Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 8681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8681 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10990/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10990 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IM EP RD, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via CE Denza 3;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CE AZ, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza, adottato in data 2.7.2024 e notificato dal Comando regionale Sicilia in data 6.8.2024, con cui, in relazione al giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente la valutazione per il 2024, a scelta, dei Tenenti colonnelli in servizio permanente, il ricorrente è stato giudicato “idoneo posizione in graduatoria 58°/68°, con il punteggio finale di 25,83, posizione non utile per la promozione in graduatoria, nonché
2. della graduatoria di merito dei tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione del ruolo normale per l’anno 2024, pubblicata con il provvedimento sopra indicato;
3. del verbale delle operazioni compiute (C.S.A del 2.7.2024);
4. di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente all’avanzamento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GI MO PP il 15\1\2025:
- degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. EP Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente, Tenente Colonnello s.p.a.d. (servizio permanente a disposizione), ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado di colonnello in servizio permanente s.p.a.d. per l’anno 2024, in forza del quale è risultato idoneo non promosso, collocato al 580 posto della graduatoria di merito, con il punteggio di 25,83/30.
A fondamento del gravame, integrato da motivi aggiunti a seguito di accesso agli atti, ha fatto valere due motivi di ricorso come di seguito rubricati:
1. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti in senso relativo ed assoluto. Eccesso di potere per insufficiente e inadeguata attività istruttoria. Eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ai giudizi formulati in favore del controinteressato. Illogicità e irragionevolezza del giudizio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1093 del COM, nonché degli Artt. 705 - 709 del DPR 90/2010 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 19 marzo 2001 n.69 recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
2. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/’90 e dell’art. 1032, 1058 e1059 D. Lgs 66/2010 (ex L. 212/1983). Eccesso di potere per motivazione illogica, errata, irragionevole e contraddittoria. Eccesso di potere per violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità. Valutazione arbitraria ed apparente.
2. L’Amministrazione si è costituita per resistere al gravame.
3. All’esito dell’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ai fini dello scrutinio del gravame occorre preliminarmente ricordare che i criteri per effettuare le valutazioni dei candidati nei giudizi di avanzamento sono contenuti nell’articolo 21 del d.lgs. 19 marzo 2001 n. 69, il quale, al comma 4, impone alla Commissione Superiore di avanzamento di prendere in considerazione i seguenti aspetti: “ a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell’Amministrazione ”.
Le modalità ed i criteri applicativi delle disposizioni di legge afferenti alle procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza, inclusa quella appena citata, sono poi specificate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre 2007, n. 266, del quale, in particolare, vengono in rilievo, le seguenti previsioni:
- art. 9 “qualità professionali”: “ 1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, è effettuata considerando tutti gli elementi desumibili dalla documentazione di cui all’articolo 2 e, in particolare:
a) le benemerenze di guerra e di pace;
b) gli incarichi di comando, le attribuzioni specifiche e i servizi prestati presso i reparti e in imbarco;
c) gli incarichi di particolare responsabilità, ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali;
d) l’incarico rivestito all’atto della formazione dell’aliquota di valutazione;
e) le specifiche attitudini e la versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d’impiego;
f) le sanzioni disciplinari;
g) le ricompense di ordine morale, anche avendo riguardo alla loro distribuzione nel corso dell’intera carriera e alle relative motivazioni;
h) la motivazione al lavoro, quale espressione dell’interesse diretto agli obiettivi istituzionali e della conseguente partecipazione al loro perseguimento con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio ”;
- art.10 “rilevanza degli incarichi”: “ 1. Per la valutazione di cui all’articolo 9, è attribuita preminenza agli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e alle attribuzioni specifiche, previsti dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001, rispetto agli altri incarichi eventualmente conferiti.
2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali, particolare rilevanza è attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano elevata autonomia decisionale e responsabilità nei settori del personale, operativo e logistico-amministrativo, soprattutto se diversificati per sede e tipologia.
3. Particolare rilevanza è attribuita agli incarichi che rivestono un elevato ruolo strategico e caratterizzati dall’unicità della funzione.
