CASS
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE CC - 25/11/2025 R.G.N. 25438/2025 ES FF SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LE nato in [...] il [...] avverso il decreto del 05/06/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
letti gli atti e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. Marco PATARNELLO, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;
Lette le repliche del difensore che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Torino ha respinto il ricorso proposto nell’interesse di AN LE avverso il decreto del Tribunale di Torino in data 21 gennaio 2025 che, all’esito della verifica dell’attualità della pericolosità sociale, ha ordinato l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, applicata con decreto del Tribunale di Torino in data 9 maggio 2023, confermato dalla Corte d’appello di Torino con decreto in data 3 novembre 2023, divenuto irrevocabile in data 17 novembre 2023. 1.1. La misura di prevenzione era stata sospesa, con provvedimento in data 11 agosto 2024, a decorrere dal 14 ottobre 2023, data di inizio dell’espiazione della detenzione domiciliare sostitutiva per la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Verbania, e fino al 5 novembre 2024 (termine dell’esecuzione della detta sanzione). Con provvedimento del 6 novembre 2024 il Tribunale di Torino sospendeva ulteriormente l’esecuzione della misura di prevenzione, dando corso al presente giudizio per procedere alla rivalutazione della pericolosità secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2024. La pericolosità è stata ritenuta attuale per la reiterazione di condotte antisociali, nonostante il formale rispetto delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva applicatagli e il tempo trascorso in larga parte in stato detentivo o di detenzione domiciliare.
2. Ricorre AN LE,a mezzo del difensore avv. Marco Viggiani, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2035 Anno 2026 Presidente: BO ON Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 25/11/2025 Osserva, anzitutto, che la misura di prevenzione ha avuto esecuzione dall’11 maggio 2023, con l’applicazione di stringenti misure tutte e sempre rispettate, fino alla sospensione disposta l’11 agosto 2024, con illegittima retrodatazione al 14 ottobre 2023; nel periodo intercorrente dall’11 maggio 2023 all’11 agosto 2024 il prevenuto è stato di fatto sottoposto alla misura di prevenzione, senza dare luogo a segnalazioni di sorta. Di ciò non si è tenuto conto. I giudici che hanno proceduto alla rivalutazione non hanno tenuto presente che, dopo gli episodi del 2022 per i quali venne applicata la misura, il prevenuto ha cambiato vita. Non è stata, quindi, data corretta applicazione ai principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2024, con violazione dell’art. 14, comma 2-ter, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed è stata estesa una motivazione apparente, tutta protesa sull’analisi retrospettiva della pericolosità. Per l’unico episodio che non era stato in precedenza considerato (porto di un coltello nell’ottobre 2022) la Corte d’appello ha del tutto sottovalutato le dichiarazioni rese da NI Filippini, ex art. 391-bis cod. proc. pen., che si è attribuito la proprietà dell’arma rivenuta sul veicolo condotto dal prevenuto. È stato violato l’art. 27, terzo comma, Cost. per l’automatismo della riapplicazione della misura di prevenzione, come pure è stato violato l’art. 13 Cost. perché la verifica della necessità di limitare la libertà personale è stata effettuata in modo postumo, anziché preventivamente come richiesto dalla norma costituzionale. È, del resto, errata la decisione della Corte di appello che ha considerato la sospensione della misura di prevenzione dal 14 ottobre 2023, a seguito dell’esecuzione della pena sostitutiva, mentre il provvedimento di sospensione è stato emesso soltanto l’11 agosto 2024, data dalla quale il prevenuto ne ha avuto conoscenza. Egli, inoltre, non ha avuto la tempestiva possibilità di impugnare il detto provvedimento di retrodatazione a causa della tardiva emissione del provvedimento di sospensione. La proposta eccezione relativa alla illegittima retrodatazione della sospensione della misura di prevenzione è stata illegittimamente dichiarata inammissibile perché proposta soltanto nel giudizio di secondo grado, non potendosi applicare al procedimento di prevenzione le regole proprie del processo penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo all’assenza di un’effettiva motivazione sull’attualità della pericolosità.
2. Vanno, anzitutto, messe in disparte le questioni sulla decorrenza della misura perché manifestamente infondate oltre che irritualmente proposte nel solo giudizio di secondo grado avente per oggetto la valutazione della attualità della pericolosità.
