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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/11/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott. Massimo Canosa Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2022 promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(NE), C.F. , residente a Lanciano (CH), elettivamente C.F._1 domiciliato in Lanciano alla via Dalmazia 9/a (Galleria Imperiale) presso lo studio dell'avv. Consuelo Di Martino C.F. che lo rappresenta e difende C.F._2 in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Lanciano alla Via Milano n. 2 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Antonella Troiano C.F. , da cui è C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
RESISTENTE ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso con le note di trattazione scritta depositate in data
08.05.2025 riportandosi alle conclusioni rassegnate in ricorso, che di seguito si riportano:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, in Sua Giustizia: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
per tutti i motivi innanzi illustrati;
Controparte_1
2) dichiarare, per i motivi innanzi descritti, che nulla sarà dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento;
3) condannare la Sig.ra innanzi meglio Controparte_1 generalizzata, al pagamento in favore del Sig. delle spese e competenze di Parte_1 lite, nonché al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze legali ex D.M 55/2014, oltre gli oneri fiscali, del presente giudizio”.
Parte resistente con le note di trattazione scritta depositate in data 02.05.2025 ha così precisato le conclusioni: “Disporre che venga versato l'assegno di € 600,00 dal ricorrente in favore della resistente, atteso che € 300,00 occorrono per vivere ed €
300,00 per la sistemazione abitativa, tenendo presente che la sig.ra ha Controparte_1 una capacità lavorativa nulla a causa dello stato di salute precario per le patologie tumorali.
- Con condanna alle spese e competenze di lite a carico del ricorrente, da liquidarsi in favore dello Stato vista l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della resistente”.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 29.05.2025: “Visto, si conclude per
l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 07.10.2022 parte ricorrente ha introdotto la domanda di separazione giudiziale dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio nel Comune di Ciudad
VA NE trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Lanciano (CH) al n. 82 - Parte II - Serie C – Ufficio 1, così concludendo:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
per tutti i motivi innanzi illustrati;
Controparte_1
2) dichiarare, per i motivi innanzi descritti, che nulla sarà dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento;
3) condannare la Sig.ra innanzi meglio Controparte_1 generalizzata, al pagamento in favore del Sig. delle spese e competenze di Parte_1 lite, nonché al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze legali ex D.M 55/2014, oltre gli oneri fiscali, del presente giudizio”.
In particolare, il ricorrente ha esposto:
-che la coppia inizialmente, subito dopo il matrimonio contratto in data 19.01.2018 in
NE decideva di vivere la relazione a distanza: pertanto dopo aver Parte_1 trascorso due settimane in NE rientrava in Italia dove ormai abitava da anni e aveva stabilito la propria residenza, mentre decideva di rimanere in Controparte_1
NE, gestendo, così, il rapporto coniugale a distanza;
-che nel mese di marzo 2021 la resistente giungeva in Italia unitamente ai figli avuti da una precedente relazione e si ricongiungeva dunque al marito, fissando entrambi la propria residenza coniugale dapprima in un appartamento sito in Lanciano (CH) alla Via
Santa Maria Maggiore n. 104, e poi successivamente presso altra abitazione sita in
Lanciano (CH) alla Via Sant'Egidio n. 55;
- che i primi anni di matrimonio a distanza trascorsero felici, ma una volta iniziata la convivenza coniugale emersero le varie incompatibilità caratteriali ed in particolar modo le differenze culturali e di pensiero tra loro esistenti in quanto il ricorrente, sebbene di origini venezuelane, si è perfettamente integrato con la cultura ed i modi di fare italiani, mentre la resistente è rimasta fedele alle tradizioni ed al modo di vivere dell'America
Latina e dunque anche al tipo di educazione da impartire ai propri figli;
-che nel mese di agosto 2021, , a seguito dell'ennesima discussione Controparte_1 coniugale, lasciava la casa familiare per trasferirsi altrove (Pescara) facendo perdere le sue tracce per circa tre mesi e poi ricomparire dal nulla, perché in evidenti difficoltà economiche e soprattutto perché aveva interesse ad ottenere tutti i documenti necessari al rilascio del permesso di soggiorno;
-che egli l'ha riaccolta, nella speranza di recuperare il rapporto, ma che tale tentativo non ha avuto l'esito sperato, tant'è che con il trascorrere del tempo la distanza tra i coniugi è diventata sempre più evidente;
- che avuto riguardo alla minima durata del vincolo matrimoniale, in quanto il rapporto coniugale è stato vissuto per ben tre anni a distanza e la convivenza si è instaurata solo dal mese di marzo 2021, quando si è trasferita in Italia, ella non avrebbe Controparte_1 alcun diritto a percepire un assegno di mantenimento dal marito, poiché in un contesto di tempo troppo limitato non si può creare la comunione materiale e spirituale che è alla base del matrimonio.