4. Nella valutazione può tenersi conto delle qualificate e singolari conoscenze e/o specializzazioni tecnico-operative di specifico interesse per l’Amministrazione nonché delle attività di servizio che abbiano dato particolare lustro all’Istituzione.
5. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto ”;
- art.11 “qualità intellettuali e di cultura”: “ 1. La personalità intellettuale e culturale dell’ufficiale è valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza e all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.
2. Con riguardo a quanto stabilito al comma 1, costituiscono, in particolare, elementi da valutare:
a) l’iter formativo;
b) i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l’aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale;
c) gli altri corsi in Italia e all’estero;
d) i titoli culturali;
e) la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata;
f) le pubblicazioni.
3. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria costituisce titolo per l’avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti ”;
- art. 12 “attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore”: “ 1. La valutazione dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione, è condotta considerando le peculiari prestazioni richieste per il concreto esercizio delle funzioni connesse al nuovo grado, attraverso l’analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare:
a) gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l’esperienza acquisita e i risultati conseguiti;
b) specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni d’impiego”.
- art. 13 “tendenza di carriera”: “1. Fermo restando il principio dell’autonomia dei giudizi di avanzamento di cui all’articolo 3, costituisce elemento di valutazione la tendenza di carriera, da intendersi come andamento complessivo della progressione di carriera.
2. La tendenza di carriera è valutata con riferimento agli esiti:
a) del corso di formazione presso l’Accademia e degli altri corsi che costituiscono titolo per l’avanzamento, con particolare attenzione alla posizione conseguita nella relativa graduatoria di merito di fine corso;
b) delle valutazioni per la promozione ai gradi per i quali l’avanzamento ha luogo a scelta e della posizione conseguita dall’ufficiale nella relativa graduatoria di merito.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, le capacità e le attitudini risultanti dagli elementi di cui al comma 2 sono confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall’ufficiale durante il successivo impiego ”.
Occorre inoltre rilevare che i predetti criteri sono stati ulteriormente dettagliati, per ciò che attiene alla presente procedura, con il verbale della C.S.A. del 2 luglio 2024, all’allegato 2.
In particolare al punto 2 del predetto verbale, rubricato “CRITERI PARTICOLARI” si legge quanto segue:
“ a. Documentazione caratteristica e matricolare.
Particolare rilevanza sarà riconosciuta ai dati desumibili dalla documentazione personale, relativamente alle qualità morali, di carattere, fisiche e professionali e di cultura, nonché alle tendenze di carriera e all’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore.
Per quel che concerne i documenti caratteristici, ferma restando l’analisi dei giudizi espressi per le qualità fisiche, morali, di carattere, fisiche e professionali, nonchè intellettuali e culturali, sarà riservato particolare rilievo alle qualifiche finali attribuite dall’ultima autorità intervenuta nella relazione dei documenti, secondo la rilevanza e la durata di ciascuna, apprezzando altre eventuali aggettivazioni laudative espresse nei giudizi.
Si terrà inoltre conto della flessione dei giudizi caratteristici:
- in relazione al grado rivestito;
- specialmente se si concretizzi nel passaggio da una qualifica superiore ad una inferiore;
- avuto riguardo alla perdita delle aggettivazioni laudative della qualifica apicale.
Assumeranno prevalenza le qualifiche ottenute nel grado rivestito al momento dello scrutinio, con particolare riferimento a quelle concernenti l’ultimo anno, specie se conseguite in incarichi di comando operativo o in incarichi di particolare rilievo.
b.) Periodi di comando.
Saranno apprezzati i periodi di comando, specie se diversificati per sede e tipologia, che abbiano comportato autonomia decisionale e connessa responsabilità nei settori del personale, operativo, logistico-amministrativo.
c). Incarichi di particolare rilievo.
Considerata l’importanza rivestita dagli incarichi di Stato Maggiore, soprattutto da quelli esplicati in posti chiave dell’Amministrazione per la prevalenza connessa tanto al ruolo strategico che all’unicità dell’incarico, sarà particolarmente apprezzato per l’avanzamento l’impiego in funzioni di peculiare responsabilità presso il Comando Generale.
