo di quella non domestica prevista in caso di esercizio di attività turistico-alberghiere (tariffa di categoria 6).
Nel 2023 il Comune ha effettuato una verifica dalla quale è emerso che la superficie tassabile dichiarata da controparte per l'immobile di Indirizzo_1 non era corretta, infatti, rispetto ai mq. 10.155 dichiarati l'Ufficio ne ha rilevati mq.12.409 , e che neanche la tariffa, per la quale la società è rimasta iscritta e ha versato la tassa negli anni in cui ha avuto la disponibilità dell'immobile, era corretta. Di qui l'emissione dell'avviso di accertamento n. 1110.
Precisa il Comune che va distinta l'attività di accertamento della tassa dall'attività di liquidazione della stessa, in quanto solo con riferimento all'attività di liquidazione il dies a quo decorre dal momento del versamento, mentre con riferimento all'attività di accertamento il dies a quo non può che decorrere dal momento in cui il contribuente ha presentato o avrebbe dovuto presentare una dichiarazione fedele.
Nella fattispecie la società ricorrente non ha presentato una denuncia di iscrizione alla tassa fedele pertanto l'illecito contestato si reitera di anno in anno fino a che il contribuente non vi pone fine presentando una denuncia fedele o fino a che il Comune notifichi un accertamento con il quale contesta proprio la dichiarazione.
In riferimento all'illegittimità dell'articolo 14 del regolamento per violazione dell'articolo 1 della Legge
147/2013 e della direttiva 2008/98/CE e alla richiesta di disapplicazione dell'articolo 14 del regolamento
TARI del Comune di Bologna, ai sensi dell'articolo 7 comma 5 del D.Lgs. 546/1992, il Comune ritiene che la contestazione del Regolamento comunale TARI vada effettuata di fronte alla giustizia amministrativa (TAR).
Il Comune rileva che, sulla base di quanto documentato, la società ricorrente, unico soggetto iscritto alla tassa, ha esercitato un'attività imprenditoriale.
Infatti già nel 2000, quando la parte si è iscritta in tassa rifiuti, la società esercitava l'attività di "Residence turistico-alberghiero", come dimostra la visura camerale di quell'anno. E da allora l'attività esercitata nell'immobile è sempre stata la stessa, anche durante il periodo accertato
Nella fattispecie la tariffa da applicare deve essere una tariffa per utenza non domestica e più precisamente quella prevista per le attività ricettive rientranti nella classe 6 dell'articolo 14 del regolamento TARI, tariffa coerente con l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettivo alberghiera, richiesta dalla stessa società ricorrente al Comune di Bologna e rilasciata dal SUAP con Protocollo n.
12913 del 24/01/2002.
L'attività è stata poi cessata il 30/09/2019 per "Trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa".
In data 7/03/2025 la società ricorrente deposita memorie illustrative, con le quali insiste sui motivi indicati nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene la Corte, viste la documentazione in atti e le difese delle parti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e fondato l'avviso impugnato.
In via preliminare il Collegio rileva che nel caso de quo l'avviso di accertamento ha rispettato la funzione di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di permettere al medesimo di predisporre un'idonea difesa.
Sono stati quindi indicati i presupposti di fatto e le circostanze oggetto di valutazione che hanno configurato la pretesa impositiva e permesso al contribuente di predisporre la propria difesa.
Pertanto l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato.
Con riferimento al primo motivo d'impugnazione, la società ricorrente deduce l'intervenuta decadenza dei poteri di accertamento in capo al Comune in relazione al periodo di imposta 2017.
L'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, in relazione al termine di decadenza dell'accertamento, stabilice: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”.
Va quindi rigettata l'eccezione di decadenza con riferimento all'annualità 2017. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Comune di Bologna nelle proprie controdeduzioni, il provvedimento impugnato è stato emesso in data 14/12/2023, quindi entro il termine decadenziale previsto dalla legge cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Infatti, come precisato dal Comune, con riferimento all'attività di accertamento, il dies a quo non può che decorrere dal momento in cui il contribuente ha presentato o avrebbe dovuto presentare una dichiarazione fedele entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è divenuto possessore o o detentore dell'immobile, proprio perché il Comune intende contestare la dichiarazione, non il versamento.