Con memoria di costituzione del 09.03.2023 la parte resistente, pur aderendo alla richiesta di pronuncia di separazione dei coniugi, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata da controparte così concludendo:
“a) pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
; Parte_2 b) porre a carico del ricorrente, per tutte le ragioni di cui in premessa, un assegno mensile di mantenimento per la coniuge non inferiore ad € 600,00 (od a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia soltanto all'esito dell'esame delle condizioni economiche dei coniugi risultanti dalla documentazione in atti e di quella di cui si sollecita la produzione).
Al fine di determinare il reddito mensile netto percepito dal ricorrente nell'anno 2022, si chiede che il predetto produca il CUD 2023, che va consegnato al lavoratore entro il 16 marzo 2023.
Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali come per legge”.
In particolare, la resistente ha dedotto:
- che la decisione del rientro in Italia del solo ricorrente è stata il frutto di una scelta condivisa tra i coniugi, considerato che la resistente non aveva ancora ottenuto i documenti necessari per l'espatrio dei due figli minori, avuti da un precedente matrimonio e che avrebbero seguito la madre in Italia, così da divenire parte integrante del nuovo nucleo familiare;
- che peraltro i coniugi concordemente decidevano che ella sarebbe rimasta in NE per il tempo necessario tanto all'ottenimento dei documenti di cui sopra, quanto per la ristrutturazione di un immobile di proprietà del coniuge, che avrebbe dovuto rappresentare, negli anni, la loro abitazione definitiva;
- che agli inizi dell'anno 2020 il sopraggiungere dell'emergenza pandemica, che impediva qualsiasi tipo di spostamento, rendeva più difficoltoso il tempestivo riavvicinamento della coppia e, nel mese di marzo 2021, la resistente, ottenuti i documenti per i minori ed ultimata la ristrutturazione dell'abitazione di proprietà del consorte, faceva, unitamente ad i due figli, rientro in Italia, ricongiungendosi con il marito;
-che tuttavia la convivenza matrimoniale, nel suo quotidiano scorrere, iniziava a manifestare importanti difficoltà, considerato che il ricorrente, già reduce da due precedenti matrimoni ed una convivenza, iniziava a palesare atteggiamenti gravemente lesivi della dignità della resistente, assumendo l'abitudine di denigrarla, anche alla presenza dei due minori;
-che in data 28.08.2021 ella subiva una vera e propria aggressione fisica ad opera del coniuge, al punto tale da essere stata costretta ad allertare e richiedere l'intervento delle
Forze dell'Ordine; - che il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lanciano le diagnosticava una “Cervicalgia e lombosciatalgia secondaria ad aggressione violenta domestica da parte di persona conosciuta”, con una prognosi di dieci giorni;
-che per tale ragione ella, nel mese di agosto 2021, si allontanava dall'abitazione coniugale per circa due mesi, nel timore di continuare ad essere vittima delle vessazioni e dei comportamenti violenti del coniuge, rifugiandosi con i figli presso un'associazione di
Pescara, che offre sostegno in situazioni di tal natura;
-che successivamente, soltanto a seguito delle ripetute richieste di perdono da parte del ricorrente, il quale riconosceva la gravità delle sue azioni e si impegnava a non reiterarle, decideva di rientrare presso l'abitazione familiare, ma la vita coniugale, nonostante le promesse del coniuge, riprendeva ad essere caratterizzata dalle condotte prevaricatrici del predetto;
-che in data 12.01.2023 ha scoperto di avere un carcinoma mammario destro, con necessità di un intervento chirurgico, oltre che l'immediata attivazione di cicli chemioterapici presso l'Ospedale di Lanciano;
-che ella svolgeva attività di badante, ma in data 15.02.2023 è deceduto il suo datore di lavoro ed è rimasta anche priva di attività lavorativa;
-che non è intestataria né di beni mobili, né di beni immobili ed è priva di qualsiasi fonte di reddito e di sostentamento economico;
-che la grave forma di malattia oncologica che l'ha recentemente colpita non le permette di svolgere alcuna attività lavorativa;
-che dovrà sostenere il pagamento di canoni locativi per un appartamento in cui vivere con i due figli minori.