La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto.
d. Incarichi specialistici e qualità di carattere straordinario.
Saranno altresì apprezzate qualificate e singolari conoscenza e/o specializzazioni tecnico-operative di specifico interesse per l’Amministrazione nonché incarichi attribuiti a livello interforze e/o internazionale e attività di servizio o comunque ad esso connesse che abbiano dato particolare lustro all’Istituzione.
e. Titoli.
Sarà particolarmente apprezzato, anche in relazione all’esito dei corsi, il possesso di titoli considerati dalla legge preferenziali per l’avanzamento, tra cui sarà data preminenza a quello conseguito al termine del Corso Superiore di Polizia Tributaria (t.ST) ovvero del Corso Superiore di Polizia Economico Finanziaria (t. SPEF), poi a quello acquisito presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia (t.SFP) o all’esito del Corso di Stato Maggiore Interforze (t.ISSMI). Sarà altresì apprezzata la frequenza al corso IASD.
A parità di titoli, la conoscenza accertata delle lingue estere, comporterà l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, con privilegio per i gradi di conoscenza più elevati.
f. Onorificenze e ricompense.
- Medaglie.
Sarà data rilevanza alle ricompense al valore, ferma restando la preminenza di quelle al Valor Militare.
- Encomi.
Gli encomi e gli elogi saranno valutati sia in relazione alla gerarchia di valore tra gli stessi (…) sia in base alla particolare rilevanza del comportamento premiato, alla luce della motivazione, avuto riguardo alla loro distribuzione nell’arco della carriera dell’ufficiale e alla loro eterogeneità motivazionale.
g. Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
Si procederà all’apprezzamento della visione di insieme degli elementi desumibili dalla documentazione personale.
L’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore sarà anche valutata con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione, considerando le peculiari prestazioni richieste per il concreto esercizio delle funzioni connesse con il nuovo grado.
h. Tendenze di carriera.
La tendenza di carriera degli ufficiali sarà valutata così come desumibile dagli esiti:
- del corso di formazione presso l’Accademia e degli altri corsi che costituiscono titolo per l’avanzamento, con particolare attenzione per la posizione assunta dall’Ufficiale al termine del corso;
- delle valutazioni per la promozione ai gradi per cui l’avanzamento ha luogo a scelta e della posizione assunta dall’ufficiale nella graduatoria di merito nell’anno della promozione.
3. ULTERIORI CRITERI
Ai fini della valutazione del complesso delle caratteristiche e degli elementi della personalità di ogni valutando, sarà particolarmente considerata la figura dell’ufficiale che presenti un quadro armonico di tutte le qualità oggetto di valutazione.
A parità di qualità complessive la Commissione considererà preminenti le consolidate qualità professionali degli ufficiali in possesso di maggiore anzianità di grado e di servizio, nonché già valutati per l’avanzamento al grado superiore ”.
5. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene utile ribadire che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione di avanzamento è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell’acquisizione di fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell’apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque ovvero se sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall’adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest’ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (Cons. St., sez. II, 23/01/2023, n. 747).
La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato come non possano essere scissi i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile: l’oggetto dell’esame del giudice non è il singolo o più elementi del curriculum del candidato, ma la valutazione complessivamente effettuata dalla commissione, potendo la mancanza di qualche titolo o requisito da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di requisiti e titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione di avanzamento (Cons. St., sez. IV, 10/11/2011, n. 5941).
6. Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
7. Con un primo motivo di gravame la parte lamenta che “ dall’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, effettuato nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, emerge per tabulas l’incoerenza macroscopica della valutazione (e quindi del punteggio assegnato), facilmente evincibile dalle argomentazioni che seguono …
Con riferimento alla lettera b), è stato riportato che “ le qualità professionali, con particolare riferimento al grado rivestito, sono di livello “valido” ” … il giudizio “valido”, di carattere non apicale è inferiore alle qualità del ricorrente … laddove il RD per gli incarichi ricoperti e le funzioni svolte avrebbe meritato ben altro giudizio, posto che
-con riguardo alla versatilità, si è distinto per aver ricoperto vari incarichi di comando in ambito operativo, addestrativo, di staff e logistico-amministrativo, tutti di particolare responsabilità…
-con particolare riferimento all’incarico rivestito all’atto della formazione dell’aliquota di valutazione, vanno menzionati gli incarichi … di Capo Gestione Amministrativa e Funzionario Delegato (il primo già sostenuto alla sede di Bologna) .
