Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 I O - I D 1 Z 1 A - E R 1 T C 2 I S I . D G L E U 9 I R 3 G REPUBBLICA ITALIANA A E D E 6 E N 4 T . . T N T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T S I S R ( E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 01 3 1 1 / 0 1IO E SET ONDA CIV¿ E Oggetto VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 18073/98 Cron.2721 Dott. Antonio VELLA Consigliere - Consigliere- Rep. Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.13/10/00 - - Consigliere - Dott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 OR sul ricorso proposto da: per diritti 3000 "-3.1 GEN. 2001 ZO ANNALISA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIA G P DA PALESTRINA 63, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato PIRRONGELLI BRUZIO, che la difende unitamente all'avvocato BOTTI RENZO, giusta delega in atti;
CG408036 - ricorrente
contro
DITTA S.A.S., ADESSO SPOGLIATI elettivamente domiciliata in ROMA, Via GIUSEPPE FERRARI 12/D, presso lo studio dell'Avvocato SMEDILE SERGIO, che la difende 2000 giusta delega in atti;
! 1653
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 15/98 del Giudice di pace di CASALMAGGIORE, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato PIRRONGELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato SMEDILE, difensore del resistente che ha chiesto inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto o inammissibilità -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'11/3/97 AL AZ conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Parma la sas "Adesso Spogliati", corrente in Casalmaggiore, esponendo che alla fine del mese di ottobre 1995 aveva acquistato presso il negozio della convenuta alcuni capi di abbigliamento per un prezzo totale di lire 2.136.000; che in pagamento del prezzo aveva consegnato due assegni di lire 1.068.000 ciascuno, dei quali uno a vista e l'altro con scadenza 30/11/95; che, nell'imminenza di tale dallascadenza, aveva chiesto ed ottenuto creditrice di procrastinare l'incasso di qualche giorno;
che ai primi del successivo mese di dicembre 195 aveva consegnato alla creditrice un nuovo assegno dell'importo di 1.068.000, in sostituzione di quello scaduto di pari importo, senza però ricevere in restituzione il titolo sostituito%3B che a distanza di oltre un anno, aveva ricevuto dalla società convenuta una fattura di lire 1.068.000 per merce mai acquistata (un piumino), fattura che aveva respinto;
che successivamente aveva accertato presso la propria banca che l'assegno del 30/11/95, invece di essere ) distrutto, come promessole dalla venditrice, era stato da costei posto all'incasso e pagato dall'istituto di credito. Tanto premesso, deducendo che il titolo era stato illegittimanente posto all'incasso, chiedeva che la società convenuta fosse condannata alla restituzione, con gli interessi, della somma indebitamente percepita. La convenuta, costituitasi, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Giudice di pace di Casalmaggiore. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea esponendo una diversa versione dei fatti. In particolare, sosteneva che la AZ, in occasione della sostituzione del secondo assegno, aveva acquistato dell'altra merce, costituita, appunto, dal piumino in contestazione, che aveva lasciato presso il negozio necessitando di alcune riparazioni;
che l'assegno datato 30/11/95 non era stato da lei restituito alla AZ, ma trattenuto a garanzia del pagamento del prezzo;
poichè, a differenza dell'altra merce, il piumino non era stato più ritirato né pagato, la società venditrice, emessa senza alcun esito regolare fattura, aveva posto all'incasso l'assegno trattenuto a garanzia. Con ordinanza 27/5/97 il giudice adito, all'eccezione considerata l'adesione dell'attrice dichiarava di incompetenza territoriale, l'estinzione del processo. Con comparsa del 30/9/97, la convenuta provvedeva a riassumere la causa davanti al Giudice di pace di Casalmaggiore, chiedendo non soltanto il rigetto della domanda attorea, ma anche, in via riconvenzionale, che fosse "disposto in ordine alla restituzione del piumino”. Con sentenza 26/6/98 il Giudice di pace di Se Casalmaggiore, rilevato che l'assegno datato 30/11/95 era stato incassato senza titolo (perché il prezzo della merce per cui il titolo era stato emesso risultava essere stato tutto pagato con gli altri due assegni), condannava la convenuta a all'attrice lire 1.068.000, oltre versare interessi;
