Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 2035
CASS
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa motivazione sull'attualità della pericolosità

    Il provvedimento impugnato è totalmente retrospettivo e non smentisce la regolarità del comportamento del prevenuto successivo ai fatti del 2022, limitandosi ad affermare l'inattendibilità del teste della difesa che si è attribuito la proprietà del coltello rinvenuto nel veicolo del prevenuto nell'ottobre 2022, senza che per tale condotta vi sia stato neppure l'esercizio dell'azione penale. Il corretto comportamento del prevenuto, di contro, non è stato affatto valutato.

  • Rigettato
    Illegittima retrodatazione della sospensione della misura di prevenzione

    La questione sulla decorrenza della misura è manifestamente infondata in quanto la sospensione opera ex lege dalla data di inizio dell'espiazione della pena, rendendo il successivo provvedimento meramente ricognitivo.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 13, 27 e 111 Cost.

    Le doglianze che riguardano le presunte violazioni degli artt. 13, 27 e 111 Cost. sono manifestamente infondate posto che, in ossequio alla sentenza n. 162 del 2024, i giudici hanno proceduto alla rivalutazione della pericolosità sociale prima di dare esecuzione alla misura precedentemente sospesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 2035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2035
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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