Con riferimento alle qualità di cui alla lett. c): “ Le qualità intellettuali sono di livello buono” … il giudizio “di livello buono” non è coerente:
con il riconoscimento dell’”ottimo” profitto conseguito all’esito dei corsi sostenuti;
con il conseguimento di due lauree,
con l’abilitazione all’esercizio della professione forense,
con l’intensa attività di insegnamento …,
con il giudizio apicale espresso nelle note caratteristiche ”.
8. La censura non risulta persuasiva.
Il giudizio non apicale (“ livello valido ”) espresso dalla Commissione con riferimento al criterio di cui alla lettera b), riguardante le qualità professionali del ricorrente, è in linea rispetto alle risultanze della documentazione caratteristica e ai criteri di valutazione prima illustrati.
A tale riguardo va sottolineato che:
- il ricorrente ha subìto le seguenti flessioni di giudizio per le voci interne delle schede valutative in relazione al criterio di valutazione avente ad oggetto le "Qualità professionali": nel grado di tenente: " rapporti con le Autorità " (el periodo dal 14 agosto 1997 al 13 agosto 1998); nel grado di capitano: " capacità didattica, educativa ed addestrativa " (nel periodo dal 27 agosto 2003 al 26 agosto2004) e " capacità organizzativa " (nel periodo dal 27 settembre 2004 al 28 giugno2005);
- è vero che il ricorrente ha conseguito 23 attribuzioni premiali (di cui 6 encomi semplici, 16 elogi e 1 encomio solenne), tuttavia è anche vero che 16 ricompense (4 encomi semplici e 12 elogi) risultano concentrate esclusivamente in un unico segmento temporale (compreso tra il 2000 e il 2004) e sono motivate con riferimento all’apporto fornito dal ricorrente in attività riconducibili unicamente al settore addestrativo. Il ricorrente quindi - diversamente da quanto sostenuto nel ricorso - non meritava una valutazione apicale in quanto i criteri di valutazione davano rilevanza alla distribuzione dei riconoscimenti nell’arco della carriera e alla loro eterogeneità motivazionale (“ Gli encomi e gli elogi saranno valutati sia in relazione alla gerarchia di valore tra gli stessi … sia in base … alla loro distribuzione nell’arco della carriera dell’ufficiale e alla loro eterogeneità motivazionale ”);
- neppure la considerazione degli incarichi ricoperti rivela una macroscopica erroneità dell’avversato giudizio reso dalla Commissione di avanzamento, sia perché i criteri di valutazione prevedevano che “ la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto ”, sia perché il ricorrente, nel periodo in cui ha svolto le funzioni di Capo Ufficio Logistico del Re.T.L.A. Sicilia – sulle quali ha posto l’accento nel formulare la censura - ha riportato alcune flessioni delle voci interne delle schede valutative (" capacità di sintesi " e " capacità di ideazione ", come risulta dalla scheda di valutazione relativa al periodo 1° ottobre 2021 - 30 agosto 2022), conseguendo giudizi non apicali che sono stati confermati anche nella successiva scheda valutativa (concernente l’arco di tempo dal 31 agosto 2022 al 30 settembre 2023), che costituisce l’ultimo documento caratteristico oggetto di scrutinio da parte della Commissione.
9. Anche in relazione al giudizio non apicale (“ livello buono ”) espresso dalla Commissione con riferimento al criterio di cui alla lettera c), riguardante le qualità intellettuali, il Collegio ritiene che le allegazioni della ricorrente non facciano emergere, con la dovuta evidenza, alcuna palese inattendibilità della valutazione tecnica compiuta.
