Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12440 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 2440 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPRE A Procura ad litem SEZIONE TERZA CIVILE Requisiti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14530/01 Presidente - Dott. Vittorio DUVA 18819/01 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE 26322 Cron. Dott. Michele LO PIANO Consigliere 3308 Rep. Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Ud. 11/12/02 Consigliere - Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: SRL, in persona del suo rappresentante AUTEN legale, pro tempore, EN RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato RUGGIERO VITALE, difesi dall'avvocato RO O' il quale sta in giudizio anche in proprio, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
OY IT ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante Edoardo Riccio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio2002 2508 dell'a vvocato GIOVANNI CASCINO, difesa dall'avvocato 1 RA CASTRONOVO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IO OS, BO NG, BO OL, PO RA;
intimati - e sul 2° ricorso n° 18819/01 proposto da: IO OS, BO NG, BO OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, difesi dall'avvocato MARIO PRENNA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
AUTEN SRL, EN RA, O' RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato RUGGIERO VITALE, difesi dall'avvocato RO MARANO, il quale sta in giudizio anche in proprio, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè
contro
OY IT ASSIC SPA, PO RA;
- intimati avversO la sentenza n. 477/01 del Tribunale di TARANTO, III SEZIONE CIVILE EMESSA IL 22/11/2000, depositata il 31/01/01; rg.145/2000, 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato O' RO;
udito 1'Avvocato MASTROBUONA SEBASTIANO (per delega Prenna Mario); avv. 1'Avvocato CASCINO GIOVANNI (per delga avv. udito Castronovo); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per Generale Dott. il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo A seguito di sinistro automobilistico verificatosi in data 10.9.95 sulla statale 106 tra l'auto Lancia Thema tg TO 31208 G condotta da EN SC, depositata in conto-deposito per la vendita presso srl NO, e la auto Citroen tg.TA 442630 di pro- prietà di AR RI, condotta da UP SC, la srl NO convenne in giudizio, avanti il giudi- ce di pace di Taranto, costoro e la LO Italico spa, assicuratria dell'auto della convenuta, perass.ni il relativo risarcimento del danno, specificando che do- po il sinistro il UP SC aveva riconosciuto la sua esclusiva responsabilità, sottoscrivendo la consta- tazione amichevole di incidente. 3 Dei convenuti si costituiva in giudizio solo M l'assicuratore che in via principale i̇stava per il ri- getto della domanda perché infondata e in subordine per l'applicazione della presunzione ex afrt.2054 co.2° C.C. Con sentenza n.629/99 il giudice adito dichiarava che il sinistro sera verificato per responsabilità esclusiva del UP e condannava costui in solido con la AR al pagamento in favore dell'attrice della som- ma di £.
6.640.606 a titolo risarcitorio, oltre rivalu- tazione ed interessi legali al 2% e alle spese di lite liquidate in complessive £ 3.962.838, oltre IVA e CAP, da distrasi in favore del difensore dell'attrice avv. Roberto Marano quale anticipatario. Proponeva appello l'Autoarmentano srl con atto no- tificato il 17.1.2000 agli eredi di AR RI, nel frattempo deceduta, al UP e alla LO Italico spa. Il tribunale di Taranto in composizione monocratica con sentenza n.477/01 depositata in data 31.1.01 così decideva! a) dichiarava inammissibile l'intervento in appello di EN SC;
b) dichiarava la carenza di mandato da parte degli avv.ti Mario e Giuseppe Prenna e nulla l'attività di- fensiva svolta da costoro in nome e per conto di IO 4 SA, BO RIngela e BO LE, (eredi della defunta AR RI); c) accoglieva l'appello della Autoarmentano spa per ciò che atteneva alla rivalutazione e gli interessi sulla somma liquidata dal primo giudice;