2.1. L’infondatezza di tali censure discende dal chiaro tenore dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 che stabilisce l’immediata sospensione della misura di prevenzione «durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione della pena», sicché, sopraggiunto il titolo di espiazione definitivo, la misura di prevenzione è stata sospesa dalla data di inizio dell’esecuzione. La sospensione opera ex lege, proprio a tutela dell’interessato che non può essere sanzionato per eventuali violazioni alle prescrizioni nel periodo di espiazione, sicché il successivo eventuale provvedimento che ne determini la decorrenza (in coincidenza con l’inizio dell’espiazione della pena) è meramente ricognitivo, ferma l’impugnabilità dell’eventuale errata determinazione del periodo di sospensione. 2 Ne deriva che la questione della durata della sottoposizione alla misura di prevenzione è manifestamente infondata, fermo restando che tutto il periodo di tempo successivo alla sospensione ex lege deve essere considerato ai fini della valutazione di attualità della pericolosità.
2.2. Sono, del pari, manifestamente infondate le doglianze che riguardano le presunte violazioni degli artt. 13, 27 e 111 Cost. posto che, proprio in ossequio alla richiamata sentenza n. 162 del 224, i giudici della prevenzione hanno proceduto alla rivalutazione della pericolosità sociale, prima di dare esecuzione alla misura precedentemente sospesa.
3. Il ricorso, invece, coglie nel segno nel segnalare l’omessa motivazione sulla attualità della pericolosità.
3.1. Il provvedimento impugnato è del tutto retrospettivo e, senza smentire la dedotta regolarità del comportamento del prevenuto successivo ai fatti del 2022, si limita ad affermare l’inattendibilità del teste della difesa che si è attribuito la proprietà del coltello rinvenuto nel veicolo del prevenuto nell’ottobre 2022, senza che per tale condotta vi sia stato neppure l’esercizio dell’azione penale. Il corretto comportamento del prevenuto, di contro, non è stato affatto valutato.
4. Il decreto impugnato va, quindi, annullato con rinvio per nuovo giudizio;
la Corte d’appello, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, provvederà a colmare la rilevata assenza di motivazione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE ON BO 3
letti gli atti e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. Marco PATARNELLO, che conclude per l’inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;
Lette le repliche del difensore che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Torino ha respinto il ricorso proposto nell’interesse di AN LE avverso il decreto del Tribunale di Torino in data 21 gennaio 2025 che, all’esito della verifica dell’attualità della pericolosità sociale, ha ordinato l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, applicata con decreto del Tribunale di Torino in data 9 maggio 2023, confermato dalla Corte d’appello di Torino con decreto in data 3 novembre 2023, divenuto irrevocabile in data 17 novembre 2023. 1.1. La misura di prevenzione era stata sospesa, con provvedimento in data 11 agosto 2024, a decorrere dal 14 ottobre 2023, data di inizio dell’espiazione della detenzione domiciliare sostitutiva per la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Verbania, e fino al 5 novembre 2024 (termine dell’esecuzione della detta sanzione). Con provvedimento del 6 novembre 2024 il Tribunale di Torino sospendeva ulteriormente l’esecuzione della misura di prevenzione, dando corso al presente giudizio per procedere alla rivalutazione della pericolosità secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2024. La pericolosità è stata ritenuta attuale per la reiterazione di condotte antisociali, nonostante il formale rispetto delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva applicatagli e il tempo trascorso in larga parte in stato detentivo o di detenzione domiciliare.