Con memoria integrativa del 13.04.2023 la resistente, dato atto dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute, ha chiesto di disporre che possa continuare ad abitare presso l'appartamento coniugale, sito in Lanciano alla via S. Egidio n.55, prevedendo che il coniuge resti obbligato, nei confronti del locatore, per il pagamento del canone, sino alla naturale scadenza del contratto (ossia agosto 2024), oltre che per il pagamento delle utenze, tramite una contribuzione, a detto titolo, pari ad €.200,00 mensili.
Con ordinanza resa in data 04.05.2023 il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e ha stabilito in €. 300,00 (somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT) la misura dell'assegno di mantenimento in favore di , in ragione della situazione della Controparte_1 resistente, la cui patologia certificata in atti evidenziava una capacità lavorativa pressoché nulla e della sostanziale stabilità della situazione lavorativa ed economica del coniuge. Ha, dunque, fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 07.12.2023, davanti al G.I.
Su richiesta della difesa di parte ricorrente -la quale ha evidenziato che il contratto di locazione dell'immobile risulta risolto dal 30.06.2023, con cancellazione presso l'Agenzia delle Entrate in pari data, che egli ha lasciato l'abitazione, trasferendosi altrove, mentre la resistente continua ad occuparla sine titulo, in assenza di un esplicito provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad opera del Presidente f.f., senza versare alcun canone di locazione, né pagare i consumi per le utenze- l'udienza originariamente fissata per il 07.12.2023 è stata anticipata al 20.11.2023.
In tale udienza entrambe le difese delle parti hanno formalizzato richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale resa in data 04.05.2023 dal Presidente facente funzioni del
Tribunale di Lanciano. In particolare, la difesa di parte resistente ha rappresentato che quest'ultima si era vista staccare le utenze del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua, per cui si era rivolta alla e ai Servizi Sociali del Comune di Lanciano e dal CP_2
14.11.2023 era ospite presso un albergo.
Con ordinanza resa in data 21.11.2023, in accoglimento della richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla difesa di parte resistente, al fine di garantire alla resistente la ricerca di una nuova soluzione abitativa, è stato fissato in €. 550,00
(somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT) l'assegno di mantenimento a carico di ed è stata fissata per la Parte_3 prosecuzione del giudizio l'udienza del 07.12.2023.
All'udienza del 07.12.2023 la difesa di parte ricorrente ha avanzato richiesta di modifica dell'ordinanza resa in data 21.11.2023 ed entrambe le parti hanno chiesto la concessione del triplice termine ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza è stata rigettata la richiesta formulata da parte ricorrente di modifica dell'ordinanza assunta dal G.I. in data 21.11.2023 ed è stato concesso il triplice termine ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., accolta l'istanza di anticipazione dell'udienza, a scioglimento dell'ordinanza assunta in data 10.06.2024, alla luce della nuova documentazione prodotta, è stata accolta la richiesta di modifica dell'ordinanza resa in data 21.11.2023, confermata con la successiva ordinanza resa in data 05.02.2024, fissando in €. 100,00 (somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT)
l'assegno di mantenimento in favore di e la causa è Controparte_1 stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale pronunciata n. 241/2024, depositata in data 27.06.2024 e pubblicata il 03.07.2024, il Collegio ha disposto la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza è stato ordinato al ricorrente il deposito telematico del CUD 2023 relativo ai redditi del 2022, oltre che dell'ultima dichiarazione dei redditi e sono state ammesse le richieste istruttorie delle parti (interrogatorio formale e prova per testi).
