Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2025, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Porcelluzzi e Angela Monterisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- Tribunale di -OMISSIS- Sez. Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. CA Dibello e udito l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la signora -OMISSIS- -OMISSIS-, nella qualità di soggetto beneficiario delle provvidenze economiche previste dalla legge 210 del 1992, in quanto affetta da epatite cronica derivante da emotrasfusioni durante un ricovero ospedaliero, ha adito il Tar per ottenere l’attuazione delle statuizioni di cui alla sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 13 settembre 2022, passata in giudicato e notificata il 21 aprile 2023.
1.1. - Con la sopra citata pronuncia, il Tribunale di -OMISSIS- – sezione lavoro – ha accolto in parte il ricorso della signora -OMISSIS- inteso al conseguimento, tra l’altro, del cd. indennizzo aggiuntivo ex lege 210 del 1992 e per l’effetto “ dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere un indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7 della l. 210/1992 nella misura del 10% di quello in godimento e condanna parte resistente alla corresponsione di quanto dovuto a detto titolo a partire dal 01.06.2022 (primo giorno del mese successivo all’accertamento della patologia) oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge; rigetta per il resto la domanda; compensa integralmente le spese processuali tra le parti; pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente”.
2.- Ha dedotto, l’interessata, che malgrado il passaggio in giudicato della sopra citata pronuncia giurisdizionale – come si desume dalla relativa attestazione- e la sua notificazione ai fini dell’esecuzione, l’Amministrazione resistente non si è conformata alle statuizioni di condanna in essa recate.
3.- La ricorrente ha pertanto chiesto che il TAR adito ordini al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, il compimento di tutti gli atti necessari a dare piena ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- Trib. -OMISSIS- Sez. Lavoro pubblicata il 13.9.2022, R.G.n.-OMISSIS-, in relazione alla parte del decisum avente ad oggetto la sorte capitale (indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, L. n.210/92) ed i relativi accessori di legge, nominando sin da ora, ove occorra, un commissario ad acta, che provveda in caso di perdurante inadempimento del ministero della Salute.
4.- Il Ministero della salute si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con atto depositato in data 24 marzo 2025.
5.- Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 la controversia è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
5.1.- Sussistono, in particolare, i presupposti per ordinare al Ministero intimato di dare piena esecuzione alle statuizioni di condanna che la sentenza di cui si controverte reca in favore della signora -OMISSIS- -OMISSIS-: a) l’azione di ottemperanza può infatti essere proposta, ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lettera c) del codice del processo amministrativo, per conseguire l’attuazione, tra le altre pronunce giurisdizionali, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; b) la sentenza di cui si discute non è autoesecutiva dal momento che la piena attuazione del giudicato richiede un’attività collaborativa da parte della P.a.; c) è in ultima analisi decorso l’ulteriore termine di 120 giorni previsto dall’articolo 14 del decreto legge 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997 per consentire alle PP.aa. di adempiere alle obbligazioni pecuniarie.
6.- Alla stregua di quanto esposto, deve ordinarsi al Ministero della salute di dare ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- – sez. Lavoro, in relazione alla parte del decisum avente ad oggetto la sorte capitale (indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, L. n.210/92) ed i relativi accessori di legge così come richiesto, nel termine di giorni 60 dalla notificazione della presente sentenza o della sua comunicazione in via amministrativa.
7.- Ritiene il Collegio di non nominare allo stato il Commissario ad acta dal momento che il Ministero della salute ha trasferito alla Regione Puglia le competenze in materia di indennizzi ex lege 210 del 1992 in forza del d.P.C.M. 13 novembre 2000, e che pertanto pare opportuno che l’Ente regionale disponga del tempo necessario a provvedere.
8.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
-ordina al Ministero della salute di dare attuazione al giudicato portato dalla sentenza di cui in motivazione, limitatamente alla parte del decisum avente ad oggetto la sorte capitale (indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, L. n.210/92) ed ai relativi accessori di legge nel termine di giorni 60 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
-dispone che il Ministero della salute provveda a tutti gli adempimenti occorrenti ai fini del pagamento delle somme di cui sopra;
-condanna il Ministero della salute al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della ricorrente nella complessiva misura di € 800,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della signora -OMISSIS- -OMISSIS-.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA NO, Presidente
CA Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Dibello | MA NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.