2. Ricorre AN LE,a mezzo del difensore avv. Marco Viggiani, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2035 Anno 2026 Presidente: BO ON Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 25/11/2025 Osserva, anzitutto, che la misura di prevenzione ha avuto esecuzione dall’11 maggio 2023, con l’applicazione di stringenti misure tutte e sempre rispettate, fino alla sospensione disposta l’11 agosto 2024, con illegittima retrodatazione al 14 ottobre 2023; nel periodo intercorrente dall’11 maggio 2023 all’11 agosto 2024 il prevenuto è stato di fatto sottoposto alla misura di prevenzione, senza dare luogo a segnalazioni di sorta. Di ciò non si è tenuto conto. I giudici che hanno proceduto alla rivalutazione non hanno tenuto presente che, dopo gli episodi del 2022 per i quali venne applicata la misura, il prevenuto ha cambiato vita. Non è stata, quindi, data corretta applicazione ai principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2024, con violazione dell’art. 14, comma 2-ter, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed è stata estesa una motivazione apparente, tutta protesa sull’analisi retrospettiva della pericolosità. Per l’unico episodio che non era stato in precedenza considerato (porto di un coltello nell’ottobre 2022) la Corte d’appello ha del tutto sottovalutato le dichiarazioni rese da NI Filippini, ex art. 391-bis cod. proc. pen., che si è attribuito la proprietà dell’arma rivenuta sul veicolo condotto dal prevenuto. È stato violato l’art. 27, terzo comma, Cost. per l’automatismo della riapplicazione della misura di prevenzione, come pure è stato violato l’art. 13 Cost. perché la verifica della necessità di limitare la libertà personale è stata effettuata in modo postumo, anziché preventivamente come richiesto dalla norma costituzionale. È, del resto, errata la decisione della Corte di appello che ha considerato la sospensione della misura di prevenzione dal 14 ottobre 2023, a seguito dell’esecuzione della pena sostitutiva, mentre il provvedimento di sospensione è stato emesso soltanto l’11 agosto 2024, data dalla quale il prevenuto ne ha avuto conoscenza. Egli, inoltre, non ha avuto la tempestiva possibilità di impugnare il detto provvedimento di retrodatazione a causa della tardiva emissione del provvedimento di sospensione. La proposta eccezione relativa alla illegittima retrodatazione della sospensione della misura di prevenzione è stata illegittimamente dichiarata inammissibile perché proposta soltanto nel giudizio di secondo grado, non potendosi applicare al procedimento di prevenzione le regole proprie del processo penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo all’assenza di un’effettiva motivazione sull’attualità della pericolosità.
2. Vanno, anzitutto, messe in disparte le questioni sulla decorrenza della misura perché manifestamente infondate oltre che irritualmente proposte nel solo giudizio di secondo grado avente per oggetto la valutazione della attualità della pericolosità.
2.1. L’infondatezza di tali censure discende dal chiaro tenore dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 che stabilisce l’immediata sospensione della misura di prevenzione «durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione della pena», sicché, sopraggiunto il titolo di espiazione definitivo, la misura di prevenzione è stata sospesa dalla data di inizio dell’esecuzione. La sospensione opera ex lege, proprio a tutela dell’interessato che non può essere sanzionato per eventuali violazioni alle prescrizioni nel periodo di espiazione, sicché il successivo eventuale provvedimento che ne determini la decorrenza (in coincidenza con l’inizio dell’espiazione della pena) è meramente ricognitivo, ferma l’impugnabilità dell’eventuale errata determinazione del periodo di sospensione. 2 Ne deriva che la questione della durata della sottoposizione alla misura di prevenzione è manifestamente infondata, fermo restando che tutto il periodo di tempo successivo alla sospensione ex lege deve essere considerato ai fini della valutazione di attualità della pericolosità.
2.2. Sono, del pari, manifestamente infondate le doglianze che riguardano le presunte violazioni degli artt. 13, 27 e 111 Cost. posto che, proprio in ossequio alla richiamata sentenza n. 162 del 224, i giudici della prevenzione hanno proceduto alla rivalutazione della pericolosità sociale, prima di dare esecuzione alla misura precedentemente sospesa.
3. Il ricorso, invece, coglie nel segno nel segnalare l’omessa motivazione sulla attualità della pericolosità.
3.1. Il provvedimento impugnato è del tutto retrospettivo e, senza smentire la dedotta regolarità del comportamento del prevenuto successivo ai fatti del 2022, si limita ad affermare l’inattendibilità del teste della difesa che si è attribuito la proprietà del coltello rinvenuto nel veicolo del prevenuto nell’ottobre 2022, senza che per tale condotta vi sia stato neppure l’esercizio dell’azione penale. Il corretto comportamento del prevenuto, di contro, non è stato affatto valutato.
4. Il decreto impugnato va, quindi, annullato con rinvio per nuovo giudizio;
la Corte d’appello, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, provvederà a colmare la rilevata assenza di motivazione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE ON BO 3