Esperiti gli interrogatori formali ed escussi i soli testi di parte resistente, avendo la difesa di parte ricorrente rinunciato all'audizione dei propri, è stato ordinato ad entrambe le parti il deposito telematico delle dichiarazioni dei redditi successive all'introduzione del giudizio ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data dell'08.05.2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Posto che vi è già stata sentenza parziale dichiarativa della separazione personale fra le parti n. 241/2024, depositata in data 27.06.2024 e pubblicata il 03.07.2024, che nessuna delle parti ha inteso domandare nelle conclusioni l'addebito della separazione e che la coppia non ha avuto prole, l'unica questione controversa è quella della spettanza e della misura dell'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente Controparte_1
.
[...]
Orbene, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale. Il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione, bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023,
n. 34728).
Dunque, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Orbene, la prospettazione della difesa di parte ricorrente secondo cui il matrimonio sarebbe stato solo fittizio e la resistente l'avrebbe contratto per proprio interesse, ossia solo per venire in Europa, negata dalla resistente nei propri scritti difensivi ed in sede di interrogatorio formale, è rimasta sul piano delle mere asserzioni indimostrate a fronte della rinuncia ad opera della difesa di parte ricorrente all'audizione dei propri testi, pur ammessi, ed anzi ha trovato smentita nelle dichiarazioni rese all'udienza del 09.10.2024 dalla figlia della resistente, nata da precedente matrimonio, Persona_1
. Né ha trovato conferma nell'istruttoria svolta la deduzione della mancata
[...] instaurazione di una effettiva comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Peraltro, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, mentre alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. civ. n. 1162 dell'8 gennaio 2017).
E' possibile, dunque, procedere alla disamina della specifica situazione reddituale delle parti.
E' stata dimostrata in giudizio un'effettiva stabilità economica e lavorativa del ricorrente, il quale nell'anno 2023 ha prodotto un reddito complessivo lordo di €. 35.326,56 e nell'anno 2024 un reddito complessivo lordo di €. 34.902,55.
Dalla busta paga del mese di marzo 2025 emerge un saldo, a seguito delle trattenute, di
€. 1.393,83, per cui la situazione reddituale del ricorrente può dirsi sostanzialmente invariata rispetto a quella documentata nel dicembre 2024 (basti confrontare al riguardo la busta paga di dicembre 2024 allegata alla memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., con quella di marzo 2025, allegato 8 alla nota di deposito del 09.04.2025).
Il saldo in busta paga risulta però gravato da debiti contratti precedentemente al matrimonio, che riducono notevolmente il netto percepito (cfr. allegati 1, 2 e 3 alla II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.: buste paga;
allegato 4: contratto di cessione del quinto;
allegato 5: ordinanze di assegnazione del G.E.) e il ricorrente è gravato anche del mantenimento del figlio minore nato da altra relazione Persona_2 sentimentale, nei cui confronti versa la somma mensile di €. 150,00 (cfr. allegato 5 alla nota di deposito del 07.06.2024; allegato 9 alla memoria di costituzione del nuovo difensore depositata in data 05.04.2024; allegato c alla I memoria ex art 183 comma VI
c.p.c.);
La resistente percepisce invece la sola somma mensile di €. 333,33 a titolo di pensione di invalidità.
Non essendo le parti in causa in possesso di immobili di proprietà entrambe devono sostenere costi per la locazione di un immobile ad uso abitativo e per il pagamento delle relative utenze.
Considerato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per come evincibile dal fatto che gli stessi non fossero proprietari di immobili, e la breve durata del matrimonio e della convivenza effettiva, tenuto conto della capacità lavorativa pressoché nulla della resistente, all'esito della comparazione della situazione economica delle parti, il Collegio ritiene che il ricorrente debba essere gravato dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, che dev'essere quantificato nella misura di €. 200,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. e da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti considerata la natura degli interessi coinvolti.
p.q.m.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo,:
1) dispone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere Parte_1 la somma mensile di €. 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di
[...]
(somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Controparte_1
I.S.T.A.T.), da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Di Stefano.
