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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6554 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Michele Loy e Diego Loy, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 20/07/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Isili.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/07/2010 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1 di Isili, anno 2010, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il Sig. (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...] e la Sig.ra C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.05.1979, matrimonio civile celebrato in Isili il 20/07/2010 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune di Isili (CA) dell'anno
Pag. 2 di 3 2010, atto n. 1 p. I Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Dichiarare il Sig. tenuto a corrispondere il contributo di € CP_1
1.000,00 (mille/00) per il mantenimento della figlia, importo da versare a
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale in base Parte_1 agli indici ISTAT maturata e maturanda, oltre il 50% delle spese straordinarie che saranno condivise secondo la delibera del Consiglio
Nazionale Forense del 29/11/2017.
3) Dichiarare il Sig. tenuto a corrispondere il contributo di € 100,00 CP_1
Part (cento/00) a titolo di assegno divorzile in favore della signora rivalutabile annualmente come per legge.
4) I sottoscritti dichiarano di aver definito in tal modo ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6554 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Michele Loy e Diego Loy, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 20/07/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Isili.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/07/2010 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1 di Isili, anno 2010, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il Sig. (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...] e la Sig.ra C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.05.1979, matrimonio civile celebrato in Isili il 20/07/2010 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune di Isili (CA) dell'anno
Pag. 2 di 3 2010, atto n. 1 p. I Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Dichiarare il Sig. tenuto a corrispondere il contributo di € CP_1
1.000,00 (mille/00) per il mantenimento della figlia, importo da versare a
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale in base Parte_1 agli indici ISTAT maturata e maturanda, oltre il 50% delle spese straordinarie che saranno condivise secondo la delibera del Consiglio
Nazionale Forense del 29/11/2017.
3) Dichiarare il Sig. tenuto a corrispondere il contributo di € 100,00 CP_1
Part (cento/00) a titolo di assegno divorzile in favore della signora rivalutabile annualmente come per legge.
4) I sottoscritti dichiarano di aver definito in tal modo ogni questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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