Nella fattispecie la Corte, concordando con quanto affermato dal Comune, rileva che la società non avendo mai presentato una denuncia di iscrizione alla tassa rifiuti ha reiterato l'illecito di anno in anno.
Quindi, con riferimento all'attività di accertamento il dies a quo non può che decorrere dal momento in cui il contribuente ha presentato o avrebbe dovuto presentare una dichiarazione fedele, proprio perché il
Comune intende contestare la dichiarazione.
Pertanto il termine di decadenza per l'accertamento decorre dal momento in cui doveva essere effettuata la corretta dichiarazione e scade al 31 dicembre del quinto anno successivo.
Precisa inoltre il Collegio che, ai sensi del 1 comma dell'art. 67 del D.L. 18/2020, tutti i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori sono stati sospesi per un periodo complessivo di 85 giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020
(emergenza COVID).
La Corte di Cassazione, dirimendo un contrasto giurisprudenziale di merito, con ordinanza del
15-01-2025 n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (marzo/maggio 2020), ma anche con riguardo alle altre attività, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione;
ciò in considerazione dell'espresso richiamo alla previsione generale di cui all'art.12, comma 1, del D. Lgs.
549/2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3 della Legge 212/2000.
Pertanto nel caso de quo, come rilevato dal Comune di Bologna nelle proprie controdeduzioni, non avendo la società presentato denuncia fedele entro il 20-01-2018, come previsto dall'art. 21, comma 3, del Regolamento comunale TARI, il provvedimento impugnato è stato regolarmente notificato in data
14/12/2023, entro il previsto termine di decadenza disciplinato dal comma 161, dell'art. 1, della L.
296/2006; quindi entro il termine decadenziale del 26-03-2024, tenuto conto della sospensione dei termini per accertare connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-192.
Ugualmente da respingere è anche il secondo motivo di censura articolato in ricorso con il quale vengono censurati l'atto impugnato deducendo la circostanza dell'illegittimità dell'art. 14 del Regolamento, per violazione dell'art. 1 della L. 147/2013 e dell'art. 14 della Direttiva 2008/98/ce con richiesta di disapplicazione dell'art. 14 del Regolamento Tari del Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 7, c.
5. del D.
Lgs. n. 546/1992.
Nel merito il ricorso è fondato con riferimento alla tariffa TARI da applicare all'immobile sito in Indirizzo_1
Bologna, consistenza mq. 12.409, per la quale è ravvisabile un'utenza non domestica.
In via preliminare la Corte prende atto della superficie tassabile accertata dall'Ufficio a seguito di verifica della documentazione depositata in Catasto relativa all'Immobile e concorda nella sua determinazione.
Quindi il Collegio rileva che la legge 147/2013 all'articolo 1 commi 651 e 652 definisce i criteri che i Comuni devono seguire nel definire le proprie tariffe.
Il comma 651 prescrive che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”. Il suddetto regolamento prevede che la tariffa sia articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
Il successivo comma 652 stabilisce che "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti."
La Corte rileva che, come risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni del Comune, in particolare dalla visura camerale, la società esercitava già dal 2000 l'attività di “Residence turistico- alberghiere”.
Pertanto correttamente il Comune ha applicato la tariffa per utenza non domestica prevista per le attività ricettive rientranti nella classe 6 dell'articolo 14 del Regolamento TARI. Ciò in coerenza anche con l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettivo alberghiera, richiesta dalla stessa società ricorrente al
Comune di Bologna e rilasciata dal SUAP con Protocollo n. 12913 del 24/01/2002.
In base alle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e conferma l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 1110.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000,00 oltre accessori
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 11/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI STEFANO, Presidente
MA CI, OR
VASELLI GIORGIO, Giudice
in data 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40129 Bologna BO
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1110 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1110 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1110 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2025 depositato il
12/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Rappresentante_1, ricorre contro il Comune di Bologna – Area Risorse Finanziarie – Unità intermedia Entrate – Ufficio Tassa Rifiuti per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI e di irrogazione delle sanzioni n. 1110 del
14/12/2023, con il quale è stato richiesto il pagamento complessivo di Euro 184.797,00 per il periodo dall'1-01-2017 all'1-10-2019, di cui Euro 150.401,44 a titolo di tassa sui rifiuti (TA.RI.), Euro 31.684,21 a titolo di sanzioni, Euro 2.709,07 a titolo di interessi ed Euro 2,00 a titolo di diritti di notifica.
