CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24268 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
TE NI sul ricorso proposto da: VA AV KR nata il [...] in [...] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE DI APPELLO FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per Vinammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'Avvocato MARIO GUERRI che, nell'interesse delle parti civili AN AL e AK MA, ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado;
sentito l'Avvocato LUCA CIANFERONI, che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IA AV AS, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/12/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha riformato la sentenza in data 06/11/2017 del Tribunale di Pistoia, dichiarando la prescrizione dei reati contestati ai capi A), D), I) e K), rideterminando la pena per i reati di cui ai capi B) (624-bis, 625 cod.pen.), E (rapina) e I) (lesioni). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24268 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 02/02/2023 Va premesso che sono pervenuti due ricorsi: l'uno, depositato direttamente in Corte di Cassazione a firma dell'Avvocato Francesco Stefani;
l'altro a firma dell'Avvocato Luca Cianferoni. Viene dedotto: 2. Il ricorso dell'Avvocato Luca Cianferoni. 2.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 628, comma terzo, cod.pen.. A tale proposito il ricorrente osserva che il fatto è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa NE e delle persone informate sui fatti DECE e EL che, tuttavia, non sono idonee a far ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della rapina, con particolare riguardo alla presenza di un coltello. 2.2. Vizio di motivazione sempre in relazione alla rapina contestata al capo E). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'orario della rapina, al mancato rinvenimento del coltello e alla dinamica del fatto sottrattivo, soprattutto avendo riguardo alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da EL prima di morire e da DECE. 2.3. Vizio di motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 cod.pen. In questo caso il ricorrente sostiene che la credibilità di NE è stata valutata in maniera illogica. 2.4. Omessa motivazione e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al motivo con cui veniva dedotta la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. Il ricorrente sostiene di avere dedotto la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. in relazione alla rapina, mentre la Corte di appello l'ha esclusa in relazione al furto, così non dando risposta al motivo di appello, avendo restituito una motivazione illogica. Aggiunge che sussistono le condizioni utili alla riconoscibilità dell'attenuante. A sostegno di tale assunto illustra le risultanze procedimentali. 2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 628 cod.pen. Il motivo si rivolge alla qualificazione giuridica del fatto che, secondo il ricorrente, va più correttamente ricondotto alla figura della violenza privata. 2.6. Illogicità della motivazione in relazione agli aumenti per la continuazione. Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che il richiamo alla particolare pervicacia con cui la Corte di appello ha motivato gli aumenti in continuazione non è riferibile ai reati di rapina e furto. 2 2.7. E' sopraggiunta nota difensiva con la quale vengono sviluppati approfondimenti in relazione al primo e al quarto motivo di ricorso. 3. Il ricorso dell'Avv. Francesco Stefani. 3.1. Vizio di motivazione in relazione al capo B) 3.2. Vizio di omessa motivazione in relazione al capo E); CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso a firma dell'Avvocato Francesco Stefani è inammissibile perché è stato proposto secondo modalità difformi da quella previste a pena di inammissibilità. L'art. 582 cod.proc.pen., invero, dispone che l'atto di impugnazione è presentato presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (c.d. giudice a quo); l'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., dal suo canto, sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione quando non siano osservate (tra l'altro) le disposizioni dell'art. 582, cod.proc.pen., tra le quali è compresa quella dianzi richiamata. Nel caso in esame il ricorso è stato presentato direttamente presso la Cancelleria della Corte di cassazione, ossia al giudice dell'impugnazione (c.d. giudice ad quem), secondo una modalità diversa da quella voluta dal legislatore a pena d'inammissibilità. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso a firma dell'Avvocato Francesco Stefani. 2. Il ricorso a firma dell'Avvocato Luca Cianferoni è complessivamente inammissibile. 2.1. I primi due motivi di ricorso -rivolti al capo E) della rubrica- sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1.1. La Corte di appello ha dato risposta alle medesime argomentazioni sviluppate con l'atto di appello e, facendo ciò, ha confermato l'affermazione di responsabilità osservando che la lettura complessiva delle dichiarazioni rese da NE, siccome non smentita e, anzi, confermata da quelle di DECE e Michelozzi, affatto compatibili con quelle, conducono a ritenere la fondatezza dell'accusa. La Corte, al contempo, ha affrontato e disatteso tutte le argomentazioni sviluppate dalla difesa per avversare la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado. Argomentazioni in gran parte riproposte in questa sede e che -perciò- sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio, secondo una prospettazione antagonista e alternativa a quella dei giudici di merito. 