Risultano, invero, ostative all’assegnazione di un giudizio di carattere apicale (desiderato dal ricorrente) le seguenti risultanze matricolari che emergono dalla documentazione caratteristica:
a) il ricorrente ha subito nel corso della carriera, in relazione al criterio di valutazione in questione, le seguenti flessioni di giudizio per le voci interne delle schede valutative:
- nel grado di capitano: " capacità di espressione scritta " (nel periodo dal 1° novembre 2000 - 31 ottobre 2001);
- nel grado attualmente rivestito di tenente colonnello, ove sono state revisionate in peius : " capacità di analisi " (nel periodo dal 23 agosto 2015 - 24 agosto 2016 e nel periodo dal 1° ottobre 2021 -30 agosto 2022); " capacità di sintesi " (nel periodo dal 1° ottobre 2021 - 30 agosto 2022); " capacità di ideazione " (nel periodo dal 1° ottobre 2021 - 30 agosto 2022);
b) il ricorrente non vanta un livello di conoscenza delle lingue straniere;
c) è vero che il ricorrente ha svolto in carriera n. 47 incarichi di insegnamento, tuttavia è anche vero che la quasi la totalità delle docenze espletate si riferisce al periodo in cui il medesimo ha prestato servizio presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila: pertanto il dato relativo agli insegnamenti risulta connesso alla tipologia d’impiego ricoperto, rientrando quindi in larga parte nell’ambito dei compiti istituzionali del ricorrente, e dunque non può - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - rivestire nell’attribuzione del punteggio la stessa importanza che va riconosciuta ad attività di insegnamento che si pongano come ultronee ed aggiuntive rispetto allo svolgimento delle ordinarie attività svolte istituzionalmente dal militare;
d) il ricorrente ha frequentato n. 27 corsi di post-formazione e aggiornamento tecnicoprofessionale, di cui n.7 a carattere informativo e n.15 erogati in modalità elearning. In esito all'unico corso valutativo per cui era prevista la formazione di apposita graduatoria finale di merito (il 3° Corso di qualificazione professionale per capitani da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore) è risultato in graduatoria 460 su 103 frequentatori.
In definitiva, alla luce dei precedenti di carriera indicati dal ricorrente, non può dirsi che emergano ictu oculi sintomi di incoerenza della valutazione dal medesimo riportata.
10. Con ulteriore profilo di censura il ricorrente denuncia il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione alla “ valutazione del Ten. Col. SPAD CE AZ – terzo classificato ”.
Dopo aver premesso che “ le aggettivazioni apicali esprimibili nelle note caratteristiche … appaiono di pari rango a quelle del RD ” il ricorrente lamenta che “ comparando i titoli del ricorrente e del controinteressato, emerge che:
- le ricompense di ordine morale sono inferiori per un numero pari a: 4 per gli encomi semplici; 12 per gli elogi;
- il RD ha due lauree, laddove il AZ ha conseguito un solo titolo di laurea;
- il RD ha frequentato ben 28 “Corsi, ulteriori conoscenze professionali ed esami per abilitazioni”, laddove il AZ ne ha frequentati 14;
- il RD vanta ben 34 incarichi di insegnamento, laddove il AZ ne può contare solo 6 ”.
È opportuno premettere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il vizio di eccesso di potere in senso relativo assume consistenza solo quando sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile: ciò che assume rilievo è la rottura dell’uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all’ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado ritenuti idonei ai fini dell’avanzamento (Consiglio di Stato sez. II, 04/02/2022, n. 780).
Ciò premesso, il Collegio osserva che gli elementi sintomatici dell’eccesso di potere in senso relativo non possono ritenersi presenti, con la necessaria evidenza, nella fattispecie in esame, nella quale il ricorrente dirige le proprie censure nei confronti del controinteressato promosso in avanzamento CE AZ, classificatosi al terzo posto della graduatoria di merito, con il punteggio di 26,69/30.
