Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
Nel caso in cui lo stato di mente dell'imputato appaia tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico e sia del pari necessario mantenere nei suoi confronti la custodia cautelare, il giudice ordina, ai sensi dell'art. 73 comma terzo cod. proc. pen., che la misura sia eseguita nelle forme di cui all'art. 286 cod. proc. pen., mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i necessari provvedimenti per prevenire il pericolo di fuga ovvero, in alternativa, può disporre l'assegnazione dell'imputato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici (art. 111 comma quinto d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento sull'ordinamento penitenziario), ma in nessun caso l'imputato può essere assegnato ad un ospedale psichiatrico giudiziario, tipica misura di sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2003, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/12/2003
1. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 2320
3. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 037356/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR AG, N. IL 03/05/1956;
avverso ORDINANZA del 08/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Sost. Proc. Gen. Dr. Febbraro Giuseppe per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Silvio Galluzzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 8.7.2003 il Tribunale di Sassari, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, annullava l'ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania del 9 giugno precedente, che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura della ASL di Sassari, e ripristinava nei confronti di UR ST la custodia in carcere presso idonea struttura di ospedale psichiatrico giudiziario.
Il Tribunale della libertà osservava che erroneamente il Tribunale di Tempio Pausania aveva ritenuto che le condizioni del UR fossero incompatibili con la detenzione in carcere ex art. 275, co. 4 ter, c.p.p., travisando le risultanze della perizia;
il perito aveva riscontrato che il detenuto era affetto da uno stato depressivo non accompagnato da elementi psicotici gravi, caratterizzato da un rischio suicidario concreto ed aveva precisato che tale condizione richiedeva un "ambiente psichiatrico ospedaliero strutturato idoneo a garantire, attraverso vigilanza, approfondimenti diagnostici, cure psichiatriche, interventi farmacoterapeutici, psicologici e psicosociali, la riduzione del passaggio all'atto del suicidio", tale ambiente - osservava il Tribunale - poteva consistere tanto in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura quanto in un ospedale psichiatrico giudiziario;
dunque anche un ambiente strettamente carcerario, quale l'ospedale psichiatrico giudiziario, non era incompatibile con lo stato di detenzione. Il Tribunale di Tempio Pausania - continuava il giudice della libertà - aveva trascurato che sussistevano nella specie eccezionali esigenze di cautela sociale, essendo il UR chiamato a rispondere, quale capo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (con due episodi di detenzione di oltre 60 kg. di eroina), avendo il medesimo numerosi, gravi ed anche specifici precedenti penali, ed avendo ripreso il traffico di stupefacenti non appena ottenuta, in relazione ad una condanna definitiva, la scarcerazione per affidamento al servizio sociale;
tali esigenze, ad avviso del Tribunale della libertà, dovevano prevalere su quelle di cura.
Ricorre per Cassazione l'imputato lamentando violazione di legge e difetto di motivazione. La misura disposta non sarebbe consentita dalle norme vigenti laddove individua il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario quale misura disposta in sede cautelare pur essendo egli pienamente capace di intendere e di volere;
comunque il provvedimento non indica le ragioni per le quali è stata ritenuta unica misura opportuna quella della custodia in carcere piuttosto che gli arresti domiciliari in luogo di cura accompagnati dal piantonamento. Con una successiva memoria si sottolinea altresì che sono stati trascurati gli effetti che il disposto ricovero in OPG, non accettato dal UR, poteva avere sulle condizioni depressive dell'imputato, aggravando il rischio suicidario (dimostrato da cinque precedenti tentativi) nonché la circostanza che in tal modo l'imputato sarebbe stato privato della possibilità di assistere al dibattimento, nonostante fosse stato ritenuto capace di parteciparvi. Il ricorso è fondato.
Nel ripristinare la custodia cautelare in carcere con ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario il Tribunale di Sassari ha posto in essere un provvedimento non consentito dall'ordinamento. Infatti ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.p. quando lo stato di mente dell'imputato rende necessaria la cura in ambito psichiatrico ed altresì deve essere mantenuta la custodia cautelare dell'imputato, la misura deve essere eseguita nelle forme dell'art. 286 stesso codice e cioè mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. In alternativa, come già ritenuto da questa Corte (sez. 1^ 22.10.93, n. 4374) può anche disporsi ai sensi dell'art. 111, comma quinto, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), l'assegnazione dell'imputato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici.
Nessuna disposizione consente invece che l'imputato possa essere assegnato ad un ospedale psichiatrico giudiziario, e cioè che possa essere disposta una tipica misura di sicurezza (art. 215 n. 3 c.p.) della quale anche l'applicazione provvisoria (art. 206 c.p.) è subordinata alla prevedibile applicazione in sede definitiva della misura stessa e cioè, per quanto qui interessa, ad un proscioglimento dell'imputato per infermità psichica che, allo stato, non sembra ipotizzabile.
Si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sassari che nella nuova valutazione, ove ritenga di dover ripristinare la custodia in carcere, terrà conto di quanto sopra osservato.
P.T.M.
La Corte:
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sassari.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004