Osserva la parte che il Comune solleva due contestazioni ai fini TA.RI: la prima contestazione ha ad oggetto l'accertamento della maggiore TA.RI. dovuta con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 a Bologna in ragione dell'applicazione della tariffa relativa alle utenze non domestiche di classe 6 (prevista per alberghi, pensioni, affittacamere, locande e convitti) in luogo della tariffa prevista per le utenze domestiche;
la seconda contestazione ha ad oggetto l'accertamento della maggiore TARI in ragione del fatto che, dalla verifica della documentazione depositata in Catasto relativa all'Immobile, sarebbe emersa una differenza di superficie rispetto a quella dichiarata ai fini TARI.
In via preliminare, la parte ricorrente rileva l'illegittimità dell'avviso impugnato con riferimento alle somme richieste per il periodo di imposta 2017 per intervenuta decadenza dei poteri di accertamento in capo al
Comune.
Gli avvisi di accertamento ai fini TARI, osserva la parte, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
Nella fattispecie, dal momento che la ricorrente avrebbe dovuto effettuare il versamento TARI (relativo al periodo di imposta 2017) entro il 30 novembre 2017, il Comune avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento relativo a tale periodo entro il 31 dicembre 2022 per non incorrere in decadenza.
Invece l'avviso è stato notificato alla Società in data 14 dicembre 2023.
In via principale, la parte ricorrente rileva l'illegittimità dell'avviso impugnato con riferimento alle somme richieste per tutti i periodi di imposta accertati per illegittimità dell'art. 14 del Regolamento, per violazione dell'art. 1 della L. 147/2013 e dell'art. 14 della direttiva 2008/98/ce e chiede la disapplicazione dell'art. 14 del Regolamento Tari del Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 7, c.
5. del D. Lgs. n. 546/1992.
In particolare la parte rileva l'illegittimità dell'atto impugnato per l'applicazione all'immobile della tariffa relativa alle utenze non domestiche di classe 6 in luogo di quella domestica.
Nel caso oggetto del presente ricorso, il Comune ha rideterminato le somme dovute a titolo di TA.RI applicando la tariffa relativa alle utenze non domestiche di classe 6.
Non essendo espressamente ricompresa all'interno dell'art. 14 del Regolamento la categoria specifica degli studentati, evidenzia la parte, il Comune, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di accomunare lo studentato alle tipologie di immobili indicate nella classe 6 dell'art. 14 del Regolamento.
La parte osserva che la lista di immobili elencati nella classe 6 è estremamente disomogenea e non tiene assolutamente conto del criterio dell'“effettiva potenzialità quali- quantitativa di rifiuto” previsto dalla legge nonché “delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione” e dell'effettiva destinazione d'uso dell'immobile, che devono guidare la discrezionalità dell'Amministrazione comunale nella determinazione delle tariffe.
L'Immobile in questione è, infatti, composto da circa 240 monolocali di circa 40 metri quadri ciascuno.
Pertanto, osserva la parte, potrebbe essere definito come un gruppo di monolocali locati ad uso abitativo.
Per i motivi sopra esposti la parte chiede, in via preliminare, di accertare l'intervenuta decadenza del potere di accertamento del Comune in relazione alle somme richieste per il periodo di imposta 2017; nel merito, e in accoglimento del motivo principale sopra esposto, di dichiarare la parziale illegittimità dell'Avviso, revocandone gli effetti e conseguentemente dichiarare non dovute le somme richieste nella prima contestazione a titolo di TARI alla Società, con vittoria di diritti, spese ed onorari del giudizio.
In data 1/03/2024 controdeduce il Comune di Bologna, il quale chiede in via preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione di questa onorevole Corte con riferimento alla contestazione relativa alla legittimità della classe 6 dell'articolo 14 del Regolamento TARI del Comune di Bologna, nel merito di respingere il ricorso dichiarando la legittimità dell'atto impugnato;
in ogni caso di condannare la società ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa.