Il Presidente
dott.ssa Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott. Massimo Canosa Giudice dott.ssa Cristina Di Stefano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2022 promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(NE), C.F. , residente a Lanciano (CH), elettivamente C.F._1 domiciliato in Lanciano alla via Dalmazia 9/a (Galleria Imperiale) presso lo studio dell'avv. Consuelo Di Martino C.F. che lo rappresenta e difende C.F._2 in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Lanciano alla Via Milano n. 2 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Antonella Troiano C.F. , da cui è C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
RESISTENTE ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento ex lege del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso con le note di trattazione scritta depositate in data
08.05.2025 riportandosi alle conclusioni rassegnate in ricorso, che di seguito si riportano:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, in Sua Giustizia: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
per tutti i motivi innanzi illustrati;
Controparte_1
2) dichiarare, per i motivi innanzi descritti, che nulla sarà dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento;
3) condannare la Sig.ra innanzi meglio Controparte_1 generalizzata, al pagamento in favore del Sig. delle spese e competenze di Parte_1 lite, nonché al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze legali ex D.M 55/2014, oltre gli oneri fiscali, del presente giudizio”.
Parte resistente con le note di trattazione scritta depositate in data 02.05.2025 ha così precisato le conclusioni: “Disporre che venga versato l'assegno di € 600,00 dal ricorrente in favore della resistente, atteso che € 300,00 occorrono per vivere ed €
300,00 per la sistemazione abitativa, tenendo presente che la sig.ra ha Controparte_1 una capacità lavorativa nulla a causa dello stato di salute precario per le patologie tumorali.
- Con condanna alle spese e competenze di lite a carico del ricorrente, da liquidarsi in favore dello Stato vista l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della resistente”.
Il Pubblico Ministero ha così concluso in data 29.05.2025: “Visto, si conclude per
l'accoglimento del ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 07.10.2022 parte ricorrente ha introdotto la domanda di separazione giudiziale dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio nel Comune di Ciudad
VA NE trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Lanciano (CH) al n. 82 - Parte II - Serie C – Ufficio 1, così concludendo:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
per tutti i motivi innanzi illustrati;
Controparte_1
2) dichiarare, per i motivi innanzi descritti, che nulla sarà dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento;
3) condannare la Sig.ra innanzi meglio Controparte_1 generalizzata, al pagamento in favore del Sig. delle spese e competenze di Parte_1 lite, nonché al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze legali ex D.M 55/2014, oltre gli oneri fiscali, del presente giudizio”.
In particolare, il ricorrente ha esposto:
-che la coppia inizialmente, subito dopo il matrimonio contratto in data 19.01.2018 in
NE decideva di vivere la relazione a distanza: pertanto dopo aver Parte_1 trascorso due settimane in NE rientrava in Italia dove ormai abitava da anni e aveva stabilito la propria residenza, mentre decideva di rimanere in Controparte_1
NE, gestendo, così, il rapporto coniugale a distanza;
-che nel mese di marzo 2021 la resistente giungeva in Italia unitamente ai figli avuti da una precedente relazione e si ricongiungeva dunque al marito, fissando entrambi la propria residenza coniugale dapprima in un appartamento sito in Lanciano (CH) alla Via
Santa Maria Maggiore n. 104, e poi successivamente presso altra abitazione sita in
Lanciano (CH) alla Via Sant'Egidio n. 55;
- che i primi anni di matrimonio a distanza trascorsero felici, ma una volta iniziata la convivenza coniugale emersero le varie incompatibilità caratteriali ed in particolar modo le differenze culturali e di pensiero tra loro esistenti in quanto il ricorrente, sebbene di origini venezuelane, si è perfettamente integrato con la cultura ed i modi di fare italiani, mentre la resistente è rimasta fedele alle tradizioni ed al modo di vivere dell'America
Latina e dunque anche al tipo di educazione da impartire ai propri figli;
-che nel mese di agosto 2021, , a seguito dell'ennesima discussione Controparte_1 coniugale, lasciava la casa familiare per trasferirsi altrove (Pescara) facendo perdere le sue tracce per circa tre mesi e poi ricomparire dal nulla, perché in evidenti difficoltà economiche e soprattutto perché aveva interesse ad ottenere tutti i documenti necessari al rilascio del permesso di soggiorno;
-che egli l'ha riaccolta, nella speranza di recuperare il rapporto, ma che tale tentativo non ha avuto l'esito sperato, tant'è che con il trascorrere del tempo la distanza tra i coniugi è diventata sempre più evidente;
- che avuto riguardo alla minima durata del vincolo matrimoniale, in quanto il rapporto coniugale è stato vissuto per ben tre anni a distanza e la convivenza si è instaurata solo dal mese di marzo 2021, quando si è trasferita in Italia, ella non avrebbe Controparte_1 alcun diritto a percepire un assegno di mantenimento dal marito, poiché in un contesto di tempo troppo limitato non si può creare la comunione materiale e spirituale che è alla base del matrimonio.