2.1.2. Da ciò discende la loro inammissibilità, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa 3 "-•-, illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, US e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.2. Il terzo motivo d'impugnazione si rivolge al reato contestato al capo B), al cui riguardo si censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'analisi dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da NE. In questo caso va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto c:he ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame. 2.3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in relazione alla censura relativa all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen.. In particolare, specifica che il motivo di appello si rivolgeva alla rapina, mentre la Corte di appello se ne occupava in relazione al furto. A tale riguardo si deve considerare che il giudice di metto non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). Nel caso in esame è vero che la Corte di appello ha dato conto dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen. in relazione al furto, mentre il motivo di appello lo aveva prospettato solo in relazione alla rapina, 4 U•••I evidenziando lo scarso valore patrimoniale dell'agendina e della somma sottratta. Tuttavia, la motivazione nel suo complesso si mostra inconciliabile con la possibilità di riconoscere l'attenuante in esame, ove si consideri che il motivo di appello faceva leva sul solo dato economico-patrimoniale, a fronte del contrario orientamento di questa Corte che ha spiegato che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (in tal senso, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363 - 01). 2.4. Con l'ultimo motivo, il ricorrente sostiene che il fatto andrebbe più correttamente qualificato ai sensi dell'art. 610 cod.pen.. A parte la genericità dell'assunto, dalla ricostruzione offerta nella doppia sentenza conforme emerge la sua manifesta infondatezza, atteso che la sottrazione e l'impossessamento di una somma di denaro ottenuta con la minaccia di un coltello contiene tutti gli elementi costitutivi della rapirla. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma cli euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili NE AL e HL MA che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per Vinammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'Avvocato MARIO GUERRI che, nell'interesse delle parti civili AN AL e AK MA, ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado;
sentito l'Avvocato LUCA CIANFERONI, che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IA AV AS, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/12/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha riformato la sentenza in data 06/11/2017 del Tribunale di Pistoia, dichiarando la prescrizione dei reati contestati ai capi A), D), I) e K), rideterminando la pena per i reati di cui ai capi B) (624-bis, 625 cod.pen.), E (rapina) e I) (lesioni). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24268 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 02/02/2023 Va premesso che sono pervenuti due ricorsi: l'uno, depositato direttamente in Corte di Cassazione a firma dell'Avvocato Francesco Stefani;
l'altro a firma dell'Avvocato Luca Cianferoni. Viene dedotto: 2. Il ricorso dell'Avvocato Luca Cianferoni. 2.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 628, comma terzo, cod.pen.. A tale proposito il ricorrente osserva che il fatto è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa NE e delle persone informate sui fatti DECE e EL che, tuttavia, non sono idonee a far ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della rapina, con particolare riguardo alla presenza di un coltello. 2.2. Vizio di motivazione sempre in relazione alla rapina contestata al capo E). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'orario della rapina, al mancato rinvenimento del coltello e alla dinamica del fatto sottrattivo, soprattutto avendo riguardo alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da EL prima di morire e da DECE. 2.3. Vizio di motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 cod.pen. In questo caso il ricorrente sostiene che la credibilità di NE è stata valutata in maniera illogica. 2.4. Omessa motivazione e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al motivo con cui veniva dedotta la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. Il ricorrente sostiene di avere dedotto la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. in relazione alla rapina, mentre la Corte di appello l'ha esclusa in relazione al furto, così non dando risposta al motivo di appello, avendo restituito una motivazione illogica. Aggiunge che sussistono le condizioni utili alla riconoscibilità dell'attenuante. A sostegno di tale assunto illustra le risultanze procedimentali. 