Premette il Comune che la società ha presentato denuncia d'iscrizione alla tassa rifiuti per l'immobile sito in Indirizzo_1, dichiarando una superficie tassabile complessiva di mq.10.155 a decorrere dal 30/12/2000. Nella denuncia ha riportato alla voce descrizione dei locali la dicitura “locali adibiti ad abitazione collettiva, n.240 abitazioni indipendenti con contatori utenze autonome locali arredati cucina ecc.”.
In base a quanto indicato in dichiarazione, la società è stata iscritta in tassa, con l'applicazione della tariffa prevista per le utenze domestiche in luogo di quella non domestica prevista in caso di esercizio di attività turistico-alberghiere (tariffa di categoria 6).
Nel 2023 il Comune ha effettuato una verifica dalla quale è emerso che la superficie tassabile dichiarata da controparte per l'immobile di Indirizzo_1 non era corretta, infatti, rispetto ai mq. 10.155 dichiarati l'Ufficio ne ha rilevati mq.12.409 , e che neanche la tariffa, per la quale la società è rimasta iscritta e ha versato la tassa negli anni in cui ha avuto la disponibilità dell'immobile, era corretta. Di qui l'emissione dell'avviso di accertamento n. 1110.
Precisa il Comune che va distinta l'attività di accertamento della tassa dall'attività di liquidazione della stessa, in quanto solo con riferimento all'attività di liquidazione il dies a quo decorre dal momento del versamento, mentre con riferimento all'attività di accertamento il dies a quo non può che decorrere dal momento in cui il contribuente ha presentato o avrebbe dovuto presentare una dichiarazione fedele.
Nella fattispecie la società ricorrente non ha presentato una denuncia di iscrizione alla tassa fedele pertanto l'illecito contestato si reitera di anno in anno fino a che il contribuente non vi pone fine presentando una denuncia fedele o fino a che il Comune notifichi un accertamento con il quale contesta proprio la dichiarazione.
In riferimento all'illegittimità dell'articolo 14 del regolamento per violazione dell'articolo 1 della Legge
147/2013 e della direttiva 2008/98/CE e alla richiesta di disapplicazione dell'articolo 14 del regolamento
TARI del Comune di Bologna, ai sensi dell'articolo 7 comma 5 del D.Lgs. 546/1992, il Comune ritiene che la contestazione del Regolamento comunale TARI vada effettuata di fronte alla giustizia amministrativa (TAR).
Il Comune rileva che, sulla base di quanto documentato, la società ricorrente, unico soggetto iscritto alla tassa, ha esercitato un'attività imprenditoriale.
Infatti già nel 2000, quando la parte si è iscritta in tassa rifiuti, la società esercitava l'attività di "Residence turistico-alberghiero", come dimostra la visura camerale di quell'anno. E da allora l'attività esercitata nell'immobile è sempre stata la stessa, anche durante il periodo accertato
Nella fattispecie la tariffa da applicare deve essere una tariffa per utenza non domestica e più precisamente quella prevista per le attività ricettive rientranti nella classe 6 dell'articolo 14 del regolamento TARI, tariffa coerente con l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettivo alberghiera, richiesta dalla stessa società ricorrente al Comune di Bologna e rilasciata dal SUAP con Protocollo n.
12913 del 24/01/2002.
L'attività è stata poi cessata il 30/09/2019 per "Trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa".
In data 7/03/2025 la società ricorrente deposita memorie illustrative, con le quali insiste sui motivi indicati nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene la Corte, viste la documentazione in atti e le difese delle parti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e fondato l'avviso impugnato.
In via preliminare il Collegio rileva che nel caso de quo l'avviso di accertamento ha rispettato la funzione di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di permettere al medesimo di predisporre un'idonea difesa.
Sono stati quindi indicati i presupposti di fatto e le circostanze oggetto di valutazione che hanno configurato la pretesa impositiva e permesso al contribuente di predisporre la propria difesa.
Pertanto l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato.
Con riferimento al primo motivo d'impugnazione, la società ricorrente deduce l'intervenuta decadenza dei poteri di accertamento in capo al Comune in relazione al periodo di imposta 2017.
L'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, in relazione al termine di decadenza dell'accertamento, stabilice: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”.