Con memoria di costituzione del 09.03.2023 la parte resistente, pur aderendo alla richiesta di pronuncia di separazione dei coniugi, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata da controparte così concludendo:
“a) pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
; Parte_2 b) porre a carico del ricorrente, per tutte le ragioni di cui in premessa, un assegno mensile di mantenimento per la coniuge non inferiore ad € 600,00 (od a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia soltanto all'esito dell'esame delle condizioni economiche dei coniugi risultanti dalla documentazione in atti e di quella di cui si sollecita la produzione).
Al fine di determinare il reddito mensile netto percepito dal ricorrente nell'anno 2022, si chiede che il predetto produca il CUD 2023, che va consegnato al lavoratore entro il 16 marzo 2023.
Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali come per legge”.
In particolare, la resistente ha dedotto:
- che la decisione del rientro in Italia del solo ricorrente è stata il frutto di una scelta condivisa tra i coniugi, considerato che la resistente non aveva ancora ottenuto i documenti necessari per l'espatrio dei due figli minori, avuti da un precedente matrimonio e che avrebbero seguito la madre in Italia, così da divenire parte integrante del nuovo nucleo familiare;
- che peraltro i coniugi concordemente decidevano che ella sarebbe rimasta in NE per il tempo necessario tanto all'ottenimento dei documenti di cui sopra, quanto per la ristrutturazione di un immobile di proprietà del coniuge, che avrebbe dovuto rappresentare, negli anni, la loro abitazione definitiva;
- che agli inizi dell'anno 2020 il sopraggiungere dell'emergenza pandemica, che impediva qualsiasi tipo di spostamento, rendeva più difficoltoso il tempestivo riavvicinamento della coppia e, nel mese di marzo 2021, la resistente, ottenuti i documenti per i minori ed ultimata la ristrutturazione dell'abitazione di proprietà del consorte, faceva, unitamente ad i due figli, rientro in Italia, ricongiungendosi con il marito;
-che tuttavia la convivenza matrimoniale, nel suo quotidiano scorrere, iniziava a manifestare importanti difficoltà, considerato che il ricorrente, già reduce da due precedenti matrimoni ed una convivenza, iniziava a palesare atteggiamenti gravemente lesivi della dignità della resistente, assumendo l'abitudine di denigrarla, anche alla presenza dei due minori;
-che in data 28.08.2021 ella subiva una vera e propria aggressione fisica ad opera del coniuge, al punto tale da essere stata costretta ad allertare e richiedere l'intervento delle
Forze dell'Ordine; - che il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lanciano le diagnosticava una “Cervicalgia e lombosciatalgia secondaria ad aggressione violenta domestica da parte di persona conosciuta”, con una prognosi di dieci giorni;
-che per tale ragione ella, nel mese di agosto 2021, si allontanava dall'abitazione coniugale per circa due mesi, nel timore di continuare ad essere vittima delle vessazioni e dei comportamenti violenti del coniuge, rifugiandosi con i figli presso un'associazione di
Pescara, che offre sostegno in situazioni di tal natura;
-che successivamente, soltanto a seguito delle ripetute richieste di perdono da parte del ricorrente, il quale riconosceva la gravità delle sue azioni e si impegnava a non reiterarle, decideva di rientrare presso l'abitazione familiare, ma la vita coniugale, nonostante le promesse del coniuge, riprendeva ad essere caratterizzata dalle condotte prevaricatrici del predetto;
-che in data 12.01.2023 ha scoperto di avere un carcinoma mammario destro, con necessità di un intervento chirurgico, oltre che l'immediata attivazione di cicli chemioterapici presso l'Ospedale di Lanciano;
-che ella svolgeva attività di badante, ma in data 15.02.2023 è deceduto il suo datore di lavoro ed è rimasta anche priva di attività lavorativa;
-che non è intestataria né di beni mobili, né di beni immobili ed è priva di qualsiasi fonte di reddito e di sostentamento economico;
-che la grave forma di malattia oncologica che l'ha recentemente colpita non le permette di svolgere alcuna attività lavorativa;
-che dovrà sostenere il pagamento di canoni locativi per un appartamento in cui vivere con i due figli minori.