d) determinava le spese legali sostenute dall'appellante e le compensava per 2/3 ponendo la re- stante parte a carico di UP SC e degli eredi di AR RI, attribuendole agli avv.ti Roberto Ma- ranò e RI Beatrice Maranò; e) condannava l'NO srl, EN France- SCO e l'avv. Roberto Maranò al rimborso delle spese di dalla LO Italico spa in grado lite sostenute d'appello. Per la cassazione della decisione ricorrono l'NO spa, EN SC e l'avv. Rober- to Maranò esponendo quattro motivi. Resistono con controricorso la LO Italico spa e e ricorso con controricorso incidentale basato su due motivi Amo- dio SA vedova di BO Cesare, BO RIngela e BO Er- cole. Motivi della decisione I due ricorsi, quello principale e quello inciden- tale, vanno riuniti a sensi dell'art335 cpc riguardando la stessa sentenza. 5 Assume valore pregiudiziale la questione introdotta con il primo motivo del ricorso incidentale, perché at- tiene alla valida costituzione del contraddittorio nel giudizio d'appello. Si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83,156,157 cpc-519,565,1361 e segg.c.c., nonché contraddittorietà di motivazione in relazione alll'art. 360 nn. 3 e 5 cpc nel punto in cui la sentenza impugna- ta ha ritenuto la carenza di mandato dei difensori di AM SA, BO RIngela e BO LE asserendo: "va rilevata la carenza di mandato degli avvocati Mario e Giuseppe Prenna, poiché nella comparsa di costituzione e risposta, dopo la sottoscrizione dell'atto da parte dell'avv. Mario Prenna, vi sono tre sottoscrizioni con a fianco la dicitura -sottoscrizione per mandato-, che risulta poi essere a margine della pagina preceden- te, con sotto la dicitura -la sottoscrizione è in calce alla comparsa e quindi osservando: "Non può in sostan- za ritenersi espressa chiaramente la volontà degli ap- pellati di aver conferito alcuna procura per il presen- te giudizio. Da ciò consegue la nullità dell'attività difensiva svolta in nome e per conto di AM SA, BO RIngela e BO LE". Si sostiene al riguardo che la volontà degli ap- pellati AM e BO di conferire agli avvocati Prenna 6 il mandato di rappresentarli e difenderli è esplicita- mente manifestata con la firma posta in calce all'atto sia perché la sottoscrizione ivi effettuata si riferi- sce all'integrale contenuto dell'atto, comprensivo an- che della procura, e sia perché è chiaro e intelligibi- nell'epigrafe dell'atto stesso l'intenzione degli le appellati di conferire il mandato ai due menzionati professionisti. Il motivo è fondato. Nessuna nullità è possibile ravvisare nel fatto che la procura scritta a margine della comparsa di costituzione non porta le firme di sottoscrizione dei soggetti conferenti, bensì l'indicazione che la medesime sono state apposte in calce allo stesso atto, in quanto l'atto in sé portando le firme di sottoscrizione sia delle parti sia del di- fensore esprime in maniera inequivocabile la volontà delle stesse di farsi rappresentare ed assistere dallo stesso difensore e la firma di costui apposta in calce allo stesso atto ha il duplice scopo di sottoscrizione dell'atto stesso e di certificare l'autografia del man- dato. Ed invero, secondo il combinato disposto degli artt.83 e 125 cpc due sono i requisiti fondamentali per l'esistenza e la validità della procura: l'uno è che la medesima faccia corpo con l'atto e l'altro che sia ap- 7 posta su di un atto da depositarsi prima della costitu- zione. Orbene, il fatto che lo stesso atto è stato deposi- tato prima della costituzione in giudizio di AM BO RIngela e BO LE e la controparte non SA, ha sollevato specifica contestazione sulla regolarità del mandato lascia, invece, ritenere che l'atto, per l'idoneità dell'atto stesso, ha raggiunto lo scopo di instaurare un valido contraddittorio fra le parti in causa (Cass.civ. 4206/98, 10065/96, 3309/899). L'accoglimento del primo motivo di ricorso inciden- tale comporta l'assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso incidentale nonché, del ricorso princi- pale;
consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazio- ne, ad altra sezione del tribunale di Taranto.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbiti il secondo mo- tivo del ricorso incidentale nonché il ricorso princi- pale;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma addì 11.12.02 Il Consigliere relatore Il Presidente Vittorio مسيرة DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 AGO 2003 puu! 8 S TE VO TI IL CANCELLIERE C1 EN Battista