ritenuto che
la AZ aveva acquistato, in aggiunta ai capi di abbigliamento da lei indicati in citazione, anche il piumino (il cui prezzo non aveva però ancora pagato) ù, disponeva 2 che provvedesse a ritirare il piumino rimasto in giacenza, a sua disposizione, presso la venditrice. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AZ sulla base di tre motivi. На resistito con controricorso la società intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Col primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt.36, 167 e 183 cod.proc.civ. per avere la sentenza impugnata accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, intesa ad affermare l'obbligo dell'attrice AZ di ritirare la merce giacente presso la venditrice, non considerando che tale domanda doveva essere dichiarata inammissibile, perché proposta dalla convenuta soltanto con l'atto di riassunzione della causa davanti al Giudice di pace di Casalmaggiore anzichè, come stabilito dall'art.320 cod. proc. civ. con la comparsa di costituzione davanti al Giudice di pace di Parma. Col secondo motivo si denuncia violazione di (artt.1325 e 1346 cod.civ.) per avere la legge sentenza erroneamente ritenuto che le parti avevano concluso un contratto di compravendita avente per oggetto il piumino, senza che dagli atti risultasse provato un accordo tra le stesse in ordine al prezzo. Col terzo motivo si denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione al medesimo punto oggetto di censura nel precedente motivo;
col medesimo motivo la ricorrente si duole anche del regolamento delle spese, interamente compensate dal Giudice di pace. II - Il ricorso va accolto nel primo motivo. -Risulta dagli atti il cui esame è consentito al collegio essendo stato denunciato un error in procedendo, deducibile per cassazione anche contro le sentenze che, come nella specie, siano state pronunciate secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art.113 cod. proc. civ. che la convenuta, costituendosi in giudizio davanti al Giudice di pace di Parma, si era limitata, nella comparsa di costituzione e risposta, a contestare la domanda e a chiederne il rigetto senza formulare alcuna domanda in via riconvenzionale. Verificatasi, a seguito dell'ordinanza del predetto giudice dichiarativa della propria incompetenza territoriale, la translatio iudicii davanti al Giudice di pace di Casalmaggiore, la convenuta non poteva più proporre domande riconvenzionali, essendone decaduta per non averle proposte nel primo atto difensivo, costituito dalla comparsa di costituzione e risposta davanti al Giudice di pace di Parma. La decadenza verificatasi in questa fase operava nella fase sucessiva, perchè, per effetto della traslazione, il giudizio riassunto prosegue davanti al giudice competente come se fosse stato promosso davanti ad esso sin dall'inizio E' appena il caso di aggiungere che, come risulta dal verbale di udienza del 25/11/97 davanti al Giudice di pace di Casalmaggiore, la AZ non aveva accettato il contraddittorio in ordine alla domanda riconvenzionale, sicché, in ogni caso l'esame della stessa era precluso. E' perciò errata la sentenza nella parte in cui, non rilevando che la domanda riconvenzionale era inammissibile, l'ha accolta ordinando all'attrice AZ il ritiro del piumino. La pronunzia va, pertanto, cassata senza rinvio in parte qua , confermandola nel resto. ло Il secondo motivo ed anche la prima parte del terzo motivo, tra loro connessi perché riguardanti la determinazione del prezzo del piumino oggetto della riconvenzionale, restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, essendo privi di autonoma rilevanza. In relazione al complessivo esito della lite ed alla natura della stessa, si ritiene opportuno compensare interamente le spese sia del presente giudizio che del giudizio di merito, con ciò disattendendo la doglianza di cui alla restante parte del terzo motivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nel primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Cassa, in relazione all'accoglimento, la sentenza impugnata senza rinvio. Dichiara compensate le spese del presente giudizio e di quello di merito Roma, 13 ottobre 2000 Il presidente L'estensore травми LLO 4 7 .3 BO N ) IL CANCELLIERE C1. 1, E E E C 9 -19 N Paolo A Talarico ZIO P 1 I Velozi -1 TRA D 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 E IS . Roma 3 0 GEN. 2001 IC L A G D 9 E D 3 R E IU T E N G IL CANCELLIERE C1 6 ESE 4 E . Lelerico T.N TT R (IS A