Invero, i giudizi più favorevoli conseguiti dal controinteressato non appaiono frutto di una valutazione illogica o di un travisamento dei fatti considerando che dall’analisi della documentazione caratteristica del Col. AZ, emerge che quest’ultimo:
a) nel corso della carriera non è mai stato valutato con la qualifica "Nella Media" (o giudizi equipollenti), a differenza del ricorrente che ha riportato tale giudizio per complessivi 18 mesi (dal 27 maggio 1994 al 19 dicembre 1995);
b) ha abbinato, con continuità, alla massima qualifica di "Eccellente" (o giudizi equipollenti):
- notazioni di "elogio/apprezzamento" a distanza di 7 anni dall’immissione in servizio attivo, diversamente dal ricorrente che è stato ritenuto meritevole dell’attribuzione ininterrotta di tali analoghe locuzioni dopo 13 anni dalla fine del corso di formazione;
- espressioni laudative dopo 9 anni dall’immissione in servizio, a differenza del ricorrente che ha ottenuto l’attribuzione della "lode" dopo 21 anni dalla fine del corso di formazione;
c) agli esordi della carriera ha subito talune flessioni di giudizio nelle voci interne delle schede valutative, a differenza del ricorrente, che (come sopra detto) si è reso destinatario di revisioni in peius delle voci interne delle schede valutative nel grado attualmente ricoperto;
d) con riguardo alle ricompense di carattere morale, ha ottenuto, sino al periodo di riferimento della valutazione contestata, 7 attribuzioni premiali (1 encomio solenne, analogamente al ricorrente, oltreché 2 encomi semplici e 4 elogi). A differenza delle ricompense conseguite dal ricorrente (numericamente superiori ma riconducibili - quasi esclusivamente - ad attività di servizio concernenti l’ambito addestrativo), quelle in possesso del controinteressato risultano caratterizzate da una più ampia eterogeneità motivazionale e da una più equa distribuzione nell’arco della carriera;
e) in merito alle "qualità intellettuali e culturali", il controinteressato:
- risulta frequentatore di n.15 corsi di formazione, post-formazione e aggiornamento tecnico-professionale. A fronte del maggior numero di corsi frequentati dal ricorrente, va sottolineato che il Col. AZ: - in merito alle sessioni didattiche con finalità informative (tendenzialmente condotte in modalità e-learning), peraltro prive di un’apposita graduatoria finale e, quindi, non determinanti in sede valutativa, ha partecipato a 2 sole attività, ove, invece, il ricorrente ha raggiunto in questo ambito il totale di 22 corsi (il 78,5% di quelli complessivamente vantati); - a differenza del ricorrente, ha partecipato a n.2 corsi di qualificazione, conclusisi con il rilascio delle relative qualifiche nei settori di particolare rilevanza istituzionale connessi alla "Tecnica della verifica" e agli "Illeciti economico finanziari’; - all’esito del 1° corso di qualificazione "Illeciti economico finanziari”, per cui era prevista la formazione di apposita graduatoria di merito, ha riportato la classifica di "Ottimo" con il punteggio di 29,750/30, risultando in graduatoria 1° parimerito su 32 frequentatori (diversamente dal ricorrente che non ha mai raggiunto la posizione apicale al termine della frequenza di una sessione addestrativa);
- a differenza del ricorrente, è stato nominato "cultore della materia" del diritto tributario presso l’Università di Bari;
- ha espletato 9 incarichi di insegnamento in sede periferica e uno presso l’Università degli Studi di Bari, per un totale di 10 attività di insegnamento complessive (in luogo delle 47 effettuate dal ricorrente, delle quali nessuna in sede universitaria, espletate quasi totalmente presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila nel periodo in cui lo stesso prestava servizio proprio presso l’istituto di formazione);
- ha ottenuto, così come il ricorrente, il titolo abilitativo all’esercizio della professione di "Procuratore legale";
- al momento della procedura impugnata, deteneva - nell’ambito della propria documentazione caratteristica - i valori apicali di tutte le voci interne delle schede valutative ricomprese nel novero delle "qualità culturali ed intellettuali", a differenza del ricorrente che, come prima rilevato, in sede di ultima valutazione matricolare non risulta in possesso delle aggettivazioni massime riferite alla " capacità di analisi ", " sintesi " e " ideazione ", voci in relazione alle quali ha riportato altrettante flessioni di giudizio a decorrere dal 1° ottobre 2021.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che i giudizi più favorevoli conseguiti dal controinteressato in relazione ai profili contestati non appaiono frutto di una valutazione illogica o di un travisamento dei fatti.