Va quindi rigettata l'eccezione di decadenza con riferimento all'annualità 2017. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Comune di Bologna nelle proprie controdeduzioni, il provvedimento impugnato è stato emesso in data 14/12/2023, quindi entro il termine decadenziale previsto dalla legge cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Infatti, come precisato dal Comune, con riferimento all'attività di accertamento, il dies a quo non può che decorrere dal momento in cui il contribuente ha presentato o avrebbe dovuto presentare una dichiarazione fedele entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è divenuto possessore o o detentore dell'immobile, proprio perché il Comune intende contestare la dichiarazione, non il versamento.
Nella fattispecie la Corte, concordando con quanto affermato dal Comune, rileva che la società non avendo mai presentato una denuncia di iscrizione alla tassa rifiuti ha reiterato l'illecito di anno in anno.
Quindi, con riferimento all'attività di accertamento il dies a quo non può che decorrere dal momento in cui il contribuente ha presentato o avrebbe dovuto presentare una dichiarazione fedele, proprio perché il
Comune intende contestare la dichiarazione.
Pertanto il termine di decadenza per l'accertamento decorre dal momento in cui doveva essere effettuata la corretta dichiarazione e scade al 31 dicembre del quinto anno successivo.
Precisa inoltre il Collegio che, ai sensi del 1 comma dell'art. 67 del D.L. 18/2020, tutti i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori sono stati sospesi per un periodo complessivo di 85 giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020
(emergenza COVID).
La Corte di Cassazione, dirimendo un contrasto giurisprudenziale di merito, con ordinanza del
15-01-2025 n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (marzo/maggio 2020), ma anche con riguardo alle altre attività, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione;
ciò in considerazione dell'espresso richiamo alla previsione generale di cui all'art.12, comma 1, del D. Lgs.
549/2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3 della Legge 212/2000.
Pertanto nel caso de quo, come rilevato dal Comune di Bologna nelle proprie controdeduzioni, non avendo la società presentato denuncia fedele entro il 20-01-2018, come previsto dall'art. 21, comma 3, del Regolamento comunale TARI, il provvedimento impugnato è stato regolarmente notificato in data
14/12/2023, entro il previsto termine di decadenza disciplinato dal comma 161, dell'art. 1, della L.
296/2006; quindi entro il termine decadenziale del 26-03-2024, tenuto conto della sospensione dei termini per accertare connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-192.
Ugualmente da respingere è anche il secondo motivo di censura articolato in ricorso con il quale vengono censurati l'atto impugnato deducendo la circostanza dell'illegittimità dell'art. 14 del Regolamento, per violazione dell'art. 1 della L. 147/2013 e dell'art. 14 della Direttiva 2008/98/ce con richiesta di disapplicazione dell'art. 14 del Regolamento Tari del Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 7, c.
5. del D.
Lgs. n. 546/1992.
Nel merito il ricorso è fondato con riferimento alla tariffa TARI da applicare all'immobile sito in Indirizzo_1
Bologna, consistenza mq. 12.409, per la quale è ravvisabile un'utenza non domestica.
In via preliminare la Corte prende atto della superficie tassabile accertata dall'Ufficio a seguito di verifica della documentazione depositata in Catasto relativa all'Immobile e concorda nella sua determinazione.
Quindi il Collegio rileva che la legge 147/2013 all'articolo 1 commi 651 e 652 definisce i criteri che i Comuni devono seguire nel definire le proprie tariffe.
Il comma 651 prescrive che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”. Il suddetto regolamento prevede che la tariffa sia articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
Il successivo comma 652 stabilisce che "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti."
La Corte rileva che, come risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni del Comune, in particolare dalla visura camerale, la società esercitava già dal 2000 l'attività di “Residence turistico- alberghiere”.
Pertanto correttamente il Comune ha applicato la tariffa per utenza non domestica prevista per le attività ricettive rientranti nella classe 6 dell'articolo 14 del Regolamento TARI. Ciò in coerenza anche con l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettivo alberghiera, richiesta dalla stessa società ricorrente al
Comune di Bologna e rilasciata dal SUAP con Protocollo n. 12913 del 24/01/2002.
In base alle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e conferma l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 1110.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in euro 4.000,00 oltre accessori