2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 628 cod.pen. Il motivo si rivolge alla qualificazione giuridica del fatto che, secondo il ricorrente, va più correttamente ricondotto alla figura della violenza privata. 2.6. Illogicità della motivazione in relazione agli aumenti per la continuazione. Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che il richiamo alla particolare pervicacia con cui la Corte di appello ha motivato gli aumenti in continuazione non è riferibile ai reati di rapina e furto. 2 2.7. E' sopraggiunta nota difensiva con la quale vengono sviluppati approfondimenti in relazione al primo e al quarto motivo di ricorso. 3. Il ricorso dell'Avv. Francesco Stefani. 3.1. Vizio di motivazione in relazione al capo B) 3.2. Vizio di omessa motivazione in relazione al capo E); CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso a firma dell'Avvocato Francesco Stefani è inammissibile perché è stato proposto secondo modalità difformi da quella previste a pena di inammissibilità. L'art. 582 cod.proc.pen., invero, dispone che l'atto di impugnazione è presentato presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (c.d. giudice a quo); l'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., dal suo canto, sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione quando non siano osservate (tra l'altro) le disposizioni dell'art. 582, cod.proc.pen., tra le quali è compresa quella dianzi richiamata. Nel caso in esame il ricorso è stato presentato direttamente presso la Cancelleria della Corte di cassazione, ossia al giudice dell'impugnazione (c.d. giudice ad quem), secondo una modalità diversa da quella voluta dal legislatore a pena d'inammissibilità. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso a firma dell'Avvocato Francesco Stefani. 2. Il ricorso a firma dell'Avvocato Luca Cianferoni è complessivamente inammissibile. 2.1. I primi due motivi di ricorso -rivolti al capo E) della rubrica- sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1.1. La Corte di appello ha dato risposta alle medesime argomentazioni sviluppate con l'atto di appello e, facendo ciò, ha confermato l'affermazione di responsabilità osservando che la lettura complessiva delle dichiarazioni rese da NE, siccome non smentita e, anzi, confermata da quelle di DECE e Michelozzi, affatto compatibili con quelle, conducono a ritenere la fondatezza dell'accusa. La Corte, al contempo, ha affrontato e disatteso tutte le argomentazioni sviluppate dalla difesa per avversare la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado. Argomentazioni in gran parte riproposte in questa sede e che -perciò- sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio, secondo una prospettazione antagonista e alternativa a quella dei giudici di merito. 2.1.2. Da ciò discende la loro inammissibilità, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa 3 "-•-, illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, US e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.2. Il terzo motivo d'impugnazione si rivolge al reato contestato al capo B), al cui riguardo si censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'analisi dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da NE. In questo caso va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto c:he ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame. 2.3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in relazione alla censura relativa all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen.. In particolare, specifica che il motivo di appello si rivolgeva alla rapina, mentre la Corte di appello se ne occupava in relazione al furto. A tale riguardo si deve considerare che il giudice di metto non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). Nel caso in esame è vero che la Corte di appello ha dato conto dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen. in relazione al furto, mentre il motivo di appello lo aveva prospettato solo in relazione alla rapina, 4 U•••I evidenziando lo scarso valore patrimoniale dell'agendina e della somma sottratta. Tuttavia, la motivazione nel suo complesso si mostra inconciliabile con la possibilità di riconoscere l'attenuante in esame, ove si consideri che il motivo di appello faceva leva sul solo dato economico-patrimoniale, a fronte del contrario orientamento di questa Corte che ha spiegato che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (in tal senso, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363 - 01). 2.4. Con l'ultimo motivo, il ricorrente sostiene che il fatto andrebbe più correttamente qualificato ai sensi dell'art. 610 cod.pen.. A parte la genericità dell'assunto, dalla ricostruzione offerta nella doppia sentenza conforme emerge la sua manifesta infondatezza, atteso che la sottrazione e l'impossessamento di una somma di denaro ottenuta con la minaccia di un coltello contiene tutti gli elementi costitutivi della rapirla. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma cli euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili NE AL e HL MA che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te