Tale conclusione è peraltro confermata dall’analisi dei posizionamenti ottenuti all’esito degli scrutini d’avanzamento in cui il ricorrente e il controinteressato si sono direttamente confrontati: come rappresentato dall’Amministrazione “ in tutte le pregresse procedure, "a scelta", il Col. AZ si è sempre collocato in posizione migliore rispetto al ricorrente nelle relative graduatorie di merito, tanto che in occasione dell'avanzamento al grado di: a. maggiore per l'anno 2007 (1 valutazione), il chiamato in causa si è collocato all'85° posto su 113 valutandi, mentre il ricorrente (che già l'anno precedente era stato sottoposto per la prima volta a scrutinio) si è classificato - in 2 valutazione - 97°, in posizione non utile per la promozione (conseguita poi, ad anzianità, in 3 valutazione nel 2008); b. colonnello in 1 aliquota per l'anno 2017, il controinteressato si è classificato al 123° posto su 150 candidati e il Ten. Col. RD al 146° posto; c. colonnello in 2A aliquota per l'anno 2019, il chiamato in causa si è classificato 137° su 173 candidati e il Ten. Col. RD 167°; d. colonnello in 2 aliquota per l'anno 2020, il contro interessato si è classificato al 90° posto su 109 scrutinati, mentre il ricorrente al 106° posto ”.
11. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che “ il provvedimento è erroneamente, contraddittoriamente ed illogicamente motivato, in quanto la valutazione posta in essere è stata fatta in modo grossolano ed apparente, considerato che considera non rilevanti o insufficientemente rilevanti, dati che invero non possono non esserlo in via oggettiva. Difatti, non si comprendono: • le ragioni per le quali le ricompense sono state menzionate all’interno delle schede, ma non hanno avuto alcun rilievo ai fini della valutazione (anche nelle primissime posizioni), così come i due encomi solenni, i sei encomi semplici e sedici elogi; • il conseguimento di ben due lauree e di abilitazione all’esercizio della professione forense non è stato oggetto di valutazione; • le ragioni per cui non sono state considerate e/o ritenute rilevanti le ultime valutazioni caratteristiche attestate su livelli di eccellenza; • le ragioni per cui non sono stati considerati e/o ritenuti rilevanti tutte le onorificenze, le specializzazioni e le attestazioni di docenza reiteratamente ricevute ”.
La doglianza non è fondata.
Infatti, da un lato, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il giudizio di avanzamento degli ufficiali e dei militari in genere è legittimamente motivato con la valutazione numerica, in base al tenore testuale delle disposizioni di cui agli artt. 1030 comma 2, d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e 702 del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, essendo scandita la procedura dall’art. 710, commi 3 e 4, d.lgs. n. 66 del 2010, nelle fasi: i) del confronto approfondito fra i componenti della commissione; ii) del giudizio di idoneità; iii) dell’attribuzione del punteggio numerico; iv) della vincolata verbalizzazione; deve escludersi pertanto la necessità di una motivazione discorsiva aggiuntiva rispetto al punto numerico ed agli approfondimenti contenuti nelle schede di accompagnamento, attestanti il confronto interno alla commissione ” (Consiglio di Stato, sezione II, 6 dicembre 2024, n. 9819 e 23 luglio 2025, n. 6562); dall’altro, occorre osservare che le motivazioni di cui il ricorrente denuncia la mancanza si evincono chiaramente dalle risultanze della documentazione caratteristica e matricolare del militare, lette alla luce dei criteri di valutazione propri dei giudizi di avanzamento, nei termini indicati ai punti 8, 9 e 10 della presente pronuncia.
12. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE ME, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
EP Bianchi, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| EP Bianchi | CE ME |
IL SEGRETARIO