Con memoria integrativa del 13.04.2023 la resistente, dato atto dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute, ha chiesto di disporre che possa continuare ad abitare presso l'appartamento coniugale, sito in Lanciano alla via S. Egidio n.55, prevedendo che il coniuge resti obbligato, nei confronti del locatore, per il pagamento del canone, sino alla naturale scadenza del contratto (ossia agosto 2024), oltre che per il pagamento delle utenze, tramite una contribuzione, a detto titolo, pari ad €.200,00 mensili.
Con ordinanza resa in data 04.05.2023 il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e ha stabilito in €. 300,00 (somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT) la misura dell'assegno di mantenimento in favore di , in ragione della situazione della Controparte_1 resistente, la cui patologia certificata in atti evidenziava una capacità lavorativa pressoché nulla e della sostanziale stabilità della situazione lavorativa ed economica del coniuge. Ha, dunque, fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 07.12.2023, davanti al G.I.
Su richiesta della difesa di parte ricorrente -la quale ha evidenziato che il contratto di locazione dell'immobile risulta risolto dal 30.06.2023, con cancellazione presso l'Agenzia delle Entrate in pari data, che egli ha lasciato l'abitazione, trasferendosi altrove, mentre la resistente continua ad occuparla sine titulo, in assenza di un esplicito provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad opera del Presidente f.f., senza versare alcun canone di locazione, né pagare i consumi per le utenze- l'udienza originariamente fissata per il 07.12.2023 è stata anticipata al 20.11.2023.
In tale udienza entrambe le difese delle parti hanno formalizzato richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale resa in data 04.05.2023 dal Presidente facente funzioni del
Tribunale di Lanciano. In particolare, la difesa di parte resistente ha rappresentato che quest'ultima si era vista staccare le utenze del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua, per cui si era rivolta alla e ai Servizi Sociali del Comune di Lanciano e dal CP_2
14.11.2023 era ospite presso un albergo.
Con ordinanza resa in data 21.11.2023, in accoglimento della richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla difesa di parte resistente, al fine di garantire alla resistente la ricerca di una nuova soluzione abitativa, è stato fissato in €. 550,00
(somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT) l'assegno di mantenimento a carico di ed è stata fissata per la Parte_3 prosecuzione del giudizio l'udienza del 07.12.2023.
All'udienza del 07.12.2023 la difesa di parte ricorrente ha avanzato richiesta di modifica dell'ordinanza resa in data 21.11.2023 ed entrambe le parti hanno chiesto la concessione del triplice termine ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza è stata rigettata la richiesta formulata da parte ricorrente di modifica dell'ordinanza assunta dal G.I. in data 21.11.2023 ed è stato concesso il triplice termine ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., accolta l'istanza di anticipazione dell'udienza, a scioglimento dell'ordinanza assunta in data 10.06.2024, alla luce della nuova documentazione prodotta, è stata accolta la richiesta di modifica dell'ordinanza resa in data 21.11.2023, confermata con la successiva ordinanza resa in data 05.02.2024, fissando in €. 100,00 (somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT)
l'assegno di mantenimento in favore di e la causa è Controparte_1 stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale pronunciata n. 241/2024, depositata in data 27.06.2024 e pubblicata il 03.07.2024, il Collegio ha disposto la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza è stato ordinato al ricorrente il deposito telematico del CUD 2023 relativo ai redditi del 2022, oltre che dell'ultima dichiarazione dei redditi e sono state ammesse le richieste istruttorie delle parti (interrogatorio formale e prova per testi).
