Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2017, proposto da EF PA, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Sabaudia (LT), corso Vittorio Emanuele II 5 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.fabiolamacchia@pec.it;
contro
Comune di Sabaudia (LT), in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 5889 del 2 marzo 2017, comunicata il successivo giorno 13, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29299, fasc. n. 395, del 9 dicembre 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di un magazzino e di un locale caldaia e nell’ampliamento di un’unità immobiliare preesistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 27 marzo 2026 il cons. IO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – EF PA con istanza di condono edilizio prot. n. 29299, fasc. n. 395, del 9 dicembre 2004 ha domandato la sanatoria dell’avvenuta realizzazione, senza titolo, di un magazzino e di un locale caldaia e dell’ampliamento del fabbricato preesistente situato in Sabaudia e censito nel locale catasto al foglio n. 123, particella n. 764, intervento da lei ascritto alla tipologia 1, ai sensi dell’art. 32, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326.
L’amministrazione civica quindi, ai sensi dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, con nota prot. n. 32259 del 29 novembre 2016, notificata il 19 dicembre 2016, ha comunicato a S.S. i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza, in relazione al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. 8 novembre 2004 n. 12, in quanto le opere de quibus , non conformi alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, ricadono in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica-ambientale, a vincolo idrogeologico, a vincolo derivante dalla presenza dell’Ente Parco nazionale del Circeo e che è anche inclusa nel perimetro di una zona di protezione speciale dalla delibera di giunta regionale n. 2146 del 19 marzo 1996. Successivamente, in assenza di osservazioni da parte dell’interessato, con nota prot. n. 5889 del 2 marzo 2017, comunicata il successivo giorno 13, l’ente locale ha definitivamente rigettato la citata istanza di condono perché, come già preavvisato, da un lato, l’edificazione abusiva ricade in area sottoposta ad una pluralità di vincoli e, dall’altro, perché non è conforme alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, sì che non è suscettibile di sanatoria ex art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 del 2004, come interpretato dal parere della Regione Lazio prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 12 maggio 2017 e depositato il 6 giugno 2017, S.S. ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione di legge ed eccesso di potere in varie forme, perché, in ragione del ritardo dell’amministrazione nel riscontrare l’istanza di sanatoria, sarebbe maturato un legittimo affidamento del privato al mantenimento degli abusi denunciati, rispetto al quale la motivazione dell’atto nulla deduce;
II) violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, posto che il Comune di Sabaudia, pur evocando la presenza di vari vincoli, non ha acquisito i pareri delle rispettive autorità preposte circa la compatibilità dell’edificato.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare.
2.1 Si premette che a mente dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ;”. Invece, l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., dispone che: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”. La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219).
Sulla base di questa premessa, rileva il collegio che, come appunto già affermato più volte in passato, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., che è mantenuto fermo dall’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa (TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219; sez. I, 11 marzo 2025 n. 194; sez. I, 18 aprile 2023 n. 247; sez. I, 12 dicembre 2022 nn. 941 e 947; sez. I, 2 maggio 2022 nn. 400 e 401; sez. I, 2 marzo 2022 nn. 208 e 209; sez. I, 24 dicembre 2021 n. 699; sez. I, 8 maggio 2021 n. 313). La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata riconfermata dal giudice superiore in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base all’art. 32, commi 26, lett. a) e 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 ” dell’all. 1 del medesimo decreto-legge (c.d. abusi maggiori) “ realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area ”, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1 (Cons. Stato, sez. VII, 22 ottobre 2025 n. 8211; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; sez. VI, 17 novembre 2025 n. 8969; sez. II, 18 settembre 2025 n. 7371).
Nella specie, dall’esame della domanda di condono versata in atti da parte ricorrente si evince che la sanatoria richiesta riguarda un abuso di tipologia 1, venendo in questione le seguenti opere: ampliamento della cucina, realizzazione della zona pranzo, del terrazzo al primo piano sopra il patio, del magazzino e del locale caldaia, oltre a difformità della struttura architettonica non valutabili in termini di superficie e di volume. Pertanto, l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza dei vincoli dapprima citati come circostanza ostativa di per sé sola sufficiente ad escludere la condonabilità dell’illecito di cui è causa; illecito che, come detto, non consiste in opere minori non comportanti un incremento di superficie e di volume.
2.2 Quanto sopra comporta l’infondatezza di ambo le censure proposte.
Infatti, in merito al primo motivo di ricorso, il diniego di condono assunto è un provvedimento vincolato il quale, dal punto di vista della motivazione, non richiede particolari approfondimenti sull’esistenza di un interesse pubblico alla sua adozione, che è identificabile in quello al buon uso del territorio comunale; né l’autore di un abuso edilizio è portatore di alcun affidamento giuridicamente tutelabile al mantenimento dell’opera illecita che debba essere preso in esame dall’amministrazione al fine di motivare circa la prevalenza del contrapposto interesse pubblico al ripristino della legalità violata nell’uso del territorio a scopo edificatorio (TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 n. 215).
Invece, quanto alla mancata acquisizione dei pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, sollevata con il secondo ordine di censure, rileva il collegio che detti pareri vanno acquisiti soltanto per la sanatoria degli illeciti c.d. minori che possono accedere al condono, vale a dire di quelli ascrivibili alle tipologie 4, 5 e 6, mentre nella vicenda all’esame l’abuso posto in essere da S.S. rientra nella tipologia 1 e, quindi, è ex se escluso dalla condonabilità.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e da respingere.
3. – Non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituito il comune risultato vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IO NO, Consigliere, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO