Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 18299
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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In materia di reati edilizi, la nozione di pertinenza ha caratteristiche sue proprie diverse da quella contemplata dal codice civile e si sostanzia in un'opera che pur essendo preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e quindi non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato. Inoltre la pertinenza deve essere sfornita di autonomo valore di mercato, deve essere dotata di un volume minimo tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile a cui accede. ( Fattispecie per la quale non è stata riconosciuta la nozione di pertinenza ad un ampliamente di un edificio che per la relazione di congiunzione fisica con esso ne costituiva parte come elemento che diveniva essenza dell'immobile e lo completava affinché soddisfasse ai bisogni cui era destinato ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 18299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18299
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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