Esperiti gli interrogatori formali ed escussi i soli testi di parte resistente, avendo la difesa di parte ricorrente rinunciato all'audizione dei propri, è stato ordinato ad entrambe le parti il deposito telematico delle dichiarazioni dei redditi successive all'introduzione del giudizio ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data dell'08.05.2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Posto che vi è già stata sentenza parziale dichiarativa della separazione personale fra le parti n. 241/2024, depositata in data 27.06.2024 e pubblicata il 03.07.2024, che nessuna delle parti ha inteso domandare nelle conclusioni l'addebito della separazione e che la coppia non ha avuto prole, l'unica questione controversa è quella della spettanza e della misura dell'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente Controparte_1
.
[...]
Orbene, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale. Il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione, bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023,
n. 34728).
Dunque, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Orbene, la prospettazione della difesa di parte ricorrente secondo cui il matrimonio sarebbe stato solo fittizio e la resistente l'avrebbe contratto per proprio interesse, ossia solo per venire in Europa, negata dalla resistente nei propri scritti difensivi ed in sede di interrogatorio formale, è rimasta sul piano delle mere asserzioni indimostrate a fronte della rinuncia ad opera della difesa di parte ricorrente all'audizione dei propri testi, pur ammessi, ed anzi ha trovato smentita nelle dichiarazioni rese all'udienza del 09.10.2024 dalla figlia della resistente, nata da precedente matrimonio, Persona_1
. Né ha trovato conferma nell'istruttoria svolta la deduzione della mancata
[...] instaurazione di una effettiva comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Peraltro, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, mentre alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. civ. n. 1162 dell'8 gennaio 2017).
E' possibile, dunque, procedere alla disamina della specifica situazione reddituale delle parti.
E' stata dimostrata in giudizio un'effettiva stabilità economica e lavorativa del ricorrente, il quale nell'anno 2023 ha prodotto un reddito complessivo lordo di €. 35.326,56 e nell'anno 2024 un reddito complessivo lordo di €. 34.902,55.
Dalla busta paga del mese di marzo 2025 emerge un saldo, a seguito delle trattenute, di
€. 1.393,83, per cui la situazione reddituale del ricorrente può dirsi sostanzialmente invariata rispetto a quella documentata nel dicembre 2024 (basti confrontare al riguardo la busta paga di dicembre 2024 allegata alla memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., con quella di marzo 2025, allegato 8 alla nota di deposito del 09.04.2025).
Il saldo in busta paga risulta però gravato da debiti contratti precedentemente al matrimonio, che riducono notevolmente il netto percepito (cfr. allegati 1, 2 e 3 alla II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.: buste paga;
allegato 4: contratto di cessione del quinto;
allegato 5: ordinanze di assegnazione del G.E.) e il ricorrente è gravato anche del mantenimento del figlio minore nato da altra relazione Persona_2 sentimentale, nei cui confronti versa la somma mensile di €. 150,00 (cfr. allegato 5 alla nota di deposito del 07.06.2024; allegato 9 alla memoria di costituzione del nuovo difensore depositata in data 05.04.2024; allegato c alla I memoria ex art 183 comma VI
c.p.c.);
La resistente percepisce invece la sola somma mensile di €. 333,33 a titolo di pensione di invalidità.
Non essendo le parti in causa in possesso di immobili di proprietà entrambe devono sostenere costi per la locazione di un immobile ad uso abitativo e per il pagamento delle relative utenze.
Considerato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per come evincibile dal fatto che gli stessi non fossero proprietari di immobili, e la breve durata del matrimonio e della convivenza effettiva, tenuto conto della capacità lavorativa pressoché nulla della resistente, all'esito della comparazione della situazione economica delle parti, il Collegio ritiene che il ricorrente debba essere gravato dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, che dev'essere quantificato nella misura di €. 200,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. e da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti considerata la natura degli interessi coinvolti.
p.q.m.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente decidendo,:
1) dispone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere Parte_1 la somma mensile di €. 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di
[...]
(somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Controparte_1
I.S.T.A.T.), da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Di Stefano.
Il Presidente
dott.ssa Angela Di Girolamo