Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di reati edilizi, la nozione di pertinenza ha caratteristiche sue proprie diverse da quella contemplata dal codice civile e si sostanzia in un'opera che pur essendo preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e quindi non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato. Inoltre la pertinenza deve essere sfornita di autonomo valore di mercato, deve essere dotata di un volume minimo tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile a cui accede. ( Fattispecie per la quale non è stata riconosciuta la nozione di pertinenza ad un ampliamente di un edificio che per la relazione di congiunzione fisica con esso ne costituiva parte come elemento che diveniva essenza dell'immobile e lo completava affinché soddisfasse ai bisogni cui era destinato ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 18299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18299 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Umberto PAPADIA Presidente
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Alfredo M. LOMBARDI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AL, n. a Rieti il 13/9/1940;
avverso la sentenza 9/11/2001 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
udito il P.M. dr. Loris D'Ambrosio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv.to Osvaldo Fassari, quale sostituto processuale dell'avv.to Maria Giuseppina Truini Palomba, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 9.11.2001 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 12.6.2000 del Tribunale monocratico di Rieti, che aveva affermato la penale responsabilità di PA AL in ordine al reato di cui all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, lavori di ampliamento di un fabbricato esistente - acc. in San Giovanni Reatino, l'1.10.1998) e lo aveva condannato alla pena di giorni 20 di arresto e lire 12 milioni di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il PA, il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito:
- l'erroneità del disconoscimento della natura pertinenziale della struttura realizzata, stante l'impossibilità di un'utilizzazione autonoma della stessa;
- l'erroneità del disconoscimento della invocata scriminante di cui all'art. 54 cod pen.;
- la carenza di un indispensabile accertamento sull'epoca effettiva dì realizzazione delle opere;
- l'incongruità del rigetto delle richieste di rinnovazione del dibattimento, al fine di accertare sia la natura pertinenziale della struttura sia l'epoca della sua realizzazione;
la illegittimità della valutazione della richiesta di concessione in sanatoria, sulla quale si sarebbe formato il "silenzio-assenso".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché tutte le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.
1. La vicenda in esame è caratterizzata, in punto di fatto, dall'esecuzione di lavori che hanno comportato l'ampliamento di un immobile esistente, al quale sono stati aggiunti - al lato nord - un corpo di fabbrica: a due piani aventi rispettivamente le superfici di mq. 29,88 e di mq. 26,86 e - al lato ovest - un corpo di fabbrica a piano terra avente la superficie di mq. 13,50 e conglobante una struttura preesistente di mq. 4,20.
2. Secondo l'assunto difensivo, tali strutture di nuova edificazione costituirebbero pertinenze dell'originario edificio - poiché "avrebbero avuto lo scopo di servire al miglior uso dell'immobile principale aumentandone il decoro", con impossibilità di utilizzazione autonoma - sottratte in quanto tali al regime concessorio ed assoggettate a quello della autorizzazione gratuita ai sensi dell'art. 7, comma 2 - lett. a), della legge n. 94/1982. Tale prospettazione è del tutto priva di fondamento, poiché la nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di;
altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio ", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità .funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato (vedi, da ultimo, Cass., Sez. III, 24.11.2000, La Bella).
3. Correttamente ì giudici del merito hanno escluso la configurabilità dell'invocata esimente.
Devono ribadirsi, in proposito, le affermazioni della costante giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo le quali gli estremi dell'esimente dello stato di necessità, ex art. 54 cod. pen., non sono ipotizzabili nel reato di costruzione abusiva "quando il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato a dello stato sociale" (vedi Cass., Sez. 111: 22.2.2001, ric. Bianchi;
6.10.2000, ric. Martinelli;
8.10.1998, ric. Broccio;
2.12.1997, n. 11030, ric. Guerra;
17.5.1990, n. 7015, ric. Sinatra;
25.2.1989, n. 3137, ric. Gelsi;
4.12.1987, n. 12253, ric. Iudicello).
L'art. 54 cod. pen. codifica il tradizionale principio secondo il quale "necessitas non habet legem" e la scriminante disciplinata dalla norma presuppone:
- una situazione di pericolo (la cui causa non sia voluta dall'agente), che deve consistere nella ,minaccia di un danno alla persona, cioè ad un diritto non patrimoniale, ma personale;
- la necessità di salvarsi e la impassibilità di salvare il bene in pericolo con altra condotta alternativa avente analoga idoneità in concreto.
A giudizio di questo Collegio, non è da respingersi, in linea di principio, un'interpretazione estensiva che riconduca ai diritti personali tutelati (nella specie: la libertà fisica e morale) anche situazioni strumentali strettamente connesse alla persona, quali l'esigenza di un alloggio. Si impone comunque, però, un rigoroso controllo degli altri requisiti della scriminante dianzi enunciati, sicché deve assolutamente escludersi la sussistenza di altra concreta possibilità innocua di evitare il danno grave. Nella vicenda in esame, al contrario, i giudici del merito hanno rilevato in punto di fatto - con motivazione adeguata e coerente - che alla prospettata "necessità" (di realizzare un ampliamento della propria abitazione, stante la limitatissima capienza di essa per un nucleo familiare costituito da ben sette persone, di cui quattro dei cinque figli erano costretti a dormire in una stessa stanza) ben si poteva ovviare altrimenti, attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale.
L'imputato, in ogni caso, neppure aveva adempiuto l'onere di allegare tutti gli elementi concreti che avrebbero potuto configurare la sussistenza della scriminante e si era limitato alla mera produzione di un certificato di famiglia risalente al 22.3.1978.
4. Nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento prevista dal primo comma dell'art. 603 c.p.p. riguarda prove preesistenti o già note alla parte ed è subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (giudizio che, se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in sede di legittimità). La relativa richiesta, inoltre, deve essere avanzata "nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell' art. 585, comma 4". L'impossibilità di decidere allo stato degli atti può sussistere quando i dati probatori già acquisiti Siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che io stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
Nella fattispecie in esame il difensore dell'imputato, con i motivi di appello, aveva chiesto (evidentemente ex art. 603, 1 comma, c.p.p.) una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tendente ad accertare non la natura pertinenziale delle opere, bensì l'epoca di realizzazione delle stesse, sul rilievo che sarebbe stato opportuno porre al verbalizzante "anche specifiche domande circa lo stato dei materiali usati e delle strutture presenti".
La Corte di merito - con motivazione immune da vizi logico-giuridici - ha considerato Inammissibile la richiesta sul rilievo che i dati probatori acquisiti erano tutt'altro che incerti e che, a fronte di una situazione di "lavori in corso", nessuna domanda di tal genere la difesa (in sede di controesame) aveva inteso rivolgere al teste verbalizzante Castellani.
5. La questione riferita ad una procedura di sanatoria ed alla pretesa formazione del silenzio assenso non costituiva oggetto dei motivi di appello.
L'imputato aveva formulato alla Corte territoriale un'istanza di rinvio documentando di avere presentato, nel dicembre 2000, una richiesta di sanatoria "per la realizzazione di un'autorimessa coperta con sovrastante terrazza".
La Corte di merito ha correttamente evidenziato che non era possibile rinvenire alcuna coincidenza con i lavori complessivamente descritti nel capo di imputazione.
Nel caso in esame non risulta rilasciata concessione in sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 13 della legge n. 47/1985: la relativa richiesta risulta presentata nel dicembre dell'anno 2000 e, ai sensi del 2 comma della norma medesima, non essendo intervenuta pronuncia entro i successivi 60 giorni, la richiesta medesima deve intendersi respinta.
6. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 APRILE 2003.