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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2366/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di CA - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di CA RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240015134237000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240015134237000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AD.
Restava contumace la RE CA.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.09420240015134237000, notificata in 28.01.2025, a mezzo del servizio postale universale di Banca_1, relativa al mancato pagamento della somma complessiva pari ad € 1.043,53, comprensiva diritti di notifica, per presunto omesso versamento imposta tassa automobilistica anno 2019/20
Eccepiva l'omessa notifica del presupposto dell'avviso di accertamento n.4057826 del 13.10.2021 da parte della RE CA e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Non si costituiva l'ente impositore RE CA
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che affermava che la RE CA - Settore Tributi U.O. Tasse
Automobilistiche aveva notificato al ricorrente gli avvisi di accertamento indicati in cartella nel 2022 e successivamente, il tributo è stato iscritto a ruolo nell'anno 2024 al n. 2345 (annualità 2019) e al n. 2346
(annualità 2021) e l'Agenzia Entrate- Riscossione ha notificato la suddetta cartella di pagamento il
28.01.2025, quindi entro i termini di legge.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale evidenziava che la resistente RE CA - Settore Tributi U.O. Tasse
Automobilistiche, omettendo di costituirsi in giudizio fino alla data odierna, è decaduta dal diritto di depositare documenti e controdeduzioni e che mancava dunque la prova della notifica dei previ avvisi di accertamento.
Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto.
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Ciò chiarito va osservato che:
- Da un lato il ricorrente ha sostenuto/eccepito di non aver ricevuto, prima della notifica dell'atto oggi impugnato
(l'avviso di intimazione recapitatagli quando erano abbondantemente decorsi i tre anni previsti per la prescrizione del tributo) alcun atto (in particolare la cartella esattoriale e/o l'avviso di accertamento prodromico antecedente) interruttivo della prescrizione.
- Dall'altro la RE CA (l'unico soggetto che avrebbe potuto contratsare l'assunto del contribuente depositando la prova dell'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla impugnata cartella di pagamento), seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'assunto del ricorrente di non aver mai ricevuto atti precedenti e prodromici rispetto a quello impugnato non è stato smentito e, per il principio di non contestazione, deve ritenersi provato.
La cartella deve quindi essere annulata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza con la RE
CA e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti con AdER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente RE CA a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio con AD.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2366/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di CA - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di CA RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240015134237000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240015134237000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AD.
Restava contumace la RE CA.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.09420240015134237000, notificata in 28.01.2025, a mezzo del servizio postale universale di Banca_1, relativa al mancato pagamento della somma complessiva pari ad € 1.043,53, comprensiva diritti di notifica, per presunto omesso versamento imposta tassa automobilistica anno 2019/20
Eccepiva l'omessa notifica del presupposto dell'avviso di accertamento n.4057826 del 13.10.2021 da parte della RE CA e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Non si costituiva l'ente impositore RE CA
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che affermava che la RE CA - Settore Tributi U.O. Tasse
Automobilistiche aveva notificato al ricorrente gli avvisi di accertamento indicati in cartella nel 2022 e successivamente, il tributo è stato iscritto a ruolo nell'anno 2024 al n. 2345 (annualità 2019) e al n. 2346
(annualità 2021) e l'Agenzia Entrate- Riscossione ha notificato la suddetta cartella di pagamento il
28.01.2025, quindi entro i termini di legge.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale evidenziava che la resistente RE CA - Settore Tributi U.O. Tasse
Automobilistiche, omettendo di costituirsi in giudizio fino alla data odierna, è decaduta dal diritto di depositare documenti e controdeduzioni e che mancava dunque la prova della notifica dei previ avvisi di accertamento.
Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto.
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Ciò chiarito va osservato che:
- Da un lato il ricorrente ha sostenuto/eccepito di non aver ricevuto, prima della notifica dell'atto oggi impugnato
(l'avviso di intimazione recapitatagli quando erano abbondantemente decorsi i tre anni previsti per la prescrizione del tributo) alcun atto (in particolare la cartella esattoriale e/o l'avviso di accertamento prodromico antecedente) interruttivo della prescrizione.
- Dall'altro la RE CA (l'unico soggetto che avrebbe potuto contratsare l'assunto del contribuente depositando la prova dell'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla impugnata cartella di pagamento), seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'assunto del ricorrente di non aver mai ricevuto atti precedenti e prodromici rispetto a quello impugnato non è stato smentito e, per il principio di non contestazione, deve ritenersi provato.
La cartella deve quindi essere annulata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza con la RE
CA e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti con AdER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente RE CA a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio con AD.